Dokument-Nr. 11586
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 30. Oktober 1921

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
La legge per il Reich del 15 Luglio 1921 circa la educazione religiosa della prole. – Sue conseguenze riguardo alla prestazione delle cauzioni nei matrimoni misti
Nel mio rispettoso Rapporto N. 14369 del 6 ottobre 1919 ebbi l'onore di riferire all'E. V. R. intorno alla nuova Costituzione bavarese, la quale, fra lealtrematerie, regolava nel § 17 capov. II la questione della educazione religiosa della prole. Le disposizioni statutarie circa tal punto du avranno però una durata poco superiore ai due anni, giacché col 1º gennaio 1922 entrerà in vigore anche in Baviera la legge per il Reich del 15 luglio 1921.
Questa legge rappresenta pur troppo un peggioramento di fronte alle suaccennate disposizioni della Costituzione bavarese, sebbene debbasi, d'altra parte, riconoscere che essa aboliscecon essarestano abolite nella Germania del Nord, e soprattutto in Prussia, non poche viete prescrizioni legali contrarie alla libertà della coscienza. Solamente in Prussia vigevano al riguardo sino a questi ultimi tempi ben sette legislazioni diverse. Nella
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massima parte dei territori dell'antico Regno era in vigore la famosa Dichiarazione del 21 Novembre 19 1803, in virtù della quale lo Stato costringeva quasi incondizionatamente ad educare i figli nella religione del padre defunto, anche contro la espressa volontà di questo.
Il testo della nuova legge, tradotto in italiano, è del seguente tenore:
"§ 1. – Intorno alla educazione religiosa della prole decide il libero accordo dei genitori, in quanto ad essi spetta il diritto ed il dovere di provvederealla prole medesima. Tale accordo può in ogni momento essere revocato e cessa colla morte di uno dei coniugi.
§ 2. – Se tale accordo non esista o abbia cessato di esistere, si applicano alla educazione religiosa dei figli le prescrizioni del Codice civile intorno al diritto ed al dovere di provvederealla prole. Tuttavia, finché dura il matrimonio, nessuno dei coniugi può senza il consenso dell'altro stabilire che la prole venga educata in una religione diversa [ri] da quella da professata da ambedue al tempo della conclusione del matrimonio o nella quale la prole stessa venne educata per il passato, ovvero che un
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figlio sia esentato dall'istruzione religiosa.
§ 3. – Se uno dei coniugi neghi il consenso di cui sopra, si può ricorrere invocare ricorrere alla mediazione od alla decisione dell'ufficio tutorio. Per una tale decisione debbono servire di norma, i anche qualora non si tratratti di un abuso nel senso del § 1666 del Codice civile, i fini della educazione. Prima della decisione debbono essere uditi i g coniugi stessi, nonché, all'occorrenza, i parenti, gli affini, e i maestri del fanciullo, purché ciò possa farsi senza considerevole ritardo o spese eccessive. Si applica qui il § 1847 capov. 2 del Codice civile. Anche il fanciullo dovrà essere udito, se ha compiuto il decimo anno.
§ 3. – Se la cura del bambino, oltre che al padre od alla madre, spetti altresì ad un tutore o curatore, prevale, in caso di dissenso intorno alla religione in cui il bambino deve essere educato, la volontà del padre o della madre, a meno che non sia stato tolto al padre od alla madre il diritto della educazione religiosa a norma del § 1666 del Codice civile.
Se la cura del bambino spetta unica-
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mente al tutore o curatore, a questo compete pure di decidere intorno alla educazione religiosa del medesimo. Egli ha bisogno per ciò dell'approvazione dell'ufficio tutorio. Prima dell'approvazione debbono essere uditi i genitori, nonché, all'occorrenza, i parenti, gli affini ed i maestri del fanciullo, purché ciò possa farsi senza considerevole ritardo o spese eccessive. Si applica qui il § 1847 capov. 2 del Codice civile. Anche il fanciullo deve essere udito, se ha compiuto il decimo anno. Né il tutore né il curatore possono cambiare una decisione già presa circa la educazione religiosa.
§ 4. – I contratti concernenti l'educazione religiosa della prole non hanno effetti civili.
§ 5. – Dopo compiuto il decimoquarto anno di età spetta al fanciullo stesso di deter decidere a quale religione egli voglia appartenere. Se esso ha compiuto il dodicesimo anno di età, non può contro la sua volontà essere educato in una religione diversa che per il passato.
§ 6. – Le precedenti disposizioni si applicano analogamente alla educazione della prole in un sistema di idee non confessionale.
§ 7. – Nelle contese derivanti dalla
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presente legge è competente l'ufficio tutorio, il quale però non procede ex officio, a meno che non si verifichino le condizionipreviste nel § 1666 del Codice civile.
§ 8. – Tutte le disposizioni legislative degli Stati particolari contrarie alla presente legge, nonché l'art. 134 della legge introduttiva al Codice civile, sono abrogati.
§ 9. – I contratti intorno alla educazione religiosa della prole, conchiusi prima della promulgazione della presente legge, rimangono in vigore. Su domanda dei genitori o del genitore superstite un contratto esistente può essere rescisso con decreto dell'ufficio tutorio.
§ 10. – Se ambedue i genitori sono morti prima della entrata in vigore della presente legge e consta che i medesimi erano d'accordo sulla educazione della prole in una determinata religione, il tutore può stabilire che il pupillo venga educato nella religione stessa. È necessaria tuttavia per ciò l'approvazione dell'ufficio tutorio.
§ 11. – La presente legge entra in vigore il 1º Gennaio, 1922. Il Presidente del Reich è però autorizzato
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a metterla in vigore per uno Stato particolare d'intesa col Governodel medesimo anche in un'epoca anteriore."
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La modificazione più importante introdotta dalla nuova legge è la soppressione dei contratti circa la educazione religiosa della prole. Mentre infatti la Costituzione bavarese al citato § 17 capov. II disponevachefino all'età di sedici anni compiuti spetta ai genitori o a chi per essi la decisione circa l'appartenenza dei fanciulli ad una società religiosa. Sino a questa età i genitori possono regolare la cosa anche per mezzo di contratto. Tale contratto abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile, e rimane invariato in caso di morte dei genitori; invece la me suddetta legge per il Reich nel § 4 stabilisce, come si è visto che "i contratti concernenti la educazione religiosa di un fanciullo non hanno effetti civili". In seguito a ciò, i Revmi Vescovi bavaresi nella Conferenza annuale di Frisinga del Settembre scorso hanno creduto necessario di sostituire al contratto sinora in vigore (1) il giuramentoscritto affine di assicurare le cauzioni richieste dal can. 1061 del Codice di diritto canonico. Tale g La prestazione del giuramento medesimo (come ha prescritto la Curia arcivescovile di Monaco F-Frisinga(2) deve aver luogo in una forma il più possibile solenne e tale da produrre impressione sui contraenti. Sebbene i l' testimoni non siano assolutamente necessari, pure
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è consigliata, potendo accrescere la solennità dell'atto. Il parroco od un suo delegato, deve, in tempo opportuno, in una cappella o nella sagrestia ovvero, qualora ciò non sia possibile, nell'ufficio parrocchiale, dinanzi al Crofi Crocifisso con due candele accese deve brevemente istruire i futuri gli sposi circa la santità del giuramento, che viene ora a prendere il posto dell'antico contratto notarile,. Poi gli sposi medesimi debbono lentamente e seriamente emettere il giuramento stesso secondo la acclusa formula stampata ed infine sottoscriverla. Il parroco autentica le firme degli sposi, aggiungendo la data ed il timbro, ed invia poi il foglio così riempito alla Curia arcivescovile come Allegato alla domanda di dispensa dall'impedimentum mixtae religionis. Qualora gli sposi si rifiutino di prestare il giuramento o di sottoscrivere la relativa formula, devesi ricordare loro in modo acconcio la prescrizione del can. 1061 § 2 ("Cautiones regulariter in scriptis exigantur"), e, qualora essi persistano nel loro diniego, il parroco de deve, come per il passato in caso di rifiuto del contratto notarile, ricorrere all'Ordinario. – La sullodata Curia arcivescovile ha colto infine questa occasione per ricordare ancora una volta ai Sacerdoti aventi cura d'anime l'obbligo di adoperarsi con ogni mezzo per disto-
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gliere i fedeli dai matrimoni misti, che così gravi perdite cagionano alla Santa Chiesa (cfr. can. 1064).
Chinato

[Fol. 298r] (1) Cfr. Wernz, Jusdecr., tom. IV, n. 587 not. 34: "Cum in Bavaria ex lege civili 5 Maii 1890 pacta sponsorum de religiosa educatione prolis ex matrimonio mixto natae, ut in foro civili vim habeant, coram notario sint ineunda, profecto in illis dioecesibus optimo Consilio ab Episcopis quoque forma illa publica cum interventione notarii [eine Silbe unlesbar] praescribitur, salvo tamen iure ab illo rigore in casibus particularibus propter speciales circumstantias recedendi, dummodo saltem quoad substantiam serventur cautiones canonicae, et moralis habeatur certitudo de implendis tribus conditionibus essentialibus, ut patet ex responso S. C. Inq. Archiepiscopo Bambergensi dato".
[Fol. 298r] (2) Amtsb latt für die Erzdiözese München -Freising, N. 13 pag. 12 – Cfr. Allegato.
295r, hds. über den Textkörper von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten vermerkt: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 30. Oktober 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11586, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11586. Letzter Zugriff am: 12.03.2025.
Online seit 14.05.2013.