Dokument-Nr. 11586
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 30. Oktober 1921
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
La legge per il Reich del 15 Luglio 1921 circa la educazione religiosa della prole. – Sue conseguenze riguardo alla prestazione delle cauzioni nei matrimoni misti
Questa legge rappresenta pur troppo un peggioramento di fronte alle suaccennate disposizioni della Costituzione bavarese, sebbene debbasi, d'altra parte, riconoscere che
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massima parte dei territori dell'antico Regno era in vigore la famosa Dichiarazione del 21 Novembre Il testo della nuova legge, tradotto in italiano, è del seguente tenore:
"§ 1. – Intorno alla educazione religiosa della prole decide il libero accordo dei genitori, in quanto ad essi spetta il diritto ed il dovere di provvederealla prole medesima. Tale accordo può in ogni momento essere revocato e cessa colla morte di uno dei coniugi.
§ 2. – Se tale accordo non esista o abbia cessato di esistere, si applicano alla educazione religiosa dei figli le prescrizioni del Codice civile intorno al diritto ed al dovere di provvederealla prole. Tuttavia, finché dura il matrimonio, nessuno dei coniugi può senza il consenso dell'altro stabilire che la prole venga educata in una religione diversa [
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figlio sia esentato dall'istruzione religiosa. § 3. – Se la cura del bambino, oltre che al padre od alla madre, spetti altresì ad un tutore o curatore, prevale, in caso di dissenso intorno alla religione in cui il bambino deve essere educato, la volontà del padre o della madre, a meno che non sia stato tolto al padre od alla madre il diritto della educazione religiosa a norma del § 1666 del Codice civile.
Se la cura del bambino spetta unica-
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mente al tutore o curatore, a questo compete pure di decidere intorno alla educazione religiosa del medesimo. Egli ha bisogno per ciò dell'approvazione dell'ufficio tutorio. Prima dell'approvazione debbono essere uditi i genitori, nonché, all'occorrenza, i parenti, gli affini ed i maestri del fanciullo, purché ciò possa farsi senza considerevole ritardo o spese eccessive. Si applica qui il § 1847 capov. 2 del Codice civile. Anche il fanciullo deve essere udito, se ha compiuto il decimo anno. Né il tutore né il curatore possono cambiare una decisione già presa circa la educazione religiosa.§ 4. – I contratti concernenti l'educazione religiosa della prole non hanno effetti civili.
§ 5. – Dopo compiuto il decimoquarto anno di età spetta al fanciullo stesso di
§ 6. – Le precedenti disposizioni si applicano analogamente alla educazione della prole in un sistema di idee non confessionale.
§ 7. – Nelle contese derivanti dalla
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presente legge è competente l'ufficio tutorio, il quale però non procede ex officio, a meno che non si verifichino le condizionipreviste nel § 1666 del Codice civile.§ 8. – Tutte le disposizioni legislative degli Stati particolari contrarie alla presente legge, nonché l'art. 134 della legge introduttiva al Codice civile, sono abrogati.
§ 9. – I contratti intorno alla educazione religiosa della prole, conchiusi prima della promulgazione della presente legge, rimangono in vigore. Su domanda dei genitori o del genitore superstite un contratto esistente può essere rescisso con decreto dell'ufficio tutorio.
§ 10. – Se ambedue i genitori sono morti prima della entrata in vigore della presente legge e consta che i medesimi erano d'accordo sulla educazione della prole in una determinata religione, il tutore può stabilire che il pupillo venga educato nella religione stessa. È necessaria tuttavia per ciò l'approvazione dell'ufficio tutorio.
§ 11. – La presente legge entra in vigore il 1º Gennaio, 1922. Il Presidente del Reich è però autorizzato
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a metterla in vigore per uno Stato particolare d'intesa col Governodel medesimo anche in un'epoca anteriore."298r
La modificazione più importante introdotta dalla nuova legge è la soppressione dei contratti circa la educazione religiosa della prole. Mentre infatti la Costituzione bavarese al citato § 17 capov. II disponevachefino all'età di sedici anni compiuti spetta ai genitori o a chi per essi la decisione circa l'appartenenza dei fanciulli ad una società religiosa. Sino a questa età i genitori possono regolare la cosa anche per mezzo di contratto. Tale contratto abbisogna dell'autenticazione giudiziaria o notarile, e rimane invariato in caso di morte dei genitori; invece la
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è consigliata, potendo accrescere la solennità dell'atto. Il parroco od un suo delegato, 299r
gliere i fedeli dai matrimoni misti, che così gravi perdite cagionano alla Santa Chiesa (cfr. can. 1064).Chinato
[Fol. 298r] (1) Cfr. Wernz, Jusdecr., tom. IV, n. 587 not. 34: "Cum in Bavaria ex lege civili 5 Maii 1890 pacta sponsorum de religiosa educatione prolis ex matrimonio mixto natae, ut in foro civili vim habeant, coram notario sint ineunda, profecto in illis dioecesibus optimo Consilio ab Episcopis quoque forma illa publica cum interventione notarii [
[Fol. 298r] (2) Amtsb latt für die Erzdiözese München -Freising, N. 13 pag. 12 – Cfr. Allegato.