Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Con Foglio in data del 28 Maggio scorso il Ministro del Culto Sig. Dr. Matt mi ha rimesso <un Pro-Memoria (di cui ho l'onore d'inviare qui acclusa copia all'E. V. R.) contenente> una seconda parte delle sue osservazioni ai punti da me comunicati al Gover in nome della Santa Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio dello scorso anno. Esse concernono i punti IV (parte prima), VIII, IX e X, relativi tutti alla questione scolastica. Nel suddetto Pro-Memoria il Sig. Matt si riferisce spesso al mio Progetto di legge scolastica per il Reich, intorno al quale ho avuto già occasione di riferire all'E. V. nel
mio Rap rispettoso Rapporto N. 20721 dello del 28 Maggio p. p. "Le mie osservazioni (così osserva il Sig. Ministro del Culto) partono dal presupposto che questo progetto, accettato già dal Reichsrat, venga approvato anche dal Reichstag. Non è tuttavia, a mio avviso, escluso che durante le discussioni nel Reichstag si facciano tentativi per introdurvi modificazioni, le quali potrebbero significare un peggioramento a dan-191v
no della scuola confessionale" .
I succitati punti, ai quali (come ho già accennato) si riferisce il Pro-Memoria del Sig. Matt, erano del seguente tenore:
"IV (parte prima). L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole medie come materia ordinaria d'insegnamento.
VIII. In tutti i Comuni, nei quali i genitori, o chi per essi, lo richieggano e vi sia perciò per ciò un numero sufficiente di scolari, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche.
IX. In tutte le scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come finora materia ordinaria d'insegnamento.
Agli scolari degli istituti elementari e superiori deve essere dato modo di adempiere i loro doveri religiosi.
X. La ispezione sull'insegnamento religioso e sulla vita religiosa e morale nelle scuole elementari e medie appartiene al Vescovo diocesano, il quale esercita tale diritto o per sé stesso o per mezzo di suoi delegati. Il Vescovo in base alle sue constatazioni presenta le sue rimostranze o proposte al Governo, il quale farà quanto è necessario per soddisfarle".192r
Circa il punto IV (parte prima) il Sig. Matt dichiara di non avere obbiezioni da muovere ed osserva (il che è esatto) che la parola "rimane" indica che la istruzione religiosa nelle scuole medie deve essere assicurata nella estensione finora vigente in uso.
Per ciò che riguarda le scuole elementari, il Sig. Ministro del Culto, dopo aver ricordato le varie specie di scuola scuole contemplate nel nuovo progetto di legge, osserva come "fra di esse l'istruzione religiosa è stabilita come materia ordinaria d'insegnamento nella Gemeinschaftsschule e nella scuola confessionale o Bekenntnissschule, e che quindi quanto a queste può essere ammessa la richiesta formulata nella prima parte del punto IX. Per ciò invece che si riferisce alle scuole laiche ed allaWeltanschauungsschu le, non è possibile (prosegue il Sig. Matt) in base alla Costituzione del Reich d'introdurre l'istruzione religiosaanzidetta,
nel prola quale è esclusa nel programma ordinario dell'insegnamento dal concetto e dallo scopo" delle scuole medesime. L'espressione quindi "in tutte le scuole elementari" dovrebbe essere ristretta in guisa, da comprendere soltanto quelle speciedi scuola. Ciò potrà essere anche dalla Chiesa tanto> 192v
più facilmente tollerato, in quanto che le scuole aconfessionali laiche e le Weltanschauungsschulen si troveranno presumibilmente per la maggior parte in città, ove i fanciulli hanno ora modo di frequentare anche una scuola confessionale od almeno unaGemeinschaftsschule con istruzione religiosa. I genitori, che in tali casi scelgono per i loro figli la scuola laica, li farebbero di regola esentare (in base all'articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich) esentare dall'istruzione medesima, anche qualora venisse ivi impartita. Del resto nel nuovo progetto di legge non si esclude l'istruzione religiosa privata fuori del programmad'insegnamento nella scuola laica; ché anzi debbono a tale scopo d debbono essere messi a disposizione i locali con riscaldamento ed illuminazione, tenendo per quanto è possibile conto dei desideri degli interessati. È quindi in facoltà della legislazione su anzidetta di te soddisfare nei limiti indicati i desideri della Chiesa.
La parte prima del punto IX (continua il Sig. Ministro del Culto) richiede inoltre che l'istruzione religiosa rimanga come finora, vale a direnellaestensionesinoraesistente, materia ordinaria d'insegnamento. L'articolo 149 capov. 1 193r
della Costituzione del Reich stabilisce che l'istruzione religiosa sarà regolata dalla legislazione scolastica e il § 2 capov. 1 del nuovo progetto di legge lascia alla legislazione dei singoli Stati di determinare in quale estensione
l' essa dovrà essere impartita nelle Gemeinschaftsschulen. Quanto alle scuole confessionali il progetto medesimo dispone soltanto che debbano in esse si debbano esser seguiti i programmi di studio generalmente vigenti. Poiché l'inter l'ordinamento interno delle scuole in genere è lasciato alla legislazione dei singoli stati, può ritenersi che a questa pure competa di fissare l'estensionedell'istruzione religiosa così nelle Gemeinschaftsschulen come nelle scuole confessionali.
Ciò non esclude per sé, osserva il Sig. Matt, un impegno al riguardo nel Concordato, ed egli non avrebbe difficoltà contro il medesimo.
Rileva È tuttavia da rilevare come nelle scuole elementari della Baviera l'esten l'estensione dell'istruzione religiosa è attual ora diversamenteregolata nei diversi distretti, ognuno dei quali ha il suo proprio regolamento e programma scolastico. Colla formula proposta nel<la> periodo prima parte del punto IX, tali differenze resterebbero fissate per un tempo in-193v
definito. Ciò sarebbe spiacevole, in quanto che il Governo bavarese ha in animo di compilare per le scuole elementari di tutto il Paese un piano di programma scolastico generale, nel quale dovrà essere regolata in modo unico,d'accordo colle autorità ecclesiastiche, anche l'estensione dell'istruzione religiosa. Per render ciò possibile, dovrebbe adottarsi una red in detto punto, una redazione, secondo la quale a parere del Sig. Ministro del Culto, una redazione nel senso suindicato. In tal modo sarebbe garantito l'interesse della Chiesa per una sufficiente istruzione religiosa ed al tempo stesso verrebbe lasciata al Governo la necessaria libertà di movimento per il futuro regolamento della medesima nelle scuole elementari, come vige già nelle scuole superiori, ed è senza obbiezione conservato nel punto IV parte prima.
Il Sig. Matt richiama infine l'attenzione sull'articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich, secondo il quale la frequenza all'insegnamento religioso e la partecipazione a feste e pratiche religiose dipende dalla dichiarazione di volontà di coloro, che hanno il diritto di decidere sull'educazione religiosa del fanciullo. Questa disposizione non potrebbe essere toccatanon potrebbe
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rimanere in alcun modo ristrettadai punti IV parte prima e IX parte prima.
Contro la parte seconda del punto IX non vi è alcuna difficoltà. Il nuovo progetto di legge stabilisce al § 3 capov. 2 n. 4 che "le pratiche religiose in uso presso la rispettiva confessione debbano essere ammesse, salva la prescrizione dell'articolo 149 capov. 2 della Costituzione del Reich e senza pregiudizio del regolare funzionamento scolastico."Conciò ben può come sinora essere assicurato nei regolamenti scolastici delle varie scuole l'adempimento dei doveri religiosi da parte degli allievi, in quanto lo cont consentano <quando vi sia il consenso de>gli aventi diritto all'educazione o degli scolari stessi, i quali abbiano raggiunto la maggiore età nei riguardi della religione.
Per ciò che concerne la erezione delle scuole elementari confessionali, il Sig. Matt rileva come essa sia prevista nel nuovo progetto di legge, però in parte sotto altre condizioni da quelle proposte nel punto VIII, come apparisce dai §§ 6-14 e 16 del progetto medesimo. Il limite
pr essenziale [si sa] fissatoè che con tale erezione non rechi pregiudizio al regolare funzionamento della scuola, sul cui concetto il § 9 dà alcune concrete indicazioni Poiché la ulteriore determinazione è> lasciata al diritto particolare dei singoli Stati e l'ultima decisione nei casi singoli probabilmente del Tribunale amministrativo del 194v
Reich, il Governo bavarese, nell'emanare la legge scolastica in esecuzione di quella del Reich, come pure negli altri decreti esecutorii, avrà cura di tener conto, per quanto è possibile, della volontà dei genitori o di chi per essi circa la istituzione di scuole confessionali, tanto più che finora in Baviera la scuola confessionale aveva costituito per legge la regola e la grande maggioranza della popolazione è attaccata a questa specie di scuola.
Non vi è quindi alcuna obbiezione di massima contro quanto si domanda nel punto VIII. Solta Solamente si potrebbe scegliere una formula alquanto restrittiva, in conformaffine di tener conto dell'articolo 146 capov. 2 della Costituzione del Reich, ad esempio, modificando l'ultimo inciso della proposta redazione nel modo seguente:nel modo seguente:" in quanto le disposizioni legis del diritto del Reich non si oppongano".
Il punto X non offre difficoltà, in quanto richiede il diritto d'ispezione della Chiesa sull'istruzionereligiosa, naturalmente ristretto a quelle scuole, in cui esso viene impartito, vale a dire nelle scuole superiori che lo comportano, e, percio per ciò che riguarda le elementari, nelle scuole 195r
confessionali, nelle Gemeinschaftschulen, e nelle scuole laiche, nelle quali,
secondo come si è accennato, viene dato esista l'insegnamento religioso privato. Per ciò poi che concernele estensione di tale ispezione sullavita religiosa e morale nelle scuole elementari e medie, le prossime discussioni del Landtag circa laassistenza, la direzione ed la ispezione nelle scuole elementari costituiranno la pietra di paragone per conoscere se sia possibile di ottenerla. Ilrelativo progetto, didecreto, infatti, conferisce al rappresentante delegato delle superiori Autorità ecclesiastiche la sorveglianza non solo dell'istruzione religiosa della propria confessione, ma altresì della educazione religiosa e morale degli scolari appartenenti alla rispettiva comunanza, ed il diritto di rivolgersi ricorrere, in caso di eventuali reclami, alle ai competenti Uffici d'ispezione dello Stato.
Il Sig. Matt ricorda altresì a tale riguardo come nel 1867, in occasione della presentazione di un progetto di legge per la scuola elementare, si fece un tentativo analogo di sottoporre la vita religiosa e morale all'ispezione della Chiesa, la grande maggioranza della Camera dei deputati lo respinse, mentre che invece il 195v
Reichsrat l'approvò. La legge però non fu votata. Anche oggi sembramiche non si potrebbe conciliare colla Costituzione del Reich una disposizione concordataria, la quale sottomettesse alla sorveglianza della Chiesa la vita religiosa e morale senza restrizione, non si potrebbe conciliare colla Costituzione del R eich, almeno per ciò che si riferisce alla Gemeinschaftschule, che comprende bensì l'istruzione religiosa, ma non deve essere una scuola con determinato carattere confessionale, anzi nemmeno una scuola cristiana. L'idea quindi del punto X potrebbe riguardo alla Gemeinschaftschul eesprimersi forse soltanto in forma negativa, nel senso cioè che le Autorità ecclesiastiche abbiano il diritto di formale ricorso contro gli inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici o contro influenze notoriamente perniciose eriprovevoli, le quali si volessero esercitare sugli scolari medesimi e che esse venissero constatate sia in occasione dell'istruzione religiosa come anche fuori della scuola, sp massime se si trattasse di offesa contro i sentimenti religiosi dei medesimi, e che i competenti Uffici d'ispezione dello Stato vi debbano mettere riparo, allorché tali reclami risultino fondati. Ad una simile disposizione 196r
offrirebbe forse un appoggio l'articolo 148 capov. 2 della Costituzione del Reich, a norma del quale nell'insegnamento delle scuole pubbliche si deve aver cura di non offendere le altrui convinzioni.
Lo stesso vale per le scuole medie,le quali, al pari dellaGemeinschaftsschule, sono aperte a tutti gli scolari senza distinzione di religione, e nelle quali possono insegnare maestri senza riguardo alla loro appartenenza o meno ad una confessione religiosa.
Quanto, invece, alle scuole confessionali cattoliche il Signor Matt ritiene possibile l'accettazione del punto sul punto X, <che si tenga conto della richiesta formulata> nel punto X, specialmente in vista della limitazione contenuta nella parte seconda. In esse, infatti, secondo il nuovo progetto di legge, in tutto l'insegnamento si può e si deve aver riguardo alle dottrine ed ai precetti della rispettiva confessione, i libri di testo vi si conformano, le pratiche religiose vi sono ammesse, in altri termini, la vita religiosa e morale forma in certo modo una parte integrante della educazione scolastica. Anche qui, però, dato il carattere essenzialmente statale della scuola, la sorveglianza stessa si dovrà
li ridurre all'azione del sacerdote nell'istruzione religiosa ed inoltre alle constatazioni 196v
che egli potrà fare nell'esercizio del sacro ministero, ecc.
In tal modo, da una parte, si salverebbe il disposto dell'articolo 144 della Costituzione del Reic h, secondo il quale tuttala scuola è sottomessa alla ispezione dello Stato e, dall'altra, sarebbe pur sempre assicurato alla Chiesa un adegu conveniente diritto di sorveglianza per quanto concerne l'insegnamento religioso e la vita religiosa e morale. Ed invero neppure nemmeno il punto X delle proposte reclama per la Chiesa il diritto di emanare ordini; il che è esclusivamente riservato agli organi dello Stato.
Ad ogni modo non si deve
dimenticaredissimulare che una concessione in questa materia alla Chiesa, anche soltanto nella misura sopra accennata, incontrerà ostacoli in una considerevole parte del Landtag.
Il Sig. Matt aggiunge infine che le spese perl'esercizio del diritto di ispezione ecclesiastica nelle scuole non dovrebbero essere a carico dello Stato, ma bensì della rispettiva società religiosa.
Occorre riconoscere che le surriferite osservazioni del Signor Ministro del Culto 197r
hanno, dal punto di vista della Costituzione del Reich, un serio fondamento. Mi sono quindi adoperato a preparare una nuova redazione dei punti in questione, la quale tenesse conto delle suddette osservazioni e che <di> è stata da me oggi stessocui ho fatto oggi parola al Sig. Matt. Questi, dopo averla letta attentamente, mi ha dichiarato che, quanto alla sostanza, non avrebbe obbiezioni.
Detta redazione è del seguente tenore:
"IV (parte prima). L'istruzione religiosa rimane in tutte le scuole superiori e medie come materia ordinaria d'insegnamento nella ampiezza sinora in vigore.
VIII. In tutti i Comuni, nei quali i genitori o chi per essi lo richieggano, debbono essere fondate scuole elementari cattoliche, qualora il numero degli scolari ad esse iscritti renda possibile un ordina regolare funzionamento della scuola, almeno in forma semplice.
IX (parte prima). Nelle scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento. L'ampiezza di detta istruzione verrà fissata d'accordo colle superiori Autorità ecclesiastiche, prendendo per base lo stato attuale. – In quelle scuole elementari, nelle quali secondo 197v
il diritto presentemente
in vigente l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento, l'istruzione religiosa potrà essere impartita in fuori programma privatamente, ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato o dei Comuni.
IX (parte seconda). Agli scolari deg del degli istituti elementari, medii e superiori deve essere dato, d'accordo colle Autorità ecclesiastiche, modo opportuno e sufficiente di adempiere i loro doveri religiosi.
X. La sorveglianza e la direzione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori spetta alla Chiesa.
Il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di
protestarericorrere contro gli " inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici, come anche contro influenze perniciose od indebite, che si esercitano sui medesimi nella scuola, in particolar modo contro eventuali offese della loro fede odei loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, presso laAutorità ispettrice dello Stato, la quale avrà cura di mettervi convenientemente riparo."
Nel punto IV l'aggiunta "nella ampiezza sinora in vigore" tiene conto della osservazione del Sig. Matt.198r
Nel punto VIII l'ultimo inciso "qualora il numero degli scolari ecc." cerca di ovviare, al ed in quanto è possibile, alle difficoltà mosse dal Signor Ministro in base alla Costituzione del Reich. L'inciso "sebbene in forma semplice tende a prevenire una sfavorevole interpretazione della imprecisa ed elastica espressione della Costituzione del Reich "regolare funzionamento della scuola". Qualora, infatti, in un determinato Comune non potesse aversi anche a causa del numero degli scolari ad essa iscritti, se non una scuola elementare confessionale con una sola classe, gli avversari della medesima potrebbero chiederne la soppressione come contraria al "regolare funzionamento della scuola". Il menzionato inciso mira conin maniera cauta ad evitare tale pericolo.
Nel punto IX (parte prima) è stata soppressa al principio la parola "tutte" inconciliabile colla Costituzione del Reich; si è però aggiunto un nuovo periodo per assicurare innei limiti del possibile la possibilità di una istruzione religiosa fuori programma anche nelle scuole laiche e nelle Weltanschauungsschulen. Si è tuttavia evitato di nominare dette scuole nel Concordato usando la formula ne-198v
gativa "nelle scuole "In quelle scuole elementari, nelle quali secondo il diritto ora vigente l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento". Le parole "secondo il diritto ora vigente" vogliono prevenire il pericolo che, la futura legislazione possa aumentare
il numerole specie di scuole, nelle quali l'istruzione religiosa non è materia ordinaria d'insegnamento, la simile disposizione venga applicata anche all'attuale articolo del Concordato.
La parte seconda dello stesso punto IX è stata migliorata e completata, affine di impedire assicurare ancor meglio che l'adempimento dei doveri religiosi possa esser compiuto dagli scolari in modo sufficiente ed opportuno e di impedire che, ad esempio, sia per essi destinato un tempo meno adatto e conveniente od anche tale da allontanare piuttosto i giovani dalle pratiche medesime. Anche questo punto Anche questo
Nel punto X
è stata distinta la ispezione e la direzione si è dovuto necessariamente distinguere la istruzione religiosa, la cui dire sorveglianza e direzione è attribuita alla Chiesa (can. 1381 § l) dalla ispezione sulla vita religiosa e morale nelle scuole Per questa ho
dovutdovuta scegliere una formula più cauta, la quale però sembrami subor-199r
dinatamente che salvi, almeno quanto alla sostanza, i diritti ed i doveri dell'Autorità ecclesiastica (can. 1381 § 2). Avrei in essa bramato nominare espressamente, oltre il Vescovo ed i suoi delegati, anche i parroci, in conformità del can. 469; ma, a quanto ho potuto apprendere, la cosa solleverebbe difficoltà ed opposizioni.Per la scuola confessionale avrebbe inoltre potuto proporsi una formula
più più speciale con più stretto e positivo diritto di ispezione; ma, allo mentre, da un lato, essa non avrebbe sarebbe stata di maggiore efficacia pratica, avrebbe,
d'a dall'altro, attirato
sulla scuola ancor più sulla scuola anzidetta l'odiosità e gli attacchi degli avversari, i quali ne avrebbero approfitterebbero per rappresentarla come intieramente asservita alla Chiesa.
Sottome Ad ogni modo, sottoposto
inti intieramente le suesposte surriferite osservazioni e proposte al superiore giudizio dell'E. V., pregandoLa di farmi conoscereconcretamente, sia su queste, come sule precedenti contenute nel rispettoso Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920, la mente della S. Sede per l'ulteriore svolgimento delle trattative; ed in tale attesa, chinato
191r, am linken oberen Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C"; hds. am linken oberen Seitenrand von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "1"; 191v, hds. oberhalb der Fußnote vermerkt von Pacelli: "Nota"; 193r, am linken oberen Seitenrand hds. notiert von Pacelli: "2"; 195r, am linken oberen Seitenrand hds. notiert von Pacelli: "3"; 197r, am linken oberen Seitenrand hds. notiert von Pacelli: "4"; hds. oberhalb der Fußnote vermerkt von Pacelli: "Nota"; 199r, am linken oberen Seitenrand hds. notiert von Pacelli: "5".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. Juni 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11591, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11591. Letzter Zugriff am: 07.01.2025.