Dokument-Nr. 11594
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 28. Dezember 1921
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Nel summenzionato Foglio il Dr Matt comincia col giustificare il ritardo nel rimettere le osservazioni anzidette, osservando non essere stata ancora condotta a termine la rispettiva legislazione del Reich, la quale in molte materie deve costituire il punto di partenza nelle trattative concordatarie. Non solo, infatti, la legge scolastica non è stata ancora sino ad oggi discussa,ma non è stata nemmeno emanata quella relativa alla formazione dei maestri, di cui è stato preparato dal Governo del Reichsoltanto un primo progetto, in una forma però,che fa prevedere lunghe discussioni preliminari. Il Sig. Ministro ha creduto tuttavia di non [atten]-
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dere più oltre per la prosecuzione dei negoziati, non senza però rilevare che potranno da ciò sorgere difficoltà Punto VI
"Lo Stato provvede a che vi sia un numero sufficiente d'istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre delle scuole elementari.
I maestri e le maestre, che intendono di essere impiegati in scuole cattoliche, debbono frequentare gli anzidetti istituti e sono obbligati a seguire durante tutto il tempo della loro formazione l'insegnamento religioso. Gl'istituti privati per la formazione anzidetta sono pareggiati a quei dello Stato, se ne hanno gli stessi requisiti".
Il Sig. Ministro nota a proposito di questo punto che il Governo bavarese poteva sinora regolare liberamente la formazione dei maestri, ed aveva dato a tutti gli istituti destinati a tale scopo carattere confessionale. Per la formazione delle maestre lo Stato non aveva istituti propri, ma [
La Costituzione
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per la formazione dei maestri e delle maestre nel senso finora in uso continueranno ad esistere,e per conseguenza è ancheincerto se
Tuttavia il Dr. Matt riconosce l'interesse
Se, come è da attendere, la formazione dei maestri dovrà aver luogo per l'avvenire nelle scuole medie comuni e
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riconoscere, infatti, ad un istituto privato (osserva il Dr. Matt) il carattere di unaUniversità sarebbe contrario al diritto generale. Si vedrà in seguito se sarà forse possibile di trasformare l'uno e l'altro degli istituti privati ora esistenti in istituti superiorecorrispondenti.Gli istituti privati, in particolare gli ecclesiastici, potrebbero forse ancora preparare studenti privati per l'esame di maturità da darsi in un istituto pubblico. L'ammissione di detti studenti a questo esame, come pure l'approvazione dei menzionati istituti privati, dovrebbe essere regolata a norma delle leggi generali dello Stato.
Punto VII
"Per l'ammissione all'insegnamento e per l'impiego nelle scuole elementari e superiori di insegnanti appartenenti ad Ordini o Congregazioni religiose non si richiede alcun altro requisito che per i laici".
Circa questo punto il Sig. Ministro nota esser già diritto vigente in Baviera che per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento non si richiede per i membri di Ordini o Congregazioni religiose alcun altro requisito che per i laici, né è in vistaun cambiamentoin questa materia, il quale sarebbe in contraddizione coi principi così della Costituzione del Reich (art. 109 e 128), come di quella bavarese
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(§§ 12 e 15), secondo le quali tutti i cittadini senza distinzione debbono Punto XI "Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono autorizzati a fondare e dirigere scuole private secondo le prescrizioni generali del diritto comune. Queste scuole private sono pareggiate a quelle dello Stato".
La prima parte di questo punto corrisponde al diritto vigente e non incontra quindi obbiezioni da parte del Sig. Ministro del Culto. Egli propone tuttavia anche qui una modificazione di forma. Poiché, infatti, (egli osserva) la facoltà di fondare e di dirigere istituti privati non si acquista senz'altro coll'adempimento di determinate condizioni, ma si richiede nei singoli casi la speciale approvazione dello Stato, il Dr. Matt propone di usare il termine
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Zulassung invece di Berechtigung;onde nel testo italiano dovrebbe dirsi: "Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare ecc.".320r
e direzione, così anche per il riconoscimento dei relativi diritti, le scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose debbono essere trattate come le altre scuole private.Punto XIX
"Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze od al numero dei loro membri. Quelli, che godevano finora del diritto di pubbliche corporazioni, lo conservano; gli altri acquistano e conservano la capacità giuridica od il diritto di pubbliche corporazioni a norma delle prescrizioni vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Essi amministrano i loro beni e regolano i loro affari indipendentemente dallo Stato".
Circa questo punto il Sig. Ministro osserva che i principii ivi proposti, ad eccezione dell'ultimo periodo, sono fissati anche nelle Costituzioni germanica e
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zioni (art. 124 della Costituzione del Reich). I membri tedeschi degli Ordini e delle Congregazioni medesime I primi tre periodi del punto XIX non sarebbero quindi che una ripetizione del diritto costituzionale vigente. Il Sig. Ministro sottopone quindi alla considerazione della S. Sede, se sia necessario di ritenerli nel
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Concordato, pur dichiarando di non aver alcuna obbiezione contro il contenuto dei medesimi.Invece l'ultimo periodo
In seguito alle surriferite osservazioni del Dr. Matt ho preparato una nuova redazione dei punti in discorso. Avrei voluto, come ho fatto già le altre volte, mostrarla prima confidenzialmente al medesimo Sig. Ministro, per
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parte, che le trattative concordatarie subiscano, per quanto dipende da me, il minimo ritardo, ho stimato opportuno di sottoporre, senza attendere più oltre, al superiore giudizio dell'E. V. la redazione anzidetta. Essa è del seguente tenore:Punto VI
La istruzione ed educazione dei fanciulli nelle scuole cattoliche sarà affidata unicamente a maestri, i quali siano atti e disposti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli nello spirito della fede medesima.
I maestri e le maestre, che abbiano ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbono provareprima della loro nomina di aver ricevuto una formazione corrispondente alla natura delle medesime, sia in ciò che concerne la istruzione religiosa, – per impartire la quale si richiede previamente la missio canonica da parte del Vescovo diocesano, – come in ciò che riguarda tutte quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha una notevole importanza per la fede e la educazione.
Nel nuovo ordinamento scolastico lo Stato avrà cura che vi siano istituti, i quali assicurino una formazione corrispondente ai suddetti principi per i maestri
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e le maestre destinati ad insegnare nelle scuole cattoliche. L
I maestri e le maestre, di cui si può pensareche sonocontrari alla Chiesa, non saranno impiegati nelle scuole cattoliche.
Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali sia ancora possibile ad istituti privati di assumere la istruzione preparatoria o la formazione professionale dei maestri o delle maestre, lo Stato nell'ammissione di
Gli alunni, i quali hanno frequentato istituti privati, che adempiono per la istruzionele condizioni prescritte dalloStato, saranno ammessi a norma delle disposizioni generali.
Punto VII
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alle medesime non si richiedono requisiti più difficili che per i laici.Punto XI
Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare e dirigere scuole private secondole prescrizioni generali del diritto comune. Il riconoscimento dei diritti spettanti alle medesime ha luogo
Punto XIX
Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati secondole prescrizioni canoniche, né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alla qualità dei loro membri, nonché al loro genere di vita in conformità delle loro Costituzioni approvate dalla Chiesa (2). Quelli, che godevano finora del diritto di pubbliche corporazioni, li conservano; gli altri acquistano o conservano la capacità giuridica odil diritto di pubbliche corporazioni
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zioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Nell'acquisto, nel possesso (1) e nell'amministrazione dei loro beni, come nel regolamento dei loro affari, non soggiacciono ad alcuna speciale restrizione od ispezione dello Stato.Dopo di ciò, chinato
(1) La restrizione "quanto all'insegnamento" sembra necessaria per evitare possibilmente che lo Stato imponga altre, forse inattuabili, condizioni, ad esempio, quanto ai locali, agli stipendi dei maestri, ecc. Questa stessa osservazione si applica anche all'ultimo capoverso del precedente punto VI.
(2) L'inciso "nonché al loro genere di vita in conformità delle rispettive Costituzioni approvate dalla Chiesa" è stato da me aggiunto per desiderio di questo Revmo P. Provinciale dei Francescani, cui avevo confidenzialmente mostrato i punti riguardanti gli Ordini religiosi. Il motivo di [tale] aggiunta è stato dalui espresso nei seguenti termini: "Poiché le Costituzioni dei Mendicanti dispongono che ai mezzi di sussistenza
[Fol. 323r] Le parole "Nell'acquisto, nel possesso… dei loro beni"sono state da me apposte,giacché sono venuto a conoscere che