Dokument-Nr. 11594
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 28. Dezember 1921

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Con Foglio in data del 9 corrente il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt mi ha rimesso la terza parte delle sue osservazioni ai noti punti da me comunicati a in nome della S. Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio dello scorso anno. Il relativo Pro-Memoria, di cui l'E. V. R. troverà qui acclusa copia, insieme ad una traduzione italiana compilata dallo stesso Ministero del Culto, riguarda i punti VI, VII, XI, e XIX.
Nel summenzionato Foglio il Dr Matt comincia col giustificare il ritardo nel rimettere le osservazioni anzidette, osservando non essere stata ancora condotta a termine la rispettiva legislazione del Reich, la quale in molte materie deve costituire il punto di partenza nelle trattative concordatarie. Non solo, infatti, la legge scolastica non è stata ancora sino ad oggi discussa,ma non è stata nemmeno emanata quella relativa alla formazione dei maestri, di cui è stato preparato dal Governo del Reichsoltanto un primo progetto, in una forma però,che fa prevedere lunghe discussioni preliminari. Il Sig. Ministro ha creduto tuttavia di non [atten]-
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dere più oltre per la prosecuzione dei negoziati, non senza però rilevare che potranno da ciò sorgere difficoltà e ritardi ed indug e ritardi.
Punto VI
"Lo Stato provvede a che vi sia un numero sufficiente d'istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre delle scuole elementari.
I maestri e le maestre, che intendono di essere impiegati in scuole cattoliche, debbono frequentare gli anzidetti istituti e sono obbligati a seguire durante tutto il tempo della loro formazione l'insegnamento religioso. Gl'istituti privati per la formazione anzidetta sono pareggiati a quei dello Stato, se ne hanno gli stessi requisiti".
Il Sig. Ministro nota a proposito di questo punto che il Governo bavarese poteva sinora regolare liberamente la formazione dei maestri, ed aveva dato a tutti gli istituti destinati a tale scopo carattere confessionale. Per la formazione delle maestre lo Stato non aveva istituti propri, ma [ein Wort nicht lesbar] erano tenuti da Comuni, da Congregazioni religiose e da privati.
La Costituzione del Reich germanica ha attribuito alReich di fissare in via legislativa i principi per regolare in modo uniforme la formazione dei maestri (art. 143) (articolo 143). Per conseguenza essi dovranno innanzitutto averericevere la istruzione preparatoria negli stessi istituti comecome gli altri funzionari.È quindi dubbio se gli istituti
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per la formazione dei maestri e delle maestre nel senso finora in uso continueranno ad esistere,e per conseguenza è ancheincerto se possa ampotrà mantenersi la richiesta del punto in esame, che cioè "lo Stato debba mantenere un numero sufficiente d'istituti cattolici per lo scopo anzidetto.
Tuttavia il Dr. Matt riconosce l'interesse chedella Chiesa a ciò che la educazione dei fanciulli nelle scuole confessionali cattoliche sia affidata solante unicamente a maestri, i quali siano atti ad istri istruirli nella dottrina cattolica e ad edu aformarli in modo sicuro nello spirito della religione medesima. Il Ministro del Culto ritiene una simile domanda come pienamente giusta, come anche la richiesta che i maestri, i quali debbono essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbano provare, di possedere una corrispondente formazione, non solo riguardo per ciò che concerne l'istruzione religiosa, ma anche riguardo a tutte quelle materie, nelle quali il punto di vista religioso ha una essenziale importanza. Con una tale assicurazione sembra al Sig. Ministro che gl'interessi della Chiesa sarebbero garantiti nel modo migliore.
Se, come è da attendere, la formazione dei maestri dovrà aver luogo per l'avvenire nelle scuole medie comuni eneglinelleUniversità, non potranno più sussistere gl'istituti privati per la formazione medesima. Il
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riconoscere, infatti, ad un istituto privato (osserva il Dr. Matt) il carattere di unaUniversità sarebbe contrario al diritto generale. Si vedrà in seguito se sarà forse possibile di trasformare l'uno e l'altro degli istituti privati ora esistenti in istituti superiorecorrispondenti.
Gli istituti privati, in particolare gli ecclesiastici, potrebbero forse ancora preparare studenti privati per l'esame di maturità da darsi in un istituto pubblico. L'ammissione di detti studenti a questo esame, come pure l'approvazione dei menzionati istituti privati, dovrebbe essere regolata a norma delle leggi generali dello Stato.
Punto VII
"Per l'ammissione all'insegnamento e per l'impiego nelle scuole elementari e superiori di insegnanti appartenenti ad Ordini o Congregazioni religiose non si richiede alcun altro requisito che per i laici".
Circa questo punto il Sig. Ministro nota esser già diritto vigente in Baviera che per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento non si richiede per i membri di Ordini o Congregazioni religiose alcun altro requisito che per i laici, né è in vistaun cambiamentoin questa materia, il quale sarebbe in contraddizione coi principi così della Costituzione del Reich (art. 109 e 128), come di quella bavarese
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(§§ 12 e 15), secondo le quali tutti i cittadini senza distinzione debbono essere ammessiadegualicondizioni legali. essere ammessi ai pubblici uffici . Il Dr. Matt stima quindi che non sarebbe forse necessario di mettere nel Concordato simili principii, fondamentali nellaCostituzionegermanica; non ha tuttavia nemmeno obbiezioni in contrario. Osserva tuttavia che secondo il diritto comune non puòparlarsi di "requisiti per l'ammissione all'insegnamento", giacché nessuno, anche dopo aver superato l'esame prescritto, ha un diritto formale diavere un posto di maestro; dovrebbe quindi; dovrebbe quindi, secondo usarsi piuttosto l'espressione: "Per l' parlarsi di "conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari e superiori".
Punto XI "Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono autorizzati a fondare e dirigere scuole private secondo le prescrizioni generali del diritto comune. Queste scuole private sono pareggiate a quelle dello Stato".
La prima parte di questo punto corrisponde al diritto vigente e non incontra quindi obbiezioni da parte del Sig. Ministro del Culto. Egli propone tuttavia anche qui una modificazione di forma. Poiché, infatti, (egli osserva) la facoltà di fondare e di dirigere istituti privati non si acquista senz'altro coll'adempimento di determinate condizioni, ma si richiede nei singoli casi la speciale approvazione dello Stato, il Dr. Matt propone di usare il termine
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Zulassung invece di Berechtigung;onde nel testo italiano dovrebbe dirsi: "Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare ecc.".
Contro lLa seconda parte, invece, del punto in discorso presenta, a giudizio del Sig. Matt, gravi difficoltà, giacché secondo il diritto comune bavarese non è possibile di riconoscere senz'altro a scuole di determinatiintraprenditori gli stessi diritti di quelle dello Stato. Che anzi per alcuni generi di scuola, (come, ad esempio, le Università o Accademie scientifiche generali) lo Stato non riconosce ad alcuna fondazione privata le stesse prerogative di cui godono i suoi propri Istituti.Per altri poi si deve pur sempre caso per caso verificare se una determinata scuola privata dà eguali risultati delle scuole pubbliche, e se quindi possono ad essa attribuirsi eguali diritti. Se si ammettesse, continua il Sig. Ministro, una eccezione generale a favore delle scuole tenute dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, ciò non potrebbe rimanere senza conseguenze per altre simili intraprese; e condurrebbeaprirebbe così una breccia nel diritto generale, cagionando, cioè, in tal guisa un peggioramento nello stato della scuola in Baviera. In conseguenza di ciò, si potrebbe forse nel Concordato esprimere soltanto il principio che, come per la fondazione
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e direzione, così anche per il riconoscimento dei relativi diritti, le scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose debbono essere trattate come le altre scuole private.
Punto XIX
"Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze od al numero dei loro membri. Quelli, che godevano finora del diritto di pubbliche corporazioni, lo conservano; gli altri acquistano e conservano la capacità giuridica od il diritto di pubbliche corporazioni a norma delle prescrizioni vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Essi amministrano i loro beni e regolano i loro affari indipendentemente dallo Stato".
Circa questo punto il Sig. Ministro osserva che i principii ivi proposti, ad eccezione dell'ultimo periodo, sono fissati anche nelle Costituzioni germanica e b bavarese, a norma delle quali non soloè assicuratal'esistenza e la capacità giuridica degli istituti già esistenti (§ 18 della Costituzione bavarese), ma sono anche liberepermesse nuovefun-
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zioni (art. 124 della Costituzione del Reich). I membri tedeschi degli Ordini e delle Congregazioni medesime possonohanno anche liberamente aprire nuove case il diritto di liberodomicilio (art. 111 della Costituzione del Reich). In virtù di queste disposizioni sono rimaste abrogate le antiche limitazioni del diritto particolare, in particolare modo l'approvazione dello Stato per la fondazione di nuovi Ordini o case religiose. Le nuove associazioni o Congregazioni religiose acquistano la capacità giuridica a norma del diritto civile comune (art. 124 della Costituzione del Reich; § 18 della Costituzione bavarese); ed anche a questo riguardo sono state abolite tutte le antiche limitazioni. Relativamente all'acquisto della qualità di corporazioni di diritto pubblico gli Ordini e le Congregazioni religiose si trovano nella stessa situazione giuridica delle altre congregazioni ed unioni. Alle associazioni religiose sono finalmente garantiti la proprietà e gli altri loro diritti (§ 18 della Costituzione bavarese; art. 138 della Costituzione del Reich).
I primi tre periodi del punto XIX non sarebbero quindi che una ripetizione del diritto costituzionale vigente. Il Sig. Ministro sottopone quindi alla considerazione della S. Sede, se sia necessario di ritenerli nel
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Concordato, pur dichiarando di non aver alcuna obbiezione contro il contenuto dei medesimi.
Invece l'ultimo periodo costituisce nella forma proposta, contraddice al diritto generale. Nessuna soggetto di diritto persona fisica o morale è del tutto indipendente dallo Stato nell'amministrazione dei suoi affari e dei suoi beni, essendopiuttostoognuna sottoposta al diritto comune; né in ciò è possibile una eccezione per gli Ordini e le Congregazioni religiose. Ciò che può senz'altro ammettersi è che essi non siano debbano essere sottoposti ad una regolare ispezione dello Stato quanto ai loro beni. Del resto anche in in passato lo Stato non esigevaa tale riguardo una ispezione, comesui beni localiecclesiastici locali e sui bsu quellibeneficiali.
In seguito alle surriferite osservazioni del Dr. Matt ho preparato una nuova redazione dei punti in discorso. Avrei voluto, come ho fatto già le altre volte, mostrarla prima confidenzialmente al medesimo Sig. Ministro, per conosc conoscere se vi siano da parte sua obbiezioni al riguardo; ma mi è stato impossibile, giacché egli trovasi attualmente fuori di Monaco per ristabilirsi dopo una grave malattia cui è andato recentemente soggetto. Non volendo, dall'altra
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parte, che le trattative concordatarie subiscano, per quanto dipende da me, il minimo ritardo, ho stimato opportuno di sottoporre, senza attendere più oltre, al superiore giudizio dell'E. V. la redazione anzidetta. Essa è del seguente tenore:
Punto VI
La istruzione ed educazione dei fanciulli nelle scuole cattoliche sarà affidata unicamente a maestri, i quali siano atti e disposti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli nello spirito della fede medesima.
I maestri e le maestre, che abbiano ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbono provareprima della loro nomina di aver ricevuto una formazione corrispondente alla natura delle medesime, sia in ciò che concerne la istruzione religiosa, – per impartire la quale si richiede previamente la missio canonica da parte del Vescovo diocesano, – come in ciò che riguarda tutte quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha una notevole importanza per la fede e la educazione.
Nel nuovo ordinamento scolastico lo Stato avrà cura che vi siano istituti, i quali assicurino una formazione corrispondente ai suddetti principi per i maestri
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e le maestre destinati ad insegnare nelle scuole cattoliche.
Lae superiorei Autorità ecclesiasticahe sono convenientemente rappresentate, nella Commissione esaminatrice per la istruzione religiosa cattolica e per le summenzionate materie per ciò che si riferisce alla istruzione religiosa ed alle summenzionate materie, nella Commissione esaminatrice, cui spetta di conferire l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole cattoliche.
I maestri e le maestre, di cui si può pensareche sonocontrari alla Chiesa, non saranno impiegati nelle scuole cattoliche.
Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali sia ancora possibile ad istituti privati di assumere la istruzione preparatoria o la formazione professionale dei maestri o delle maestre, lo Stato nell'ammissione di tali istitutitali istituti darà la preferenzaa quelli già esistenti.
Gli alunni, i quali hanno frequentato istituti privati, che adempiono per la istruzionele condizioni prescritte dalloStato, saranno ammessi a norma delle disposizioni generali.
Punto VII
Per l'a Per il conseguimento dell'ammissione all'insegnamento nelle scuole elementari e superiori di membri degli Ordini o Congregazioni religiose o di società simili
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alle medesime non si richiedono requisiti più difficili che per i laici.
Punto XI
Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare e dirigere scuole private secondole prescrizioni generali del diritto comune. Il riconoscimento dei diritti spettanti alle medesime ha luogo secondo i pri secondo le mod regole vigenti per le altre scuole private.
Punto Le scuole dirette da Ordini o Congregazioni Le religiose, che sinora hanno avutoil carattere di scuole pubbliche, lo conservano, se [ein Wort unlesbar] quanto all'insegnamento [avr] hanno i requisiti richiesti per tali scuole (1). Alle stesse condizioni lo Stato può accordare q quel carattere anche a nuove scuole degli Ordini o Congregazioni medesime.
Punto XIX
Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati secondole prescrizioni canoniche, né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alla qualità dei loro membri, nonché al loro genere di vita in conformità delle loro Costituzioni approvate dalla Chiesa (2). Quelli, che godevano finora del diritto di pubbliche corporazioni, li conservano; gli altri acquistano o conservano la capacità giuridica odil diritto di pubbliche corporazioni a norma secondo secondo le norme vigenti per tutti i cittadini ed associa-
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zioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Nell'acquisto, nel possesso (1) e nell'amministrazione dei loro beni, come nel regolamento dei loro affari, non soggiacciono ad alcuna speciale restrizione od ispezione dello Stato.
Dopo di ciò, chinato


(1) La restrizione "quanto all'insegnamento" sembra necessaria per evitare possibilmente che lo Stato imponga altre, forse inattuabili, condizioni, ad esempio, quanto ai locali, agli stipendi dei maestri, ecc. Questa stessa osservazione si applica anche all'ultimo capoverso del precedente punto VI.
(2) L'inciso "nonché al loro genere di vita in conformità delle rispettive Costituzioni approvate dalla Chiesa" è stato da me aggiunto per desiderio di questo Revmo P. Provinciale dei Francescani, cui avevo confidenzialmente mostrato i punti riguardanti gli Ordini religiosi. Il motivo di [tale] aggiunta è stato dalui espresso nei seguenti termini: "Poiché le Costituzioni dei Mendicanti dispongono che ai mezzi di sussistenza siano si provveda almeno in parte mediante la raccolta di elemosine., con mediante con ma gGrazie a detto inciso tale diritto già loro sinora riconosciuto verrebbe resterebbe garantito anche per l'avvenire".
[Fol. 323r] Le parole "Nell'acquisto, nel possesso… dei loro beni"sono state da me apposte,giacché sono venuto a conoscere che esiste vige ancora in Baviera una legge a tale riguardo una legge restrittiva, di cui è opportuno ottenere in questo modo l'abrogazione.
322v, vor der Einfügung der Fußnote (1), (2) und (3) hds. von Pacelli vermerkt: "Nota"; 323r, vor der Einfügung der Fußnote (1) hds. von Pacelli vermerkt: "Nota".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 28. Dezember 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11594, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11594. Letzter Zugriff am: 28.11.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 29.09.2014.