Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Con Foglio in data del 9 corrente il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt mi ha rimesso la terza parte delle sue osservazioni
([ein Wort unlesbar] [non impegnativa]) ai noti punti da me comunicati a in nome della S. Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio dello scorso anno. Il relativo Pro-Memoria, di cui l'E. V. R. troverà qui acclusa copia, insieme ad una traduzione italiana compilata dallo stesso Ministero del Culto, riguardaha per oggetto i punti VI, VII, XI, e XIX. Manca quindi ancora la risposta ai punti XII, XIII, e XIV e XVI, concernenti la difficile
ed [ein Wort unlesbar] questione dello svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato e la situazione economica della Chiesa, nonché i punti XV, XVI, XVII e XVIII risguardanti risguardanti relativi ad altri argomenti diversi; inoltre il Governo bavarese presenterà alla sua volta in apposito Memorandum i propri desideri all risguardanti (a quanto ho potuto comprendere) soprattutto la circoscrizione delle diocesi e la provvista degli uffici ecclesiastici.
Nel summenzionato Foglio il Dr Matt comincia col giustificare il ritardol'indugio nel rimettere le osservazioni anzidette, osservandonotando non essere stata ancora condotta a termine la rispettiva legislazione del Reich, la quale in moltevarie materie deve costituire per il Governo bavarese il punto di partenza nelle trattative concordatarie. Non solo, infatti, la legge scolastica non è stata ancora sino ad oggi discussa,
trattata,discussa la legge scolastica, ma non vennema non è stata nemmeno emanata quella relativa asulla formazione dei maestri,elementari, di cui è stato bensì preparato recentemente dal Governo del Reichsoltanto un primo progetto, in una forma però,tale dache far prevedere lunghe discussioni preliminari. Il Sig. Ministro ha creduto tuttavia di non [atten]-riman-
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deare più oltre per la prosecuzione dei negoziati, non senza peròpur rilevarendo che potranno da ciò sorgere nel corso dei medesimi difficoltà e ritardi ed indug e ritardi.
Punto VI
"Lo Stato provvede a che vi sia un numero sufficiente d'istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre delle scuole elementari.
I maestri e le maestre, che intendono di essere impiegati in scuole cattoliche, debbono frequentare gli anzidetti istituti e sono obbligati a seguire durante tutto il tempo della loro formazione l'insegnamento religioso. Gl'istituti privati per la formazione anzidetta sono pareggiati a quei dello Stato, se ne hanno gli stessi requisiti".
Il Sig. Ministro nota a proposito di questo punto che il Governo bavarese poteva sinora regolare liberamente la questione della formazione dei maestri, ed aveva dato a tutti gli istituti destinati a tale scopo carattere confessionale. Per la formazione delle maestre lo Stato non aveva istituti propri, ma [ein Wort nicht lesbar] essi erano tenuti (senza garanzia di stabilità) da Comuni, da Congregazioni religiose e da privati.
La nuova Costituzione del Reich
germanica ha attribuito alriservato alla legislazione delReichil diritto compito di fissareregolare in via legislativa i principi per regolare in modo uniformemodo uniforme, secondo i principii generalimente in vigore per l'istruzione superiore, la formazione dei maestri (art. 143) (articolo 143). Per conseguenza essi dovranno innanzitutto
averericevere la istruzione preparatoria negli stessi istituti
comecome gli altri funzionari.Questi dovranno quindi dapprima ricevere la loro istruzione preparatoria nei medesimi istituti che gli altri pubblici funzionari,. pPer conseguenza, già per questo solo motivo, èÈ quindi
assai dubbio se gli istituti [speciali]
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per la formazione dei maestri e delle maestre nel senso finora in uso continuerannopotranno continuare ad esistere,
nel mo nel modo attuale. Inoltre nella futura legge saranno fissate particolari disposizioni per la formazione professionale dei maestri;. È quindi molto incerto se al qual proposito fine il Ministero dell'Interno del Reich ha iniziato recentemente iniziato degli studi prepara delle discussioni, le quali però, a causa di difficoltà teoriche e pratiche, andranno senza dubbio senza meno per le lunghe. È quindi in dunque molto incerto se, dopo il definitivo regolamento della questione, potranno essere mantenuti conservati degli istituti speciali per l'anzidetta formazione professionale dei maestri, e quindi è pure dubbio se possa potrà essere mantenuta attuatae per conseguenza è anche
pureincerto se
possa ampotrà mantenersi
essere applic attuata la richiesta del punto in esame, che cioè "lo Stato debba mantenere un numero sufficiente d'istituti cattolici per lo scopo anzidetto.
Tuttavia il Dr. Matt riconosce l'interesse chedella
che ladella Chiesa a ciò che la educazione deii fanciulli nelle scuole confessionali cattoliche siano affidatai
solante unicamente a maestri, i quali siano atti ad istri istruirli nella dottrina cattolica e ad edu adformarlieducarli in modo sicuro nello spirito della religione medesima. Il Sig. Ministro del Culto ritiene una simile domanda come pienamenteassolutamente giusta, come anche la richiesta che i maestri, i quali debbono
intendono diabbiano ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbano provare,prima della loro [commissione] nomina di possedereaver ricevuto una corrispondente formazione, non solo riguardo per ciò che concerne l'istruzione religiosa, ma anche riguardo a tutte quelle materie, nelle quali il punto di vista religioso ha una essenziale importanza. Con una tale assicurazione sembra al Sig. Ministro che gl'interessi della Chiesa sarebbero garantiti nel modo migliore.
Se, come è da attendere,prevedere, la formazione dei maestri dovrà aver luogo per l'avvenire nelle scuole medie comuni ed
neglinelle
nelleUniversità,
negli istitutiin istituti a carattere universitario, non potranno più sussistere gl'istituti privati per la formazione medesima. IlL'accordare
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riconoscere, infatti, ad un istituto privato (osserva il Dr. Matt) il carattere di una
comuneUniversitàuniversitario, sarebbe contrario al diritto generale. Si vedrà in seguito, secondo il bisogno, se saràsia forse possibile per la istruzione preparatoria dei maestri e delle maestre di trasformare l'uno eo l'altro degli istituti privati ora esistenti in istituti d'insegnamento superiore.corrispondenti.
Gli istituti privati, in particolare gli ecclesiastici, potrebbero forse ancora preparare studenti privati per l'esame di maturità da darsi in un istituto pubblico. L'ammissione di detti studenti a questo esame, come pure l'approvazione dei menzionati istituti privati, dovrebbero essere regolatae a norma delle leggi generali dello Stato.
Punto VII
"Per l'ammissione all'insegnamento e per l'impiego nelle scuole elementari e superiori di insegnanti appartenenti ad Ordini o Congregazioni religiose non si richiede alcun altro requisito che per i laici".
Circa questo punto il Sig. Ministro nota esser già diritto vigente in Baviera che per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento non si richiede per i membri di Ordini o Congregazioni religiose alcun altro requisito che per i laici, né è in vistain questa materia è da prevedereunun qualche cambiamento,in questa materia, il qualeche sarebbe in contraddizione coi principi così della Costituzione del Reich (art. 109 e 128), come di quella bavarese 319r
(§§ 12 e 15), secondo le quali tutti i cittatedeschi sono eguali dinanzi alla legge e tutti i cittadini senza distinzione debbono essere ammessiad
aeguali
pari
alle medesimecondizioni legali. essere ammessi ai pubblici uffici alle medesime condizioni legali. Il Dr. Matt stima quindi che non sarebbe forse necessario di mettereinserire nel Concordato simili principii, fondamentali nellanel dirittoCcostituzionealegermanicaanzidetto; non ha tuttaviaperò nemmeno obbiezioni in contrario. Osserva tuttavia che secondo il diritto comune non puòpotrebbe propriamente esser questioneparlarsi di "requisiti per "l'ammissione all'insegnamento",all'insegnamento", giacché nessuno, anche dopo aver superato l'esame prescritto, ha un diritto formale diadavereottenere un posto di maestro; dovrebbe quindi; dovrebbe quindi, secondo usarsi piuttosto l'espressione: "Per l' parlarsi di "conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari e superiori".
Punto XI "Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono autorizzati a fondare e dirigere scuole private secondo le prescrizioni generali del diritto comune. Queste scuole private sono pareggiate a quelle dello Stato".
La prima parte di questo punto corrisponde al diritto vigente e non incontra quindi obbiezioni da parte del Sig. Ministro del Culto. Egli propone tuttavia anche qui una modificazione di forma. Poiché, infatti, (egli osserva) la facoltà di fondare e di dirigere istituti privati non si acquista senz'altro coll'adempimento di determinate condizioni, ma si richiede nei singoli casi la speciale approvazione dello Stato, il Dr. Matt propone di usare il termine 319v
Zulassung(ammissione) o concessione) invece di Berechtigung;(diritto).onde nel testo italiano dovrebbe dirsi: "Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare ecc.".
Contro lLa seconda parte, invece, del punto in discorso presenta, a giudizio del Sig. Matt, gravi difficoltà, giacché secondo il diritto comune bavarese non è possibile di riconoscere senz'altro a scuole dinon pubbliche tenute da una determinatiaintraprenditoriclasse di persone gli stessi diritti di quelle dello Stato. Che anzi pPer alcuni generi di scuola, invero, (come, ad esempio, le Università o Accademie scientifiche generaligenerali) lo Stato non riconosce ad alcuna fondazione privata le stesse prerogative di cui godono i suoi propri Istituti.; pPer altri poi si deve pur sempre caso per caso verificare se una determinata scuola privata dà eguali risultati eguali a quelli delle scuole pubbliche, e se quindi possono ad essa attribuirsiaccordarsi eguali diritti. Se si ammettesse, continua il Sig. Ministro, una eccezione generale a favore delle scuole tenute dagli Ordini e dalle Congregazioni religiose, ciòessa non potrebbe rimanere senza conseguenze per altre simili intraprese; e
condurrebbeaprirebbe così una breccia ne
alil che porterebbe con sé una lunga infrazione del diritto generale, e cagionandoerebbe,
cioècosì, in tal guisaultima analisi, un peggioramento nello stato della scuola in Baviera. In conseguenza di ciò, si potrebbe forse nel Concordato esprimere soltanto il principio che, come per la fondazione 320r
e direzione, così anche per il riconoscimento dei relativi diritti, le scuole degli Ordini e delle Congregazioni religiose debbono essere trattate come le altre scuole private.
Punto XIX
"Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze od al numero dei loro membri. Quelli, che godevano finora del diritto di pubbliche corporazioni, lo conservano; gli altri acquistano e conservano la capacità giuridica od il diritto di pubbliche corporazioni a norma delle prescrizioni vigenti per tutti i cittadini ed associazioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Essi amministrano i loro beni e regolano i loro affari indipendentemente dallo Stato".
Circa questo punto il Sig. Ministro osserva che i principii ivi proposti, ad eccezione dell'ultimo periodo, sonotrovansi ora fissati anche nelle Costituzioni germanica e b bavarese, a norma delle quali non solonon solo sonoè assicuratae pure la la conservazionel'esistenza e la capacità giuridica degli istitutiOrdini e delle Congregazioni religiose già esistenti (§ 18 della Costituzione bavarese), ma è accordata è altresìsono anche
liberepermesse nuovela libertà di fondarne dei nuovifun-320v
zioni (art. 124 della Costituzione del Reich). I membri tedeschi degli Ordini e delle Congregazioni medesime possonohannogodono anche liberamente aprire nuove case il diritto di libero
fis stabilire odomiciliomutare liberamente illa loro domicilio residenza (art. 111 della Costituzione del Reich). In virtù di queste disposizioni sono rimaste abrogate le antiche limitazionirestrizioni del diritto particolare, in particolarespecial modo la necessità dell'approvazione dello Stato per la fondazione di nuovi Ordini o nuove case religiose. Le nuove associazioni o Congregazioni religiose acquistano la capacità giuridica a norma del diritto civile comune (art. 124 della Costituzione del Reich; § 18 della Costituzione bavarese);, ed anche a questo riguardo sono state abolite tutte le antiche limitazioni.delle legislazioni dei singoli Stati. Relativamente all'acquisto della qualitàdel carattere di corporazioni di diritto pubblico gli Ordini e le Congregazioni religiose si trovano nella stessa situazione giuridica delle altre congregazioni ed unioni.società o federazioni. Alle associazioni religiose sono finalmente garantiti la proprietà e gli altri loroloro diritti (§ 18 della Costituzione bavarese; art. 138 della Costituzione del Reich).
I primi tre periodi del punto XIX non sarebbero quindi nel Concordato che una ripetizione del diritto costituzionale vigente. Il Sig. Ministro sottopone quindiper conseguenza alla considerazione della S. Sede, se sia necessario di ritenerli nel 321r
Concordato,medesimo, pur dichiarando di non aver alcuna obbiezione contro il contenuto dei medesimi.
Invece circa l'ultimo periodo il Dr Matt
costituisceosserva che esso, nella forma proposta, contraddice al diritto generale. Nessuna soggetto di diritto persona fisica o morale è del tuttoaffatto indipendente dallo Stato nell'amministrazione dei suoi affari e dei suoi beni, essendomentrepiuttosto
invece perognunatutte sono di esse sottopostae al diritto comune; né in ciòquesto è possibile una eccezione per gli Ordini e le Congregazioni religiosei. Ciò che può tuttavia senz'altro ammettersi è che essi non siano debbano essere sottopostisoggetti ad una regolare ispezione da parte dello Stato quanto ai loro beni. Del resto anche innemmeno in passato lo Stato non esigeva
si attribuivaapretendeva a tale riguardo una ispezione, comequale esisteva per il patrimoniosui beni
localiecclesiasticoi localei e sui bsu quelliper quello deibeneficiali.benefici.
In seguito alle surriferite osservazioni del Dr. Matt ho preparato una nuova redazione dei punti in discorso, nella quale ho cercato
mi sono studiato
di adottare per quanto è stato possibile, le parole stesse del di lui Pro-Memoria. Avrei voluto, come ho fatto già le altre volte, mostrarla prima confidenzialmente al medesimo Sig. Ministro, per conosc conoscere se egli egli abbiavi siano da parte sua obbiezioni al riguardo; ma mi è stato impossibile,di farlo, [ottenerlo]farlo, giacché egliil Sig. Matt trovasi oraattualmentein cura fuori di Monaco in Adelholzen,per ristabilirsi dopo una grave malattia cui è andato recentemente soggetto. Non volendo, dall'd'altra 321v
parte, che le trattative concordatarie subiscano, per quanto dipende da me, il minimo ritardo, ho stimato opportuno di sottoporre, senza attendere più oltre, al superiore giudizio dell'E. V. la redazione anzidetta. Essa è del seguente tenore:
Punto VI
La istruzione ed educazione dei fanciulli nelle scuole cattoliche sarà affidata unicamente a maestri, i quali siano in modo sicuro atti e disposti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli nello spirito della fede medesima.cattolica.
I maestri e le maestre, che abbiano ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, debbono provare
ricevereprima della loro nomina di aver ricevutoprovare prima della loro nomina di aver ricevuto una formazione corrispondente alla natura delle medesime, siasiae darne la prova prima della loro nomina. Detta formazione in ciò che concerne la istruzione religiosa, – per impartire la quale si richiede previamente la missio canonica da parte del Vescovo diocesano, – come in ciò che riguarda tutte quelle materie, in cui il punto di vista religioso ha una notevole importanza per la fede e la educazione.
Nel nuovo ordinamento scolasticodelle scuole magistrali lo Stato avrà cura che vi siano istituti, i quali assicurino una formazione corrispondente ai suddetti principi per i maestri 322r
e le maestre destinati ad insegnare nelle scuole cattoliche.
Lae superiorei Autorità ecclesiasticahe sonosaranno convenientemente rappresentate, nella Commissione esaminatrice per la istruzione religiosa cattolica e per le summenzionate materie per ciò che si riferisce alla istruzione religiosa ed alle summenzionate materie, nella [sic] Commissionie esaminatricie, cui spetta di conferireper l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole cattoliche.
I maestri e le maestre, di cui si può pensare
siche sono
hanno sentimentiche colle parole e coi fatti mostrino di non essere attaccati alla religione cattolica,contrari alla Chiesa, non saranno impiegati nelle scuole cattoliche.
Qualora col nuovo ordinamento delle scuole magistrali sia ancora possibile ad istituti privati di assumere la istruzione preparatoria o la formazione professionale dei maestri o delle maestre, lo Stato nell'ammissione
dei degli istituti medesimi avrà riguardo a quellidi
tali istitutitali istituti darà la preferenzaa quelliagli istituti ecclesiasticia quelli già esistenti.degli Ordini e delle Congregazioni religiose.
Gli alunni, i quali hanno frequentato istituti privati, che adempiono per la istruzione
quanto anell'insegnamentole
le le alle condizioni prescritte dalloa legge,Stato, saranno ammessi a normaagli esami di Stato in conformità delle disposizioni generali.
Punto VII
Per l'a Per il conseguimento dell'ammissionel'abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari, medie e superiori e per la nomina a maestri o maestre, non si richiedono perdi membri degli Ordini o delle Congregazioni religiose o di società simili a queste,
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alle medesime non si richiedono requisiticondizioni più difficili
requisiti che per i laici.(1).
Punto XI
Gli Ordini e le Congregazioni religiose sono ammessi a fondare e dirigere scuole private secondoa norma delle prescrizioni generali del diritto comune. Il riconoscimento dei diritti spettanti alle scuolemedesimestesse ha luogo secondo i pri secondo le mod regole vigenti per le altre scuole private.
Punto Le scuole dirette da Ordini o Congregazioni Le religiose, che sinora hanno avutogodutoi
delil carattere di scuole pubbliche, lo conservano, se [ein Wort unlesbar] quanto all'insegnamento [avr] hanno i requisiti richiesti per talitali scuole (1)(2). Alle stesse condizioni lo Stato può accordare q quel carattere anche a nuove scuole degli Ordini o Congregazioni medesime.medesime.
Punto XIX
Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati secondo
a norma in conformità delle prescrizioni canoniche, né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze, al numero ed alla qualità dei loro membri, nonché al loroloro loro genere di vita in conformitàa norma delle loro
loro rispettive Costituzioni approvate dalla Chiesa (2)(3). Quelli, che godevano finora deldei dirittoi di pubbliche corporazioni, li conservano; gli altri acquistano o conservano la capacitàpersonalità giuridica odo iil dirittoi di pubbliche corporazioni a norma secondo secondo le norme vigenti per tutti i cittadini ed associa-323r
zioni. La loro proprietà e gli altri loro diritti sono garantiti. Nell'acquisto, nel possesso (1) e nell'amministrazione dei loro beni, come nel regolamento dei loro affari, non soggiaccionosono sottoposti da parte dello ad alcuna speciale restrizione od ispezione dello Stato.
Dopo di ciò, chinato
[Fol. 322v] (1) La frase frase "non si richiedono condizioni più difficili" tende a lasciare impregiudicata almeno la possibilità di ottenere eventualmente condizioni più facili; il che non si verificherebbe, se si dicesse che "si richiedono le stesse condizioni che per i laici".
(2)(1) La restrizione "quanto all'insegnamento" sembra necessaria per evitare possibilmente che lo Stato imponga altre, forse inattuabili, condizioni, ad esempio, quanto ai locali, agli stipendi dei maestri, ecc. Questa stessa osservazione si applica anche all'ultimo capoverso del precedente punto VI.
(3)(2) L'inciso "nonché al loro genere di vita in conformitàa norma delle rispettive Costituzioni approvate dalla Chiesa" è stato da me aggiunto per desiderio di questo Revmo P. Provinciale dei Francescani, cui avevo confidenzialmente mostratocomunicato i punti riguardanti gli Ordini religiosi. Il motivo di [tale] questa aggiunta è stato dalluisullodato Padre espresso nei seguenti termini: "Poiché lLe Costituzioni dei Mendicanti dispongono che ai mezzi di sussistenza siano si provveda
(1) da essi almeno in parte mediante la raccolta di elemosine., con mediante con ma gGrazie a detto inciso tale diritto già loro sinora riconosciuto verrebbe resterebbe garantito anche per l'avvenire".
[Fol. 323r] Ho inserito al testo primitivo lLe parole "Nell'acquisto, nel possesso… dei loro beni",sono state da me apposte,perchégiacché sono venuto a conoscere che esiste vige ancora in Baviera una legge a tale riguardo una legge restrittiva, di cui è opportunodesiderabile di ottenere in questo modo l'abrogazione.
322v, vor der Einfügung der Fußnote (1), (2) und (3) hds. von Pacelli vermerkt: "Nota"; 323r, vor der Einfügung der Fußnote (1) hds. von Pacelli vermerkt: "Nota".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 28. Dezember 1921, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11594, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11594. Letzter Zugriff am: 28.11.2024.
Online seit 14.05.2013, letzte Änderung am 29.09.2014.