Betreff
Trattative per il Concordato bavarese
Fil Finalmente, dopo ripetute e vive mie insistenze a nome della Santa Sede, sia presso il Sig. Ministro-Presidente, come presso
il Sig. Ministro del Culto, ed i Consiglieri Ministeriali
incaricati dell'affare, mi è giunta stamane una lettera datatada Gotteszell(ove il sullodato Sig. Ministro del Cultodatatasi trova attualmente in breve
congedo estivo),il 26 Agosto 1920
scorso 1920, relativa alle trattative per il Concordato bavarese e della quale ho
l'onore di accludere qui copia
all'E. V. R.
Con essa il Sig. Matt mi comunica le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti
punti da me comunicati già al Governo bavarese in data del 4 Febbraio del corrente anno (Cfr. Rapporto Nr. 15788 del 5
Febbraio 1920). Il Sig. Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla
discussione del Consiglio dei Ministri, ritenendo egli
che sia opportunoavendo egli ritenuto opportuno di chiarire prima ile varie punti questioni e di eliminare le
difficoltà in guisa da non153v
urtare sin dal
principio in insormontabili opposizioni. Ricorda egli poi che, facendo la Baviera parte del Reich germanico, si trovacome tale obbligata a vincolata dalla Costituzione e
dalla legislazione dell'Impero,e, deve quindi rimanere nei limiti fissati da queste,
doven quindi evitaretutto ciò,cheimportassemodificazioni ocomplementinon [ein Wort unlesbar] delle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre
comprendere soltantotali argomenti e regolarle in tal
guisa, ulteriori discussioni circa i singoli punti, ma da renderne invece possibile l'accettazione globale; solo così si
può sperare di che essa abbia una lunga durata. Il Signor Matt ritiene pure
raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già stati regolati nella
Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma completamente corrispondente a
quella della Costituzione medesima. Finché, infatti, la Costituzione e la legislazione del Reich rimangano in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà i vantaggi
indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel nuovo
Concordato. Qualora invece i nemici della Chiesa riuscissero ad ad ottenere una maggioranza, vi
sarebbe allora il pericolo che questa voglia liberarsi altresì da un Concordato, il quale contenga anche la
154r
[ein Wort unlesbar] punti ad essa sgraditi; in tal modo potrebbero andarperdute non solo quei punti del Concordato, ai quali avrebbe potuto rinunziarsi senza preoccupaz danno, ma al tempo stesso
anche queglialtri (ad esempio, le concessioni di ordine finanziario), che altrimenti sarebbero
rimasti
pro nel possesso indisturbato della Chiesa Ca cattolica, dei suoi istituti e
dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a simili considerazioni il
Sig. Ministro ha redatto le sue osservazioni intorno ai succitati
punti del 4 Febbraio 1920, delle quali acclude la prima parte,quella cioèrelativaai primi cinque,promettendo di rimettermi il resto, non appena sarà ritornato a
Monaco dal suobrevecongedo. V. E. troverà copia del pPromemoria summenzionato nell'Allegato
II.
Il primo dei suddetti punti, come V. E. ricorderà senza dubbio, era così
concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici
ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei
limiti delle prescrizioni del diritto canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte
di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale il se la seconda parte del capoverso 3 dell'articolo 137 della Costituzione154v
del
Reich; tuttavia non avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo Stato bavarese ha un rilevante interesse aciò che non siano nominate ai più importanti
uffici ecclesiastici, e particolarmente alle Sedi vescovili,
persone, dalle qualipo[ter] temersi
qualche pregiudizio degli interessi dello Stato stesso, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto
politicamente non senza eccezione incensurabile. Dovrebbe quindi considerarsi se a tale riguardosiano da prevedersideterminate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo
cattedrale nella nomina dei Vescovi, comunicazione al Governo della perso dei candidati f per eventuali obbiezioni da parte di
questo.
A questo riguardo sembrami subordinatamente che potrebbeforsefarsi qualche concessione simile a quella
contenuta nell'articolo quarto del Concordato colla
Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però che il Governo consenta da sua parte ad fare accordare alla Chiesa altri considerevoli vantaggi non contenuti nella Costituzione del Reich. Sarebbe infatti assurdo che la S. Sede accettasse
una limitazione qualsiasi della sua libertà in materia così importante per lo stesso
Governo, senza averne una corrispondente utilità.
Quanto alla seconda parte il Signor
Ministro del Culto osserva che il nuovo Codice
155r
di diritto canonico(can. 1448, 1453 § 1 e 1456) esclude i non cattolici
dall'uso del giuspatronato privato , contrariamente al diritto finora vigente in Germania ed
in Baviera, ilquale ammetteva
ad esso
icoloro cheappartenessero ad una confessione cristiana,sebbene non cattolici. Lo Stato in quanto tale non avrebbe difficoltà da opporre al cambiamento in
disc questione. Il Sig. Ministro crede tuttavia di dover rilevare che da quella privazione dei diritti
finora
sino ad ora
riconosciuti potrebbero scaturire conseguenze
ririchiamare l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivaredalla privazione di quel diritto, per esempio il rifiuto
di prestazioni da parte dei patroni ed
aggiunge che simili contese dovrebbero, essere
nel caso presentandosene il caso, essere portate come cause
civili dinanzi ai tribunali.
156r
Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra
di loro connessi, i punti 2, 3, 4 (parte seconda) e 5. Essi sono del seguente tenore:
"II." Per la nomina dei professori delle
Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano.
Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo
studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università
di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura
dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei sono nominati dal
Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi
dipendono dal Vescovo.
IV. … I maestri di religione sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede
i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i
maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a
proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno
rimossi dal loro ufficio".156v
Il promemoria comincia col notare
che il Concordato del 1817 non contiene disposizioni sulle materie contemplate nei punti surriferiti.
Tuttavia lo Stato sinora fu solito per libera sua
iniziativa di chiedere al Vescovo diocesano,
in occasione della nominaagli uffici in questione, se avesse eventualmente delle
obbiezioni contro i relativi candidati. Ora invece, secondo i punti medesimi dovrebbe introdursi in un caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche
) il diritto di consenso, e negli altri
due il diritto di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali
richieste verrebbero a toccare il
diritto di proposta spettante alle Università ed il principio del libero dirittodiprovvista appartenente allo Stato, circale cattedre delle Università, dei Licei e nelle scuole superiori, e qu per
conseguenza il diritto bavarese amministrativo bavarese;che anzi potrebbero avere delle ripercussioni anche nel diritto bilancio dello Stato. Si tratta quindi
di innovazioni assai gravi. – Il Ministero dell'Istruzione e del Culto non divide l'opinione
che la prassi seguita finora nella provvista delle cattedre in discorso abbia causato157r
pregiudizi alla Chiesa cattolica , i quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed
aderire alle nuove richieste. Queste piuttosto, qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei
circoli universitari e politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici
non mancherebbero particolarmente la
incompatibilità della concessione dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente
Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.
In
particolare il Sig. Ministro osserva:
1a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori di
teologia nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco e di Würzburg devericordarsi la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, in cui siassicura che in occasione di dette nomine deve richiedersi, oltre il parere della Facoltà teologica e del
Senato dell'Università, anche quello del Vescovo diocesano circala dottrina ela condotta morale157v
del candidato. L'osservanza di
questa prescrizione ha d'allora in poi fatto sì
che che
venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università professori
ecclesiastici superiori ad ogni eccezione. Nei pochi casi, in cui detti professori abbino
dato hanno dato in seguito motivo a lagnanze da parte delle Autorità ecclesiastiche,
lo Stato ha [cercato] , in quanto poteva, di portarvi
rimedio.
b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia nelle
Università di Monaco e Frisinga,siano attualmente di regola norma la decisione del
Landtag del 28 Aprile 1872 parag. 28 e le discussioni del Landtag medesimo negli
anni 1882-1886. Finché rimarrà nel
Landtag una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gl'interessi di questa a
tale riguardo sem appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare, allora un Landtag men ben disposto verso la Chiesa
potrebbe sempre, malgrado il Concordato, mandare a vuoto concordataria,
negando i fondi per le cattedre suddette.
c) Circa la nomina dei professori dei Licei
vale la già citata decisione ministeriale158r
del 28 Marzo
1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti gli altri Licei in Baviera sono istituti non diocesani, ma dello Stato, e da
questo mantenuti totalmente od in parte
dall coi fondi prestatidallo Stato . I professori
sono funzionari dello Stato e ne hanno anche i diritti. L'affermazione che i Licei in
discorso siano stati mai riconosciuti o destinati come istituti
destinati unicamente alla istruzione dei chierici cattolici, non ha alcun fondamento nelle fonti sia giuridiche che
storiche.
La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb"
(ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione "horum seminariorum
ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a
discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei
siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e
sono pienamente autorizzate a far valere le loro eccezioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre
nel158v
debito conto i loro desideri.
Se i Licei debbono
mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato,
gravi difficoltà si oppongono concessione alla Chiesa cattolica di così ampli poteri, quali sono quelli richiesti nel
punto III.
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (indicate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"),
se si tratta di Istituti non governativise si tratta di Istituti non
dellogovernativi, la scelta dei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della
missio canonica, appartiene, se si tratti di Istituti
nongovernativi,(Comuni, fondazioni, Cong Ordini o Congregazioni religiose,persone private,ecc.) – a coloro, cui gl'Istituti medesimi appartengono od ai loro rappresentanti. Lo
Stato esercita il controllo circala idoneità del prescelto per l'esercizio del suo ufficio. Il
Vescovo diocesano viene richiesto, se abbia alcunché da ridire al riguardo.
Se si tratta invece di
Istituti dello Stato, la erezione di posti di maestri di religione nei medesimi e la
fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag.159r
La La scelta fra i concorrenti a detti posti – in ogni caso,
previa intesa col Vescovo diocesano –
appo spetta al Governo, il quale, sebbene possa in principio eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia di fattotiene presentedi regola nella sua decisione al g diverso
grado di tale idoneità ed alla ai meriti dei concorrenti. I maestri di
religione negli Istituti in discorso sono essi pure funzionari
dello Stato; la loro nomina deve quindi esser [ein Wort unlesbar] essa pure esser
riservata allo Stato, il che non esclu impedisce naturalmente la menzionata previa intesa col Vescovo. In t Mediante tale prassi gli
interessi della Chiesa sono rimasti pienamente tutelati né hanno avuto a soffrire alcun
pregiudizio.
Se fosse venisse concesso alla Chiesa cattolica il prop richiesto diritto di
proposta per i maestri di religione negli Istituti dello Stato, dovrebbe concedersi egualmente alle altre società religiose pubbli riconosciute come
pubbliche corporazioni. – Ma contro tale
concessione159v
esistono difficoltà di massima a causa del
carattere degli Istituti in questione.
e) La gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al
quinto punto. Si può tuttavia notare che il diritto già vigente in Baviera ammette già in simili casi l'intervenzione dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti
acquisiti nel servizio pubblico. Questa tutela dei
iura quaesita dovrebbe rimanere anche qualora intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere questo punto nella nuova Convenzione.
Non può, ciò nondimeno,
trala
aggiunge non poter om
Il Ministro, Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo
tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella
pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag vio
att violenti attacchi contro il Governo. Egli teme quindi che il pregiudizio, il
quale ne potrebbe derivare alla riuscita delConcordato, potrebbe esser più grave del vantaggio per la Chiesa
che si spera di ottenere per la Chiesa col proposto articolo. Del resto, anche includendo
nel Concordato160r
una tale disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale
miglioramento in confronto allo stato attuale.
Fin qui il Signor Matt. La sua
esposizione contiene non poche affermazioni, le quali abbisognano alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del
Culto afferma in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817
non contiene alcune disposizioni relativamente ai punti in
discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle facoltà teologiche né dei
Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del
Concordato stesso, di mett fornire cioè alla Chiesa i fondi
necessar per erigere nei Seminari stessi le scuole destinate alla formazione dei
chierici, come conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente nel mio rispettoso
Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919.
2°) CheLa domanda che per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche
si richieda il previo consenso del Vescovo diocesano, non è
160v
nuova, essendo essa stata già presentata dall'Episcopato bavarese
nel succitato Memorandum.
3°) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato
"per la istruzione generale", giacché, sebbene anche studenti e
studentesse laicipossano frequentarne i corsi, tuttavia essi sono, senza alcun dubbio destinati
principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31
degli Statuti; ed è appunto perciò che, sebbene essi non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la
dipendenza dei Vescovi, nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno
larga influenza.
4°)Non si comprende come anche il solo tentativo di fissare in una legge concordata la disposizionerelativa all'allontanamento dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a
proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa
sollevare una [con] violentaagitazione, come prevede con certezza il Sig. Matt. Invero. una simile
disposizione si trova non soltanto161r
negli Statuti delle
Università di Bonn e di Münster, ma altresì nella Convenzione per la Facoltà teologica di
Strasburgo del 5 Dicembre 1902.
5°) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché asserisce
che tutto è andato finora così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur volendo, infatti, ammettere che i professori delle Facoltà teologiche e
dei Licei siano generalmente degni ecclesiastici degni e di sana
dottrina, è certo tuttavia
che non sono mancate e non mancano dolorose eccezioni, riguardo
alle quali riesce al Vescovo difficile, per non dire impossibile, di allontanare
dall'insegnamento soggetti inadatti o pericolosi. Senza riandare, invero, ad esempi di p un passato pur abbastanza a noi prossimo,
quale fu il caso dello Schnitzer, che tante lotte difficoltà
provocòcagionò alla S. Sede ed a questa Nunziatura negli anni
1908-1918, basti ricordare che anche attualmente161v
insegnano il Merkle a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, ecc., per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della
S. Sede al riguardo.
6°) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più
necessaria al presente impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici.
Se infatti sotto l'antico regime
con un Monarca cattolico potevacostituire in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi
col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri
del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa sarebbe p accaduto, se, ad esempio, sotto il
Ministro Hoffmann vi fosse stata occasione di procedere alla nomina di un professore di
teologia nelle Università o nei Licei? Secondo l'attuale prassi non
scrittasirichiede in tali casi il parere del Vescovo, ma in nessun luogo, per quanto io sappia, è
detto che il Governo sia obbligato ad attenervisi è in altri termini, l'audito Episcopo, non non il
de consensu Epi-
162r
scopi. In tal guisa il Ministro avrebbe potuto nominare come professore, ad es., di
teologia dommatica, malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista . È vero che in simili contingenze il Vescovo può vietare ai chierici di
frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e sia
motivo di disordini e di conflitti. Parmi dunque che due punte
debbonoessere indispensabilmente fissate nel Concordato: a) che
nonnon possaesserenominato professore nei detti Istituti alcun ecclesiastico, contro
il quale il Vescovo dia parere contrario per ragioni di dottrina o di
morcondotta morale; b) che se anche in seguito un professore
della fa
di una Facoltà teologica o di un Liceosi mostri
inadattoper i motivi suddetti
, debba essere dinadatto a continuare l'insegnamento, debba essere rimosso dalla
Facoltà teologica o dal Liceo. Pur troppo è impossibile impedire, come dimostrò il caso
Schnitzer, che egli
nonsia trasferito ad altra Facoltà.
6.) Siccome, tuttavia,
i timori e le difficoltà
esposte dal Sig. Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici , non mancano di fondamento, occorrerà, di trovare a mio umile parere, di
escogitare, d'accordo col Governo, fo come ebbi ebbi già ad osservare
subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto N. 17406 del 19 Luglio scorso,
formule caute e ponderate, le quali, pur salvando la sostanza della cosa, non sollevino troppo vive
agitazioni, le quali potrebbero, soprattutto nel Landtag, far naufragare l'intiero Concordato. Così, ad esempio, per ciò
che riguarda le Facoltà teologiche, sembrami che potrebbe forse proporsi la seguente
redazione:
"La nomina di un Professore e l'ammissione di un privato docente in una Facoltà teologica
no verrà sarà effettuata dallo Stato, se non dopoché il Vescovo diocesano avrà dato
l'approvazione canonica.
Tale
po
potrebbe essere
ad esempio
forse, per ciò che concerne i professori di teologia la seguente redazione: "La nomina di
un professore (o l'ammissione di un privato docente) non avrà luogo da parte dello
Stato, se non dopoché il competente Vescovo diocesano avrà impartito al relativo
candidato l'approvazione canonica. Se ad un
pr
insegnante
professore di teologia è tolta in base ad un processo canonico in via penale od
amministrativa la facoltà d'insegnare la teologia, egli dovrà essere rimosso dalla
Facoltà teologica". Nella prima parte di questa redazione è evitata la parola "consenso"
(Zu
163r
A tal fine ho preparato la seguente redazione, la qualeche ho speranza, anche dopo una lunga discussioneavuta stamane col
Sig. Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La
nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università
o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte
dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo
diocesano la canonica approvazione.
Se ad uno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la
concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento
canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il
programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche e nei Licei163v
debbono essere ordinati in
modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo
stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene in oppo in maniera
opportuna.
Nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi
dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a
giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso riguardante la
nomina dei professori è evitata la parola "consenso"
(Zustimmung) del Vescovo per
professori delle Facoltà teologiche nelle Università, come
pure si rinunzia allaproposta diretta del Vescovo medesimo per i
professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce
tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3:
"Eisdem (Ordinariis locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una
condizione indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal
guisa il Vescovo può sempre impedirle, negando l'approvazione, il che. Ciò equivale
in sostanza al diritto di consenso.164r
Il secondo capoverso
relativo all'allontanamento dei professori è correlativo al
precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così
la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur
troppo, come dimostrò il caso Schnitzer è impossibile d'impedire che egli trasferito ad altra
Università Facoltà. Ad evitare poi l'obbiezione che la sorte dei professori è lasciata all'arbitrio del Vescovo (il che darebbe luogo a
vivi attacchi), provvede la clausola: "in base ad un
procedimento canonico in via penale od amministrativa"; vale a
dire
, secondo i casi, med che la revoca in discorso debba aver luogo, secondo i
casi, odmediante un giudizio criminale (a norma dei can. 1933 e
seg.) ovvero in via semplicemente amministrativa, per la quale non è prescritto un certus
procedendi modus, sebbene il Vescovo non possa emanare il relativo decreto
non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali aequitate servata, e
salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla S. Sede (can. 192
§ 3).165r
Il capoverso terzo tende ad assicurare che il
programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei
sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati
al sacerdozio, e co riconosce, pur in termini necessariamente ponderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il
capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e
fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal
Sig. Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università
di Monaco e di Würzburg vi devono debbono essere almeno un professore di filosofia ed
uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario. A togliere tuttavia
l'apparenza che un solo professore di filosofia sia considerato dalla S. Sede come
sufficiente per la formazione filosofica dei chierici, è sembrato
opportuno di sopprimere le parole, del resto superflue, "Per riguardo agli studenti di
filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della
teologia".165r
Da quanto sono venuto rispettosamente esponendo, apparisce g come gravi siano le difficoltà che presenta la
conclusione del Concordato bavarese, tanto più che con ogni
probabilitàtali saranno pur quelle concernenti
gli altri punti, massime per ciò che si riferisce alla questione della scuola, dsoprattutto dati i principi già
fissati dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati
nella Conferenza di Berlino sulla
d
nel (11-18 Giugno 1920).
Ad ogni modo, in attesa delle venerate istruzioni,
che l'E. V. vorrà degnarsi d'impartirmi per la continuazione
delle trattative, m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12374, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12374. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.
Online seit 25.06.2013, letzte Änderung am 10.09.2018.