Dokument-Nr. 12541
Pacelli, Eugenio an Serafini OSB, Mauro M.
[München], 28. September 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Circa il Monastero di S. Brigida in Altomünster
Insieme al rel ai relativi Allegati, che qui acclusi compio il dovere di ritornare alla P. V. Revma, mi pervenne regolarmente il Suo venerato Foglio della P. V. Revma N. 574/21 relativo al Monastero di S. Brigida in Altomünster. Essendomi rivolto per i necessari schiarimenti a questo Revmo Vicario Generale Mons. Buchberger, egli redasse un ulteriore Esposto, in data del 16 Giugno scorso, il quale fu per una svista dello spedizioniere inviato a cotesta S. Congregazione, da cui mi venne cortesemente rimesso conl Dispaccio del 23 Agosto p. p. – La P. V. troverà egualmente qui compiegato l'Esposto medesimo.
In merito alle questioni, sulle quali la P. V. mi ha ordinato di esprimere il mio umile avviso, mi
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sia ora permesso di esporre subordinatamente quanto appresso:
1º) La contraddizione fra i due E i due Esposti della Curia arcivescovile, in in data rispettivamente del 3 Settembre 1920 e del 23 Febbraio 1921, è evidente. Essa si spiega col fatto che il primo venne inviato, in assenza del Revmo Mons. Vicario Generale, dal suo Sostituto, Revmo Canonico Uttendorfer.
2º) Sembra pure indubitato che il Revmo Arcivescovo di Monaco-Frisinga, Mons.  Stein, agì illegittimamente, sebbene in buona fede, allorché nel 1907 cambiò di sua propria autorità le Co regole e Costituzioni delle Monache in discorso, approvate già dalla S. Sede. Infatti, secondo la Costituzione Conditae (8 Dicembre 1900) allora vigente, "Episcopi ius non habebant immutandi c onstitutiones a Sede Apostolica approbatas". – Né vale il dire che il Re di Baviera Ludovico I permise il ripristinamento del Monastero a condizione che esso "jurisdictioni Ordinarii plene subiectum existeret"; giacché, come era
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stata illegittima la soppressione del 1803, così pure lo era l'apposizione di condizioni da parte dello Stato dell'Autorità civile al momento della restaurazione. in cui il Monastero, che d (il quale, del resto, canonicamente non aveva mai cessato di esistere) venne restituito. – L'indulto, poi, del Sommo Pontefice Pio IX d circa la emissione dei voti semplici ebbe carattere soltanto provvisorio per le circostanze da me già altra volta esposte nel rispettoso Rapporto N. 24593 del 15 Luglio scorso, concernente il Monastero delle Religiose Cisert Cisterciensi in Oberschönenfeld; esso quindi non mutò la natura dell'Istituto, il quale rimase conservò quindi il carattere di religione a voti solenni, (cfr. can. 488 n. 7º). sebbene le monache vi emettessero soltanto voti semplici (cfr. can. 488 n. 7º). La ragione D'altra parte, la ragione, per cui venne emanato detto indulto, è cessata attualm ora completamente cessata, massime in seguito alle di nuove disposizioni delle Costituzioni germanica e bavarese, come ebbi occasione di riferire nel citato Rapporto . – È
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tuttavia da notare che, non esistendo più il Convento dei Religiosi di S. Brigida, soppresso nello stesso anno 1803, non le Monache di Altomünster non possono più dipendere dai Superiori regolari e debbono quindi essere assoggettate alla giurisdizione dell'Ordinario a norma e nei limiti prescritti dal diritto canonico (can. 615).
3º) Essendo, come si è detto, il Monastero delle Ben in discorso iuris pontificii l'adattamento delle Costituzioni al Codice di diritto canonico non spetta all'Ordinario, dovendo il testo emendato delle Costitu essere sottoposto alla S. Congregazione dei Religiosi (Acta Ap . Sedis, 1918, pag. 290; 1921, pag. 538).
4º) Quanto alle attuali condizioni del Monastero di Altomünster, è mio dovere di riferire che questo Mons. Vicario generale, non sembra del tutto soddisfatt o del medesimo, in quanto che vi sarebbero fra le Re Monache divisioni e dissensi. D'altra parte, però, la testimonianza concorde di due degni Relig Religiosi degni di fede, i quali conoscono il Monastero in parola, sembra assicurare che l'osservanza della disciplina religiosa sia colà irreprensibile. – Il numero delle nuove aspiranti non è grande, come accadere ai nostri giorni per i Monast Conventi di stretta clausura e di vita contemplativa; tuttavia vi è sono attualmente in Altomünster una novizia ed una postulante per religiose di coro, ed egualmente una novizia ed una postulante per suore converse. – Quanto ai mezzi di sostentazione, il Monastero ha potuto sinora, − nonostante la difficilissima situa-
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zione economica generale, tirare innanzi provvedere ai suoi bisogni, grazie sia ai prodotti della loro fattoria, che ai sussidi di altri Monasteri di S. Brigida, specialmente olandesi. – Contro l'osservanza della clausura papale non sembra vi siano notevoli difficoltà, – ( tanto più che le Religiose non hanno accettato la fondazione di una scuola, desiderata dall'Ordinario, −, salvo, tuttavia per ciò che si riferisce alla suddetta fattoria (il qual punto dovrebbe essere eventualmente regolato).
5º) In considerazione di tutto ciò, non mi sembra mi sembra che vi sia alcuna grave obbiezione contro la domanda delle Religiose in discorso, di riprendere cioè le loro antiche Regole adattate alle disposizioni del nuovo Codice di diritto canonico. Né l'Ordinario stesso potrebbe da ciò avere ragione di malcontento, giacché il Monastero rimarrebbe, a lui come si è già sopra accennato, a lui soggetto a norma del can. 615.
Dopo di ciò, con sensi di profonda venerazione ho l'onore di confermarmi
Della P. V. Revma


256r, oberhalb des Textes hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiarturangestellten vermerkt: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Serafini OSB, Mauro M. vom 28. September 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12541, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12541. Letzter Zugriff am: 26.06.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 29.09.2014.