Dokument-Nr. 13556
Besnard von Schlandenheim, Karl von: Guardia Alpina (Bergwacht). München, 24. September 1920
Azione educatrice sui giovani traviati esortandoli a mutar condotta; pubblicazioni nei giornali per illustrare i fini della Società ed i risultati ottenuti, questo anche per influire beneficamente sulla popolazione montana, che molto soffre dei disordini prodotti dagli ospiti villani. Nel caso di disordini particolarmente gravi i Soci della "Guardia Alpina" devono intervenire, con calma e prudenza, aiutando in ogni modo all'accertamento e se occorre alla cattura dei colpevoli le autorità competenti. Al riguardo si unisce il foglio di "Norme direttive" e il foglio di "Istruzioni".
Le autorità locali devono appoggiare convenientemente l'attività della "Guardia Alpina". La "Guardia Alpina" è stata avvertita che i suoi Soci non devono in nessun caso invadere il campo di competenze statali e comunali e che i fermi di persone sono solo ammissibili nei limiti del § 127 del Cod. pen.
Si prega d'avvertire in proposito le autorità Comunali e le stazioni gendarni [sic].
Verificandosi occasioni speciali che concernano l'attività della associazione e dei suoi Soci, si prega di farne rapporto.
sto. v. Besnard.