Betreff
Provvedimenti riguardo ai bigami
Nelle istruzioni impartite al compianto mio Predecessore Monsignor Aversa l'E. V. R. notava come, "avendo il Vescovo di Ratisbona esposto nella sua relazione diocesana del 1909 che andava sempre più crescendo il numero dei bigami, e che nelle diocesi bavaresi non si teneva una misura uniforme nell'infligger pene contro i medesimi, la S. C. Concistoriale, sentito il parere del Nunzio Apostolico, in data 12 Luglio 1919 scrisse all'Arcivescovo di Monaco pregandolo di proporre la questione nella prossima riunione dei Vescovi della Baviera, e presentare poi all'approvazione della S. Sede una regola comune di condotta da osservarsi in tutto il Regno". L'E. V. aggiungeva che tale questa regola non era trasmessa alla S. C. Concistoriale ed ordinava al sullodato Mons. Aversa d' "informarsi della cosa e vedere quando fosse sarà possibile condurla a termine".
Essendo Trovandosi, allorché io arrivai a Monaco, vacante questa Sede Arcivescovile in seguito alla morte dell'Emo Sig. Cardinale 8v
Francesco di Bettinger, stimai opportuno di attendere la venuta del nuovo Arcivescovo, Mons. Michele von Faulhaber, al quale, appena ebbe preso possesso del suo ufficio, mi rivolsi con sollecitudine affine di ottenere le desiderate notizie. Ed ora ecco quanto egli mi comunica in proposito.
La suddetta importante questione venne effettivamente trattata nella Conferenza vescovile tenutasi a Frisinga l'11 Ottobre 1910. Il relatore, Mons. Leone von Mergel, Vescovo di Eichstätt, propose quanto segue: Riguardo ai bigami deve essere annunziato dal pulpito che essi sono esclusi dai SS. Sacramenti e dalla sepoltura ecclesiastica; a tal fine deve ogni volta precedere una triplice ammonizione scritta per mezzo dell'ufficio parrocchiale ovvero una sola perentoria. Il protocollo della Conferenza riferisce così l'esito della discussione circa questa proposta: "Si risolve di mantenere quest'uso nelle diocesi ove è finora esistito, ma nelle rimanenti diocesi di astenersi da una tale annunzio durante il servizio divino parrocchiale e di contentarsi di una comunicazione per mezzo dell'ufficio parrocchiale, all'occasione dinanzi a testimoni". Un'unica norma per tutte le otto diocesi 9r
non fu dunque raggiunta: dove il più stretto procedimento, col quale i colpevoli vengono pubblicamente stigmatizzati, era stabilito dall'uso, non si volle indebolirlo; ove invece tale procedimento non era usitato, si stimò che non potevasi era possibile introdurlo, perché una simile indicazione come bigami darebbe luogo ad una querela per ingiuria contro il parroco, il quale sarebbe anche condannato in tutti i casi, in cui si tratta di persone civilmente divorziate e quindi non bigame a norma della legislazione civile. – Il protocollo contiene alla fine questa conclusione: "Intorno a questa prassi deve farsi relazione alla S. Sede ed attendere la sua decisione".
Mons. Arcivescovo Faulhaber mi ha aggiunto che, in a dire il vero, nel libro delle ove vengono notate le spe giornalmente le lettere spedite per la posta, non si trova indicato che detta relazione sia stata realmente inviata a Roma, donde si può arguire che probabilmente si è omesso di trasmettere la risposta alla S. C. Concistoriale; per il che il sullodato Arcivescovo fa ora rispettosamente le più vive scuse.
Dopo di ciò, chinato
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 30. September 1917, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1439, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1439. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.
Online seit 24.03.2010, letzte Änderung am 02.07.2012.