Dokument-Nr. 14907
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 25. Januar 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sull'Esposto del Sac. Lino Freyer
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V. R., mi è stamane pervenuto il venerato Dispaccio N. 26246 del 21 corrente.
Con Rapporto N. 6122 in data del 29 Ottobre s. a. Mons. Nunzio Apostolico di Varsavia mi comunicavache il detto Sacerdote, parocco di Smiłowo nell'Archidiocesi di Posnaniaera stato costretto, per ragioni di nazionalità, a lasciare la sua parocchia, e mi interessava al tempo stesso a raccomandarlo all'Amministrazionetore Apostolico di Tütz, Revmo Mons. Weimann, affinché questi inducesse il patrono (non si diceva chi fosse) a presentarlo per un beneficio vacante in Behle, cui il detto sacerdote aveva concorso.
Senza indugio effettuai l'incarico affidatomi dal sullodato
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Mons. Nunzio con lettera diretta in il 2 Novembre al menzionato Mons. Weimann, il quale il 1° Dicembre miriferiva che "qualora il Sac. Freyer non venisse presentato per la parrocchia di Behle, gli avrebbe conferito un altro benefizio, non appena fosse stato vacante".
Intanto il Freyer si rivolse a me direttamente con in data del 17 dello stesso mese di Dicembre, chiedendomi di raccomandarloal Ministero del Culto in Berlino (che così appresi essere il patrono), affinchè lo presentasse alla parocchia di Behle. In riscontro Risposi comunicandogli quanto mi aveva significato Mons. Weimann, ma egli insisté nuovamente e con maggior urgenza con altra lettera in data del 23 dello stesso mese.
Poichè, secondo la dottrina canonica (cfr. CappelloFelice Cappello S. I. - I diritti ed i privilegi tollerati o concessi dalla S. Sede ai governi civili - Roma 1921), i diritti di patronato
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nel caso di mutazione dellanella forma di governo non passano ai nuovi reggitori senza una [nuova] concessione od conferma del precedente indulto da parte della S. Sede (il che a me non consta che sia avvenuto per la Prussia, nemmeno in via provvisoria e de facto, come per la Baviera),mi sembrò opportuno di astenermi dal fare un passo ufficiale presso il menzionato Sig. Ministro nel senso desiderato dal Sac. Freyer un passo ufficiale, che avrebbe potuto apparire quale un riconoscimento di quel Diritto. All'intento tuttavia di aiutare, per quanto mi fosse possibile, l'espulso parroco, profittai di una visita da me fatta al Ministero del Culto nei primi giorni di Gennaio, per parlare della cosa in modo del tutto privato col Consigliere ministeriale Sig. Schlüter. Questi però mi fece chiaramente comprendere che il Ministero non avrebbe presentato
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il Freyer, [non] non solo perché trattasi la parrocch parrocchia di Behle è una delle migliori dell'Amministrazione Apostolica di Tütz e vi sono quindi altri molti altri concorrenti alla medesima, ma soprattutto perché ciò costituirebbe per il Governo polacco quasi un incoraggiamento ad espellere altri parroci tedeschi, qualora cioè esso constatasse che questi trovano senza difficoltà un altro beneficio in Germania.
La mattina seguente comunicai al Freyer, venuto espressamente a Berlino per insistere presso di me nella sua richiesta, la risposta datami dal sunnominato Consigliere ministeriale, la quale non lasciava alcun adito a speranzaalmeno per il beneficlaparrocchia di Behle. In seguito a ciò egli si è rivolto al S. Padre coll'Esposto del in data del 4 corrente.
A mio subordinato avviso, non sarebbe quindi il caso che la S. Sede d'intervenire sia presso l'Or
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dinario di Tütz (il quale, come si è accennato, è pronto a concedere al Freyer un beneficio di libera collazione, appena si renderà vacante), sia presso le Autorità civili, vale a dire il Ministero del Culto prussiano, per le lae considerazioni suesposte. L'interessamento della S. Sede potrebbe forse esplicarsi, se così Essa giudicasse conveniente, presso la Curia arcivescovile di Posnania o le Autorità polacche, affinché fosse dato al Freyer un giu equo indennizzo.
In questa occasione mi sia permesso di richiamare l'attenzione della S. Sede sul fatto che, mentre l'Episcopato bavarese subito dopo la rivoluzione del Novembre 1918 si rivolsealla S. Sede circa la questione delle parrocchie di patronato o presentazione governativa alla S. Sede, la quale nel dopo molte trattative nel Novembre dell'anno seguente permise che la presentazione da parte del Governo avesse luogo
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provvisoriamente, ma coll'esplicita riserva che ciò non potrebbe costituire un precedente per l'avvenire; invece l'Episcopato invece del resto della Germania non sottopose (che io sappia) la questio il quesito a la questione stessa alla S. Sede, ma la discusse nella Conferenza di Fulda nell'Agosto 1920, la quale fu di parere che "secondo l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich sono bensì caduti i patronati basati sopra un diritto sovrano del Principe territoriale; ma invece non potrà farsi nulla con successo contro il mantenimento dei patronati fondati su speciali titoli giuridici; la Conferenza desidera tuttavia che l'esercizio del diritto di presentazione sia legato alla terna da proporsi dal Vescovo" (cfr. "Protokoll der Bischofskonferenz vom 17-20 August 1920", pag. 2), ed in tal senso venne redatto il punto XV del Memoriale presentato dall'Emo Card. Bertram al Sig. Ministro del Culto a nome dei Vescovi della Prussia in data
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del 24 Ottobre 1920 (cfr. "Nachtrag zum Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz vom August 1920", pag. 6). L'Episcopato prussiano ha così continuato ad ammettere le presentazioni del Governo ai benefici di patronato. Nelle trattative da me iniziate già col Governo prussiano non mancai di toccare anche questo punto, come è ben noto all'E. V.; ma il Sig. Ministro del Culto si limitò arispose in modo vago che "la Costituzione del Reich nulla ha mutato nei riguardi del patronato, e che egli avrebbe esaminato, se e fino a qual punto lo Stato possa cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempiere i suoi obblighi (cfr. Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923). In vista di ciò, sembrami subordinatamente tanto più conveniente che la S. Sede mantenga su questo punto un attitudine [sic] di riserbo ed eviti di compromettere la sua situa situa-
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zione di fronte allefutur ei negoziati.
Chinato
12r, über dem Briefkopf hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. Januar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14907, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14907. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.
Online seit 18.09.2015.