Betreff
Sull'Esposto del Sac. Lino Freyer
Insieme al relativo Allegato, che qui accluso compio il dovere di ritornare
all'E. V. R., mi è stamane pervenuto il venerato Dispaccio N. 26246 del 21
corrente.
Con Rapporto N. 6122 in data del 29 Ottobre s. a.
Mons. Nunzio Apostolico di Varsavia mi comunicavache il detto Sacerdote, parocco di Smiłowo nell'Archidiocesi di
Posnaniaera stato costretto, per ragioni di nazionalità, a lasciare la sua parocchia, e mi interessava al tempo
stesso a raccomandarlo all'Amministrazionetore Apostolico di Tütz, Revmo
Mons. Weimann, affinché questi inducesse il patrono (non si
diceva chi fosse) a presentarlo per un beneficio vacante in Behle, cui il detto sacerdote aveva
concorso.
Senza indugio effettuai l'incarico affidatomi dal sullodato
12v
Mons. Nunzio con lettera diretta in il 2
Novembre al menzionato Mons. Weimann, il quale il 1° Dicembre miriferiva che "qualora il Sac. Freyer
non venisse presentato per la parrocchia di Behle, gli avrebbe conferito un altro benefizio,
non appena fosse stato vacante".
Intanto il Freyer si rivolse a me direttamente
con in data del 17 dello stesso mese di Dicembre,
chiedendomi di raccomandarloal
Ministero del Culto in Berlino (che così appresi essere
il patrono), affinchè lo presentasse alla
parocchia di Behle. In riscontro Risposi comunicandogli quanto mi aveva significato Mons. Weimann, ma egli insisté nuovamente e con maggior urgenza con altra lettera in data del 23 dello
stesso mese.
Poichè, secondo la dottrina canonica (cfr.
CappelloFelice Cappello S. I. - I diritti ed i privilegi tollerati o
concessi dalla S. Sede ai governi civili - Roma 1921), i diritti
di patronato 13r
nel caso di mutazione
dellanella forma di governo non passano ai nuovi reggitori senza
una [nuova] concessione od conferma del precedente
indulto da parte della S. Sede (il che a me non consta che sia avvenuto per la Prussia, nemmeno in via provvisoria e de facto, come per la Baviera),mi sembrò opportuno di astenermi dal fare un passo ufficiale presso il
menzionato Sig. Ministro nel senso desiderato dal Sac. Freyer un passo ufficiale,
che avrebbe potuto apparire quale un riconoscimento di quel Diritto. All'intento tuttavia di aiutare, per quanto mi fosse possibile, l'espulso parroco, profittai di una
visita da me fatta al
Ministero del Culto nei primi giorni di Gennaio, per parlare della cosa in modo del
tutto privato col Consigliere
ministeriale Sig. Schlüter. Questi però mi fece chiaramente comprendere che il Ministero non avrebbe
presentato13v
il Freyer, [non] non solo perché
trattasi la parrocch parrocchia di Behle è una delle migliori
dell'Amministrazione Apostolica di Tütz e vi sono quindi altri molti
altri concorrenti alla medesima, ma soprattutto perché ciò costituirebbe per il Governo polacco quasi
un incoraggiamento ad espellere altri parroci tedeschi, qualora cioè esso constatasse che questi
trovano senza difficoltà un altro beneficio in
Germania.
La mattina seguente comunicai al Freyer, venuto espressamente a Berlino per insistere presso di me
nella sua richiesta, la risposta datami dal sunnominato Consigliere ministeriale, la quale non lasciava alcun adito a
speranzaalmeno per
il beneficlaparrocchia di Behle. In seguito a ciò egli si è rivolto al S. Padre coll'Esposto del in data del 4
corrente.
A mio subordinato avviso, non sarebbe quindi il caso che la S. Sede d'intervenire sia presso l'Or14r
dinario di Tütz (il
quale, come si è accennato, è pronto a concedere al Freyer un beneficio di libera
collazione, appena si renderà vacante), sia presso le Autorità civili, vale a dire il Ministero
del Culto prussiano, per le lae considerazioni suesposte. L'interessamento
della S. Sede potrebbe forse esplicarsi, se così Essa giudicasse conveniente, presso la Curia arcivescovile
di Posnania o le Autorità polacche, affinché fosse dato al Freyer un giu equo indennizzo.
In questa occasione mi sia
permesso di richiamare l'attenzione della S. Sede sul fatto
che, mentre l'Episcopato
bavarese subito dopo la rivoluzione del Novembre 1918
si rivolsealla S. Sede circa la questione delle parrocchie di
patronato o presentazione governativa alla S. Sede, la quale nel dopo molte trattative
nel Novembre dell'anno seguente permise che la presentazione da
parte del Governo avesse luogo14v
provvisoriamente, ma coll'esplicita riserva che ciò non
potrebbe costituire un precedente per l'avvenire; invece l'Episcopato invece del
resto della Germania non sottopose (che io sappia) la questio
il quesito a la questione stessa alla S. Sede, ma la discusse nella Conferenza
di Fulda nell'Agosto 1920, la quale
fu di parere che "secondo l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del
Reich sono bensì caduti i patronati basati sopra un diritto sovrano del Principe
territoriale; ma invece non potrà farsi nulla con successo contro il mantenimento dei patronati
fondati su speciali titoli giuridici; la Conferenza desidera tuttavia che l'esercizio del
diritto di presentazione sia legato alla terna da proporsi dal Vescovo" (cfr. "Protokoll der
Bischofskonferenz vom 17-20 August 1920", pag. 2), ed in tal senso venne redatto
il punto XV del Memoriale presentato dall'Emo Card. Bertram al
Sig. Ministro del Culto a nome dei Vescovi della Prussia in
data15r
del 24 Ottobre 1920 (cfr. "Nachtrag zum Protokoll
der Fuldaer Bischofskonferenz vom August 1920", pag. 6). L'Episcopato prussiano ha così continuato ad ammettere le presentazioni del
Governo ai benefici di patronato. Nelle trattative da me iniziate già col Governo prussiano
non mancai di toccare anche questo punto, come è ben noto all'E. V.; ma il
Sig. Ministro del Culto si limitò arispose in modo vago che "la Costituzione del
Reich nulla ha mutato nei riguardi del patronato, e che egli avrebbe esaminato, se e fino a qual punto lo Stato possa
cambiare i diritti spettantigli in questa materia, senza cessare dall'adempiere i suoi
obblighi (cfr. Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923). In vista di ciò, sembrami subordinatamente tanto più conveniente che la S. Sede mantenga su questo punto un attitudine [sic] di riserbo ed eviti di
compromettere la sua situa situa-15v
zione di fronte
allefutur
ei negoziati.
Chinato
12r, über dem Briefkopf hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. Januar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14907, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14907. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.