TEI-P5
Dokument-Nr. 14993
Nel mio rispettoso Rapporto N. 29790 del 15 Febbraio c. a. compii il
dovere di riferire all'E. V. R. circa la approvazione nelLandtag württemberghese del progetto di legge diretto a regolare nuovamente la situazione giuridica delle
Chiese cattolica e protestante in quello Stato. Mi sia ora
permesso di dare all'E. V. una più particolareggiata notizia delle origini e del
contenuto della legge medesima.
I - Origine della legge
Le ragioni,per le quali hanno condotto nel
Württemberg ad un nuovo ordinamento dei rapporti fra lo Stato e le varie società religiose,
sono le seguenti:
1°) In seguito alla rivoluzione edno perduto
il loro suo Capo costituzionale. D'altra parte il nuovo Stato repubblicanoesigeva per reclamava la completa abolizione del regime ecclesiastico, esercitato già dal Sovrano sulla comunità
protestante; occorreva quindi sopprimere il "Concistoro Evangelico" come Dicastero statale e
mettere in vigore la nuova Costituzione della Chiesa protestante nel Württemberg, preparata
da una Assemblea nazionale ecclesiastica a ciò appositamente
eletta. Analogamente era necessario di
soppr abolire il Consiglio ecclesiastico
cattolico (Katholischer Kirchenrat).
2°) La summenzionata Costituzione del Reich stabilisce, come è noto, l'autonomia delle Chiese, cui riconosce in pari tempo il carattere di corporazioni di diritto pubblico. Occorreva quindi,o di da un
lato, sopprimere le disposizioni legislatived'al dall'altro, canto,
precisare e garantire la situazione giuridica pubblica delle Chiese.
3°) La condizione economica delle Chiese rendeva infineindip indispensabili le imposte ecclesiastiche.
Lo Stato infatti ha dichiarato di non essere più in grado di contribuire, nella stessa
misura come per il passato, ai supplementi di degli assegni per gli ecclesiastici.
Era quindi necessario che una legge dello Stato württemberghese garantisse alle Chiese il
diritto, della Chies già riconosciuto dalla Costituzione del Reich, di percepire imposte.
II. Contenuto della nuova legge
La legge intorno alle Chiese (Gesetz über die Kirchen) consta di nove capi.
Il primo capo determina le persone giuridichepubbliche nell'ambito delle organizzazioni ecclesiastiche del Paeseecclesiastiche ed il modo con cui esse acquistano tale personalità giuridica. - Le
Chiese (Chiesa "evangelica", Chiesa cattolica e comunità
israe-, nNuove Kirchengemeinde [sic]
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento da parte dello Stato
(§ 2 capov. 3); le fondazioni e gli istituti, in modo speciale le fondazioni
parrocchiali e beneficiali e le Kirchenpflegen, mediante l'approvazione dello Stato
(§ 7); le comunità religiose (Ordini e Congregazioni religiose) a
norma delle prescrizioni del diritto civile (§ 10).
Il capo secondo tratta dei membri delle Chiese. A causa delle imposte ecclesiastiche lo Stato ha infatti interesse di constatare chi è ad esse obbligato, ed a questo scopo si stabiliscono in questo capo le formalità per la uscita dalla Chiesa (§ 11-16), mentre al § 28 sistabi fissano gli effetti
giuridici della medesima in rapporto al-
Il capo terzo (Das Besteuerungsrecht der kirchlichen Körperschaften) concerne il diritto di imporre tasse spettante alle corporazioni ecclesiastiche,
locali (Ortskirchensteuer - §§ 17-21), distrettuali (Bezirksumlagen -
§§ § 22) e generali
(Landeskirchensteuer - §§ 23-25). La legge determina l'obbligo di pagare dette imposte (
Steuerpflicht - §§ 27-29), la misura (Besteuerungsmasstab - §§ 30-39) e l'amministrazione delle medesime
(DieVerwaltung der Steuern - §§ 40-46), mentreiregolamenti che le Chiese stesse possono emanare al riguardo
coll'approvazione dello Stato (§ 47).
Il capo quarto (Sammlungen und Gebühren) riguarda le collette ecclesiastiche, – le quali, se fatte per le case o per le strade, abbisognano, della licenza delle autorità civili (§ 48), –ed
i le tasse per estratti dai libri parrocchiali anteriori al
1º Gennaio 1876 (§ 49) o per altri
altri
Il capo quinto (Kirchliche Beamte) si riferisce ai funzionari ecclesiastici e tratta della prestazione del braccio secolare in occasione della rimozione da unufficio per mancanze nell'adempimento del medesimo o venga colpito da multa pecuniaria o sia rimosso per inabilità. Lo Stato può dichiarare, su richiesta delle superiori Autorità ecclesiastiche, la eseguibilità di tale decisione, qualoraessa abbisogni di coazione.
sia necessaria una esecuzione coattiva, (§ 51). e prende in seguito a ciò i
provvedimenti necessari per la medesima (§ 51). A tale La detta dichiarazione di
eseguibilità è rimessa quindi all'apprezzamento del Ministero del Culto, il quale, come si
legge nella Motivazione del progetto di leg di legge
(pag. 597), deve esaminare se la decisione dell'Autorità ecclesiastica sia
stata preceduta da un corrispondente processo se essa non si trovi in opposizione col diritto dello Stato e se l'uso
della coazione nel caso non, stesso, la esecuzione della
sentenza da parte dello Stato presuppone che il [ein Wort unlesbar] l'ecclesiastico colpito sia stato udito e la decisione sia stata data
per iscritto; nel caso di rimozione dall'ufficio si richiede un processo formale
(Motivazione l. c.). Le misure coattive possono essere necessarie, se, ad
esempio, il funzionario rimosso siha in possesso l'abitazione
d'ufficio, il patrimonio
beneficiale, chiavi, scritti documenti od altri oggetti
appartenenti all'ufficio medesimo e si rifiuti di consegnarli (Motivazione,
l. c.). Il § 54 parla inoltre della perdita dei diritti pubblici inerenti all'ufficio per l'ecclesiastico colpito dichiarato inabile per sentenza penale o contro il quale sia stato introdotto un
processo penale. Tale posizione suppone, del resto, la [ein Wort unlesbar] che
ilecclesiastici, conferiti dalle corporazioni
ecc ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza, sono riconosciuti anche
dallo Stato (§ 55).
Il capo sesto (Der Verwaltungsrechtsschutz kirchlicher Körperschaften und Stiftungen) regola la tutela giuridicadelle corporazioni e fondazioni ecclesiastiche. Dalla posizione giuridica pubblica delle corporazioni ecclesiastiche segue che i diritti ele obbligazioni appartengono al diritto pubblico,in quanto il diritto canonico è riconosciuto dallo Stato. Le controversie circa tali rapporti giuridici sono quindi rimesse anche per l'avvenire ai tribunali amministrativi dello Stato, se sono in questione anche interessi civili.In caso contrario, le Chiese possono o riservare la decisione agli organi ecclesiastici o ricorrere al tribunale amministrativo dello Stato (Motivazione, pag. 599).
Il capo settimo (Sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts) stabilisce,
Il capo ottavo (Schlussbestimmungen) contiene le disposizioni finali, e tratta così delle ordinanze dello Stato e degli Statuti delle Chiese previsti nella legge, come della competenza del
di delle varie Autorità o Dicasteri dello Stato civili ed
ecclesiastici.
Il capo nono(Gest (Gesetzänderungen und Uebergangsbestimmungen) concerne le
modificazioni di leggi anteriori e le disposizioni transitorie. Particolarmente
importantei è sono: l'abrogazione della legge sulle Chiese del 30 Gennaio 1862, la quale regolava i rapporti della potestà
civile colla Chiesa cattolica (§ 69), la soppressione del Consiglio ecclesiastico
cattolico come Autorità governativa per l'amministrazione delle prebende (§ 72), il passaggio dei Convitti per
la formazione, a dare al Governo, dietro
richiesta del medesimo, le informazioni intorno allo stato del patrimonio, alle entrate ed
alle spese, necessarie per calcolare le prestazioni anzidette (§ 74).
L'amministrazione, poi, del patrimonio ecclesiastico locale è limitata (contro le proposte presentate dal Centro) soltanto in quanto
che gli Statuti, che a tale riguardo stabilirà l'Autorità ecclesiastica, dovranno essere
previamente presentati al Ministero del Culto. Questo potrà muovere obbiezioni, se in detti Statuti non si sia
tenuto
convenienz conveniente cooperazione del
corpo rappresentativo dell'amministrazione del menzionato patrimonio coll' cogli
organi amministrativi delle
imposte ecclesiastiche locali (§ 75).
III – Cambiamenti apportati dalla nuova legge al diritto precedentemente vigente.
1°) La legge del 30 Gennaio 1862 è rimasta, come si è già accennato, abrogata (§ 69).Con ciò sono cadute tutte lerestrizioni,chequellaessa imponeva alla Chiesa
cattolica nel Württemberg : Placet regio, patronato dello
Stato, condizioni fissate dallo Stato per l'ammissione agli uffici ecclesiastici, influenza
dello Stato nel conferimento di questi uffici, ecc. ecc.
2°) La provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e degli altri uffici ecclesiastici è ora libera.Rimane invece in vigore l'antico diritto per la no La nuova legge richiede, come si è
visto, (§ 56), la cittadinanza tedesca soltanto per la
posizione
3°) La direzione e l'amministrazione dei Seminari e dei Convitti è passata, come si è detto, all'Autorità ecclesiastica (§ 73).
4°) Le restrizioni, cheanticamente
limitavano finora il l'esercizio del diritto disciplinare della Chiesa, sono abolite
(Motivazione pag. 596).
5°)L'[erezione] di Gli
Ordini e le Congregazioni religiose è libera possono liberamente fondarsi ed
acquistano la personalità giuridica secondo le norme del diritto civile (§ 10).
6°) La erezione di nuove parrocchie, la loro dismembrazione, i mutamenti nella circoscrizione delle parrocchie medesime, la fondazione di filiali o vicarie, la unione di più parrocchieè sono rimesse
all'Autorità ecclesiastica. Il Vescovo può secondo la nuova legge liberamente erigere un
[ein Wort unlesbar] officio ecclesiastico, ma la
dotazione
è sottoposta
abbisogna sotto questo punto di vista dell'approvazione dello Stato. Per modificazioni nella
circoscrizione dei decanati si richiedeva, secondo il diritto finora vigente, il consenso
governativo. Per l'avvenire esso non è più necessario, ma basta che sia previamente sentito l'Ufficio superiore (Oberamt
) (§ 3).
7°) Finora lo Stato esercitava una influenza decisiva sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Le prebende ecclesiastiche ed il fondo dei benefici vacanti erano amministrati, colla cooperazione del Vescovo, da un ufficio governativo, il Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer Kirchenrat). Inoltre lo Stato nella legge sulle comunità parrocchiali cattoliche (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) aveva emanato prescrizioni circa l'amministrazione delledi
cui si è sopra accennato nella esposizione del capo nono della
legge.
8°) Anche riguardo alle fondazioni la Chiesa ha ottenuto colla nuova legge più ampi poteri. - poteri. - Inoltre in virtù del § 7 capov. 3 a tutte le fondazioni beneficiali ed alleKirchenpflegeno (fabricae ecclesiarum) esistenti hanno
acquistatola personalità giuridica; il
che è tanto più importante,in quanto che la Curia vescovile da decenni aveva invano
sollecitato, ed il quale la pone in grado di separare il patrimonio ecclesiastico locale dal
patrimonio locale della Kirchengemeinde
9°) Secondo il diritto sinora vigente (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) la Chiesa aveva il diritto di esigere soltanto tasse ecclesiastiche locali. Ora invece essa può esigere anche tasse generali o diocesane (Landeskirchensteuer) – § 24). "per i suoi bisogni" ("für ihre Bedürfnisse" – §§ 17 e 23). Il termine "Bedürfnisse" comprende non solo i bisogni ecclesiastici in senso stretto, dei bisogni, del Culto, ma ha significato
largo e si estende anche agli scopi di carità.
Per le tasse ecclesiastiche locali non esiste più secondo la nuova legge l'obbligo di interpellare il Comune circa la imposizione delle medesime, né quello di presentare all'Ufficio superiore od Oberamt per l'approvazione il computo dei singoli debiti da coprirsi colle imposte. Il regolamento per le dette Ortskirchensteuer viene fissato dall'Autorità ecclesiastica, ma deve ottenere la conferma da parte dello Stato (§ 19).del diritto civili sono obbligate alle imposte ecclesiastiche
locali [per] destinate a provvedere alle spese per il restauro od il mantenimento
(compresi gli arredi) di chiese con regolare servizio parrocchiale e di abitazioni per il
Clero ad
adettaddetto alle medesime (Bausteuer). La ordinanza che decreta una imposta ecclesiastica locale
(Steuerbeschluss), ha bisogno d della dichiarazione di eseguibilità
(Vollziehbarkeitserklärung) da parte dell'Oberamt; se essa venisse negata
si può ricorrere al Ministero del Culto (§ 20). Detta imposta non richiede
l'approvazione dello Stato, se non supera il 5% delle
tasse civili; in tal caso l'esame da parte dell'Oberamt non è che puramente formale.
Se invece essa oltrepassa il 5% sino al 10%, detto esame si estende anche al cont
me contenuto della relativa ordinanza. Imposte superantiil 10% non vengono approvate che in
via eccezionale per motivi speciali (§ 37). L'imposta
ec-sulle
re
sulle rendite
per legge del Reich
sul reddito,
sul patrimonio,
fondiaria,
sui
fabbricati e sulle industrie del Reich sul reddito, sul patrimonio, fondiaria,
fabbricati e sulle
industrie, con percentuale uniforme (§ 30 capov. 2).
Alle imposte ecclesiastiche generali o diocesane (Landeskirchensteuer) sono soggette soltanto le persone fisiche appartenenti alla rispettiva Chiesa (§ 27). Anche per esse dovrà essersicostituitaeletta una speciale rappresentanza (Steuervertretung),
la cui attività
secondo
di cuil'attività e le facoltà della quale sono regolate mediante Statuto dell' da emanarsi
dall'At dall'Autorità ecclesiastica, ed il quale ha
bisogno della conferma da parte dello Stato (§ 24). Detta imposta si
riscuote pure come sotto forma di centesimi addizionali alle tasse del Reich
sul reddito e sul patrimonio (§30 capov. 1), in quali guisa però da non
superare il 10%; se esse debbono sorpassare il 5%,
è
Le Chiese possono percepire le imposte sia esse stesse per mezzo di organi propri, sia,per mezzo dietro compenso,
per mezzo delle esattorie comunali o dell'ufficio di finanza del
Reich (§ 40).
Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, mi ha scritto a proposito di questa legge che, essendo una parte delle richieste presentate dalla Curia vescovile rimaste insoddisfatte, egli si è astenuto dal dare ad essa un formale consenso (il che, del resto, corrisponde altresì a quanto ebbi a comunicargli in nome della S. Sede – cfr. Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 e Dispaccio N. B=29738 del 31 d. m.); aggiunge tuttavia che la legge non impone restrizioni alla Chiesa in nessun punto essenziale e le concede una più ampia libertà ed autonomiache
il progetto furono potuti introdurre nel presente progetto notevoli miglioramenti, il che fu merito del
partito del Centro ed in particolar modo del deputato Sac. Prof. Baur, come ebbi
già l'onore di riferire nel succitato mio rispettoso
Rapporto N. 29790.
Dopo di ciò, chinato
419r, links oberhalb der
Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten: "C".
Online seit 18.09.2015.
Dokument-Nr. 14993
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 20. Mai 1924
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
I - Origine della legge
Le ragioni,
1°) In seguito alla rivoluzione ed
419v
alla caduta della Monarchia la Chiesa protestante, i cui
membri formano circa i due terzi della popolazione del Württemberg, aveva2°) La summenzionata Costituzione del Reich stabilisce, come è noto, l'autonomia delle Chiese, cui riconosce in pari tempo il carattere di corporazioni di diritto pubblico. Occorreva quindi,
420r
e le
istituzioni statali contrarie a detta autonomia, e, 3°) La condizione economica delle Chiese rendeva infine
II. Contenuto della nuova legge
La legge intorno alle Chiese (Gesetz über die Kirchen) consta di nove capi.
Il primo capo determina le persone giuridiche
420v
litica) sono corporazioni di diritto pubblico. Tali sono pure le comunità parrocchiali o
Kirchengemeinden (§ 2), le federazioni di parrocchie o kirchliche
Gemeindeverbände (§ 4), il Capitolo cattedrale ed i Vicariati foranei (§ 5).Il capo secondo tratta dei membri delle Chiese. A causa delle imposte ecclesiastiche lo Stato ha infatti interesse di constatare chi è ad esse obbligato, ed a questo scopo si stabiliscono in questo capo le formalità per la uscita dalla Chiesa (§ 11-16), mentre al § 28 si
421r
l' obbligo del pagamento delle imposte.Il capo terzo (Das Besteuerungsrecht der kirchlichen Körperschaften) concerne il diritto di imporre tasse spettante alle corporazioni ecclesiastiche
Il capo quarto (Sammlungen und Gebühren) riguarda le collette ecclesiastiche, – le quali, se fatte per le case o per le strade, abbisognano, della licenza delle autorità civili (§ 48), –
421v
atti dei ministri del culto (§ 50).Il capo quinto (Kirchliche Beamte) si riferisce ai funzionari ecclesiastici e tratta della prestazione del braccio secolare in occasione della rimozione da unufficio per mancanze nell'adempimento del medesimo o venga colpito da multa pecuniaria o sia rimosso per inabilità. Lo Stato può dichiarare, su richiesta delle superiori Autorità ecclesiastiche, la eseguibilità di tale decisione, qualora
422r
offenda il sentimento giuridico
moderno. Le sentenze di un tribunale ecclesiastico al di fuori della Germania (sempre
secondo la citata Motivazione) non potrebbero venire eseguite coll'intervento dello
Stato. Per ciò che riguarda il processo422v
funzionario ecclesiastico abbia la cittadinanza tedesca
(§ 56). I titoli degli uffici, Il capo sesto (Der Verwaltungsrechtsschutz kirchlicher Körperschaften und Stiftungen) regola la tutela giuridicadelle corporazioni e fondazioni ecclesiastiche. Dalla posizione giuridica pubblica delle corporazioni ecclesiastiche segue che i diritti ele obbligazioni appartengono al diritto pubblico,in quanto il diritto canonico è riconosciuto dallo Stato. Le controversie circa tali rapporti giuridici sono quindi rimesse anche per l'avvenire ai tribunali amministrativi dello Stato, se sono in questione anche interessi civili.In caso contrario, le Chiese possono o riservare la decisione agli organi ecclesiastici o ricorrere al tribunale amministrativo dello Stato (Motivazione, pag. 599).
Il capo settimo (Sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts) stabilisce,
423r
conformemente alla
Costituzione del Reich, che anche altre società religiose o simili associazioni
possono ottenere per decreto del Ministero di Stato il carattere di pubbliche
corporazioni.Il capo ottavo (Schlussbestimmungen) contiene le disposizioni finali
Il capo nono
423v
dei chierici sotto la direzione e
l'amministrazione dell'Ordinario (§ 73). La libertà di amministrazione del
patrimonio ecclesiasticolocale. Quest'ultima però resta ancora limitata sino allo svincolo o alla definitiva fissazione delle
prestazioni dello Stato a scopi ecclesiastici, solamente in quanto che 1°) le fondazioni
destinate al mantenimento del Clero non possono essere convertite ad altro scopo senza il
consenso dello Stato, e 2°) le Chiese sono obbligate424r
conto di due punti: 1°) una sufficiente rappresentanza dei
membri della Kirchengemeinde e 2°) una III – Cambiamenti apportati dalla nuova legge al diritto precedentemente vigente.
1°) La legge del 30 Gennaio 1862 è rimasta, come si è già accennato, abrogata (§ 69).Con ciò sono cadute tutte lerestrizioni,che
2°) La provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e degli altri uffici ecclesiastici è ora libera.
424v
[nomina] dei professori della Facoltà teologica di
Tübingen, dei maestri di religione nelle scuole superiori e dei sacerdoti con cura d'anime
nelle carceri e nell'esercito.3°) La direzione e l'amministrazione dei Seminari e dei Convitti è passata, come si è detto, all'Autorità ecclesiastica (§ 73).
4°) Le restrizioni, che
5°)
6°) La erezione di nuove parrocchie, la loro dismembrazione, i mutamenti nella circoscrizione delle parrocchie medesime, la fondazione di filiali o vicarie, la unione di più parrocchie
425r
dote del medesimo e considerata come una fondazione
ecclesiastica, la quale, per ottenere la personalità giuridica pubblica, 7°) Finora lo Stato esercitava una influenza decisiva sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Le prebende ecclesiastiche ed il fondo dei benefici vacanti erano amministrati, colla cooperazione del Vescovo, da un ufficio governativo, il Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer Kirchenrat). Inoltre lo Stato nella legge sulle comunità parrocchiali cattoliche (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) aveva emanato prescrizioni circa l'amministrazione delle
425v
fondazioni e del patrimonio ecclesiastico. Ora invece
la Chiesa ha acquistato in questa materia una più ampia libertà, sia colla soppressione del suddetto Consiglio
ecclesiastico, la quale dovrà essere effettuata su domanda della Curia vescovile mediante
ordinanza del Ministero di Stato (§ 72), sia mediante le altre disposizioni, 8°) Anche riguardo alle fondazioni la Chiesa ha ottenuto colla nuova legge più ampi poteri. - poteri. - Inoltre in virtù del § 7 capov. 3 a tutte le fondazioni beneficiali ed alleKirchenpflegen
426r
e di
costituire il corrispondente organo amministrativo secondo le norme del Codice di diritto
canonico.9°) Secondo il diritto sinora vigente (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) la Chiesa aveva il diritto di esigere soltanto tasse ecclesiastiche locali. Ora invece essa può esigere anche tasse generali o diocesane (Landeskirchensteuer) – § 24). "per i suoi bisogni" ("für ihre Bedürfnisse" – §§ 17 e 23). Il termine "Bedürfnisse" comprende non solo i bisogni ecclesiastici in senso stretto
Per le tasse ecclesiastiche locali non esiste più secondo la nuova legge l'obbligo di interpellare il Comune circa la imposizione delle medesime, né quello di presentare all'Ufficio superiore od Oberamt per l'approvazione il computo dei singoli debiti da coprirsi colle imposte. Il regolamento per le dette Ortskirchensteuer viene fissato dall'Autorità ecclesiastica, ma deve ottenere la conferma da parte dello Stato (§ 19).
426v
Secondo il § 29 della legge anche le
persone giuridiche 427r
clesiastica locale si preleva
come centesimi addizionali alle tasse Alle imposte ecclesiastiche generali o diocesane (Landeskirchensteuer) sono soggette soltanto le persone fisiche appartenenti alla rispettiva Chiesa (§ 27). Anche per esse dovrà essersi
427v
necessario il consenso del Ministero delle Finanze
(§ 37 capov. 1).Le Chiese possono percepire le imposte sia esse stesse per mezzo di organi propri, sia,
Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, mi ha scritto a proposito di questa legge che, essendo una parte delle richieste presentate dalla Curia vescovile rimaste insoddisfatte, egli si è astenuto dal dare ad essa un formale consenso (il che, del resto, corrisponde altresì a quanto ebbi a comunicargli in nome della S. Sede – cfr. Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 e Dispaccio N. B=29738 del 31 d. m.); aggiunge tuttavia che la legge non impone restrizioni alla Chiesa in nessun punto essenziale e le concede una più ampia libertà ed autonomia
428r
di quel che non si [manifesti] in altri Paesi della Germania. Durante le discussioni delLandtag
Dopo di ciò, chinato