Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Nel mio rispettoso Rapporto N. 29790 del 15 Febbraio c. a. compii il
dovere di riferire all'E. V. R. circa la approvazione nelda parte delLandtag württemberghese del progetto di legge (Gesetz über die
Kirchen) diretto a regolare nuovamente la situazione giuridica delle
Chiese cattolica e protestante in quello Stato. Detta legge, che porta la
data del 3 Marzo 1924, è stata promulgata nella Gazzetta ufficiale per il
Württemberg <(Regierungsblatt für Württemberg)> N. 13 dell'11
dello di quello stesso mese. Mi sia ora quindi
permesso di dare all'E. V. una più particolareggiata notizia delle origini e del
contenuto della legge medesima., nonché dei
principali cambiamenti che essa ha apportato al diritto finora vigente.
I -
Origine della legge
Le ragioni, per le quali hanno condotto nel
Württemberg ad un nuovo ordinamento dei rapporti fra lo Stato e le varie società religiose,
sono le seguenti:
1°) In seguito alla rivoluzione
ed419v
alla caduta della Monarchia la Chiesa protestante, i cui
membri formano circa i due terzi della popolazione del Württemberg, avevano perduto
il loro suo Capo costituzionale. D'altra parte il nuovo Stato repubblicano, in conformità coll'articolo 137 § 1 della Costituzione del
Reich ("Non esiste alcuna Chiesa di Stato"),
esigeva per reclamava la completa abolizione del regime ecclesiastico, quale era stato esercitato già dal Sovrano sulla comunità
protestante; occorreva quindi sopprimere il "Concistoro Evangelico" come Dicastero statale e
mettere in vigore la nuova Costituzione della Chiesa protestante nel Württemberg, preparata
già da una Assemblea nazionale ecclesiastica a ciò appositamente
eletta. Analogamente per la Chiesa cattolica era necessario di
soppr abolire il cosiddetto Consiglio ecclesiastico
cattolico (Katholischer Kirchenrat).
2°) La summenzionata Costituzione del
Reich stabilisce, come è noto, l'autonomia delle Chiese, cui riconosce in pari
tempo il carattere di corporazioni di diritto pubblico. Occorreva quindi, o di da un
lato, sopprimere le disposizioni legislative420r
e le
istituzioni statali contrarie a detta autonomia, e, d'al dall'altro, canto,
precisare e garantire la situazione giuridica pubblica delle Chiese.
3°) La condizione
economica delle Chiese rendeva infine indip indispensabili le imposte ecclesiastiche.
Lo Stato infatti ha dichiarato di non essere più in grado di contribuire, nella stessa
misura come per il passato, ai supplementi di degli assegni per gli ecclesiastici.
Era quindi necessario che una legge dello Stato württemberghese garantisse alle Chiese il
diritto, della Chies già riconosciuto dalla Costituzione del Reich, di percepireriscuotere imposte.
II. Contenuto della nuova
legge
La legge intorno alle Chiese (Gesetz über die Kirchen) consta di nove
capi.
Il primo capocapo primo (Die kirchlichen Rechtspersonen) determina
le persone giuridiche
pubbliche nell'ambito delle organizzazioni ecclesiastiche del Paeseecclesiastiche ed il modo con cui esse acquistano tale personalità giuridica. - Le
Chiese (Chiesa "evangelica", Chiesa cattolica e comunità
israe-420v
litica) sono corporazioni di diritto pubblico.(§ 1). Tali sono pure le comunità parrocchiali o
Kirchengemeinden (§ 2), le federazioni di parrocchie o kirchliche
Gemeindeverbände (§ 4), il Capitolo cattedrale ed i Vicariati foranei o decanati (§ 5)., nNuove Kirchengemeinde [sic]
acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento da parte dello Stato
(§ 2 capov. 3); le fondazioni e gli istituti, in modo speciale le fondazioni
parrocchiali e beneficiali e le Kirchenpflegen,(fabricae ecclesiarum), mediante l'approvazione dello Stato
(§ 7);(§ 7 capov. 1 e 2); le Religiöse
Genossenschaften o comunità religiose (Ordini e Congregazioni religiose) a
norma delle prescrizioni del diritto civile (§ 10).
Il capo secondo(Die Mitglieder der Kirchen) tratta dei membri delle
Chiese. A causa delle imposte ecclesiastiche lo Stato ha infatti interesse di
constatare chi èsia ad esse obbligato, ed a questotale scopo si stabiliscono in questo capo le formalità per la uscita
dalla Chiesa (§ 11-16), mentre al § 28 si stabi fissano gli effetti
giuridici della medesima in rapporto al-
421r
l'all'anzidetto obbligo del pagamento delle imposte.
Il capo
terzo (Das Besteuerungsrecht der kirchlichen Körperschaften) concerne il
diritto di imporre tasse spettante alle corporazioni ecclesiastiche
,
locali (Ortskirchensteuer - §§ 17-21), distrettuali (Bezirksumlagen -
§§ § 22) e generali o diocesane
(Landeskirchensteuer - §§ 23-25). La legge determinaregola l'obbligo di pagaredel pagamento di dette imposte (Die
Steuerpflicht - §§ 27-29), la misura (Der
Besteuerungsmasstab - §§ 30-39) e l'amministrazione delle medesime
(DieVerwaltung der Steuern - §§ 40-46), mentre
glie tratta altresì degli Statuti <o regolamenti
(Steuersatzungen),>regolamenti che le Chiese stesse possono emanare al riguardo
coll'approvazione dello Stato (§ 47).
Il capo quarto (Sammlungen und
Gebühren) riguarda le collette o questue
ecclesiastiche, – le quali, se fatte per le case o per le strade, abbisognano, a norma del diritto comune, della licenza delle aAutorità civili (§ 48), – ed
inonché le tasseo diritti per estratti dai libri parrocchiali anteriori al
1º Gennaio 1876 (§ 49) o per altri
altri421v
atti dei ministri del culto (§ 50).
Il capo
quinto (Kirchliche Beamte) si riferisce ai funzionari ecclesiastici e
tratta innanzi tutto della prestazione del braccio secolare in occasione della rimozione da unnel caso in cui uno di essi sia allontanato dall'oufficio per mancanze nell'adempimento del medesimo o venga
colpito da multa pecuniaria o sia rimosso per inabilità. Lo Stato può dichiarare, su
richiesta delle superiori Autorità ecclesiastiche, la eseguibilità di taledella relativa decisione, qualora essa abbisogni di coazione.
sia necessaria una esecuzione coattiva, (§ 51). e prende in seguito a ciò i
provvedimenti necessari per la medesima (§ 51). A tale La detta dichiarazione di
eseguibilità è rimessa quindi all'apprezzamento del Ministero del Culto, il quale, come si
leggeosserva nella Motivazione del progetto di leg di legge
(pag. 597), deve esaminareerà se la decisione dell'Autorità ecclesiastica sia
stata preceduta da un corrispondente processo corrispondente all'importanza [di essa], <della
medesima,> se essa non si trovi in opposizione col diritto dello Stato e se l'uso
della coazione nel caso non422r
offenda il sentimento giuridico
moderno. Le sentenze di un tribunale ecclesiastico al di fuori della Germania (sempre
secondo la citata Motivazione) non potrebbero venire eseguite coll'intervento dello
Stato. Tale intervento non è ammesso nemmeno nel caso in cui ad un
ecclesiastico sia inflitta la pena di dimorare in una casa di <penitenza o di>
correzione od in una casa religiosa, e poiché, d'altra parte, le Chiese non solo
sono autorizzate all'uso della coazione esterna, tale <quella> pena non può
essere eseguita se non coll'acquiescenza di colui [che ne] <cui> è
stato<a> colpito <imposta>. (Motivazione,
l. c.). Per ciò che riguarda il processo, stesso, la esecuzione della
sentenza da parte dello Stato presuppone che il [ein Wort unlesbar] l'ecclesiasticoil funzionario colpito sia stato udito e la decisione sia stata data
per iscritto; nel caso di rimozione dall'ufficio si richiede un processo formale
(Motivazione l. c.). Le misure coattive possono essere necessarie, se, ad
esempio, il funzionario rimosso siha
abbiasi trovi in possesso dell'abitazione
d'ufficio, deil patrimonio
beneficiale, di chiavi, scritti documenti od altri oggetti
appartenenti all'ufficio medesimo e si rifiuti di consegnarli (Motivazione,
l. c.). Il § 54 parla inoltre della perdita di fronte allo Stato
della posizione e dei diritti pubblicipubblici inerenti all'ufficio per il
funzionariol'ecclesiastico colpito dichiarato inabile per sentenzacon sentenza penale o contro il quale sia stato introdotto un
processo penale. Tale posizione suppone, del resto, la [ein Wort unlesbar] che
il422v
funzionario ecclesiastico abbia la cittadinanza tedesca
(§ 56). I titoli degli uffici, ecclesiastici, conferiti dalle corporazioni
ecc ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza, sono riconosciuti anche
dallo Stato (§ 55).
Il capo sesto (Der Verwaltungsrechtsschutz
kirchlicher Körperschaften und Stiftungen) regola la tutela giuridicaamministrativadelle corporazioni e fondazioni ecclesiastiche. Dalla posizionesituazione giuridica pubblica delle corporazioni ecclesiastiche
segue infatti che i rispettivi diritti edle obbligazioni appartengono al diritto pubblico,.in quanto il diritto canonico è riconosciuto dallo Stato. Le
controversie circa tali rapporti giuridici sono[saranno]sono quindi rimesse anche per l'avvenire ai tribunali amministrativi
dello Stato, se sono in questionequalora esse riguardano [sic] al tempo stesso anche interessi
civili.;In caso contrario,
qualora <se> invece non toccano immediatamente interessi
civili, le Chiese possono o riservare la decisione agli organi ecclesiastici o
ricorrere al tribunale amministrativo dello Stato (Motivazione,
pag. 599).
Il capo settimo (Sonstige Religionsgesellschaften des
öffentlichen Rechts) stabilisce,423r
conformemente alla
Costituzione del Reich, che anche altre società religiose o simili associazioni
possono ottenere per decreto del Ministero di Stato il carattere di pubbliche
corporazioni.
Il capo ottavo (Schlussbestimmungen) contiene le
disposizioni finali, e tratta così delle ordinanze dello Stato e degli Statuti delledelle Chiese previsti nella legge, come della competenza del
di delle varie Autorità o Dicasteri dello Stato civili ed
ecclesiastici.
Il capo nono
(Gest (Gesetzänderungen und Uebergangsbestimmungen) concerne le
modificazioni di leggi anteriori e le disposizioni transitorie. Particolarmente
importantei è sono: l'abrogazione della legge sulle Chiese del 30 Gennaio 1862, la quale regolava i rapporti della potestà
civile colla Chiesa cattolica (§ 69), la soppressione del Consiglio ecclesiastico
cattolico come Autoritàorgano governativao per l'amministrazione delle prebende (§ 72), il passaggio dei Convitti per
la formazione423v
dei chierici sotto la direzione e
l'amministrazione dell'Ordinario (§ 73). Egualmente è riconosciuta
laLa liberlibertà di amministrazione del
patrimonio ecclesiastico,locale. Quest'ultima peròla quale resta ancora limitata,
per il tempoper il tempo sino allo svincolo o alla definitiva fissazione delle
prestazioni dello Stato a scopi ecclesiastici, solamente in quanto che 1°) le fondazioni
destinate al mantenimento del Clero non possono essere convertite ad altro scopo senza il
consenso dello Stato, e 2°) le Chiese sono obbligate, a dare al Governo, dietro
richiesta del medesimo, le informazioni intorno allo stato del patrimonio, alle entrate ed
alle spese, necessarie per calcolare le prestazioni anzidette (§ 74).
L'amministrazione, poi, del patrimonio ecclesiastico locale è limitata (contro le proposte presentate dal Centro) soltanto in quanto
che gli Statuti, che a tale riguardo stabilirà l'Autorità ecclesiastica, dovranno essere
previamente presentati al Ministero del Culto. Questo potrà muovere obbiezioni, se in detti Statuti non si sia
tenutoassicurino
424r
[grandissimo]conto di due punti: 1°) una sufficiente rappresentanza dei
membri della Kirchengemeinde e 2°) una convenienz conveniente cooperazione del
corpo rappresentativo dell'amministrazione del menzionato patrimonio coll' cogli
organi amministrativitivi delle
imposte ecclesiastiche locali (§ 75).
III – Cambiamenti principali apportati dalla nuova legge al diritto precedentemente
vigente.
1°) La legge del 30 Gennaio 1862 èÈ rimasta, come si è già accennato, abrogata la
legge del 30 Gennaio 1862 (§ 69).,Con ciò sono cadute tutte le
odioserestrizioni,
e
catene <le pesanti catene:>che
quellaessa imponevala quale, ripudiato il Concordato colla S. Sede del 1857, aveva
regolato unilateralmente i rapporti fra i due Poteri, imponendo alla Chiesa
cattolica nel Württemberg
le più odiose restrizioni e le <le>
più pesanti catene:: Placet regio, patronato dello
Stato, condizioni fissate dallo Stato per l'ammissione agli uffici ecclesiastici, influenza
dello Stato nel conferimento di questi uffici, ecc. ecc.ingerenze del medesimo <ed odiose restrizioni> nel diritto penale e
disciplinare della Chiesa, nel diritto matrimoniale, nei<gli Istituti>
Convitti per la formazione del Clero, nell'ammissione degli Ordini e delle
Congregazioni religiose (con speciale rigore a riguardo della Compagnia di Gesù e degli
Istituti ad essa affini) e nei voti voti religiosi, nella erezione o nuova
circoscrizione delle parrocchie e <dei> decanati e nella erezione, divisione ed
unione dei benefici, nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.
2°) La
provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e degli altri uffici ecclesiastici è ora
libera.
(Motivazione, pag. 603-604).
Rimane invece in vigore l'antico diritto per la no La nuova legge richiede, come si è
visto, (§ 56), la cittadinanza tedesca soltanto per la
posizione424v
[nomina] ed i diritti pubblici inerenti all'ufficio ecclesiastico (§ 56). La
mMotivazionedel progetto, tuttavia, a pag. 603-604 sembra
tuttavia <ha inteso di> [ein Wort unlesbar] lasciare aperte ed
impregiudicate varie questioni relative alla provvista degli uffici ecclesiastici.
"Mentre (così vi si legge) è caduta la cooperazione che al Governo impo nella
elezione del Vescovo e dei Canonici imponeva al Governo l'art. 4 capov. 2
della legge del 30 Gennaio 1862, ciò nondimeno in virtù della Costituzione del
Reich (art. 4) sono rimaste intatte le Convenzioni colla S. Sede,
sulle quali riposa la erezione della diocesi di Rottenburg; la presentazione della lista
dei candidati prevista in dette Convenzioni non verrà però richiesta più nei casi futuri
conforme al pensiero fondamentale dell'art. 137. La linea di demarcazione fra "il
diritto di ispezione dello Stato derivante dalla sua supremazia sulla Chiesa" e le sue
"ingerenze <"intromissioni> nell'amministrazione ecclesiastica
propriamente detta", da un lato, e, dall'altro, le disposizioni dell'ar il mutuo
rapporto fra i capoversi 3 e 5 dell'articolo 137 capov. 3
e 5 è sono attualmente ancora oggetto di disputa negli Stati tedeschi. Ciò
vale specialmente per le prescrizioni, le quali fanno dipendere l'ammissione ad un
ufficio ecclesiastico dalla cittadinanza tedesca e da una [ein Wort unlesbar]
di <determinata> formazione scientifica... Poiché la legislazione degli
Stati particolari non può è competente nella interpretazione della Costituzione
del Reich (art. 13 della Costituzione medesima) e le dette questioni sono
ancora pendenti negli altri Paesi della Germania, il progetto di legge non si propone di
risolverle per il Württemberg, tanto più che non vi è per ciò attualmente un urgente
bisogno. Esse troveranno potranno avere la loro soluzione per la Chiesa cattolica
mediante un Concordato per il Reich, qualora esso venga conchiuso, per
le od altrimenti mediante lo svolgimento <generale> del diritto nel
Reich
nel <dovuto al> <nel> corso degli anni". - L'antico diritto è
rimasto invece in vigore per la nomina dei professori della Facoltà teologica di
Tübingen, dei maestri di religione nelle scuole superiori e dei sacerdoti con cura d'anime
nelle carceri e nell'esercito.
3°) La direzione e l'amministrazione dei Seminari e dei
Convitti per la formazione del Clero è passata, come si è detto,
all'Autorità ecclesiastica (§ 73).
4°) Le restrizioni, che anticamente
limitavano finora il l'esercizio del diritto disciplinare della Chiesa, sono abolite
(Motivazione pag. 596).
5°) L'[erezione] di Gli
Ordini e le Congregazioni religiose è libera possono liberamente fondarsi ed
acquistano la personalità giuridica secondo le norme del diritto civile (§ 10).
6°)
La erezione di nuove parrocchie, la loro dismembrazione, i
mutamentile mutazioni nella circoscrizione delle parrocchie medesime, la
fondazione di filiali o vicarie, la unione di più parrocchie è sono rimesse
all'Autorità ecclesiastica. Il Vescovo può secondo la nuova legge liberamente erigere un
[ein Wort unlesbar] officio ecclesiastico, ma la
dotazione
425r
dote (Ausstattung) del medesimo e considerata come una fondazione
ecclesiastica, la quale, per ottenere la personalità giuridica pubblica, è sottoposta
abbisogna sotto questo punto di vista dell'approvazione dello Stato.(§ 7 capov. 1 e 2). – Per modificazioni nella
circoscrizione dei decanati si richiedeva, secondo il diritto finora vigente, il consenso
governativo. Per l'avvenire esso non è più necessario, ma basta che sia previamente sentitointerpellato l'Ufficio superiore od
(Oberamt
) (§ 3).
7°) Finora lo Stato esercitava una influenza
decisivapreponderante sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Le
prebende ecclesiastiche ed il fondo dei benefici vacanti erano amministrati, colla
cooperazione del Vescovo, da un ufficio governativo, ildetto Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer
Kirchenrat). Inoltre lo Stato nella legge sulle comunità parrocchiali cattoliche
(Katholisches Pfarrgemeindegesetz) del 22 Luglio
1906 aveva emanato prescrizioni circa l'amministrazione
delle425v
fondazioni e del patrimonio ecclesiastico. Ora invece
la Chiesa ha acquistato in questa materia una più ampiaassai maggior libertà, sia colla soppressione del suddetto Consiglio
ecclesiastico, la quale dovrà essere effettuata su domanda della Curia vescovile mediante
ordinanza del Ministero di Stato (§ 72), sia mediante le altre disposizioni, di
cui si è sopra accennato nella esposizione del capo nono della nuova
legge.
8°) Anche riguardo alle fondazioni la Chiesa ha ottenuto colla nuova legge in discorso più ampi poteri. - poteri. - Inoltre inIn virtù poi del § 7 capov. 3 a
tutte le fondazioni beneficiali ed alleeKirchenpflegen
o (fabricae ecclesiarum) esistenti hanno
acquistatoè riconosciuta la personalità giuridica; il
che è tanto più importante,miglioramento,in quanto che la Curia vescovile da decenni aveva invano
sollecitato, ed il quale la pone in grado di separare il patrimonio ecclesiastico locale dal
patrimonio locale della Kirchengemeinde
426r
e di
costituire il corrispondente organo amministrativo secondo le norme del Codice di diritto
canonico.
9°) Secondo il diritto sinora vigente (Katholisches
Pfarrgemeindegesetz) la Chiesa aveva il diritto di esigereriscuotere soltanto tasse ecclesiastiche locali.(Ortskirchensteuer). Ora invece essa può esigere anche tasse
generali o diocesane (Landeskirchensteuer) –
§ 24). "per i suoi bisogni" ("für ihre Bedürfnisse" – §§ 17 e
23). Il termine "Bedürfnisse" non comprende non solotanto i bisogni ecclesiastici innel senso stretto, dei bisogni, del Culto, ma ha significato
più largo e si estende anche agli scopi di carità.
Per le
tasse ecclesiastiche locali non esiste più secondo la nuova legge l'obbligo di interpellare
il Comune circa la imposizione delle medesime, né quello di presentare all'Ufficio superiore
od Oberamt per l'approvazione il computo dei singoli debiti da coprirsi colle
imposte. Il regolamento per le dette Ortskirchensteuer
vieneLa deliberazione per la imposizione di dette tasse
<Ortskirchensteuer> viene presa da una rappresentanza dei membri della
Kirchengemeinde (§ 18); il relativo regolamento lo Statuto
è circa la costituzione, il modo di procedere <funzionamento> e le
facoltà di detta <questa> rappresentanza è fissato dall'Autorità
ecclesiastica, ma deve ottenere la conferma da parte dello Stato
(§ 19).426v
Secondo il § 29 della legge anche le
persone giuridiche del diritto civili sono obbligate alle imposte ecclesiastiche
locali [per] destinate a provvedere alle spese per il restauro od il mantenimento
(compresi gli arredi) di chiese con regolare servizio parrocchiale e di abitazioni per il
Clero ad
adettaddetto alle medesimeparrocchiale (Bausteuer). La ordinanzadeliberazione, che decreta una imposta ecclesiastica locale
(Steuerbeschluss), ha bisogno d della dichiarazione di eseguibilità
(Vollziehbarkeitserklärung) da parte dell'Oberamt; se essa venisse negata
si può ricorrere al Ministero del Culto (§ 20). Detta imposta non richiede
l'approvazione dello Stato, se non supera il 5% delle rispettive
tasse civili; in tal caso l'esame da parte dell'Oberamt non è che puramente formale.
Se invece essa oltrepassa il 5% sino al 10%, detto esame si estende anche al cont
me contenuto della relativa ordinanza.deliberazione. Imposte superantisuperioriail 10% non vengono approvate che in
via eccezionale per motivi speciali (§ 37). L'imposta
ec-427r
clesiastica locale si preleva
comeriscuote sotto forma di centesimi addizionali alle tasse sulle
re
sulle rendite
per legge del Reich
sul reddito,
sul patrimonio,
fondiaria,
sui
fabbricati e sulle industrie del Reich sul reddito, sul patrimonio, fondiaria,
sui fabbricati e sulle professioni ed
industrie, con percentuale uniforme (§ 30 capov. 2).
Alle imposte
ecclesiastiche generali o diocesane (Landeskirchensteuer) sono soggette soltanto le
persone fisiche appartenenti alla rispettiva Chiesa (§ 27). Anche per esse dovrà essersi
costituitaelettaessere eletta una speciale rappresentanza (Steuervertretung),
la cui attività
secondo
di cuil'attivitàla costituzione, il funzionamento e le facoltà della quale sonosaranno regolate mediante Statuto dell' da emanarsi
dall'At dall'Autorità ecclesiastica, ed il quale ha
bisogno dellasalva la conferma da parte dello Stato (§ 24). Detta imposta si
riscuote pure come sotto forma di centesimi addizionali alle tasse del Reich
sul reddito e sul patrimonio (§30 capov. 1), in quali guisa però da non
superare il 10%; se esse debbono sorpassare il 5%,
è427v
necessario il consenso del Ministero delle Finanze
(§ 37 capov. 1).
Le Chiese possono percepire le imposte sia esse stesse per
mezzo di organi propri, sia, per mezzo dietro tenue compenso,
per mezzo delle esattorie comunali o deglidell'ufficio di finanza del
Reich (§ 40).
Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, mi ha
scritto a proposito di questa legge che, essendo una partealcune delle richieste presentate dalla Curia vescovile rimaste
insoddisfatte, egli si è astenuto dal dare ad essa un formale consenso (il che, del resto,
corrispondeè conforme altresì a quanto ebbi io stesso a
comunicargli in nome della S. Sede – cfr. Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre
1921 e Dispaccio N. B=29738 del 31 d. m.); aggiunge tuttavia che la legge non
impone restrizioni alla Chiesa in nessun punto essenziale e le concede anzi una più ampia libertà ed autonomia più ampia
che
428r
di quel che non si [manifesti] in vari altri Paesi della Germania. Durante le discussioni delnelLandtag
il progetto furono potuti introdurre nel presenterelativo progetto notevoli miglioramenti, il che fu merito del
partito del Centro ed in particolar modo del deputato Sac. Prof. Baur, come ebbi
già l'onore di riferire all'E. V. nel succitato mio rispettoso
Rapporto N. 29790.
Dopo di ciò, chinato
419r, links oberhalb der
Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 20. Mai 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14993, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14993. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.