Dokument-Nr. 14993
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 20. Mai 1924

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
Nel mio rispettoso Rapporto N. 29790 del 15 Febbraio c. a. compii il dovere di riferire all'E. V. R. circa la approvazione nelda parte delLandtag württemberghese del progetto di legge (Gesetz über die Kirchen) diretto a regolare nuovamente la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante in quello Stato. Detta legge, che porta la data del 3 Marzo 1924, è stata promulgata nella Gazzetta ufficiale per il Württemberg <(Regierungsblatt für Württemberg)> N. 13 dell'11 dello di quello stesso mese. Mi sia ora quindi permesso di dare all'E. V. una più particolareggiata notizia delle origini e del contenuto della legge medesima., nonché dei principali cambiamenti che essa ha apportato al diritto finora vigente.
I - Origine della legge
Le ragioni, per le quali hanno condotto nel Württemberg ad un nuovo ordinamento dei rapporti fra lo Stato e le varie società religiose, sono le seguenti:
1°) In seguito alla rivoluzione ed
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alla caduta della Monarchia la Chiesa protestante, i cui membri formano circa i due terzi della popolazione del Württemberg, avevano perduto il loro suo Capo costituzionale. D'altra parte il nuovo Stato repubblicano, in conformità coll'articolo 137 § 1 della Costituzione del Reich ("Non esiste alcuna Chiesa di Stato"), esigeva per reclamava la completa abolizione del regime ecclesiastico, quale era stato esercitato già dal Sovrano sulla comunità protestante; occorreva quindi sopprimere il "Concistoro Evangelico" come Dicastero statale e mettere in vigore la nuova Costituzione della Chiesa protestante nel Württemberg, preparata già da una Assemblea nazionale ecclesiastica a ciò appositamente eletta. Analogamente per la Chiesa cattolica era necessario di soppr abolire il cosiddetto Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer Kirchenrat).
2°) La summenzionata Costituzione del Reich stabilisce, come è noto, l'autonomia delle Chiese, cui riconosce in pari tempo il carattere di corporazioni di diritto pubblico. Occorreva quindi, o di da un lato, sopprimere le disposizioni legislative
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e le istituzioni statali contrarie a detta autonomia, e, d'al dall'altro, canto, precisare e garantire la situazione giuridica pubblica delle Chiese.
3°) La condizione economica delle Chiese rendeva infine indip indispensabili le imposte ecclesiastiche. Lo Stato infatti ha dichiarato di non essere più in grado di contribuire, nella stessa misura come per il passato, ai supplementi di degli assegni per gli ecclesiastici. Era quindi necessario che una legge dello Stato württemberghese garantisse alle Chiese il diritto, della Chies già riconosciuto dalla Costituzione del Reich, di percepireriscuotere imposte.
II. Contenuto della nuova legge
La legge intorno alle Chiese (Gesetz über die Kirchen) consta di nove capi.
Il primo capocapo primo (Die kirchlichen Rechtspersonen) determina le persone giuridiche pubbliche nell'ambito delle organizzazioni ecclesiastiche del Paeseecclesiastiche ed il modo con cui esse acquistano tale personalità giuridica. - Le Chiese (Chiesa "evangelica", Chiesa cattolica e comunità israe-
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litica) sono corporazioni di diritto pubblico.(§ 1). Tali sono pure le comunità parrocchiali o Kirchengemeinden (§ 2), le federazioni di parrocchie o kirchliche Gemeindeverbände (§ 4), il Capitolo cattedrale ed i Vicariati foranei o decanati (§ 5)., nNuove Kirchengemeinde [sic] acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento da parte dello Stato (§ 2 capov. 3); le fondazioni e gli istituti, in modo speciale le fondazioni parrocchiali e beneficiali e le Kirchenpflegen,(fabricae ecclesiarum), mediante l'approvazione dello Stato (§ 7);(§ 7 capov. 1 e 2); le Religiöse Genossenschaften o comunità religiose (Ordini e Congregazioni religiose) a norma delle prescrizioni del diritto civile (§ 10).
Il capo secondo(Die Mitglieder der Kirchen) tratta dei membri delle Chiese. A causa delle imposte ecclesiastiche lo Stato ha infatti interesse di constatare chi èsia ad esse obbligato, ed a questotale scopo si stabiliscono in questo capo le formalità per la uscita dalla Chiesa (§ 11-16), mentre al § 28 si stabi fissano gli effetti giuridici della medesima in rapporto al-
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l'all'anzidetto obbligo del pagamento delle imposte.
Il capo terzo (Das Besteuerungsrecht der kirchlichen Körperschaften) concerne il diritto di imporre tasse spettante alle corporazioni ecclesiastiche , locali (Ortskirchensteuer - §§ 17-21), distrettuali (Bezirksumlagen - §§ § 22) e generali o diocesane (Landeskirchensteuer - §§ 23-25). La legge determinaregola l'obbligo di pagaredel pagamento di dette imposte (Die Steuerpflicht - §§ 27-29), la misura (Der Besteuerungsmasstab - §§ 30-39) e l'amministrazione delle medesime (DieVerwaltung der Steuern - §§ 40-46), mentre glie tratta altresì degli Statuti <o regolamenti (Steuersatzungen),>regolamenti che le Chiese stesse possono emanare al riguardo coll'approvazione dello Stato (§ 47).
Il capo quarto (Sammlungen und Gebühren) riguarda le collette o questue ecclesiastiche, – le quali, se fatte per le case o per le strade, abbisognano, a norma del diritto comune, della licenza delle aAutorità civili (§ 48), – ed inonché le tasseo diritti per estratti dai libri parrocchiali anteriori al 1º Gennaio 1876 (§ 49) o per altri altri
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atti dei ministri del culto (§ 50).
Il capo quinto (Kirchliche Beamte) si riferisce ai funzionari ecclesiastici e tratta innanzi tutto della prestazione del braccio secolare in occasione della rimozione da unnel caso in cui uno di essi sia allontanato dall'oufficio per mancanze nell'adempimento del medesimo o venga colpito da multa pecuniaria o sia rimosso per inabilità. Lo Stato può dichiarare, su richiesta delle superiori Autorità ecclesiastiche, la eseguibilità di taledella relativa decisione, qualora essa abbisogni di coazione. sia necessaria una esecuzione coattiva, (§ 51). e prende in seguito a ciò i provvedimenti necessari per la medesima (§ 51). A tale La detta dichiarazione di eseguibilità è rimessa quindi all'apprezzamento del Ministero del Culto, il quale, come si leggeosserva nella Motivazione del progetto di leg di legge (pag. 597), deve esaminareerà se la decisione dell'Autorità ecclesiastica sia stata preceduta da un corrispondente processo corrispondente all'importanza [di essa], <della medesima,> se essa non si trovi in opposizione col diritto dello Stato e se l'uso della coazione nel caso non
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offenda il sentimento giuridico moderno. Le sentenze di un tribunale ecclesiastico al di fuori della Germania (sempre secondo la citata Motivazione) non potrebbero venire eseguite coll'intervento dello Stato. Tale intervento non è ammesso nemmeno nel caso in cui ad un ecclesiastico sia inflitta la pena di dimorare in una casa di <penitenza o di> correzione od in una casa religiosa, e poiché, d'altra parte, le Chiese non solo sono autorizzate all'uso della coazione esterna, tale <quella> pena non può essere eseguita se non coll'acquiescenza di colui [che ne] <cui> è stato<a> colpito <imposta>. (Motivazione, l. c.). Per ciò che riguarda il processo, stesso, la esecuzione della sentenza da parte dello Stato presuppone che il [ein Wort unlesbar] l'ecclesiasticoil funzionario colpito sia stato udito e la decisione sia stata data per iscritto; nel caso di rimozione dall'ufficio si richiede un processo formale (Motivazione l. c.). Le misure coattive possono essere necessarie, se, ad esempio, il funzionario rimosso siha abbiasi trovi in possesso dell'abitazione d'ufficio, deil patrimonio beneficiale, di chiavi, scritti documenti od altri oggetti appartenenti all'ufficio medesimo e si rifiuti di consegnarli (Motivazione, l. c.). Il § 54 parla inoltre della perdita di fronte allo Stato della posizione e dei diritti pubblicipubblici inerenti all'ufficio per il funzionariol'ecclesiastico colpito dichiarato inabile per sentenzacon sentenza penale o contro il quale sia stato introdotto un processo penale. Tale posizione suppone, del resto, la [ein Wort unlesbar] che il
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funzionario ecclesiastico abbia la cittadinanza tedesca (§ 56). I titoli degli uffici, ecclesiastici, conferiti dalle corporazioni ecc ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza, sono riconosciuti anche dallo Stato (§ 55).
Il capo sesto (Der Verwaltungsrechtsschutz kirchlicher Körperschaften und Stiftungen) regola la tutela giuridicaamministrativadelle corporazioni e fondazioni ecclesiastiche. Dalla posizionesituazione giuridica pubblica delle corporazioni ecclesiastiche segue infatti che i rispettivi diritti edle obbligazioni appartengono al diritto pubblico,.in quanto il diritto canonico è riconosciuto dallo Stato. Le controversie circa tali rapporti giuridici sono[saranno]sono quindi rimesse anche per l'avvenire ai tribunali amministrativi dello Stato, se sono in questionequalora esse riguardano [sic] al tempo stesso anche interessi civili.;In caso contrario, qualora <se> invece non toccano immediatamente interessi civili, le Chiese possono o riservare la decisione agli organi ecclesiastici o ricorrere al tribunale amministrativo dello Stato (Motivazione, pag. 599).
Il capo settimo (Sonstige Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts) stabilisce,
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conformemente alla Costituzione del Reich, che anche altre società religiose o simili associazioni possono ottenere per decreto del Ministero di Stato il carattere di pubbliche corporazioni.
Il capo ottavo (Schlussbestimmungen) contiene le disposizioni finali, e tratta così delle ordinanze dello Stato e degli Statuti delledelle Chiese previsti nella legge, come della competenza del di delle varie Autorità o Dicasteri dello Stato civili ed ecclesiastici.
Il capo nono (Gest (Gesetzänderungen und Uebergangsbestimmungen) concerne le modificazioni di leggi anteriori e le disposizioni transitorie. Particolarmente importantei è sono: l'abrogazione della legge sulle Chiese del 30 Gennaio 1862, la quale regolava i rapporti della potestà civile colla Chiesa cattolica (§ 69), la soppressione del Consiglio ecclesiastico cattolico come Autoritàorgano governativao per l'amministrazione delle prebende (§ 72), il passaggio dei Convitti per la formazione
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dei chierici sotto la direzione e l'amministrazione dell'Ordinario (§ 73). Egualmente è riconosciuta laLa liberlibertà di amministrazione del patrimonio ecclesiastico,locale. Quest'ultima peròla quale resta ancora limitata, per il tempoper il tempo sino allo svincolo o alla definitiva fissazione delle prestazioni dello Stato a scopi ecclesiastici, solamente in quanto che 1°) le fondazioni destinate al mantenimento del Clero non possono essere convertite ad altro scopo senza il consenso dello Stato, e 2°) le Chiese sono obbligate, a dare al Governo, dietro richiesta del medesimo, le informazioni intorno allo stato del patrimonio, alle entrate ed alle spese, necessarie per calcolare le prestazioni anzidette (§ 74). L'amministrazione, poi, del patrimonio ecclesiastico locale è limitata (contro le proposte presentate dal Centro) soltanto in quanto che gli Statuti, che a tale riguardo stabilirà l'Autorità ecclesiastica, dovranno essere previamente presentati al Ministero del Culto. Questo potrà muovere obbiezioni, se in detti Statuti non si sia tenutoassicurino
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[grandissimo]conto di due punti: 1°) una sufficiente rappresentanza dei membri della Kirchengemeinde e 2°) una convenienz conveniente cooperazione del corpo rappresentativo dell'amministrazione del menzionato patrimonio coll' cogli organi amministrativitivi delle imposte ecclesiastiche locali (§ 75).
III – Cambiamenti principali apportati dalla nuova legge al diritto precedentemente vigente.
1°) La legge del 30 Gennaio 1862 èÈ rimasta, come si è già accennato, abrogata la legge del 30 Gennaio 1862 (§ 69).,Con ciò sono cadute tutte le odioserestrizioni, e catene <le pesanti catene:>che quellaessa imponevala quale, ripudiato il Concordato colla S. Sede del 1857, aveva regolato unilateralmente i rapporti fra i due Poteri, imponendo alla Chiesa cattolica nel Württemberg le più odiose restrizioni e le <le> più pesanti catene:: Placet regio, patronato dello Stato, condizioni fissate dallo Stato per l'ammissione agli uffici ecclesiastici, influenza dello Stato nel conferimento di questi uffici, ecc. ecc.ingerenze del medesimo <ed odiose restrizioni> nel diritto penale e disciplinare della Chiesa, nel diritto matrimoniale, nei<gli Istituti> Convitti per la formazione del Clero, nell'ammissione degli Ordini e delle Congregazioni religiose (con speciale rigore a riguardo della Compagnia di Gesù e degli Istituti ad essa affini) e nei voti voti religiosi, nella erezione o nuova circoscrizione delle parrocchie e <dei> decanati e nella erezione, divisione ed unione dei benefici, nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.
2°) La provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e degli altri uffici ecclesiastici è ora libera. (Motivazione, pag. 603-604). Rimane invece in vigore l'antico diritto per la no La nuova legge richiede, come si è visto, (§ 56), la cittadinanza tedesca soltanto per la posizione
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[nomina] ed i diritti pubblici inerenti all'ufficio ecclesiastico (§ 56). La mMotivazionedel progetto, tuttavia, a pag. 603-604 sembra tuttavia <ha inteso di> [ein Wort unlesbar] lasciare aperte ed impregiudicate varie questioni relative alla provvista degli uffici ecclesiastici. "Mentre (così vi si legge) è caduta la cooperazione che al Governo impo nella elezione del Vescovo e dei Canonici imponeva al Governo l'art. 4 capov. 2 della legge del 30 Gennaio 1862, ciò nondimeno in virtù della Costituzione del Reich (art. 4) sono rimaste intatte le Convenzioni colla S. Sede, sulle quali riposa la erezione della diocesi di Rottenburg; la presentazione della lista dei candidati prevista in dette Convenzioni non verrà però richiesta più nei casi futuri conforme al pensiero fondamentale dell'art. 137. La linea di demarcazione fra "il diritto di ispezione dello Stato derivante dalla sua supremazia sulla Chiesa" e le sue "ingerenze <"intromissioni> nell'amministrazione ecclesiastica propriamente detta", da un lato, e, dall'altro, le disposizioni dell'ar il mutuo rapporto fra i capoversi 3 e 5 dell'articolo 137 capov. 3 e 5 è sono attualmente ancora oggetto di disputa negli Stati tedeschi. Ciò vale specialmente per le prescrizioni, le quali fanno dipendere l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico dalla cittadinanza tedesca e da una [ein Wort unlesbar] di <determinata> formazione scientifica... Poiché la legislazione degli Stati particolari non può è competente nella interpretazione della Costituzione del Reich (art. 13 della Costituzione medesima) e le dette questioni sono ancora pendenti negli altri Paesi della Germania, il progetto di legge non si propone di risolverle per il Württemberg, tanto più che non vi è per ciò attualmente un urgente bisogno. Esse troveranno potranno avere la loro soluzione per la Chiesa cattolica mediante un Concordato per il Reich, qualora esso venga conchiuso, per le od altrimenti mediante lo svolgimento <generale> del diritto nel Reich nel <dovuto al> <nel> corso degli anni". - L'antico diritto è rimasto invece in vigore per la nomina dei professori della Facoltà teologica di Tübingen, dei maestri di religione nelle scuole superiori e dei sacerdoti con cura d'anime nelle carceri e nell'esercito.
3°) La direzione e l'amministrazione dei Seminari e dei Convitti per la formazione del Clero è passata, come si è detto, all'Autorità ecclesiastica (§ 73).
4°) Le restrizioni, che anticamente limitavano finora il l'esercizio del diritto disciplinare della Chiesa, sono abolite (Motivazione pag. 596).
5°) L'[erezione] di Gli Ordini e le Congregazioni religiose è libera possono liberamente fondarsi ed acquistano la personalità giuridica secondo le norme del diritto civile (§ 10).
6°) La erezione di nuove parrocchie, la loro dismembrazione, i mutamentile mutazioni nella circoscrizione delle parrocchie medesime, la fondazione di filiali o vicarie, la unione di più parrocchie è sono rimesse all'Autorità ecclesiastica. Il Vescovo può secondo la nuova legge liberamente erigere un [ein Wort unlesbar] officio ecclesiastico, ma la dotazione
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dote (Ausstattung) del medesimo e considerata come una fondazione ecclesiastica, la quale, per ottenere la personalità giuridica pubblica, è sottoposta abbisogna sotto questo punto di vista dell'approvazione dello Stato.(§ 7 capov. 1 e 2). – Per modificazioni nella circoscrizione dei decanati si richiedeva, secondo il diritto finora vigente, il consenso governativo. Per l'avvenire esso non è più necessario, ma basta che sia previamente sentitointerpellato l'Ufficio superiore od (Oberamt ) (§ 3).
7°) Finora lo Stato esercitava una influenza decisivapreponderante sull'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Le prebende ecclesiastiche ed il fondo dei benefici vacanti erano amministrati, colla cooperazione del Vescovo, da un ufficio governativo, ildetto Consiglio ecclesiastico cattolico (Katholischer Kirchenrat). Inoltre lo Stato nella legge sulle comunità parrocchiali cattoliche (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) del 22 Luglio 1906 aveva emanato prescrizioni circa l'amministrazione delle
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fondazioni e del patrimonio ecclesiastico. Ora invece la Chiesa ha acquistato in questa materia una più ampiaassai maggior libertà, sia colla soppressione del suddetto Consiglio ecclesiastico, la quale dovrà essere effettuata su domanda della Curia vescovile mediante ordinanza del Ministero di Stato (§ 72), sia mediante le altre disposizioni, di cui si è sopra accennato nella esposizione del capo nono della nuova legge.
8°) Anche riguardo alle fondazioni la Chiesa ha ottenuto colla nuova legge in discorso più ampi poteri. - poteri. - Inoltre inIn virtù poi del § 7 capov. 3 a tutte le fondazioni beneficiali ed alleeKirchenpflegen o (fabricae ecclesiarum) esistenti hanno acquistatoè riconosciuta la personalità giuridica; il che è tanto più importante,miglioramento,in quanto che la Curia vescovile da decenni aveva invano sollecitato, ed il quale la pone in grado di separare il patrimonio ecclesiastico locale dal patrimonio locale della Kirchengemeinde
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e di costituire il corrispondente organo amministrativo secondo le norme del Codice di diritto canonico.
9°) Secondo il diritto sinora vigente (Katholisches Pfarrgemeindegesetz) la Chiesa aveva il diritto di esigereriscuotere soltanto tasse ecclesiastiche locali.(Ortskirchensteuer). Ora invece essa può esigere anche tasse generali o diocesane (Landeskirchensteuer) – § 24). "per i suoi bisogni" ("für ihre Bedürfnisse" – §§ 17 e 23). Il termine "Bedürfnisse" non comprende non solotanto i bisogni ecclesiastici innel senso stretto, dei bisogni, del Culto, ma ha significato più largo e si estende anche agli scopi di carità.
Per le tasse ecclesiastiche locali non esiste più secondo la nuova legge l'obbligo di interpellare il Comune circa la imposizione delle medesime, né quello di presentare all'Ufficio superiore od Oberamt per l'approvazione il computo dei singoli debiti da coprirsi colle imposte. Il regolamento per le dette Ortskirchensteuer vieneLa deliberazione per la imposizione di dette tasse <Ortskirchensteuer> viene presa da una rappresentanza dei membri della Kirchengemeinde (§ 18); il relativo regolamento lo Statuto è circa la costituzione, il modo di procedere <funzionamento> e le facoltà di detta <questa> rappresentanza è fissato dall'Autorità ecclesiastica, ma deve ottenere la conferma da parte dello Stato (§ 19).
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Secondo il § 29 della legge anche le persone giuridiche del diritto civili sono obbligate alle imposte ecclesiastiche locali [per] destinate a provvedere alle spese per il restauro od il mantenimento (compresi gli arredi) di chiese con regolare servizio parrocchiale e di abitazioni per il Clero ad adettaddetto alle medesimeparrocchiale (Bausteuer). La ordinanzadeliberazione, che decreta una imposta ecclesiastica locale (Steuerbeschluss), ha bisogno d della dichiarazione di eseguibilità (Vollziehbarkeitserklärung) da parte dell'Oberamt; se essa venisse negata si può ricorrere al Ministero del Culto (§ 20). Detta imposta non richiede l'approvazione dello Stato, se non supera il 5% delle rispettive tasse civili; in tal caso l'esame da parte dell'Oberamt non è che puramente formale. Se invece essa oltrepassa il 5% sino al 10%, detto esame si estende anche al cont me contenuto della relativa ordinanza.deliberazione. Imposte superantisuperioriail 10% non vengono approvate che in via eccezionale per motivi speciali (§ 37). L'imposta ec-
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clesiastica locale si preleva comeriscuote sotto forma di centesimi addizionali alle tasse sulle re sulle rendite per legge del Reich sul reddito, sul patrimonio, fondiaria, sui fabbricati e sulle industrie del Reich sul reddito, sul patrimonio, fondiaria, sui fabbricati e sulle professioni ed industrie, con percentuale uniforme (§ 30 capov. 2).
Alle imposte ecclesiastiche generali o diocesane (Landeskirchensteuer) sono soggette soltanto le persone fisiche appartenenti alla rispettiva Chiesa (§ 27). Anche per esse dovrà essersi costituitaelettaessere eletta una speciale rappresentanza (Steuervertretung), la cui attività secondo di cuil'attivitàla costituzione, il funzionamento e le facoltà della quale sonosaranno regolate mediante Statuto dell' da emanarsi dall'At dall'Autorità ecclesiastica, ed il quale ha bisogno dellasalva la conferma da parte dello Stato (§ 24). Detta imposta si riscuote pure come sotto forma di centesimi addizionali alle tasse del Reich sul reddito e sul patrimonio (§30 capov. 1), in quali guisa però da non superare il 10%; se esse debbono sorpassare il 5%, è
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necessario il consenso del Ministero delle Finanze (§ 37 capov. 1).
Le Chiese possono percepire le imposte sia esse stesse per mezzo di organi propri, sia, per mezzo dietro tenue compenso, per mezzo delle esattorie comunali o deglidell'ufficio di finanza del Reich (§ 40).
Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, mi ha scritto a proposito di questa legge che, essendo una partealcune delle richieste presentate dalla Curia vescovile rimaste insoddisfatte, egli si è astenuto dal dare ad essa un formale consenso (il che, del resto, corrispondeè conforme altresì a quanto ebbi io stesso a comunicargli in nome della S. Sede – cfr. Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 e Dispaccio N. B=29738 del 31 d. m.); aggiunge tuttavia che la legge non impone restrizioni alla Chiesa in nessun punto essenziale e le concede anzi una più ampia libertà ed autonomia più ampia che
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di quel che non si [manifesti] in vari altri Paesi della Germania. Durante le discussioni delnelLandtag il progetto furono potuti introdurre nel presenterelativo progetto notevoli miglioramenti, il che fu merito del partito del Centro ed in particolar modo del deputato Sac. Prof. Baur, come ebbi già l'onore di riferire all'E. V. nel succitato mio rispettoso Rapporto N. 29790.
Dopo di ciò, chinato
419r, links oberhalb der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 20. Mai 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 14993, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/14993. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.
Online seit 18.09.2015.