Betreff
Interpretazione ed esecuzione dell'art. 14 § 3 del Concordato
bavarese
Nei giorni scorsiavevoappreso che il
Ministero del Culto in Baviera era sul punto di emanare una decisione ministeriale
(Ministerialentschliessung) per la l'applicazione dell'art. 14
§ 3 del nuovo Concordato. Sebbene il progetto della medesima fosse statainviata alle Curie
vescovili, affinché potessero fare in proposito le opportune osservazioni, stimai tuttavia conveniente, in un colloquio avuto la mattina del 1º corrente col
Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, di fargli comprendere la convenienza che anche
la S. Sede ne avesse previa conoscenza. Il detto Signore si riservò di parlarne col Sig. Ministro Dr Matt, e stamane mi ha infatti
dato copia del progetto, che46v
qui acclusa compio il dovere di
trasmettere all'E. V. R.
La prima parte della progettata decisione ministeriale riguarda la comunicazione da fare al Governo dei nomi e delle notizie personali dei
candidati alle parrocchie a norma della prima parte del paragrafo in discorso. In esso si nota come l'obbligo di tale comunicazione nonsi estende
più a tutt
e
i
le i benefici od offici, ma soltanto alle parrocchie, e non (come prescriveva l'antico Concordato) agli altri offici o benefici, i quali quindi rimangono esclusi,
anche se si tratti offici o benefici curati.
La seconda parte
riguarda la questione dei diritti di patronato o presentazione dello Stato, contemplati nel periodo secondo del
paragrafo medesimo. – Nel mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio 1923
ebbi occasione di esporre ampiamente47r
i vari generi
di parrocchie, su cui i Re di Baviera esercitavano il gjus praesentandi. Mi basterà quindi ora di accennare che, secondo il tenore di
della della summenzionata decisione ministeriale e le spiegazioni datemi dal Sig. Goldenberger, cedeintieramente tale
diritto per le cosiddette Wechselpfarreien o Monatpfarreien [sic], come
pure per tutti i benefici, ai quali il Re di Baviera presentava in virtù dell'indulto concesso nel capov. secondo dell'articolo XI
dell'antico Concordato. Il giuspatronato rimane, secondo
il testo del nuovo Concordato, soltanto qualora vi siano speciali
titoli canonici,, vale a dire qualora si abbia ladotatio, fundatio o aedificatio. E' ben vero che, secondo i genuini
principi canonici, nemmeno questi diritti di patronato sarebbero passati al nuovo Stato bavarese ; ma è,47v
d'altra parte, evidente che al nel nuovo Concordato la S. Sede ha voluto per via di nuovo indulto riconoscerli anche ad esso, altrimenti il
succitato periodo man la disposizione concordataria in discorso non avrebbe alcuna
possibile applicazione. "Se esiste uno dei tre sunnominati titoli, - dice la progettata decisione ministeriale –, è
indifferente se il patronato sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione
del 1818, come pure se si tratti di un diritto di
patronato o di presentazione originario ovvero... derivato
da un Predecessore in esso dello Stato laico od
ecclesiastico; in quest'ultimo caso, tuttavia, se l'acquisto del giuspatronato si basa sulla
secolarizzazione dei beni ecclesiastici, non si ha in animo di mantenerlo". In tal guisa è
stata risolta, in sostanza a favore della libertà della Chiesa, anche la controversia
relativa all'interpretazione del capov. 1 dell'articolo XI dell'antico
Concordato, controversia cui accennai già nel succitato Rapporto N. 26515. Il giuspatronato [ein Wort
unlesbar]48r
quindi
soltanto ai benefici, ai quali presentavano, ex legitimo iure patronatus
sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito, i Predecessori
secolari del Re di Baviera (Duchi ed Elettori), e non i Principi Vescovi, a meno
che (caso puramente possibile, di cui il Consigliere ministeriale non si trattasse forse di un giuspatronato passato
ai Re di Baviera dai Vescovi
medesimi per uno dei titoli riconosciuti dal diritto (eredità,
donazione, vendita, permuta).
E' veramente da felicitarsi che il Governo
bavarese abbia finito,
dopocoll'accettare
questa interpretazione restrittiva della disposizione concordataria in esame, giacché in
tal guisa il numero delle parrocchie di
patronato dello Stato è
divenutdivenuta ristrettissima. In considerazione di ciò
sembrami
ho
(e tollerabile il fatto che il Gover
Ministero del Culto non intende di recedere dal suo
punto di 48v
vista circa la
questione della terna presentata dal Vescovo, intorno alla quale ebbi occasione di riferire
in vari miei varie volte, e specialmente nell'ossequiosio
Rapportio, massi N. 31836 del 29 Dicembre 1924. La situazione a
questo proposito è anzi migliorata altresì in quanto che il Governo ora non pubblicherà più senz'a la notizia della
provvista della parrocchia al momento della presentazione, come faceva sinora; il che, nel raro caso in cui fosse scelto fuori della terna un candidato non accettabile dall'Ordinario, darà modo a questo più facile modo di trattative fra questo ed il Ministero del Culto. Ad ogni modo,questol'Emo Sig. Cardinale Arc Faulhaber mi ha detto che
tanto egli quanto gli altri Vescovi della Baviera sono
ben soddisfatti della soluzione apportata dal Concordato della
questione delle parrocchie di patronato dello Stato.
49r
La progettata decisione
ministeriale dispone infine che "il godimento della prebenda o dell'ufficio comincia, come sino ad ora, nella diocesi di Würzburg col giorno
della entrata in carica, nelle altre diocesi col giorno
della
comunicazione
presentazione
della proposta
(atto
(documento di presentazionein cuilapresentazione (che sostituisce il decreto di notifica prima in
uso) viene comunicata alla Curia vescovile". A dire il vero,
secondo il diritto canonico (can. 1472), il beneficiato principia ad usufruire dei diritti temporali (e spirituali) annessi
al beneficio colla legittima presa di possesso. Ma è questo un punto, a mio umile avviso,
secondario, ed il cui regolamento può essere lasciato ai Revmi Ordinari.
Dopo di ciò, altro non mi resta se non di supplicare l'Eminenza Vostra a
volersidegnare diimpartirmi colla
maggior49v
possibile sollecitudine le Sue superiori istruzioni
al riguardo, mentre, chinato
46r, über der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand,
vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15262, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15262. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.