Betreff
Interpretazione ed esecuzione dell'art. 14 § 3 del Concordato
bavarese
Nei giorni scorsiavevoappres
io che
Non molto
te
PoSul principio della scorsa settimana venni ad apprendere che il
Ministero del Culto in Baviera era sul punto di emanare una decisione ministeriale
(Ministerialentschliessung) per la l'applicazione dell'art. 14
§ 3 del nuovo Concordato. Sebbene il progetto della medesima fosse stataoinviatao alle Curie
vescovili, affinché potessero fare in proposito
esporre
esprimere proporre le opportuneloro osservazioni, stimai tuttavia conveniente,opportuno, in un colloquio avuto la mattina del 1º corrente col
Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger, di fargli comprendere la convenienza che anche
la S. Sede ne avesse previa conoscenza.notizia. Il detto Signore si riservò di parlarne col Sig. Ministro Dr Matt, e stamane mi ha infatti
dato copia del progetto, che46v
qui acclusao compio il dovere di
trasmettere all'E. V. R.
La prima parte della progettata decisione ministeriale riguarda la
previa comunicazione da faresi al Governo dei nomi e delle notizie personali dei
candidati alle parrocchie a norma della prima partedel primo periodo del paragrafo in discorso. In essao si nota comeche l'obbligo di tale comunicazione nonsi estendecomprende ora
più a tutt
e
i
le i benefici od offici, ma soltanto allele parrocchie, e non (come prescriveva l'antico Concordato)
ancheagligli altri offici o benefici, i quali quindi rimangono
da essa in avvenire esclusi,
anche se si tratti di offici o benefici curati.
La seconda parte
riguardaconcerne la questione dei diritti di patronato o di presentazione dello Stato, contemplati nelnell'ultimo periodo secondo del
paragrafo medesimo. – Nel mio rispettoso Rapporto N. 26515 del 14 Febbraio 1923
ebbi occasione diad esporre ampiamente47r
i vari generi
di parrocchie, su cui i Re di Baviera esercitavano il gjus praesentandi. Mi basterà quindi ora
qui perciò quindi oradi accennaredi rilevare che, secondo il tenore di
della della summenzionata decisione ministeriale e le spiegazioni datemi verbalmente dal Sig. Goldenberger, cedecessaintieramentemente tale
diritto per le cosiddette Wechselpfarreien o Monatpfarreien [sic], come
pure per tutti i benefici, ai quali il Re di Baviera presentava in virtùforza dell'indulto concesso nel capov. secondo dell'articolo XI
dell'anticodel Concordato.del 1817. Il giuspatronato rimane, secondo
il testoa norma del nuovo Concordato, soltanto qualora vi siano speciali
titoli canonici,:, vale a dire qualora si abbia ladotatio, fundatio o aedificatio. E' ben vero che, secondo i genuini
principi canonici,
del dcanonici, nemmeno questi diritti di patronato sarebbero passati al nuovoall'attuale Stato bavarese (cfr., ad
es.,Wernz, Jus decret., 1906, t. II,
p. II, n. 422; Cappello, I diritti e i privilegi tollerati o
concessi dalla S. Sede ai Governi civili, 1921, pag. 45-48,
69-72); [sic]; ma èsembra,47v
d'altra parte, evidentemanifesto che al nel nuovorecente Concordato la S. Sede ha voluto per viavia di nuovo indulto riconoscerli anche ad esso, altrimenti il
succitato periodo man la disposizione concordataria in discorso non avrebbe alcuna
possibile applicazione. "Se"Quando esiste uno dei tre sunnominati titoli, - dice– prosegue la progettata decisione ministeriale –, è
indifferente se il patronato sia sorto prima o dopo l'entrata in vigore della Costituzione
del 1818, come pure se si tratti dell'acquisto di un diritto di
patronato o di presentazione in modo originario ovvero... derivato
da un Predecessore in essonel Governo dello Stato laico od
ecclesiastico; in quest'ultimo caso, tuttavia, se l'acquisto del giuspatronato si basa sulla
secolarizzazione deidi beni ecclesiastici, non si ha in animo di mantenerlo". In tal guisa
quest'ultima parte tal guisa è
stata risolta, in sostanza a favore della libertà della Chiesa, anche la controversia
relativa all'interpretazione del capov. 1 dell'articolo XI dell'antico
Concordato, del 1817,controversia cui accennaiaccennai già nel succitato Rapporto N. 26515. Il giuspatronatodiritto di patronato [ein Wort
unlesbar]48r
rimane quindi
soltanto aiper i benefici, ai quali presentavano, ex legitimo iure patronatus
sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito, i Predecessori
secolarilaici del Re di Baviera (Duchi ed Elettori), e non gli ecclesiastici, vale a dire i Principi Vescovi, a meno
che (caso puramente possibile, di cui il Consigliere ministeriale non si trattassei forse di un giuspatronato passato
da questi ai Re diDuchi od Elettori di Baviera dai Vescovi
medesimi perin virtù di uno dei titoli riconosciuti dal diritto (eredità,
donazione, vendita, permuta).
E' veramente da felicitarsi che il Governo
bavarese abbia finito,
dopocoll'accettarel'adottare
questa
rett interpretazione restrittivarestrittiva della disposizione concordataria in esame, giacché in
tal guisamaniera il numero, pr sinora
così molto grande, delle parrocchie di
patronato dello Stato è
divenutdivenuta ristrettissima.diverrà [ora] assailimitatissimoo.(Così, ad esempio, nell'archidiocesi di Monaco e Frisinga, secondo calcoli
provvisori ora fatti, sembra, che su 280
di tali
parrocchie già di patronato dia quanto mi ha detto l'Emo Faulhaber, che dette parrocchie da
circa 280 [rimarr
anno
ebbero] rimarranno ridotte a
38) circa 25). In considerazione di ciò
sembrami
ho
(eparmi subordinatamente tollerabile il fatto che il Gover
Ministero del Culto non intende
invece di recedere dal suo
punto di 48v
vista circa la nota
questione della terna presentata dal Vescovo, intorno alla quale ebbi occasione di riferire
in vari miei varie volte, e specialmente nell'ossequiosio
Rapportio, massi N. 31836 del 29 Dicembre 1924. La situazione a
questo proposito è anziinoltre migliorata altresì in quanto che il Governo in avvenireora non pubblicherà più senz'a la notizia della
provvista della parrocchia al momento della presentazione, come faceva sinora; il che,
ciò infatti,per conseguenza, nel raro caso in cui fosse sceltopresentato un candidato scelto fuori della terna eun candidato non accettabile dall'Ordinario, darà modo a questo
darebbe
darà si avrà più facile modo di trattative e di
intesadi trattative fra questo ed il Ministero del Culto. Ad ogni modo,Del resto, rimanente,questoil prelodato medesimol'Emo Sig. Cardinale Arc Faulhaber mi ha dettotestè assicurato recentemente che
tanto egli quanto gli altri Vescovi della Baviera sono
ora
ben soddisfatti della soluzione apportata dal Concordato della
questione delle parrocchie dinuova situazione circa le creata dal Concordato circa a
riguardodel patronato dello Stato.governativo.
49r
La progettata decisione
ministeriale dispone infine che "il godimento della prebenda o dell'ufficio comincia,principia, come sino ad ora, nella diocesi di Würzburg col giorno
della entrata in carica, e nelle altre diocesi col giorno
della
comunicazione
presentazione
della propostadella comunicazione
(atto
(documento di presentazionedella presentazione -in cuila
il
l'atto dipresentazione (che sostituisce il decreto di notifica prima in
uso) viene comunicata alla Curia vescovile". A dire il vero,
secondo il diritto canonico (can. 1472), il beneficiato principiacomincia ad usufruire dei diritti temporali (e spirituali) annessi
al beneficio colla legittima presa di possesso. Ma è questo un punto, a mio umile avviso,
secondario, ed il cui regolamento può essere
eventualmente lasciato ai Revmi Ordinari.
Questo Il sullodato Eminentissimo
Arcivescovo, Faulhaber, del resto, mi ha detto essere più vantaggioso per la Chiesa il metodo sinora in
uso, anzidetto, giacché il parroco, entrando in
possesso dei frutti del beneficio fin dal momento della presentazione, può
avere disporre
a sua disposizione così idel danaro necessario per le spese di
traslocamento [sic], ecc.
Dopo di ciò, altro non mi resta se non di supplicare l'Eminenza Vostra a
volersmidegnare diimpartirmie colla
maggior49v
possibile sollecitudine le Sue superiori istruzioni
al riguardo, mentre, chinato
46r, über der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand,
vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 09. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15262, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15262. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.