Dokument-Nr. 15719
Progetto di Contratto. München, vor dem 05. August 1925
§ 1
Il Consiglio Municipale di Monaco lascia al Governo Italiano la superficie di terreno in mq. 4860, segnata nel qui annesso piano in colore verde, dall'area del Waldfriedhofes a scopo di sepoltura dei Soldati Italiani giacenti in Süddeutschland, in numero di circa 1600. Al Governo Italiano non si trasmettono diritti di proprietà sul terreno ceduto.
§ 2.
La superficie segnata nel § 1 viene sistemata come una sezione separata secondo le norme in vigore nel Waldfriedhof e porta la denominazine [sic] di "Cimitero d'Onore Italiano"; la scelta e la sistemazione della Sezione vengono effettuate d'accordo col Governo Italiano; eventuali modificazion
§ 3.
La Cessione delle Tombe ha luogo per la durata di 30 anni. Se dopo il termine di [
In caso che il Governo Italiano, dopo la scadenza dei 30 anni, non proponga la ricompera, o nel caso che dopo la scadenza dei 30 anni, le Tombe dei Soldati Tedeschi non rimangano quali singole tombe, allora verrà messo gratuitament [sic] a [sic] a disposizione del Governo Italiano, dietro sua richiesta, un posto degno e conveniente per un monumento-ricordo; non vi sarà ostacolo alcuno alla raccolta delle ossa attorno allo stesso.
§ 4.
Il Governo Italiano paga al Comune di Monaco per la cessione della superficie segnata nel § 1. entro 4 settimane dalla conclusione del presente contratto la somma di GM. 75.000 (settantacinquemila)
§ 5.
Il Comune di Monaco cede
72r
dotta
dell'acqua, alle vie, alle fosse, ecc.Tutti i lavori che vengono
§ 6.
Il Governo Italiano si obbliga, quanto all'erezione di monumenti e l'ornamento delle tombe, di attenersi alle prescrizioni comunali del 27 giugno 1907, eventualmente alle prescrizioni generali che entrassero ulteriormente in vigore. Il Comune controllerà il giardiniere che verrà proposto dal Governo Italiano alla decorazione e manutenzione delle tombe e lo ammonirà ad adempiere agl'impegni assunti ed in caso di bisogno ne darà avviso al Governo Italiano. L'erezione di monumenti da parte di persone private, come pure l'assunzione
§ 7.
Per eventuali controversie<,>13 derivanti dal presente contratto<,>14 verrà nominato, escludendo la via legale, un Consiglio arbitrale. Rappresentante dello Stato Italiano sarà il Console Italiano con sede a Monaco, come rappresentante del Consiglio Municipale verrà nominato un membro di volta in volta dal Consiglio stesso. L'arbitro supremo verrà scelto dal Nunzio papale che si troverà in carica a Monaco.
§ 8.
Eventuali spese di registro verranno pagate in parti uguali dalle due parti contraenti; il bollo cittadino resta libero.
1↑Hds. von unbekannter Hand korrigiert.
2↑Hds. von
unbekannter Hand eingefügt.
3↑Hds.
von unbekannter Hand eingefügt.
4↑Masch. gestrichen.
5↑Hds. gestrichen.
6↑Hds.
gestrichen.
7↑Masch.
gestrichen.
8↑Masch. gestrichen.
9↑Masch. gestrichen.
10↑Hds. korrigiert.
11↑Hds.
korrigiert.
12↑Masch. gestrichen.
13↑Hds. von unbekannter
Hand eingefügt.
14↑Hds. von
unbekannter Hand eingefügt.