Betreff
Sulla collazione delle parrocchie nel territorio della Sarre
Non appena mi pervenne il venerato telegramma cifrato dell'E. V. R.
N. 125, mi rivolsi immediatamente al Revmo Mons. Sebastian, Vescovo di Spira,
pregandolo di sospendere fino a nuovo avviso il conferimento delle due parrocchie nel
territorio della Sarre ed a fornirmi intanto accurate informazioni sullo stato della
questionein diritto ed in fatto.
Trovandosi il sullodato Vescovo in
viaggio per le S. Cresime, non ha potuto inviarmi sino ad
oggi la richiesta relazione, che
qui acclusa mi do premura di trasmettere
all'E. V. In essa egli tratta 1°) della nuova parrocchia di S. Ildegarda
nella città di St. Ingbert, 2°) delle due parrocchie di Ensheim e
Ommersheim.
Quanto alla prima, Mons. Sebastian espone
lungamente le pratiche per la
erezione15v
della medesima. Il Governo della Sarre, all'Istrumento di
confermadellaerezione stessa, aveva decretato che la provvista della parrocchia in
discorso
avvenis
doveva avvenispettava alternativamente alla Commissione del Governo della Sarre
ed al Vescovo. Ma la Curia vescovile non ha ammesso questo punto di vista, fondandosi sul
canone 1450 § 1, in virtù del quale, "Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide
potest". Essendo rimaste senza risposta le varie proposte e urgenze
della Curia medesima,,– la quale aveva anche proposto di nominare provvisoriamente
non un parroco, ma un semplice amministratore od economo, – la parrocchia è rimasta sino ad oggi senza
provvista.
Quanto Per ciò, poi, che si riferisce alle due parrocchie di Ensheim ed Ommersheim, – alle
quali credo che si riferisca il prelodato telegramma dell'E. V. –,
Mons. Sebastian espone essere esse rimaste vacanti per latrasla-
16r
zione dei rispettivi parroci,
Sac. Nicola Kaiser e Adamo
Miller, alle parrocchie di
Rorschbach e di Schifferstadt, situate al di fuori del
territorio della Sarre. Il 24 Marzo seguente il Vescovo, fondandosi sull'art. 14
§ 3 del nuovo Concordato colla Baviera, notificò al Governo della Sarre i nomi degli ecclesiastici, che intendeva cui
intendeva di conferire le vacanti parrocchie, vale a dire il Rev. Giovanni
B. Wagner per la parrocchia di Ensheim ed il Rev. Giorgio Eberlein per la
parrocchia di Ommersheim, ed il 4 Aprile p. p., non avendo il Governo mosso
obiezioni, dichiarò al medesimo che la collazione avrebbe effetto col 1° Maggio,
pregando al tempo stesso che venisse corrispostao ai nuovi titolari il
rispetti
corrisp rispettivo assegno. Il 21 dello stesso mese di Aprile, il Governo della Sarre rispose essere dolente di non poter ratificare le
dette nomine, perché contrarie alle leggi del territorio circa16v
la nomina dei
parroci;, ed affermando ed aggiunse che il nuovo Concordato colla Baviera
non vige, [valeva] per la
parte Palatina della diocesi di Spira, ove vige ancora l'antico Concordato del 18l7, come tutte le leggi ed ordinanze
concernenti i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, le quali erano in vigore nella Baviera sinoall'11 Novembre 1918 e non sono
poi state mutate dalla Commissione del Governo della Sarre. In seguito a ciò Mons. Sebastian ha ordinato ai neo-eletti
parroci di rimandare la loro presa di possesso sino a che sia definita la presente
controversia.
Mi sia permesso di aggiungere che
l'anzidetto punto di vista è stato espresso dalla Commissione del Governo della Sarre anche in una
Nota del 7 Febbraio 1925 rimessa al Governo bavarese per il tramite del Governo del
Reich. Non avendo ricevuto risposta alla
medesima, la Commissione stessa mi ha indirizzato una seconda Nota
in data
17r
del 16 Aprile p u. s., nella
quale, prendendo occasione dalla provvista delle summenzionate parrocchie, di
ribadisce lo stesso concetto. – Se a me è lecito di esprimere il mio umile avviso nella grave questione, sembrami subordinatamente potersi concedere
che, essendo la sovranità della Baviera [sospesa] su quella parte del territorio
della Sarre in certo mo attualmente sospesa in forza del trattato di Versailles, il
nuovo Concordato non è
att in vigore nel territorio medesimo. Ma,
allorché il Go la Commissione affermaesservalere colà tuttora l'antico Concordato e rivendica a sé i diritti
e privilegi con
riconosciut concessi già al Re di Baviera, parmi ciò non conforme ai principi del diritto canonico, proclamati anche nella nota Allocuzione della
s. m. di Benedetto XV.
Poiché, infine, il Revmo Vescovo di Spira cita nella
sua relazione una17v
mia lettera del 19 Febbraio
c. a., stimo mio dovere di significare all rispettosamente all'E. V. quanto
appresso:
In data del 9 dello stesso mese di Febbraio Mons. Sebastian mi
scrisse chiedendomi 1°) che cosa si intendesse colla espressione riguardo ai diritti di patronato e presentazione dello Stato,
colla espressione "speciali titoli giuridici",
di cui
dell'art. 14 dell'articolo 14 § 3 del nuovo Concordato bavarese;
2°) se per le parrocchie del territorio della Sarre spettasse all'Ordinario la libera collatone.
Quanto al primo punto, non essendo ancora intervenuto un accordo col Governo, non potei dare che una risposta provvisoria, nella quale, dopo aver richiamato il can. 1471 ("Si qua
– secondo cui tali privilegi di presentazione sono
di stretta interpretazione –, manifestai il parere essere cadutio i diritti di
il
18r
diritto di presentazione basato il diritto
di presentazione basato sull'indulto apostolico concesso ai Re di Baviera nel
capov. secondo dell'art. XI del Concordato del 1817, nonché quelle sulle
cosiddette Wechselpfarreien. Tale punto di vista è stato testé accettato dal Governo bavarese, come ebbi già a riferire all'E. V. col mio rispettoso Rapporto N. 32564 del
9 Aprile p. p.
Quanto al secondo punto, cioè alle parrocchie del territorio
della Sarre, mi limitai a
ricordare al Vescovo di Spira una lettera già direttagli dall al riguardo
dall'E. V., e che di cui però non potei citare la data, non per non
averla sotto gli occhi, trovandomi allora in Berlino. Detta lettera, come ho potuto poi constatare, è del 20 Dicembre
1920 e porta il N. 14054. e la data In essa l'E. V. dichiara espressamente:
"En ce qui touche le droit de présentation, je m'em-18v
presse
d'attirer l'attention de Votre Grandeur sur le can. 1450 du Code de Droit Canon, dont
le § 1 dit: "Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest". –
Enfin par rapport à certains privilèges concordataires accordés jadis par le Saint Siège aux
maisons régnantes catholiques et
leur passage aux autorités politiques établies sur le térritoire de ces Monarchies, je crois
devoir signaler à Votre Grandeur que d'après la doctrine canonique ces privilèges étant
strictement personnels ne peuvent pas passer, sans une nouvelle concession du Saint Siège, a
ces autorités, d'autant plus dans le cas où elles sont purement
provisoires".
Chinato
15r, hds. links unterhalb des Datums von unbekannter
Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten:"C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 22. Mai 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16770, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16770. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.