Dokument-Nr. 16770
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 22. Mai 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla collazione delle parrocchie nel territorio della Sarre
Non appena mi pervenne il venerato telegramma cifrato dell'E. V. R. N. 125, mi rivolsi immediatamente al Revmo Mons. Sebastian, Vescovo di Spira, pregandolo di sospendere fino a nuovo avviso il conferimento delle due parrocchie nel territorio della Sarre ed a fornirmi intanto accurate informazioni sullo stato della questionein diritto ed in fatto.
Trovandosi il sullodato Vescovo in viaggio per le S. Cresime, non ha potuto inviarmi sino ad oggi la richiesta relazione, che qui acclusa mi do premura di trasmettere all'E. V. In essa egli tratta 1°) della nuova parrocchia di S. Ildegarda nella città di St. Ingbert, 2°) delle due parrocchie di Ensheim e Ommersheim.
Quanto alla prima, Mons. Sebastian espone lungamente le pratiche per la erezione
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della medesima. Il Governo della Sarre, all'Istrumento di confermadellaerezione stessa, aveva decretato che la provvista della parrocchia in discorso avvenis doveva avvenispettava alternativamente alla Commissione del Governo della Sarre ed al Vescovo. Ma la Curia vescovile non ha ammesso questo punto di vista, fondandosi sul canone 1450 § 1, in virtù del quale, "Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest". Essendo rimaste senza risposta le varie proposte e urgenze della Curia medesima,,– la quale aveva anche proposto di nominare provvisoriamente non un parroco, ma un semplice amministratore od economo, – la parrocchia è rimasta sino ad oggi senza provvista.
Quanto Per ciò, poi, che si riferisce alle due parrocchie di Ensheim ed Ommersheim, – alle quali credo che si riferisca il prelodato telegramma dell'E. V. –, Mons. Sebastian espone essere esse rimaste vacanti per latrasla-
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zione dei rispettivi parroci, Sac. Nicola Kaiser e Adamo Miller, alle parrocchie di Rorschbach e di Schifferstadt, situate al di fuori del territorio della Sarre. Il 24 Marzo seguente il Vescovo, fondandosi sull'art. 14 § 3 del nuovo Concordato colla Baviera, notificò al Governo della Sarre i nomi degli ecclesiastici, che intendeva cui intendeva di conferire le vacanti parrocchie, vale a dire il Rev. Giovanni B. Wagner per la parrocchia di Ensheim ed il Rev. Giorgio Eberlein per la parrocchia di Ommersheim, ed il 4 Aprile p. p., non avendo il Governo mosso obiezioni, dichiarò al medesimo che la collazione avrebbe effetto col 1° Maggio, pregando al tempo stesso che venisse corrispostao ai nuovi titolari il rispetti corrisp rispettivo assegno. Il 21 dello stesso mese di Aprile, il Governo della Sarre rispose essere dolente di non poter ratificare le dette nomine, perché contrarie alle leggi del territorio circa
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la nomina dei parroci;, ed affermando ed aggiunse che il nuovo Concordato colla Baviera non vige, [valeva] per la parte Palatina della diocesi di Spira, ove vige ancora l'antico Concordato del 18l7, come tutte le leggi ed ordinanze concernenti i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, le quali erano in vigore nella Baviera sinoall'11 Novembre 1918 e non sono poi state mutate dalla Commissione del Governo della Sarre. In seguito a ciò Mons. Sebastian ha ordinato ai neo-eletti parroci di rimandare la loro presa di possesso sino a che sia definita la presente controversia.
Mi sia permesso di aggiungere che l'anzidetto punto di vista è stato espresso dalla Commissione del Governo della Sarre anche in una Nota del 7 Febbraio 1925 rimessa al Governo bavarese per il tramite del Governo del Reich. Non avendo ricevuto risposta alla medesima, la Commissione stessa mi ha indirizzato una seconda Nota in data
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del 16 Aprile p u. s., nella quale, prendendo occasione dalla provvista delle summenzionate parrocchie, di ribadisce lo stesso concetto. – Se a me è lecito di esprimere il mio umile avviso nella grave questione, sembrami subordinatamente potersi concedere che, essendo la sovranità della Baviera [sospesa] su quella parte del territorio della Sarre in certo mo attualmente sospesa in forza del trattato di Versailles, il nuovo Concordato non è att in vigore nel territorio medesimo. Ma, allorché il Go la Commissione affermaesservalere colà tuttora l'antico Concordato e rivendica a sé i diritti e privilegi con riconosciut concessi già al Re di Baviera, parmi ciò non conforme ai principi del diritto canonico, proclamati anche nella nota Allocuzione della s. m. di Benedetto XV.
Poiché, infine, il Revmo Vescovo di Spira cita nella sua relazione una
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mia lettera del 19 Febbraio c. a., stimo mio dovere di significare all rispettosamente all'E. V. quanto appresso:
In data del 9 dello stesso mese di Febbraio Mons. Sebastian mi scrisse chiedendomi 1°) che cosa si intendesse colla espressione riguardo ai diritti di patronato e presentazione dello Stato, colla espressione "speciali titoli giuridici", di cui dell'art. 14 dell'articolo 14 § 3 del nuovo Concordato bavarese; 2°) se per le parrocchie del territorio della Sarre spettasse all'Ordinario la libera collatone.
Quanto al primo punto, non essendo ancora intervenuto un accordo col Governo, non potei dare che una risposta provvisoria, nella quale, dopo aver richiamato il can. 1471 ("Si qua – secondo cui tali privilegi di presentazione sono di stretta interpretazione –, manifestai il parere essere cadutio i diritti di il
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diritto di presentazione basato il diritto di presentazione basato sull'indulto apostolico concesso ai Re di Baviera nel capov. secondo dell'art. XI del Concordato del 1817, nonché quelle sulle cosiddette Wechselpfarreien. Tale punto di vista è stato testé accettato dal Governo bavarese, come ebbi già a riferire all'E. V. col mio rispettoso Rapporto N. 32564 del 9 Aprile p. p.
Quanto al secondo punto, cioè alle parrocchie del territorio della Sarre, mi limitai a ricordare al Vescovo di Spira una lettera già direttagli dall al riguardo dall'E. V., e che di cui però non potei citare la data, non per non averla sotto gli occhi, trovandomi allora in Berlino. Detta lettera, come ho potuto poi constatare, è del 20 Dicembre 1920 e porta il N. 14054. e la data In essa l'E. V. dichiara espressamente: "En ce qui touche le droit de présentation, je m'em-
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presse d'attirer l'attention de Votre Grandeur sur le can. 1450 du Code de Droit Canon, dont le § 1 dit: "Nullum patronatus ius ullo titulo constitui in posterum valide potest". – Enfin par rapport à certains privilèges concordataires accordés jadis par le Saint Siège aux maisons régnantes catholiques et leur passage aux autorités politiques établies sur le térritoire de ces Monarchies, je crois devoir signaler à Votre Grandeur que d'après la doctrine canonique ces privilèges étant strictement personnels ne peuvent pas passer, sans une nouvelle concession du Saint Siège, a ces autorités, d'autant plus dans le cas où elles sont purement provisoires".
Chinato
15r, hds. links unterhalb des Datums von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten:"C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 22. Mai 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16770, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16770. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 12.01.2016.