Dokument-Nr. 18063
Pacelli, Eugenio an La Puma, Vincenzo
Berlin, 23. Mai 1925
Schreiber (Textgenese)
StenotypistPacelliPacelliBetreff
Istanza delle Religiose di S. Caterina in Krakiai per separazione dalla
Casa Madre di Braunsberg
Non appena mi pervenne il venerato Foglio di cotesta S. Congregazione N. 4391/22 del 16 Marzo c. a., mi rivolsi senza indugio, in conformità degli ordini ivi impartitimi, alla Superiora Generale della Congregazione delle Religiose di S. Caterina in Braunsberg relativamente alla istanza della Priora di Krakiai, che qui acclusa compio il dovere di ritornare alla S. V. Illma e Revma. Nella mia lettera riprodussi nella sostanza, sebbene in forma mitigata, le ragioni addotte dalla summenzionata Priora per domandare la separazione e pregai l'anzidetta Superiora Generale di esprimere il suo avviso al riguardo.
In luogo della Superiora medesima mi ha risposto, dopo di aver trattato la questione coi due Vescovi diocesani di Ermland e di Samogizia, il Direttore Spirituale della Congregazione in discorso, Sac. A. Boenigk, col foglio in data del 16 corrente,
74v
che
la S. V. troverà parimenti qui compiegato. Dalle notizie contenute in esso e nei
relativi Allegati (in modo particolare nella lettera - riprodotta in copia - del sullodato
Vescovo di Samogizia Mons. Karevicz) risulterebbe che la Casa di Krakiai fu fondata dalle
Religiose di Braunsberg e che, pur essendo rimasta di fatto separata dalla Casa Madre per
causa del Governo russo, si credette poi obbligata, migliorate le circostanze politiche, a
riunirsi con questa. Tale unione venne effettuata per desiderio dello stesso Vescovo di
Samogizia, al quale essa sembrò tanto più opportuna, in quanto che la Casa di Krakiai non
aveva religiose atte per il governo della Comunità e per la formazione delle novizie e non
poteva quindi svolgere una solida attività. La istanza per la separazione, secondo quanto
afferma Monsignor Karevicz, è stata fatta ad insaputa e contro la volontà dell'Ordinario, il
quale non ritiene fondati i motivi addotti nella medesima e deplorerebbe che l'unione
venisse sciolta. L'attuale Padre spirituale in Krakiai, Rev. Bumbulis,
contrario all'unione, ha chiesto a Mons. Karevicz di essere dispensato dal suo ufficio e verrà sostituito
da altro ecclesiastico piùad essa favorevole all'unione.all'unione. Egualmente Mons. Vescovo di Samogizia stima che le
religiose non ben disposte per l'unione potrebbero essere trasferite in altra Casa della
stessa Congregazione nella Lituania, affinché torni a regnare in Krakiai piena
concordia.La risposta del sunnominato Direttore Sac. Boenigk si
75r
diffonde più ampiamente a confutare le ragioni esposte nella
più volte menzionata istanza. Egli afferma che il ramo lituano della Congregazione fu eretto
in provincia, affine di lasciare ad esso la sua autonomia, né si è mai pensato a nominare
nella Lituania Superiore tedesche. Per desiderio del Vescovo Mons. Karevicz la Casa Madre si
adoperaò acciocché le giovani Suore lituane potessero ricevere una
conveniente formazione, ed a tale scopo venne inviata come Maestra delle novizie a Krakiai
d'accordo colla Superiora una religiosa, la quale conosceva
la lingua del paese e doveva al tempo stesso insegnareimparare [sic] il tedesco alle novizie più capaci, affinché
fossero poi in grado di perfezionarsi in Germania.nell'insegnamento e nella cura dei malati,
ecc. Gli inizi avrebbero dato buona prova, e si sperava in tal guisa di
creare a poco a poco un sempre più forte vincolo fra le due provincie, facendo così
partecipare il ramo lituano alla fiorenta [sic] vita della provincia tedesca. La detta Maestra delle novizie dovette però lasciare Krakiai
nell'Ottobre del 1924, per non avere le Autorità lituane consentito a In considerazione di tutto ciò, stimerei subordinatamente
75v
che sarebbe prematuro di accordare
senz'altro la richiesta separazione ed occorrerebbe invece prima di sperimentare se, grazie
alla sostituzione del Padre spirituale,ed al trasferimento in altra Casa dell'una o dell'altra Suora, od eventualmente anche, qualora apparisse
necessario, al mutamento dell'attuale Maestra delle novizie, l'unione possa essere
mantenuta con vantaggio delle due provincie. Ciò parrebbe tanto più conveniente, in quanto
che trattasi, come mi è stato riferito, di Congregazione iuris dioecesani, sottoposta quindi alla giurisdizione dei rispettivi Ordinari
(can. 492 § 2), e che questi sembrano contrari alla separazione in
discorso.Nel sottoporre quanto sopra umilmente al superiore giudizio di cotesto S. Dicastero, con sensi di profondo ossequio ho l'onore di confermarmi
Della S. V. Illma e Revma
Umilissimo Devotissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico