Dokument-Nr. 18224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 16. April 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Per la esecuzione dell'art. 14 § 1 del Concordato bavarese - Progetto di regolamento o decreto per le liste dei candidati all'Episcopato.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 14 § 1 del nuovo Concordato bavarese stabilisce quanto segue:
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'E. V. si degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto di de regolamento o decreto
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per la esecuzione di questo paragrafo. Nel medesimo sono previste tre liste: 1º) Lista triennale dei Vescovi, 2º) Lista triennale dei Capitoli (cattedrali), 3º) Lista del rispettivo Capitolo sede vacante. Mi è sembrato quindi più conveniente di preparare tre separati progetti di decreto per ognuna delle anzidetpredette liste, anziché ri di riunire il tutto in un solo decreto con eventuali richiami a precedentidisposizioni, il che avrebbe reso, più complicato e men chiaro l'intiero regolamento e sarebbe riuscito particolarmente incomodo, dovendosi prima della votazione nellarispettiva riunione dei Vescovi e dei Capitoli leggere il rispettivo decreto ("Posthoc regulae ad electionem faciendam legendae erunt").
Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale ministerium pro dioecesibus Bavariae quolibet triennioper Episcopos Bavaricos", ho preso naturalmente
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per modello i decreti già emanati dalla S. Congregazione Concistoriale per altre ragioni, vale a dire: pro Foederatis Americae Septentrionalis Statibus (Acta Apostolicae Sedis, vol. VIII, 1916, pag. 400-404), pro Cand Canadensi dominio et Terrae Novae insulis (ib., vol. XI, pag. 124-128), pro Scotia (ib., vol. XIII, 1921, pag. 13-16), pro Brasilia (ib., pag. 222-225), pro Mexicana Repubblica (ib., pag. 379-382), e pro dioecesibus ritus latini in Polonia (ib., pag. 430-432), salvo le mutazioni richieste dalla particolare situazione della Baviera e soprattutto dalle disposizioni del Concordato. - Per ciò invece che concerne i due altri decreti relativi alle liste dei Capitoli cattedrali, non vi è, almeno per quanto io sappia, alcun esempio. Il mio primo pensiero era stato di applicareanalogamente le stesse disposizioni del primo decreto per i Vescovi; ma mi è poi sembrato di dover abbandonare tale
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idea in considerazione del grave pericolo, per non dire della certezza diindiscrezioni, che si avrebbero [sic] avutein materia così delicata, se si pensi alnumero grande dei membri dei Capitoli cattedrali, dei quali molti vecchi e non cauti. Il miglior metodo per evitare,in quanto sia possibile,ogni violazione di segreto, sarebbe stato che ogni Canonico avesse scritto in una scheda chiusa il nomedei candidati, da che intendesse proporre, e consegnasse poi la relativa scheda chiusa al Preside del Capitolo, che dovrebbe alla sua volta trasmetterla insieme colle altre alla S. Sede. In tal guisa nessun Canonico avrebbe saprebbe Ma mi è sembrato che ciò non avrebbe potuto apparire come non del tutto conforme ai termini della succitata disposizione concordataria, la q che parla di liste dei Capitoli, mentre coll'accennato modo si avrebbero avuto piuttosto liste dei singoli Canonici. Ho cercato quindi di costruire un sistema
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intermedio, il quale, pur salvando il concetto della lista del Capitolo, riducesse al minimo necessario le possibili cause diod occasioni di indiscrezioni. L'E. V. giudicherà se e come la Perciò sono rimastei soppressiei nei decreti secondo e terzo gli elenchi dei candidati, che vengono rimessi prima al Preside della Conferenza e poi ai singoli Vescovia norma del primo decreto (nn. 2-7), poi, la co ri come pure la discussione, che deve aver luogo nella riunione dei Vescovi (n. 11); è stata aggiunta la pena di scomunica ipso facto incurrenda et Romano Pontefici specialiter reservata per coloro che violassero l'ingiunto segreto. Che anzi l'Emo Sig. Cardinale Faulhaber, Arcivescovo di Monaco, cui ho mostrato riservatamente gli anzidetti progetti di di in discorso per conoscere il suo parere al riguardo, desidererebbe che, anche prima della Conferenza dei Vescovi e della sessione dei Capitoli, i nelle quali dovranno essere fissate le
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prime liste, i Vescovi ed i Capitoli medesimi si radunino per prendere conoscenza del dei rispettivi decreti e subito si obblighino sotto giuramento afare sub segreto [sic] anche le prime investigazioni. Ciò non dovrebbe essere messo nel testo dei decreti stessi, ma in una Istruzione a parte. - Sarebbe p Sarebbe poi, a mio umile avviso, più conveniente che detti decreti non venissero resi di pubblica ragione, ma fossero mantenuti riservati.
Nel decreto secondo e terzo si prescriverebbe che ogni Canonico non possa proporre più di tre candidati. Dubito, tuttavia, se questo numero sia sufficiente specialmente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le quali abbracciano candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'E. V. giudicherà quindi se quel numero possa essere accresciuto, il che porterebbe anche una
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maggior larghezza e libertà di scelta per la S. Sede.
Dopo di ciò, chinato
58r, links oberhalb des Empfängers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 16. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18224, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18224. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
Online seit 24.06.2016.