Dokument-Nr. 18224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 16. April 1925
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Per la esecuzione dell'art. 14 § 1 del Concordato bavarese - Progetto di regolamento o decreto per le liste dei candidati all'Episcopato.
"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta in tutta libertà alla Santa Sede. Verificandosi la vacanza di una Chiesa arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo sottoporrà direttamente alla Santa Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale e idonei a reggere la vacante diocesi, tra i quali, come pure tra quelli suggeriti dai Vescovi e dai Capitoli bavaresi, nelle rispettive liste triennali, la Santa Sede si riserva libera scelta...".
L'E. V. si degnò di darmi nello scorso Gennaio in Roma l'incarico di preparare un progetto di
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per la esecuzione di questo paragrafo. Nel
medesimo sono previste tre liste: 1º) Lista triennale
dei Vescovi, 2º) Lista triennale dei Capitoli (cattedrali), 3º) Lista del rispettivo
Capitolo sede vacante. Mi è sembrato quindi più conveniente di preparare tre separati progetti di decreto per ognuna delle Nella compilazione del primo decreto "circa proponendos ad episcopale ministerium pro dioecesibus Bavariae quolibet triennioper Episcopos Bavaricos", ho preso naturalmente
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per modello i decreti già emanati dalla
S. Congregazione Concistoriale per altre ragioni, vale a dire: pro Foederatis Americae
Septentrionalis Statibus (Acta Apostolicae Sedis, vol. VIII, 1916,
pag. 400-404), pro 59v
idea in considerazione del grave pericolo, per non dire della certezza diindiscrezioni, che si avrebbero [sic] avutein materia così delicata, se si pensi alnumero grande dei membri dei Capitoli cattedrali, dei quali molti
vecchi e non cauti. Il miglior metodo per evitare,in quanto sia possibile,ogni violazione di segreto, sarebbe stato che ogni Canonico avesse scritto
in una scheda chiusa il
nomedei candidati,
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intermedio, il quale, pur salvando il concetto della
lista del Capitolo, riducesse al minimo necessario le
possibili cause 60v
prime liste, i Vescovi ed i Capitoli medesimi si radunino per prendere
conoscenza del dei rispettivi decreti e subito si obblighino
sotto giuramento afare sub segreto [sic] anche le prime investigazioni. Ciò non dovrebbe essere messo nel testo dei decreti
stessi, ma in una Istruzione a parte. - Nel decreto secondo e terzo si prescriverebbe che ogni Canonico non possa proporre più di tre candidati. Dubito, tuttavia, se questo numero sia sufficiente specialmente per ciò che riguarda il secondo decreto delle liste triennali, le quali abbracciano candidati per tutte le otto diocesi della Baviera. L'E. V. giudicherà quindi se quel numero possa essere accresciuto, il che porterebbe anche una
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maggior larghezza e libertà di scelta per la
S. Sede.Dopo di ciò, chinato