Dokument-Nr. 18241
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 22. Juli 1925
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulla facoltà dei cappellani delle prigioni di assistere ai matrimoni
dei carcerati
È da ricordare innanzi tutto che l'articolo 141 della Costituzione germanica del 1919 ha lasciato alla Chiesa la possibilità del culto e del ministero ecclesiasticonegli ospedali. In tal guisa sono stati potuti
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mantenere in esse i relativi cappellani(Strafanstaltspfarrer),la cui nomina, in quanto essi sono impiegati dello Stato,è fattadalle Autorità governative d'intelligenza col Vescovo, mentre che questo conferisce loro l'ufficio ecclesiastico e le necessarie facoltà. Altri
invece lo [fanno] nelle case di pena, ove suole essere minore il numero dei cattolici - lo fannosoltanto come ufficio accessorio (nebenamtlich) - La situazione giuridica di detti cappellani non è stata tuttavia però nel passato del tutto chiara ed uniforme. La Conferenza vescovile di Fulda dell'Agosto 1922 (cfr. Protocollo pag. 13 n. 61) stabilì al riguardo quanto segue:
In considerazione di una proposta degli ecclesiastici, i quali esercitano la cura delle anime nelle prigioni (hauptamtlich), la Conferenza
a) I sacerdoti
b) I Vescovi delegano servatis servandis
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i sacerdoti aventi cura d'anime nelle prigioni relativamente all'assistenza ai
matrimoni ad universitatem causarum, a condizione che abbia luogo una intesa col parroco di
origine o col parroco del domicilio circa l'assenza di impedimenti matrimoniali o di altre
c) Il battesimo dei figli di donne o ragazze carcerate deve aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo ed essere d'ordinario amministrato
d) I sacerdoti con cura d'anime nelle prigioni debbono essere invitati alle conferenze del decanato ed ad altre riunioni, ed hanno nelle deliberazioni diritto di voto, se si tratti di affari di comune interesse".
In conformità di ciò in alcune diocesi
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ad esempio, il Sinodo diocesano di Paderborn del 1922
decretò quanto appresso:"Gli Istituti civili ed ecclesiastici, come carceri, asili di beneficenza, case di salute per malattie mentali, ove sia deputato "hauptamtlich" un sacerdote per la cura delle anime, vengono
"I loro diritti e doveri ecclesiastici sono
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I parroci "hauptamtlich" nelle carceri sono autorizzati per l'assistenza ai matrimoni ad universitatem causarum. Il battesimo dei figli di donne e ragazze carcerate deve tuttavia aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo e deve essere amministrato ordinariamente dal cappellano della prigione".
Ciò premesso, sembrami subordinatamente chenelle prigioni esenti dalla giurisdizione parrocchiale, i relativi cappellani curati assisterebbero validamente ai matrimoni dei carcerati
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"civilia jura publica incarceratorum communitatem habent
tamquam veram quasiparochiam, licet e jure canonico vix possint titulo verae parochiae
ornari". Il fatto, poi, chei Revmi Vescovi hanno creduto di dover delegare i cappellani curati delle prigioni,
all' assistenzadei matrimoni conferma,
che essi non li ritenevano come plena potestate parochiali [praediti, giacché 95r
subordinato avviso, il caso dei cappellani non esenti. Questi, sebbene, Questo per il passato. Per l'avvenire sarebbe forse opportuno che i Revmi Vescovi
Chinato
(1)↑Come è noto, i Revmi Vescovi della Baviera si riuniscono
in separata Conferenza a Frisinga.
(1)↑
Secondo informazioni avute da buona
fonte Ho recentemente appreso che i Revmi Vescovi della Prussia preparano
ora d'accordo col Ministero della Giustizia una Istruzione pastorale per i cappellani curati delle carceri in Prussia
(Pastoralinstruktion für die katholischen Geistlichenan den Gefangenenanstaltender Justizverwaltungin Preussen), nella quale essi vengono come parroci per si dichiara
che il cappellano curato della prigione è, "come parochus proprius, autorizzato"
all'assistenza ad assistere ai matrimoni.