Dokument-Nr. 18241
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 22. Juli 1925

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla facoltà dei cappellani delle prigioni di assistere ai matrimoni dei carcerati
Insieme all'Esposto dell'Eminentissimo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia, che qui accluso compio il dovere di ritornare all'E. V., m i pervenne regolarmente il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 2529/25 del 15 Maggio p. p., col quale l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio umile parere circa l'Esposto indirizzato a cotesta S. Congregazione dall'Emo Sig. Cardinale Bertram a nome dei Vescovi della Germania, i quali i quali fanno parte della Conferenza di Fulda (1)
È da ricordare innanzi tutto che l'articolo 141 della Costituzione germanica del 1919 ha lasciato alla Chiesa la possibilità del culto e del ministero ecclesiastico negli ospedali. In tal guisa sono stati potuti
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mantenere in esse i relativi cappellani (Strafanstaltspfarrer), la cui nomina, in quanto essi sono impiegati dello Stato, è fatta dalle Autorità governative d'intelligenza col Vescovo, mentre che questo conferisce loro l'ufficio ecclesiastico e le necessarie facoltà. A ltri invece lo [fanno] nelle case di pena, ove suole essere minore il numero dei cattolici - lo fanno soltanto come ufficio accessorio (nebenamtlich) -
La situazione giuridica di detti cappellani non è stata tuttavia però nel passato del tutto chiara ed uniforme. La Conferenza vescovile di Fulda dell'Agosto 1922 (cfr. Protocollo pag. 13 n. 61) stabilì al riguardo quanto segue:
In considerazione di una proposta degli ecclesiastici, i quali esercitano la cura delle anime nelle prigioni (hauptamtlich), la Conferenza decide decide:
a) I sacerdoti che con cura d'anime nelle prigioni "hauptamtlich" ricevono il titolo di parroci (Pfarrer).
b) I Vescovi delegano servatis servandis
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i sacerdoti aventi cura d'anime nelle prigioni relativamente all' assistenza ai matrimoni ad universitatem causarum, a condizione che abbia luogo una intesa col parroco di origine o col parroco del domicilio circa l'assenza di impedimenti matrimoniali o di altre diff contrarie obbiezioni.
c) Il battesimo dei figli di donne o ragazze carcerate deve aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo ed essere d'ordinario amministrato dal cappellano della dal sacerdote, che esercita la cura della anime nella prigione.
d) I sacerdoti con cura d'anime nelle prigioni debbono essere invitati alle conferenze del decanato ed ad altre riunioni, ed hanno nelle deliberazioni diritto di voto, se si tratti di affari di comune interesse".
In conformità di ciò in alcune diocesi gli Or i Vescovi hanno sottratto le carceri dalla giurisdizione parrocchiale. Così
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ad esempio, il Sinodo diocesano di Paderborn del 1922 decretò quanto appresso:
"Gli Istituti civili ed ecclesiastici, come carceri, asili di beneficenza, case di salute per malattie mentali, ove sia deputato "hauptamtlich" un sacerdote per la cura delle anime, vengono dal Vescovo a norma dal Vescovo a norma del can. 464 § 2 e dietro domanda motivata sottratti dalla cura del parroco. I Detti sacerdoti portano il titolo di "parroco ". Essi prendono parte alle conferenze dei parroci ed hanno fra di e i me di loro la precedenza secondo l'epoca della loro loro nomina (can. 105 nn. 3 e 6).
"I loro diritti e doveri ecclesiastici sono det determinati in particolare dal mandato del Vescovo. - Anche questi parroci sottostanno nell'esercizio del loro ufficio ecclesiastico (specialmente per ciò che riguarda il culto le funzioni del culto, la cura delle anime, l'istruzione religiosa) alla ispezione ed alla visita del Vescovo (can. 343 e 344).
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I parroci "hauptamtlich" nelle carceri sono autorizzati per l'assistenza ai matrimoni ad universitatem causarum. Il battesimo dei figli di donne e ragazze carcerate deve tuttavia aver luogo nella chiesa parrocchiale del luogo e deve essere amministrato ordinariamente dal cappellano della prigione".
Ciò premesso, sembrami subordinatamente che n elle prigioni esenti dalla giurisdizione parrocchiale, i relativi cappellani curati assisterebbero validamente ai matrimoni dei carcerati senza delegazione del parroco o dell'Ordinario tuttavia "dummodo constet ipsis commissam fuisse plenam potestatem parochialem" (S. C. Conc., 1 Febr. 1908, ad X). Ora non sembra, che ciò si verifichi nel caso attuale. Ed invero l'Emo Sig. Cardinale Bertram parla di carcere, "qui jacet intra fines parochiae proprie dictae, ita ut incarcerati et officiales carceribus serientes non efforment separatam parochiam legitime cum pleno jure erectam, sed communitatem in districtu parochiae domiciliantem", ed aggiunge che
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"civilia jura publica incarceratorum communitatem habent tamquam veram quasiparochiam, licet e jure canonico vix possint titulo verae parochiae ornari". Il fatto, poi, che i Revmi Vescovi hanno creduto di dover delegare i cappellani curati delle prigioni, all' assistenza dei matrimoni conferma, che essi non li ritenevano come plena potestate parochiali [praediti , giacché in tal que altrimenti una tale delegazione sarebbe stata superflua. D'altra parte, una delegazione generale non può essere data a norma del can. 1096 § 1 se non ai vicarii cooperatores; ora sembr a dubbio che come tali di possano essere considerati gli anzidetti cappellani, esenti i quali, essendo esenti, non [pare] che subsint parocho a norma del can. 476 § 7. Si pPotrebbe quindi, se non erro, sorgere qualche dubbio circa la validità dell'anzidetta delegazione.
Altr Diverso sarebbe invece, a mio
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subordinato avviso, il caso dei cappellani non esenti. Questi, sebbene, la secondo l'Esposto in esame, siano considerati dallo Stato come veri parroci e vogliano essere indipendenti e spesso anche praticamente lo siano, pure, a norma del diritto canonico, dipendono dal parroco e possono ed hanno quindi il carattere di vicarii cooperatores pro determinata paroeciae parte e varrebbe quindi in tal caso la delegazione ad universitatem causarum generale data dai Vescovi.
Questo per il passato. Per l'avvenire sarebbe forse opportuno che i Revmi Vescovi dichiarassero costituissero i cappellani curati esenti come veri parroci, ai quali quindi compete in forza del diritto la facoltà di assistere ai matrimoni, mentre che per i non esenti, da considerarsi come vicarii cooperatores per la prigione, rimarrebbe la delegazione generale.
Chinato
(1)Come è noto, i Revmi Vescovi della Baviera si riuniscono in separata Conferenza a Frisinga.
(1) Secondo informazioni avute da buona fonte Ho recentemente appreso che i Revmi Vescovi della Prussia preparano ora d'accordo col Ministero della Giustizia una Istruzione pastorale per i cappellani curati delle carceri in Prussia (Pastoralinstruktion für die katholischen Geistlichen an den Gefangenenanstalten der Justizverwaltung in Preussen), nella quale essi vengono come parroci per si dichiara che il cappellano curato della prigione è, "come parochus proprius, autorizzato" all'assistenza ad assistere ai matrimoni.
92r, oberhalb des Empfängers hds. in roter Farbe von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; unterhalb der Datumszeile hds. von Pacelli notiert: "N.B. - La risposta della S. C. del Concilio trovasi nel Kirchliches Amtsblatt della diocesi di Breslavia del 20 Febbraio 1926".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 22. Juli 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18241, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18241. Letzter Zugriff am: 17.06.2024.
Online seit 24.06.2016.