Betreff
Origini e stato attuale della Facoltà
teologica e del Convitto di Tübingen nel Württemberg
Essendosi il Governo del Württemberg, pur dopo lunghe esitazioni e
riluttanze, dichiarato disposto ad entrare anch'esso colla S. Sede in trattative per
una nuova Convenzione diretta ad adattare alle mutate condizioni dei tempi le antiche Bolle
concordate di circoscrizione, l'umile sottoscritto ha creduto necessario d'iniziare indagini
affine di raccogliere e preparare il materiale storico e giuridico indispensabile ai
negoziati medesimi.A
tale riguardo lo scrivente ha cercato data
l'importanza dell'argomento, di studiare le origini e lo stato della Facoltà teologica e del
Convitto di Tübingen; nel che, oltre alle varie opere che si citeranno nel corso di questo
rispettoso Rapporto, gli sono riusciti assai utili i documenti,
sinora inediti, esistenti negli Archivi specialmente del Ministero dei Culti, e pubblicati dallo Zeller nelsuorecente scrittoDie Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im Jahre 1817,377v
apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der kath.-theologischen
Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der Universität, Verlag
der Buchdruckerei von H. Laupp jr in Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Del
risultato delle ricerche, che ho potuto compiere finora,e le quali, per non avere adisposizione i
documenti degli Archivi della
S. Sede, sonosenza dubbioincomplete ho fatto fin da ora relazione all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato,
affine di ricevere le superiori istruzioni in vista delle suaccennate trattative. Ho stimato
tuttavia conveniente di darne al tempo stesso comunicazione all'E. V., Cui sta tanto a cuore
la formazione degli aspiranti al
sacerdozio in Germania.378r
Singolarmente anomala sembra essere la situazione della Facoltà teologica di Tübingen nel
Württemberg.
Sullae originei
della medesima,
sinorano
a poco tempo fa
non abbastanza
notae, ha dato assai importanti
informazioni,
notizie,
tratte
in base ai
tratte da
documenti inediti
tratti
esistenti
danegli Archivi dello Stato, specialmente del Ministero dei Culti, lo Zeller nel suo
recente lavoro Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im
Jahre 1817, apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der
kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der
Universität, Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Da esso mi sia
Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel
Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e ReFerdinandodel Württemberg prese possesso dei considerevoli territori
assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del
23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.378v
La cosa fu specialmentediscussa durante le trattative per il Concordato, nell'Ottobre 1807, svoltesi in
Stuttgart nel 1807 fra il Nunzio Apostolico, Mons. Annibale della Genga,
Arcivescovo di Tiro (poi Papa Leone XII), e due Plenipotenziari del Re, in base ad un progetto formulato dal
Nunzio (cfr. Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs im Jahre
1807, Stuttgart 1859, pagg. 27-40). Erano previste due diocesi nel Württemberg con
sede in Ellwangen e Rottweil (art. 2), due Seminari clericali con un corso di un anno
(art. 3 e 15), ed inoltre la erezione di una Facoltà teologica cattolica con cinque
cattedre in una città cattolica del Paese (art. 4). L'idea, presa da sul
principio in considerazione, di scegliere a tale riguardo Tübingen, ove esisteva una
Università sino ad allora esclusivamente protestante, fu scartata dal Re, come riferisce il
Mejer(l. c.). I professori, quanto alla
dottrina ed alla condotta morale, dovevano dipendere379r
dal
Re Vescovo e venivano nominati dal Re, previo esame del
Vescovo Queste disposizioni si ritrovano nel secondo
progetto di Convenzione del 31 Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente
tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas
latinas, Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum
ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam
tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et
requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras
academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter
habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et
morali, uti et pastorali, cathe catecheticae et homileticae destinantur; binarum
aliarum objectum erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque
biblici studii subsidiariae. Quinta tan-379v
dem cathedra juri
canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur. Omnes et singuli horum institutorum
Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam moresque concernunt, Episcoporum
auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis Gubernio subduntur. Professores
ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine, a Nobis nominabuntur". Le trattative
rimasero però interrotte il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di
aver ricevuto ordini da Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri
... ed a recarsi senza indugio a Parigi"
(ibid., pag. 7).
Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede
(missione del Consigliere ecclesiastico, Rev. Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del
medesimo in Parigi e Savona nell'estate
del 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli
condizioni dei tempi Federico
con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria
(Vicariato generale di Ellwangen per i
territori380r
appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo
stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di teologia
teologi cattolici una Università württemberghese cattolica (katholische
Landesuniversität) ... con tutti i diritti e le facoltà di una Università, e quindi
anche col diritto di conferire i gradi accademici in teologia". Il Regio Atto di fondazione
della Università di teologia cattolica di Ellwangen in data del 6 Ottobre 1812 trovasi
stampato nel Bullettino Ufficiale (Staats- und Regierungsblatt) del 1812 N. 43
pag. 497. La erezione canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe
luogo, né sarebbe forse stato inallora possibile, trovandosi il S. Padre prigioniero. Sen Senonché, in
occasione della seconda missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico Keller, nel 1815-1816, allo scopo di regolarizzare il Vicariato
generale di Ellwangen tale argomento non fu, nemmeno oggetto
380v
– per ragioni, che non risultano dai doc dai
documenti sinora pubblicati, od almeno che sono pervenuti alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di
trattative. In seguito a ciò, quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche
Friedrichs-Universität, ebbe il diritto di conferire i gradi accademici
esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero dei Culti si trova la minuta di un
decreto, in data del 15 Agosto 1816, su quanto bisognava osservare per il conferimento
dei gradi accademici nella Università cattolica di Ellwangen. Secondo il
§ 3 si doveva ottenere nei singoli casi il permesso della "Curatela", ossia dell'Ufficio d'ispezione dello Stato, ma non si fa cenno di una licenza
dell'Autorità ecclesiastica. Nella solenne collazione della Laurea dottorale il Segretario
anzitutto doveva leggere quel passo del documento di erezione "in cui si contiene la
concessione del Re di conferire i gradi accademici" (§ 16). A quanto sembra, quattro
sole volte venne conferita la Laurea di teologia della detta Università di381r
Ellwangen,
una volta "rite", e tre volte "ad honorem",fra le qualiil più volte menzionato Inviato del Re, Keller, nominato Vescovo titolare di Evara e Pro-Vicario, il quale,in un Rapporto (N. 27) conservato nell'Archivio di
Stato(Staatsarchiv Ministerialakten II. Verz. 63 F. 171), riferisce comeessere stato il relativo diploma accettato l'11 Giugno di quello
stesso anno dal Cardinale Segretario di Stato Consalvi senza obbiezioni. L'Istituto di
Ellwangen comprendeva cinque cattedre colle medesime materie, come nel 1807 erano state
concordate nel surriferito progetto col Nunzio Apostolico.
Dopo la morte del Re
Federico I (30 Ottobre 1816) sorse tosto
l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà
teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti,
Barone von Wangenheim, alla Curatela della Università
di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817.
Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno
del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato381v
generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg., essendo nel frattempo
morto il Vescovo di Costanza Mons. D. Il Vicario generale di Costanza, Barone von
Wessenberg, interrogato sull'anzidetto progettato trasferimento dell'Istituto teologico a
Tübingen, vi aveva dato il suo consenso con foglio dell'8 Febbraio 1817 (riferito nella mozione
del Ministro dei Culti del 21 Marzo seguente). Il Pro-Vicario
von Keller, cui era nota la fermadecisionedel Governo al riguardo, consentì a cooperare a tal fine.
Invece al Vicario generale, Principe von Hohenlohe, gli anzidetti trasferimenti non furononotificati
se dal Governo se non al
principio di Agostocome irrevocabilmente decisi. L'Hohenlohe rispose al Pro-Vicario in
data del 15 Agosto, esprimendo la sua sorpresa nell'apprendere il i
trasferimenti del Vicariato generale a Rottenburg e dell'Università a Tübingen come
irrevocabilmente decisi da S. M. il Re senza previa intelligenza conl'Autorità ecclesiastica; solamente l'esposizione
fatta dal Ministero e dal Pro-Vicario circa i vantaggi del dei medesimoi e
dellaistituzione, massime della erezione del Convitto teologico in Tübingen, lo induceva a dichiarare
che non si opponevaai detti trasferimenti. Rilevava infine che
suiper
382r
i detti trasferimenti avre avrebbe dovuto aver luogo
una intesa con Sua Santità e concludeva: "Rimetto questo punto importante al giudizio di
V. S. Revma, alla quale pure, nel caso che tale intelligenza debba realmente
effettuarsi, lascio pienamente di avviare e condurre le relative pratiche, conoscendo Ella
meglio di ogni altro le vie a ciò convenien conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il
Vicario generale aveva lasciata tutta la responsabilità in questo così importante affare,
replicò in data del 19 Agosto: "Io dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo
s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai
cambiamenti da esso decisi, non essendo questo affare mio, ma di coloro che ne hanno
preso l'iniziativa. Del resto farò da parte mia quello che la mia condizione consente
e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più che Ella me ne dà l'autorizzazione".
Nondimeno la intesa colla S. Sede, suggerita
dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo (come risulta dal
Rapporto
382v
del Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, del
13 Settembre 1817) non volle saperne, ed il Pro-Vicario si sottomise. – Del
resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già stato chiaramente
espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen del 16 Gennaio
1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nellibero arbitrio dello Stato di determinare in qual luogo esso
voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione... Il Papa, nel momento presente, non può in
nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli, durante le trattative del Nunzio della
Genga per il Concordato, aveva chiesto una città cattolica, particolarmente Gmünd, per lo
studio della teologia, e la Maestà del defunto Re aveva scelto per ciò destinato
Ellwangen. Ma, come è noto, questa Convenzione colla Corte di Roma non è giunta a
compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è
stata sempre la Corte di Roma a procrastinare la cosa, rimettendola infine alla dieta della
Confedera-383r
zione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha
ancora alcun obbligo speciale in proposito verso la Corte di Roma, – e se questa negozierà
di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova, consentanea come è alle condizioni dello
Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare né decidere. Del resto, essa non ha
alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in Breslavia esiste da tempo la medesima
unione, solamente c colla sola differenza che dette località sono più miste in quanto
alla religione e le istituzioni furono create da Sovrani cattolici. Nondimeno bisogna tener
conto della possibilità che il Papa nel Concordato farà perciò grande difficoltà". E nel suo
Rapporto al Ministero dei Culti del 13 Settembre 1817, relativo alla dichiarazione del
Vicario generale, von Hohenlohe, e dei suoi Consiglieri circa
isummenzionati trasferimenti, il Consigliere di Stato, Barone
von Schmitz-Grollenburg, Direttore del Katholischer Kirchenrat e Presidente del
Collegio di Curatela della Università di Ellwangen, mantiene
reci-383v
samente i surriferiti principi, che cioè in questoaffare (egli parla qui più particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del
Vescovo) unicamente il Sovrano era competente e che non si richiedeva una intesa con Sua Santità, sebbene non disconoscesse che
l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe aveva me intorno alla necessità
della intesa stessa di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il
Vescovo di Evara.
Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito
della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, neppure in seguito,
almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse sulla sull'argomento.
Nella Bolla di circoscrizione
della diocesidella Provincia ecclesiastica del Reno Superiore "Provida solersque"
del 16 Agosto 1821 siparla
di "delSeminarium puerorum ecclesiaticum ad praescriptum sacri Concilii
Tridentini pro cleri educatione ac istitutione ab episcopo libere regendum et
administrandum,il quale deve
esaversi nelle singole diocesi,ma non si fa
parolamenzione della Facoltà di teologia cattolica di Tübingen. Non sembra
quindi che questa sia stata espressamente riconosciuta dalla Santa
384r
Sede, dalla quale non ha avuto
nemmeno il privilegio di conferire i gradi accademici. Tale diritto fu accordato, come
si è visto più sopra, dal Re alla Università di Ellwangen, dalla quale passò alla
favoltà teologica di Tübingen. Questa ha continuatoa conferirli sino
al giornoai giorni nostri, tollerante o dissimulante la S. Sede.
Nelle trattative che
precedettero la emanazione delle Bolle concordate di
circoscrizione della Provincia ecclesiastica del Reno
Superiore (alla quale appartiene anche la
D diocesi di Rottenburg), la S. Sede non mancò di esprimere – con ogni chiarezza i principi le
massime relative alla formazione del Clero. Avendo, infatti, i Governi confederati della Dichiarazione presentata al Sommo Pontefice Pio VII il 23 Marzo 1819 (cfr. Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, Kirchheim, 1868,
pagg. 26 e seg., 522-525) limitato il Seminario all'ultimo anno del corso
pratico, tale concetto fu ampiamente respiriluttato dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nella celebre384v
Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati
Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo italiano trovasi
riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen
Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem
Frankfurter Verein, und der preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der
J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1821).
385r
385v
386r
386v
In conformità di tali principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia
ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva
relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini
pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere
regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali
quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis
necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua
ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi,
della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove si
di prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo iniungimus, … ut
designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici diocesis
dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua, supradictorum mille
quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur".
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle
diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale
si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma
aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum
Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde
alla verità storica, 387r
(se si eccettua, almeno in parte, la
diocesi di Fulda – cfr. Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen
Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto ancora
mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile, in base ai documenti esistenti negli Archivi della
S. Sede,e relativi a quei negoziati.Assaiprobabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni
del sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di
Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr.
Brück, op. cit., pag. 100) pag. 121) il quale fu anche Esecutore della Bolla medesima; il che sembrerebbe confermato dalla circostanza che nel suo Decreto di
esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come
adempiuta mediante il solo Seminario pratico o Priesterseminar. Quell'equivoco non mancò però pur troppo di portare le sue
conseguenze., I Governi riuniti, invero, come risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato
württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del
riconoscimento, dei Seminari come già esistenti e riguardarono
le parole relat concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente
storiche" o come "forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale
riserva, il più possibile generale, delle387v
prerogative dello
Stato".
Questo falso ed obliquo punto di vista dei Governi apparisce anche dai negoziati
che precedettero la pubblicazione della Bolla
supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici
gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente
tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali ac vel episcopali is clericorum numerus
ali atque ad formam decretorum sacri concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui
dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit
definiendus". Essi infatti di fronte all'Ultimatum della S. Sede, che prevedeva il surriferito punto quinto ed (nonché un sesto
riguardante la libera comunicazione colla S. Sede medesima), risposero nella Nota del
4/7 Settembre 1826 asserendo essere i Seminari già dotati ed in ogni modo riservando i
loro diritti sovrani; frase equivoca che lasciava aperta la
porta ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis 388r
E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo
dimostrò il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte
l'11 ed il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso vennero accettate e ratificate in quanto "avevano per
oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione,
la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli
cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile e vescovili e delle prebende
del Duomo", senza tuttavia menzionare i punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i
Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr. Brück, op. cit., pag. 1198-119)restrizione questa, la quale fu espressamente rilevata
dal Ministro del Culto württemberghese, von Schmid von Schmidlin, nel discorso da lui
tenuto il 19 Maggio 1828, in occasione della pesa
presa388v
di possesso di Mons. von Keller come Vescovo di
Rottenburg (cfr. Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz,op. cit., pag. 591 e seg.)
Tale punto di vista fu
definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza d in data del 30 Gennaio 1830. I Gov Essa era stata già concordata e sin dal 1827; ma i Governi confederati la tennero dapprima segreta, volendo prima assicurarsi che le Sedi vescovili fossero provviste con candidati ben
graditi ed i quali per la loro debolezza non
fossero in grado di opporre resistenza. Dopo che
perciò colla presa di possesso del Vescovo di Mainz, Mons. Burg, il 12 Gennaio 1830,
l'ultimoaVesco diocesi della Provincia ecclesiastica ebbe il suo Pastore, essi emanarono, la
detta "Ordinanza concernente il diritto sovrano di protezione e di ispezione sulla Chiesa
cattolica" (cfr. Brück, op. cit., pag. 123 e segg.; Richter,
op. cit., pag. 116 e segg.). Per ciò che riguarda la formazione dei
candidati allo stato ecclesiastico, i §§ 25-27 della medesima contemplavano lo studio
della teologia nellae Università, compiuto il quale, gli alunni passavano nel
Priesterseminar, affine di essere ivi istruiti nella
pratica389r
del sacro ministero.
La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi,
senza ed in particolare da quelli di di Rottenburg e di Limburg, senza la
minima opposizione, né la gravissima ammonizione contenuta nel Breve
Pervenerat della s. m. di Pio VIII in data del 30 Giugno 1830
valse a scuotere quei deboli Pastori dalla loro letargia (cfr. Brück, op. cit., pag. 125 e segg.).
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle
trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà a
miosubordinato avviso dell'umile sottoscritto, di provvedere con ogni
impegno
che si
che sia regolata [ein Wort unlesbar] all'anormale situazione della medesima.
Chinato
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia
ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi membri
l'energico
Vescovo di Magonza, Mons. von Ketteler presentò al
Governo due Memoriali,389v
per rivendicare i diritti della
Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del ; 1851 i Vescovi chiesero la istituzione dei Seminari tridentini previsti dalle Bolle di circoscrizione;ma iGoverni
respinsero tale domanda, affermando che
il punto quinto della Bolla Ad Dominici gregis custodiam non era stato da essiriconosciuto.
Nel secondo Memoriale del 1853 rinnovarono la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse
luogo nei Seminari. "Noi non vogliamo negare, osservavano,i Revmi Prelati, che un Convitto presso la Università, se
concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto fosse puramente ecclesiastico e si
trovasse come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si
trovasse sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se fosse costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di
Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario.
Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un
Istituto falso e dannoso". Il Memoriale osserva altresì che colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in
alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluss e
dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle
medesime390r
esso avrebbe dovuto dotare Istituti d'insegnamento
e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento" ; che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era stata approvata dalla Chiesa; che anzi Pio nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830 aveva
protestato contro di essa e condannato come errore e probrosa ac miserrima servitus che lo
Stato avochi a sé l'educazione del Clero. I Vescovi
dichiararono
tuttavia, pur reclamando il diritto alla istituzione di Seminari coll'intiero corso
teologico,
dichiararono nondimeno che, qualora ciò non fosse attuabile, dovevano esigere almeno la
fondazione di convitti ecclesiastici Per ciò che concerne in modo particolare la
diocesi di Rottenburg, il Memoriale, [suind] contro l'asserzione del Governo del
Württemberg, il quale voleva [lap] giustificare il carattere di Istitutigovernatividei Convitti col fatto che essi furono stati
fa eretti con fondi dello Stato, ricorda essere questo
obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluss a dotare gli Istituti
ecclesiastici coi beni appropriatisi per mezzo della secolarizzazione.
Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg il
l'8 Aprile 1857 gli Articoli VIII e IX trattavano la questione del Seminario e
della Facoltà teologica. Essi erano del seguente tenore:390v
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con pe sapienti ed
opportunissime esortazioni nella Lettera della s. m. del Sommo Pontefice Pio IX a
Mons. Vescovo di Rottenburg del 27 Giugno 1857, la quale qui non si riporta, per trovarsi perché
trovasi integralmente stampata nella Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità
civili, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pag. 868 e
segg.391v
Nelle trattative, che precedettero la firma di detto
Concordato e nelle quali fu Plenipotenziariodi Sua Santità Pio IX il pio e dotto Cardinale von Reisach e
di Sua Maestà il Re Guglielmo I del Württemberg il
Barone Adolfo von Ow, la S. Sede richiese il in principio la erezione dei
Seminari tridentini a norma delle Bolle di circoscrizione del 1821 e del 1827. Il Governo
però riconobbe bensì il diritto del Vescovo di istituire simili Seminari, ma sostenne che le
relative spese avrebbero dovuto essere sostenute dalla Chiesa e voleva perciò che
nell'articolo VIII capov. 1 fossero aggiunte le parole "aus den ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln", vale a dire "coi mezzi finanziari che sono a disposizione del Vescovo".
Nei negoziati Nelle conferenze, che ebbero luogo in Roma, il Plenipotenziario
della S. Sede oppose che il Governo in base al Reichsdeputationshauptschluss era tenuto
a provvedere ai bisogni della Chiesa; ma,
il G
l sebbene, però, le surriferite parole venissero cancellate, il Governo mantenne il
suo punto di vista che lo Stato non avrebbe più continuato le sue prestazioni
per392r
la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo
procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto, nell'Allegato IIIdel Concordato, a spiegazionedell'Articolo Xche"non impedirebbe al Vescovo di impiegare una parte del sopravanzo degli
introiti del fondo intercalare, purché tu
tuttavia fossero innanzi tutto adempiuti gli obblighi fissati nella Convenzione relativamente
al detto fondo" (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità
civili
, Roma, Tipogr. Poligl. Vaticana, 1919, pagg. 863-864). Siccome questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto esiguo (cfr. art. X del Concordato capov. 6, ove
sono determinati gli scopi, per i quali deve essere applicato il fondo intercalare;
Archiv für Katho katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, 667-668, vol. III, 1858, pagg. 3-4) e poiché
sarebbero così mancati i mezzi per la erezione dei Seminari tridentini, la Santa Sede
dovette contentarsi dell'affermazione teoretica del summenzionato diritto del Vescovo ed
ammettere intanto lail mantenimento dei Convitti di Ehingen, Rottweil e Tübingen,
mantenuti a spese dello Stato, colle con-392v
dizioni, tuttavia,
fissate nell'aArticolo VII sopra riportato. Quanto alla Facoltà teologica presso l'Università dello Stato, essa
venne riconosciuta nell'Articolo IX, il quale però tutelava ed assicurava ampiamente i diritti dell'Autorità ecclesiastica al riguardo.
Il Concordato venne ratificato e confermato dal Santo
Padre Pio IX colla Bolla Cum in sublimi del Luglio
1857 (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 273), di guisa che peròneanche poté affermareche
il viziorimanesse in tal guisa sanato il vizio di origine della erezione della
Facoltà medesima, compiuta, come si è più sopra narrato, senza approvazione della S. Sede.
Ben prestoperò si scatenò una violenta campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si
attaccò l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale, in virtù del controllo accordato al Vescovo,
soffocasse la libertà scientifica, dei Professori, essenziale alle Università della Germania (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per
tale393r
motivo il Professore e Consigliere di Stato von Mohl
in Tübingen propose al Senato accademico della Università medesima la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo
insegnante e da tutti gli uffici della Università. La proposta venne accettata epoi applicata nella elezione
del nuovo Rettore, in occasione della quale la Facoltà teologica fu completamente pretermessa.
(Brück, op. cit., pag. 446e segg.). Ne seguì un accanito dibattito nella Camera,
in
seguito che portò [ein Wort unlesbar] mossi i le più violentee fanatiche ingiurie contro Roma ed il Papa. Il Concordato venne finalmente respinto con 63 voti contro 27
(Brück, op. cit., pagg. 447-453).; Il Governo
cedette,
e con Nota del 22 Giugno 1861
lasciò cadere il Concordato e propose una legge per regolare i rapporti dello Stato colla
Chiesa cattolica,
dando
ne
dando
comunicazione
di tali avvenimenti
alla S. Sede con Nota del 22 Giugno 1861.Archiv für k. K., vol. 6, 1861, pag. 398 e segg.). Il Governo cedette
e con R.Decreto del 13 Giugno di quello stesso anno dichiarò il Concordato non più in vigore,
ed annunziò la emanazione di una legge unilaterale
per [ein Wort unlesbar] regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica
(Archiv für k. K.,393v
ibid.,
pagg. 411-412). Essendo stata data comunicazione dal Ministro Barone von Hügel
comunicazione alla S. Sede di tale detta risoluzione, l'Emo Cardinale Antonelli,
con Nota in data del
3 Agosto 1861 (riprodotta nella traduzione
tedesca in Archiv für k. K., vol. 7, 1862, pagg. 318-320), dopo aver
espresso la sorpresa ed il dolore del S. Padre di fronte a così
aperta violazione degli assunti impegnicontrattuali,dichiarò in nome dell'Augusto Pontefice che la S. Sede si
riteneva anche da parte sua svincolata dagli assunti impegni, che le concessioni fatte al
Governo nel Concordato dovevano considerarsi per l'avvenire come di niun val
nulle e di niun
del tutto prive di ogni valore e che per conseguenza il Vescovo di Rottenburg doveva
nell'esercizio del suo ufficio attenersi in tuttala sua [br] estensione
alla disciplina generale della Chiesa. In tal guisa le disposizioni
del Concordato
,(e quindi anchequella concernente la
Facoltà teoFacoltà teologica di Tubinga) cessava di aver vigore.
La nuova legge, fu promulgata il 30 Gennaio 1862 (cfr. il testo in
Brück, op. cit., pagg. 561-564), escluse, se non
espressamente in opposizione al surriferito Art. VIII del Concordato, se non
espressamente, almeno implicitamente i Seminari tridentini. Infatti nell'art. 3 si
richiede per l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico,394r
oltre
la cit
il dom la cittadinanza württemberghese, anche "la prova di una formazione scientifica
riconosciuta come adeguata dallao Stato"(cfr. Archiv für k. K., vol. 8, 1862, pag. 362 e segg.), con
che si intendeva specialmente la Facoltà teologica di
Tübingen, priva tuttavia della soggezione alla Autorità
ecclesiastica prescritta dall'Articolo IX del Concordato.
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz
über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di
riferire all'E. V.
coll'
negli nell'ossequiosio Rapportio NN. N. 30561 del
20 Maggio 1924), in quanto conc
ha rapp concerne gl'Istituti per la educazione del Clero. Conformemente alle massime
fissate nella Cost nuova Costituzione germanica del 1919, detta legge ha abrogato la precedente legge del 30 Gennaio 1
9
8 1862 ed ha quindi reso libera la erezione di Seminari a norma del Codice di diritto
canonico nell'ambito delle394v
leggi generali sull'insegnamento. Il § 73 della
legge in discorso prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità
ecclesiastica; esso è infatti del seguente tenore:
"1. I Seminari teologici evangelici
ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la
superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della
medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni
ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario
saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono
alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte
allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla
superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne
le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle
Finanze".395r
Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente
risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la
entrata in vigore di questa legge".
In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e
presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due
progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift),
l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei
medesimi sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo. Il proI progetti [vedevano] partivano dal concetto che l'obbligo delle prestazioni per i Seminari tridentini nelle
trattative del Governo württemberghese colla S. Sede negli anni 1807/09, 1819/27 e
1854/57 l'obbligo delle prestazioni finanziarie per i Seminari tridentini era stato
ristretto all'ultimo anno del Seminario pratico(Alumnatskurs). Se lo Stato del Württemberg negli anni
1817/24 stabilì, a differenza di tutti gli altri Paesi della Germania, di mettere a disposizione notevoli somme per il mantenimento dei Convitti, ciò non
avvenne perché [esso] quasi395v
che esso avesse in
base alla secolarizzazione ed al § 35Reichsdeputationshauptschluss maggiori obblighi che non la Prussia, la Baviera, il
Baden o l'Hessen, ma sia in vista delle prestazioni
alla Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle
[misure] preliminari
prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von Wangenheim, il quale
desiderò di assicurare ill'unione della formazione scientifica degli ecclesiastici cattolici
coll'organismo generale della istru pubblica istruzione dello Stato, ed in
particolare colla Università di Tübingen. Se dunque ora il Ministero, allo scopo per ragione dell'eguale
trattamento delle due Chiese (cattolica ed "evangelica") si dichiara pronto ad obbligarsi giuridicamente al pagamento di una rendita per i Convitti, anche
rimanendo essi ora privati del loro carattere di Istituti dello Stato, tale vincolo
deve tuttavia essere condizionato al mantenimento dell'attuale scopo degli Istituti
medesimi, vale a dire che i giovani alunni ricevano la loro istruzione
filosofico-teologica nella Università rispettivamente nella Facoltà teologica
della Università e nei Ginnasi dello Stato. Tale
disposizione396r
contenuta nei §§ 14 e 11 dei prog
menzionati progetti non impone
al Vescovo l'obbligo di far inviare gli alunni
aglidiinviare gli alunni per la loro formazione scientifica negli Istituti dello Stato, ma questa è una condizione per l'impegno
finanziario dello Sta del Governo. Qu Il diritto del Vescovo di
[mutare] ordinare diversamente tale formazione rimaneva quindi intatto; qualora egli
intenda di esercitarlo, lo Stato si riserva
di decidere se ed in quanto egli esso continui a contribuire per le spese [corr] relative
spese.
A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del
1º Luglio 1925, rilevando affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito
alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i
Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di
politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato
la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente
ecclesiastici. La Curia vescovile396v
dichiarava quindi di non
poter accettare, perché restrittiva della libertà del Vescovo,
l'ac la suaccennata condizione, importante l'obbligo di
mantenerel'attuale sistema della formazione del della
istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non importa per sé un ob a tale riguardo un obbligo al Vescovo;
ma questa condizione e la circostanza che, in caso di cambiamento,
alle attuali prestazioni dello Stato, sufficienti per la più
gran parte delle spese, sarebbe
sostituito un semplice
contributo, costituiscono una forte pressioneda parte dello Stato.Ora
pe il Vescovo
potrebbetrovar
trovarsi
obbligatonella necessità, anche per mutamenti introdotti dallo Stato nel
programma degli studi, di introdurre un al metodo diverso nella formazione
dei chierici, per es. se, come è da
temere, lo studio della lingua latina ndei Ginnasi venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati
allo al sacerdozio. Anche in tal caso secondo i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare
le prestazioni finanziarie del Governo.
Avendo però i Ministeri così del Culto come
anche delle Finanze (Foglio del397r
17 Marzo 1926)
mantenuto fermo il punto di vista del carattere non obbligatorio delle prestazioni dello Stato
per a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Cleroprima del Seminario pratico, il primo propose nel
succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da
qualsiasi disposizione circa la estensione e le
condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata
l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo al ai principi,
secondo i quali debbono essere di fatto sino a nuovo ordine [misurate] le somme
gl
globali
relative corrispondentia tali prestazioni. In conformità di
ciò il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in
data del 5 Agosto 1926 duenuoviprogetti di Convenzione.
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto
Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), lae que
trattative rimasero sospese, non avendo il Vicario Capitolare, Mons. Sproll, creduto di
poter prevenire in un affare così importante la decisione del
futuro397v
Vescovo. Dopoché però questo Prelato fu eletto
egli stesso a quella Sede episcopale (19Marzo 1927), in
un Esposto del 7 Agosto s. a., nel quale trattava anche di vari affari della diocesi, mi riferì anche intorno alla questione in discorso. "Già il defunto Vescovo (così egli scriveva)
aveva ordinato che, ottenutosi l'accordo definitivo, la questione si dovesse presentare a
Vostra Eccellenza, con preghiera di voler dare il permesso per la conclusione delle
anzidette Convenzioni. Come dimostra la lettera del 1º Luglio 1925, noi abbiamo mosso
serie obbiezioni contro
l'im
398v
Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza
dubbio importava allo stato attuale della dei Convitti, l'umile
sottoscritto non poté tuttavia non considerare anche i pericoli cui ed i difetti
inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a [mio] modesto avviso, di duplice natura: di forma e di
sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero era materia, che aveva costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la
S. Sede ed il Governo württembue lo Stato del Württemberg, ed è quindi riservata alla
S. Sede medesima. Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla
quale il questo Governo aveva voluto regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato e le società
religiose, aveva creato un precedente, che è stato poi continuamente invocato dai [te] nemici del Concordato in Germania. Le q Lo
scrivente poté profittando della vacanza della
diocesi di Rottenburg per costringere il Governo del Württemberg, malgrado la sua ritrosia, a riconoscere l'obbligo dei negoziati colla
S. Sede per una nuova Convenzione. Se però ora si assumesse
il in materie essenzialmente concordatarie il sistema di Convenzioni fra lo Stato ed
i Vescovi, si darebbe un non meno pericoloso argomento nelle mani degli avversari del
Concordato, i quali, per odio contro Roma, reclamanoreclamano
,
accordi che, in quanto siano necessari accordi fra lo Stato fra i due Poteri
in materie ecclesiastiche, [a] essi abbiano luogo coll'Episcopato locale, ad
esclusione della S. Sede; errore, contro399r
il quale
prese prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza
vescovile di Fulda (cfr. Rapporto N. 37932 dell'11 Agosto 1927). L'esempio del
Württemberg potrebbe avere dannose ripercussioni,
principalmente in Prussia. – Senonché anche il contenuto della progettata Convenzione
non mi sembrava poi di diff dar luogo ad obbiezioni. Basti citare il
§ 5 n. 1, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei Convitti debbano
aver compiuto almeno tre anni di studi teologici in un'Alta scuola alta scuola
dello Stato in Germania; con che rimanevano escluse le alte scuole vescovili e gli Istituti Pontifici in Roma; precedente anche questo pericolosissimo, se
si penconsiderinole difficoltàincontrate in questa materia nelle trattative col
concordatarie colla Prussia (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre
1926).
Simili considerazioni esposi al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg –
naturalmente, come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della
S. Sede – in una mia lettera del 5 Ottobre 1927. Il
sullodato Mons. Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente mese di
Novembre, si dichiarò d'accordo col399v
modo di vedere
dell'umile sottoscritto, aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.
Se
dunque piacerà alla S. Sede di confermare che la materia in discorso deve essere ordinata nel futuro Concordato col
Württemberg, occorrerà, nei relativi
negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non dopo le prossime elezioni
per il Landtag –, adoperarsi: 1º) a regolare laanormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º) garantireassicurare la piena
libertà della Chiesa nella direzione dei Convitti per gli aspiranti allo stato
ecclesiastico, 3º) assicurareleprestazioni finanziarie, a
cuiperla formazione delClero.
Una volta fissati questi punti in una
Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del
Württemberg, sarà possibile di procedere alla riforma dei detti Istituti. Senza
al dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto
teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti
sembrano ancora opportuni, affine di consolidare la disciplina,
eliminare gli inconvenienti tuttora esistenti, 377v
in una
parola, attuare praticamente quanto cotesta S. Congregazione sapientemente prescriveva
al riguardo nella Istruzione ad Germaniae Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis, pag. 4.
Accluse al L'E. V. troverà infine qui accluse alcune informazioni circa le Associazioni fra gli studenti di teologia in Tübingen, fornitemi, dietro mia
richiesta, dal Rev. P. Roberto Köppel S. J., Direttore spirituale di quel Convitto(Withelmstift).Esse sono tre: la Danubia e la Herzynia,
fondate sin dal 1848, e la Guelfia, fon
costituita nel 1870 (cfr. Universitätskalender und Vorlesungsverzeichnis,
Sommersemester 1927, pag. 112). Il menzionato Padre pensa che la questione potrà essere
più facilmente risoluta, dopoché il Convitto sarà passato intieramente nelle mani del
Vescovo.
Chinato
377r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano vom 26. Januar 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18496, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18496. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.