Dokument-Nr. 18496
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano
[Berlin], 26. Januar 1928

Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelli
Betreff
Origini e stato attuale della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen nel Württemberg
Essendosi il Governo del Württemberg, pur dopo lunghe esitazioni e riluttanze, dichiarato disposto ad entrare anch'esso colla S. Sede in trattative per una nuova Convenzione diretta ad adattare alle mutate condizioni dei tempi le antiche Bolle concordate di circoscrizione, l'umile sottoscritto ha creduto necessario d'iniziare indagini affine di raccogliere e preparare il materiale storico e giuridico indispensabile ai negoziati medesimi.A tale riguardo lo scrivente ha cercato data l'importanza dell'argomento, di studiare le origini e lo stato della Facoltà teologica e del Convitto di Tübingen; nel che, oltre alle varie opere che si citeranno nel corso di questo rispettoso Rapporto, gli sono riusciti assai utili i documenti, sinora inediti, esistenti negli Archivi specialmente del Ministero dei Culti, e pubblicati dallo Zeller nelsuorecente scrittoDie Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im Jahre 1817,
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apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der Universität, Verlag der Buchdruckerei von H. Laupp jr in Tübingen 1927, pagg. 77-158.
Del risultato delle ricerche, che ho potuto compiere finora,e le quali, per non avere adisposizione i documenti degli Archivi della S. Sede, sonosenza dubbioincomplete ho fatto fin da ora relazione all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato, affine di ricevere le superiori istruzioni in vista delle suaccennate trattative. Ho stimato tuttavia conveniente di darne al tempo stesso comunicazione all'E. V., Cui sta tanto a cuore la formazione degli aspiranti al sacerdozio in Germania.
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Singolarmente anomala sembra essere la situazione della Facoltà teologica di Tübingen nel Württemberg. Sullae originei della medesima, sinorano a poco tempo fa non abbastanza notae, ha dato assai importanti informazioni, notizie, tratte in base ai tratte da documenti inediti tratti esistenti danegli Archivi dello Stato, specialmente del Ministero dei Culti, lo Zeller nel suo recente lavoro Die Errichtung der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen im Jahre 1817, apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der kath.-theologischen Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der Universität, Tübingen 1927, pagg. 77-158. Da esso mi sia
Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e ReFerdinandodel Württemberg prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.
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La cosa fu specialmentediscussa durante le trattative per il Concordato, nell'Ottobre 1807, svoltesi in Stuttgart nel 1807 fra il Nunzio Apostolico, Mons. Annibale della Genga, Arcivescovo di Tiro (poi Papa Leone XII), e due Plenipotenziari del Re, in base ad un progetto formulato dal Nunzio (cfr. Otto Mejer, Die Concordatsverhandlungen Württembergs im Jahre 1807, Stuttgart 1859, pagg. 27-40). Erano previste due diocesi nel Württemberg con sede in Ellwangen e Rottweil (art. 2), due Seminari clericali con un corso di un anno (art. 3 e 15), ed inoltre la erezione di una Facoltà teologica cattolica con cinque cattedre in una città cattolica del Paese (art. 4). L'idea, presa da sul principio in considerazione, di scegliere a tale riguardo Tübingen, ove esisteva una Università sino ad allora esclusivamente protestante, fu scartata dal Re, come riferisce il Mejer(l. c.). I professori, quanto alla dottrina ed alla condotta morale, dovevano dipendere
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dal Re Vescovo e venivano nominati dal Re, previo esame del Vescovo Queste disposizioni si ritrovano nel secondo progetto di Convenzione del 31  Ottobre 1807, il cui articolo 4 era del seguente tenore (cfr. Mejer, op. cit., pag. 63 e seg.): "Non solum scholas latinas, Collegia, Lycea in catholicis urbibus conservabimus, sed etiam ut ii, qui statum ecclesiasticum amplecti, seque ecclesiae ministerio devovere volunt, scientiam et doctrinam tam pro ingressu in Seminaria, quam ad olim digne officium suum implendum, necessariam et requisitam acquirere possint, in quadam catholica Regni nostri urbe quinque cathedras academicas pro quinque professoribus catholicis fundabimus, illorumque cuilibet, praeter habitationem, salarium annuum constituemus. Harum cathedrarum duae Theologiae dogmaticae et morali, uti et pastorali, cathe catecheticae et homileticae destinantur; binarum aliarum objectum erunt linguae orientales, Sacrarum Scripturarum exegesis scientiaeque biblici studii subsidiariae. Quinta tan-
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dem cathedra juri canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur. Omnes et singuli horum institutorum Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam moresque concernunt, Episcoporum auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis Gubernio subduntur. Professores ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine, a Nobis nominabuntur". Le trattative rimasero però interrotte il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di aver ricevuto ordini da Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri ... ed a recarsi senza indugio a Parigi" (ibid., pag. 7).
Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Rev. Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi e Savona nell'estate del 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territori
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appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di teologia teologi cattolici una Università württemberghese cattolica (katholische Landesuniversität) ... con tutti i diritti e le facoltà di una Università, e quindi anche col diritto di conferire i gradi accademici in teologia". Il Regio Atto di fondazione della Università di teologia cattolica di Ellwangen in data del 6 Ottobre 1812 trovasi stampato nel Bullettino Ufficiale (Staats- und Regierungsblatt) del 1812 N. 43 pag. 497. La erezione canonica di questo Istituto d'insegnamento teologico non ebbe luogo, né sarebbe forse stato inallora possibile, trovandosi il S. Padre prigioniero. Sen Senonché, in occasione della seconda missione a Roma del sunnominato Consigliere ecclesiastico Keller, nel 1815-1816, allo scopo di regolarizzare il Vicariato generale di Ellwangen tale argomento non fu, nemmeno oggetto
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– per ragioni, che non risultano dai doc dai documenti sinora pubblicati, od almeno che sono pervenuti alla conoscenza dell'umile sottoscritto, – nemmeno oggetto di trattative. In seguito a ciò, quell'Istituto d'insegnamento teologico, detto anche Friedrichs-Universität, ebbe il diritto di conferire i gradi accademici esclusivamente dal Re suo fondatore. Nel Ministero dei Culti si trova la minuta di un decreto, in data del 15 Agosto 1816, su quanto bisognava osservare per il conferimento dei gradi accademici nella Università cattolica di Ellwangen. Secondo il § 3 si doveva ottenere nei singoli casi il permesso della "Curatela", ossia dell'Ufficio d'ispezione dello Stato, ma non si fa cenno di una licenza dell'Autorità ecclesiastica. Nella solenne collazione della Laurea dottorale il Segretario anzitutto doveva leggere quel passo del documento di erezione "in cui si contiene la concessione del Re di conferire i gradi accademici" (§ 16). A quanto sembra, quattro sole volte venne conferita la Laurea di teologia della detta Università di
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Ellwangen, una volta "rite", e tre volte "ad honorem",fra le qualiil più volte menzionato Inviato del Re, Keller, nominato Vescovo titolare di Evara e Pro-Vicario, il quale,in un Rapporto (N. 27) conservato nell'Archivio di Stato(Staatsarchiv Ministerialakten II. Verz. 63 F. 171), riferisce comeessere stato il relativo diploma accettato l'11 Giugno di quello stesso anno dal Cardinale Segretario di Stato Consalvi senza obbiezioni. L'Istituto di Ellwangen comprendeva cinque cattedre colle medesime materie, come nel 1807 erano state concordate nel surriferito progetto col Nunzio Apostolico.
Dopo la morte del Re Federico I (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato
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generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg., essendo nel frattempo morto il Vescovo di Costanza Mons. D. Il Vicario generale di Costanza, Barone von Wessenberg, interrogato sull'anzidetto progettato trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, vi aveva dato il suo consenso con foglio dell'8 Febbraio 1817 (riferito nella mozione del Ministro dei Culti del 21 Marzo seguente). Il Pro-Vicario von Keller, cui era nota la fermadecisionedel Governo al riguardo, consentì a cooperare a tal fine. Invece al Vicario generale, Principe von Hohenlohe, gli anzidetti trasferimenti non furononotificati se dal Governo se non al principio di Agostocome irrevocabilmente decisi. L'Hohenlohe rispose al Pro-Vicario in data del 15 Agosto, esprimendo la sua sorpresa nell'apprendere il i trasferimenti del Vicariato generale a Rottenburg e dell'Università a Tübingen come irrevocabilmente decisi da S. M. il Re senza previa intelligenza conl'Autorità ecclesiastica; solamente l'esposizione fatta dal Ministero e dal Pro-Vicario circa i vantaggi del dei medesimoi e dellaistituzione, massime della erezione del Convitto teologico in Tübingen, lo induceva a dichiarare che non si opponevaai detti trasferimenti. Rilevava infine che suiper
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i detti trasferimenti avre avrebbe dovuto aver luogo una intesa con Sua Santità e concludeva: "Rimetto questo punto importante al giudizio di V. S. Revma, alla quale pure, nel caso che tale intelligenza debba realmente effettuarsi, lascio pienamente di avviare e condurre le relative pratiche, conoscendo Ella meglio di ogni altro le vie a ciò convenien conducenti". Il Pro-Vicario, a cui il Vicario generale aveva lasciata tutta la responsabilità in questo così importante affare, replicò in data del 19 Agosto: "Io dovevo piuttosto supporre che l'illustre Governo s'intenderebbe o si fosse inteso col Capo della Chiesa intorno alle istituzioni ed ai cambiamenti da esso decisi, non essendo questo affare mio, ma di coloro che ne hanno preso l'iniziativa. Del resto farò da parte mia quello che la mia condizione consente e che richiedono le prescrizioni canoniche, tanto più che Ella me ne dà l'autorizzazione". Nondimeno la intesa colla S. Sede, suggerita dall'Hohenlohe, non ebbe luogo; il Governo (come risulta dal Rapporto
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del Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, del 13 Settembre 1817) non volle saperne, ed il Pro-Vicario si sottomise. – Del resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già stato chiaramente espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen del 16 Gennaio 1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nellibero arbitrio dello Stato di determinare in qual luogo esso voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione... Il Papa, nel momento presente, non può in nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli, durante le trattative del Nunzio della Genga per il Concordato, aveva chiesto una città cattolica, particolarmente Gmünd, per lo studio della teologia, e la Maestà del defunto Re aveva scelto per ciò destinato Ellwangen. Ma, come è noto, questa Convenzione colla Corte di Roma non è giunta a compimento, – e nei ripetuti tentativi fatti dal Vescovo di Evara per portarla ad effetto, è stata sempre la Corte di Roma a procrastinare la cosa, rimettendola infine alla dieta della Confedera-
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zione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha ancora alcun obbligo speciale in proposito verso la Corte di Roma, – e se questa negozierà di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova, consentanea come è alle condizioni dello Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare né decidere. Del resto, essa non ha alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in Breslavia esiste da tempo la medesima unione, solamente c colla sola differenza che dette località sono più miste in quanto alla religione e le istituzioni furono create da Sovrani cattolici. Nondimeno bisogna tener conto della possibilità che il Papa nel Concordato farà perciò grande difficoltà". E nel suo Rapporto al Ministero dei Culti del 13 Settembre 1817, relativo alla dichiarazione del Vicario generale, von Hohenlohe, e dei suoi Consiglieri circa isummenzionati trasferimenti, il Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, Direttore del Katholischer Kirchenrat e Presidente del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen, mantiene reci-
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samente i surriferiti principi, che cioè in questoaffare (egli parla qui più particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del Vescovo) unicamente il Sovrano era competente e che non si richiedeva una intesa con Sua Santità, sebbene non disconoscesse che l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe aveva me intorno alla necessità della intesa stessa di tale intesa aveva messo in preoccupazione ed imbarazzo il Vescovo di Evara.
Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse sulla sull'argomento. Nella Bolla di circoscrizione della diocesidella Provincia ecclesiastica del Reno Superiore "Provida solersque" del 16 Agosto 1821 siparla di "delSeminarium puerorum ecclesiaticum ad praescriptum sacri Concilii Tridentini pro cleri educatione ac istitutione ab episcopo libere regendum et administrandum,il quale deve esaversi nelle singole diocesi,ma non si fa parolamenzione della Facoltà di teologia cattolica di Tübingen. Non sembra quindi che questa sia stata espressamente riconosciuta dalla Santa
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Sede, dalla quale non ha avuto nemmeno il privilegio di conferire i gradi accademici. Tale diritto fu accordato, come si è visto più sopra, dal Re alla Università di Ellwangen, dalla quale passò alla favoltà teologica di Tübingen. Questa ha continuatoa conferirli sino al giornoai giorni nostri, tollerante o dissimulante la S. Sede.
Nelle trattative che precedettero la emanazione delle Bolle concordate di circoscrizione della Provincia ecclesiastica del Reno Superiore (alla quale appartiene anche la D diocesi di Rottenburg), la S. Sede non mancò di esprimere – con ogni chiarezza i principi le massime relative alla formazione del Clero. Avendo, infatti, i Governi confederati della Dichiarazione presentata al Sommo Pontefice Pio VII il 23 Marzo 1819 (cfr. Brück, Die oberrheinische Kirchenprovinz, Mainz, Kirchheim, 1868, pagg. 26 e seg., 522-525) limitato il Seminario all'ultimo anno del corso pratico, tale concetto fu ampiamente respiriluttato dal Cardinale Consalvi, Segretario di Stato, nella celebre
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Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo italiano trovasi riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem Frankfurter Verein, und der preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1821).
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In conformità di tali principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove si di prescrive: "Antedicto autem Joanni Baptistae episcopo iniungimus, … ut designet in quod Seminarium provinciae ecclesiasticae Friburgensis clerici diocesis dioecesis Limburgensis recipi valeant, cum assignatione annua, supradictorum mille quingentorum florenorum usque dum proprium Limburgense Seminarium erigatur".
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde alla verità storica,
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(se si eccettua, almeno in parte, la diocesi di Fulda – cfr. Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto ancora mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile, in base ai documenti esistenti negli Archivi della S. Sede,e relativi a quei negoziati.Assaiprobabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni del sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr. Brück, op. cit., pag. 100) pag. 121) il quale fu anche Esecutore della Bolla medesima; il che sembrerebbe confermato dalla circostanza che nel suo Decreto di esecuzione del 25 Ottobre 1827, egli sembra considerare la disposizione circa i Seminari tridentini come adempiuta mediante il solo Seminario pratico o Priesterseminar. Quell'equivoco non mancò però pur troppo di portare le sue conseguenze., I Governi riuniti, invero, come risulta dal Rapporto del Consigliere di Stato württemberghese v. Schmidlin del 6 Dicembre 1821, si basarono sul fatto del riconoscimento, dei Seminari come già esistenti e riguardarono le parole relat concernenti le prescrizioni del Concilio di Trento come "puramente storiche" o come "forme e riserve curialistiche, alle quali bastava di opporre una eguale riserva, il più possibile generale, delle
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prerogative dello Stato".
Questo falso ed obliquo punto di vista dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali ac vel episcopali is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum sacri concilii Tridentini institui ac educari debebit, qui dioecesis amplitudini et necessitati respondeat, quique ab episcopo congrue erit definiendus". Essi infatti di fronte all'Ultimatum della S. Sede, che prevedeva il surriferito punto quinto ed (nonché un sesto riguardante la libera comunicazione colla S. Sede medesima), risposero nella Nota del 4/7 Settembre 1826 asserendo essere i Seminari già dotati ed in ogni modo riservando i loro diritti sovrani; frase equivoca che lasciava aperta la porta ad ogni abuso: "Les Princes et Etats réunis
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E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo dimostrò il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte l'11 ed il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso vennero accettate e ratificate in quanto "avevano per oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione, la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile e vescovili e delle prebende del Duomo", senza tuttavia menzionare i punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr. Brück, op. cit., pag. 1198-119)restrizione questa, la quale fu espressamente rilevata dal Ministro del Culto württemberghese, von Schmid von Schmidlin, nel discorso da lui tenuto il 19 Maggio 1828, in occasione della pesa presa
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di possesso di Mons. von Keller come Vescovo di Rottenburg (cfr. Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz,op. cit., pag. 591 e seg.)
Tale punto di vista fu definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza d in data del 30 Gennaio 1830. I Gov Essa era stata già concordata e sin dal 1827; ma i Governi confederati la tennero dapprima segreta, volendo prima assicurarsi che le Sedi vescovili fossero provviste con candidati ben graditi ed i quali per la loro debolezza non fossero in grado di opporre resistenza. Dopo che perciò colla presa di possesso del Vescovo di Mainz, Mons. Burg, il 12 Gennaio 1830, l'ultimoaVesco diocesi della Provincia ecclesiastica ebbe il suo Pastore, essi emanarono, la detta "Ordinanza concernente il diritto sovrano di protezione e di ispezione sulla Chiesa cattolica" (cfr. Brück, op. cit., pag. 123 e segg.; Richter, op. cit., pag. 116 e segg.). Per ciò che riguarda la formazione dei candidati allo stato ecclesiastico, i §§ 25-27 della medesima contemplavano lo studio della teologia nellae Università, compiuto il quale, gli alunni passavano nel Priesterseminar, affine di essere ivi istruiti nella pratica
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del sacro ministero.
La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi, senza ed in particolare da quelli di di Rottenburg e di Limburg, senza la minima opposizione, né la gravissima ammonizione contenuta nel Breve Pervenerat della s. m. di Pio VIII in data del 30 Giugno 1830 valse a scuotere quei deboli Pastori dalla loro letargia (cfr. Brück, op. cit., pag. 125 e segg.).
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà a miosubordinato avviso dell'umile sottoscritto, di provvedere con ogni impegno che si che sia regolata [ein Wort unlesbar] all'anormale situazione della medesima.
Chinato

In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi membri l'energico Vescovo di Magonza, Mons. von Ketteler presentò al Governo due Memoriali,
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per rivendicare i diritti della Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del ; 1851 i Vescovi chiesero la istituzione dei Seminari tridentini previsti dalle Bolle di circoscrizione;ma iGoverni respinsero tale domanda, affermando che il punto quinto della Bolla Ad Dominici gregis custodiam non era stato da essiriconosciuto.
Nel secondo Memoriale del 1853 rinnovarono la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari. "Noi non vogliamo negare, osservavano,i Revmi Prelati, che un Convitto presso la Università, se concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto fosse puramente ecclesiastico e si trovasse come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si trovasse sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se fosse costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario. Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un Istituto falso e dannoso". Il Memoriale osserva altresì che colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluss e dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle medesime
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esso avrebbe dovuto dotare Istituti d'insegnamento e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento" ; che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era stata approvata dalla Chiesa; che anzi Pio  nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830 aveva protestato contro di essa e condannato come errore e probrosa ac miserrima servitus che lo Stato avochi a sé l'educazione del Clero. I Vescovi dichiararono tuttavia, pur reclamando il diritto alla istituzione di Seminari coll'intiero corso teologico, dichiararono nondimeno che, qualora ciò non fosse attuabile, dovevano esigere almeno la fondazione di convitti ecclesiastici Per ciò che concerne in modo particolare la diocesi di Rottenburg, il Memoriale, [suind] contro l'asserzione del Governo del Württemberg, il quale voleva [lap] giustificare il carattere di Istitutigovernatividei Convitti col fatto che essi furono stati fa eretti con fondi dello Stato, ricorda essere questo obbligato in forza del Reichsdeputationshauptschluss a dotare gli Istituti ecclesiastici coi beni appropriatisi per mezzo della secolarizzazione.
Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg il l'8 Aprile 1857 gli Articoli VIII e IX trattavano la questione del Seminario e della Facoltà teologica. Essi erano del seguente tenore:
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Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con pe sapienti ed opportunissime esortazioni nella Lettera della s. m. del Sommo Pontefice Pio IX a Mons. Vescovo di Rottenburg del 27 Giugno 1857, la quale qui non si riporta, per trovarsi perché trovasi integralmente stampata nella Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili, Roma, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1919, pag. 868 e segg.
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Nelle trattative, che precedettero la firma di detto Concordato e nelle quali fu Plenipotenziariodi Sua Santità Pio IX il pio e dotto Cardinale von Reisach e di Sua Maestà il Re Guglielmo I del Württemberg il Barone Adolfo von Ow, la S. Sede richiese il in principio la erezione dei Seminari tridentini a norma delle Bolle di circoscrizione del 1821 e del 1827. Il Governo però riconobbe bensì il diritto del Vescovo di istituire simili Seminari, ma sostenne che le relative spese avrebbero dovuto essere sostenute dalla Chiesa e voleva perciò che nell'articolo VIII capov. 1 fossero aggiunte le parole "aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln", vale a dire "coi mezzi finanziari che sono a disposizione del Vescovo". Nei negoziati Nelle conferenze, che ebbero luogo in Roma, il Plenipotenziario della S. Sede oppose che il Governo in base al Reichsdeputationshauptschluss era tenuto a provvedere ai bisogni della Chiesa; ma, il G l sebbene, però, le surriferite parole venissero cancellate, il Governo mantenne il suo punto di vista che lo Stato non avrebbe più continuato le sue prestazioni per
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la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto, nell'Allegato IIIdel Concordato, a spiegazionedell'Articolo Xche"non impedirebbe al Vescovo di impiegare una parte del sopravanzo degli introiti del fondo intercalare, purché tu tuttavia fossero innanzi tutto adempiuti gli obblighi fissati nella Convenzione relativamente al detto fondo" (cfr. Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la S. Sede e le Autorità civili , Roma, Tipogr. Poligl. Vaticana, 1919, pagg. 863-864). Siccome questo sopravanzo sarebbe stato o nullo o del tutto esiguo (cfr. art. X del Concordato capov. 6, ove sono determinati gli scopi, per i quali deve essere applicato il fondo intercalare; Archiv für Katho katholisches Kirchenrecht, vol. II, 1857, 667-668, vol. III, 1858, pagg. 3-4) e poiché sarebbero così mancati i mezzi per la erezione dei Seminari tridentini, la Santa Sede dovette contentarsi dell'affermazione teoretica del summenzionato diritto del Vescovo ed ammettere intanto lail mantenimento dei Convitti di Ehingen, Rottweil e Tübingen, mantenuti a spese dello Stato, colle con-
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dizioni, tuttavia, fissate nell'aArticolo VII sopra riportato. Quanto alla Facoltà teologica presso l'Università dello Stato, essa venne riconosciuta nell'Articolo IX, il quale però tutelava ed assicurava ampiamente i diritti dell'Autorità ecclesiastica al riguardo. Il Concordato venne ratificato e confermato dal Santo Padre Pio IX colla Bolla Cum in sublimi del Luglio 1857 (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 273), di guisa che peròneanche poté affermareche il viziorimanesse in tal guisa sanato il vizio di origine della erezione della Facoltà medesima, compiuta, come si è più sopra narrato, senza approvazione della S. Sede.
Ben prestoperò si scatenò una violenta campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si attaccò l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocasse la libertà scientifica, dei Professori, essenziale alle Università della Germania (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per tale
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motivo il Professore e Consigliere di Stato von Mohl in Tübingen propose al Senato accademico della Università medesima la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo insegnante e da tutti gli uffici della Università. La proposta venne accettata epoi applicata nella elezione del nuovo Rettore, in occasione della quale la Facoltà teologica fu completamente pretermessa. (Brück, op. cit., pag. 446e segg.). Ne seguì un accanito dibattito nella Camera, in seguito che portò [ein Wort unlesbar] mossi i le più violentee fanatiche ingiurie contro Roma ed il Papa. Il Concordato venne finalmente respinto con 63 voti contro 27 (Brück, op. cit., pagg. 447-453).; Il Governo cedette, e con Nota del 22 Giugno 1861 lasciò cadere il Concordato e propose una legge per regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica, dando ne dando comunicazione di tali avvenimenti alla S. Sede con Nota del 22 Giugno 1861.Archiv für k. K., vol. 6, 1861, pag. 398 e segg.). Il Governo cedette e con R.Decreto del 13 Giugno di quello stesso anno dichiarò il Concordato non più in vigore, ed annunziò la emanazione di una legge unilaterale per [ein Wort unlesbar] regolare i rapporti dello Stato colla Chiesa cattolica (Archiv für k. K.,
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ibid., pagg. 411-412). Essendo stata data comunicazione dal Ministro Barone von Hügel comunicazione alla S. Sede di tale detta risoluzione, l'Emo Cardinale Antonelli, con Nota in data del 3 Agosto 1861 (riprodotta nella traduzione tedesca in Archiv für k. K., vol. 7, 1862, pagg. 318-320), dopo aver espresso la sorpresa ed il dolore del S. Padre di fronte a così aperta violazione degli assunti impegnicontrattuali,dichiarò in nome dell'Augusto Pontefice che la S. Sede si riteneva anche da parte sua svincolata dagli assunti impegni, che le concessioni fatte al Governo nel Concordato dovevano considerarsi per l'avvenire come di niun val nulle e di niun del tutto prive di ogni valore e che per conseguenza il Vescovo di Rottenburg doveva nell'esercizio del suo ufficio attenersi in tuttala sua [br] estensione alla disciplina generale della Chiesa. In tal guisa le disposizioni del Concordato ,(e quindi anchequella concernente la Facoltà teoFacoltà teologica di Tubinga) cessava di aver vigore.
La nuova legge, fu promulgata il 30 Gennaio 1862 (cfr.  il testo in Brück, op. cit., pagg. 561-564), escluse, se non espressamente in opposizione al surriferito Art. VIII del Concordato, se non espressamente, almeno implicitamente i Seminari tridentini. Infatti nell'art. 3 si richiede per l'ammissione ad un ufficio ecclesiastico,
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oltre la cit il dom la cittadinanza württemberghese, anche "la prova di una formazione scientifica riconosciuta come adeguata dallao Stato"(cfr. Archiv für k. K., vol. 8, 1862, pag. 362 e segg.), con che si intendeva specialmente la Facoltà teologica di Tübingen, priva tuttavia della soggezione alla Autorità ecclesiastica prescritta dall'Articolo IX del Concordato.
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire all'E. V. coll' negli nell'ossequiosio Rapportio NN. N. 30561 del 20 Maggio 1924), in quanto conc ha rapp concerne gl'Istituti per la educazione del Clero. Conformemente alle massime fissate nella Cost nuova Costituzione germanica del 1919, detta legge ha abrogato la precedente legge del 30 Gennaio 1 9 8 1862 ed ha quindi reso libera la erezione di Seminari a norma del Codice di diritto canonico nell'ambito delle
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leggi generali sull'insegnamento. Il § 73 della legge in discorso prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità ecclesiastica; esso è infatti del seguente tenore:
"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
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Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la entrata in vigore di questa legge".
In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo. Il proI progetti [vedevano] partivano dal concetto che l'obbligo delle prestazioni per i Seminari tridentini nelle trattative del Governo württemberghese colla S. Sede negli anni 1807/09, 1819/27 e 1854/57 l'obbligo delle prestazioni finanziarie per i Seminari tridentini era stato ristretto all'ultimo anno del Seminario pratico(Alumnatskurs). Se lo Stato del Württemberg negli anni 1817/24 stabilì, a differenza di tutti gli altri Paesi della Germania, di mettere a disposizione notevoli somme per il mantenimento dei Convitti, ciò non avvenne perché [esso] quasi
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che esso avesse in base alla secolarizzazione ed al § 35Reichsdeputationshauptschluss maggiori obblighi che non la Prussia, la Baviera, il Baden o l'Hessen, ma sia in vista delle prestazioni alla Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle [misure] preliminari prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von Wangenheim, il quale desiderò di assicurare ill'unione della formazione scientifica degli ecclesiastici cattolici coll'organismo generale della istru pubblica istruzione dello Stato, ed in particolare colla Università di Tübingen. Se dunque ora il Ministero, allo scopo per ragione dell'eguale trattamento delle due Chiese (cattolica ed "evangelica") si dichiara pronto ad obbligarsi giuridicamente al pagamento di una rendita per i Convitti, anche rimanendo essi ora privati del loro carattere di Istituti dello Stato, tale vincolo deve tuttavia essere condizionato al mantenimento dell'attuale scopo degli Istituti medesimi, vale a dire che i giovani alunni ricevano la loro istruzione filosofico-teologica nella Università rispettivamente nella Facoltà teologica della Università e nei Ginnasi dello Stato. Tale disposizione
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contenuta nei §§ 14 e 11 dei prog menzionati progetti non impone al Vescovo l'obbligo di far inviare gli alunni aglidiinviare gli alunni per la loro formazione scientifica negli Istituti dello Stato, ma questa è una condizione per l'impegno finanziario dello Sta del Governo. Qu Il diritto del Vescovo di [mutare] ordinare diversamente tale formazione rimaneva quindi intatto; qualora egli intenda di esercitarlo, lo Stato si riserva di decidere se ed in quanto egli esso continui a contribuire per le spese [corr] relative spese.
A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1º Luglio 1925, rilevando affermando invece l'obbligo dello Stato, in seguito alla secolarizzazione, di sopperire a tutte le spese per la formazione del Clero. Che i Convitti fossero fondati come Istituti dello Stato, fu una conseguenza delle massime di politica ecclesiastica allora dominanti. Ma la Costituzione germanica del 1919 ha eliminato la ingerenza governativa su detti Istituti, i quali sono così divenuti puramente ecclesiastici. La Curia vescovile
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dichiarava quindi di non poter accettare, perché restrittiva della libertà del Vescovo, l'ac la suaccennata condizione, importante l'obbligo di mantenerel'attuale sistema della formazione del della istruzione dei giovani chierici. È vero che il progetto non importa per sé un ob a tale riguardo un obbligo al Vescovo; ma questa condizione e la circostanza che, in caso di cambiamento, alle attuali prestazioni dello Stato, sufficienti per la più gran parte delle spese, sarebbe sostituito un semplice contributo, costituiscono una forte pressioneda parte dello Stato.Ora pe il Vescovo potrebbetrovar trovarsi obbligatonella necessità, anche per mutamenti introdotti dallo Stato nel programma degli studi, di introdurre un al metodo diverso nella formazione dei chierici, per es. se, come è da temere, lo studio della lingua latina ndei Ginnasi venisse ridotto in guisa da non essere più sufficiente per i candidati allo al sacerdozio. Anche in tal caso secondo i §§ 14 e 11 verrebbero a cessare le prestazioni finanziarie del Governo.
Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio del
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17 Marzo 1926) mantenuto fermo il punto di vista del carattere non obbligatorio delle prestazioni dello Stato per a favore degli Istituti per la formazione scientifica del Cleroprima del Seminario pratico, il primo propose nel succitato Ufficio del 21 Giugno 1926 di prescindere nelle progettate Convenzioni da qualsiasi disposizione circa la estensione e le condizioni dell'obbligo dello Stato al riguardo, lasciando così del tutto impregiudicata l'attuale controversa situazione giuridica, e di limitare l'accordo al ai principi, secondo i quali debbono essere di fatto sino a nuovo ordine [misurate] le somme gl globali relative corrispondentia tali prestazioni. In conformità di ciò il Ministero del Culto inviò alla Curia vescovile in data del 5 Agosto 1926 duenuoviprogetti di Convenzione.
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), lae que trattative rimasero sospese, non avendo il Vicario Capitolare, Mons. Sproll, creduto di poter prevenire in un affare così importante la decisione del futuro
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Vescovo. Dopoché però questo Prelato fu eletto egli stesso a quella Sede episcopale (19Marzo 1927), in un Esposto del 7 Agosto s. a., nel quale trattava anche di vari affari della diocesi, mi riferì anche intorno alla questione in discorso. "Già il defunto Vescovo (così egli scriveva) aveva ordinato che, ottenutosi l'accordo definitivo, la questione si dovesse presentare a Vostra Eccellenza, con preghiera di voler dare il permesso per la conclusione delle anzidette Convenzioni. Come dimostra la lettera del 1º Luglio 1925, noi abbiamo mosso serie obbiezioni contro l'im
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Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza dubbio importava allo stato attuale della dei Convitti, l'umile sottoscritto non poté tuttavia non considerare anche i pericoli cui ed i difetti inerenti alla conclusione della proposta Convenzione. Essi erano, a [mio] modesto avviso, di duplice natura: di forma e di sostanza. – Quanto alla forma, la educazione ed istruzione del Clero era materia, che aveva costituito già oggetto di trattative e di accordi fra la S. Sede ed il Governo württembue lo Stato del Württemberg, ed è quindi riservata alla S. Sede medesima. Già la "legge sulle Chiese", di cui si è fatto sopra parola, colla quale il questo Governo aveva voluto regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato e le società religiose, aveva creato un precedente, che è stato poi continuamente invocato dai [te] nemici del Concordato in Germania. Le q Lo scrivente poté profittando della vacanza della diocesi di Rottenburg per costringere il Governo del Württemberg, malgrado la sua ritrosia, a riconoscere l'obbligo dei negoziati colla S. Sede per una nuova Convenzione. Se però ora si assumesse il in materie essenzialmente concordatarie il sistema di Convenzioni fra lo Stato ed i Vescovi, si darebbe un non meno pericoloso argomento nelle mani degli avversari del Concordato, i quali, per odio contro Roma, reclamanoreclamano , accordi che, in quanto siano necessari accordi fra lo Stato fra i due Poteri in materie ecclesiastiche, [a] essi abbiano luogo coll'Episcopato locale, ad esclusione della S. Sede; errore, contro
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il quale prese prese così lodevolmente posizione nello scorso anno la stessa Conferenza vescovile di Fulda (cfr. Rapporto N. 37932 dell'11 Agosto 1927). L'esempio del Württemberg potrebbe avere dannose ripercussioni, principalmente in Prussia. – Senonché anche il contenuto della progettata Convenzione non mi sembrava poi di diff dar luogo ad obbiezioni. Basti citare il § 5 n. 1, il quale prescrive che il Superiore ed i ripetitori dei Convitti debbano aver compiuto almeno tre anni di studi teologici in un'Alta scuola alta scuola dello Stato in Germania; con che rimanevano escluse le alte scuole vescovili e gli Istituti Pontifici in Roma; precedente anche questo pericolosissimo, se si penconsiderinole difficoltàincontrate in questa materia nelle trattative col concordatarie colla Prussia (cfr. Rapporto N. 36039 dell'8 Settembre 1926).
Simili considerazioni esposi al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente, come mio pensiero personale, e salva la superiore decisione della S. Sede – in una mia lettera del 5 Ottobre 1927. Il sullodato Mons. Sproll, venuto poi a farmi visita il 10 del susseguente mese di Novembre, si dichiarò d'accordo col
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modo di vedere dell'umile sottoscritto, aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.
Se dunque piacerà alla S. Sede di confermare che la materia in discorso deve essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, nei relativi negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, adoperarsi: 1º) a regolare laanormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º) garantireassicurare la piena libertà della Chiesa nella direzione dei Convitti per gli aspiranti allo stato ecclesiastico, 3º)  assicurareleprestazioni finanziarie, a cuiperla formazione delClero.
Una volta fissati questi punti in una Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere alla riforma dei detti Istituti. Senza al dubbio l'attuale stato dei medesimi, ed in particolar modo del Convitto teologico, è, grazie al Cielo, ben diverso da quello sopra lamentato dei tempi antichi; tuttavia non pochi miglioramenti sembrano ancora opportuni, affine di consolidare la disciplina, eliminare gli inconvenienti tuttora esistenti,
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in una parola, attuare praticamente quanto cotesta S. Congregazione sapientemente prescriveva al riguardo nella Istruzione ad Germaniae Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis, pag. 4.
Accluse al L'E. V. troverà infine qui accluse alcune informazioni circa le Associazioni fra gli studenti di teologia in Tübingen, fornitemi, dietro mia richiesta, dal Rev. P. Roberto Köppel S. J., Direttore spirituale di quel Convitto(Withelmstift).Esse sono tre: la Danubia e la Herzynia, fondate sin dal 1848, e la Guelfia, fon costituita nel 1870 (cfr. Universitätskalender und Vorlesungsverzeichnis, Sommersemester 1927, pag. 112). Il menzionato Padre pensa che la questione potrà essere più facilmente risoluta, dopoché il Convitto sarà passato intieramente nelle mani del Vescovo.
Chinato
377r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano vom 26. Januar 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18496, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18496. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
Online seit 20.01.2020.