Dokument-Nr. 18496
Pacelli, Eugenio an Bisleti, Gaetano
[Berlin], 26. Januar 1928
Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelliBetreff
Origini e stato attuale della Facoltà
teologica e del Convitto di Tübingen nel Württemberg
377v
apparso nei Beiträge zur Geschichte der Universität besonders der kath.-theologischen
Fakultät in Tübingen, herausgegeben zum 450jährigen Jubiläum der Universität, Verlag
der Buchdruckerei von H. Laupp jr in Tübingen 1927, pagg. 77-158.Del risultato delle ricerche, che ho potuto compiere finora,e le quali, per non avere adisposizione i documenti degli Archivi della S. Sede, sonosenza dubbioincomplete ho fatto fin da ora relazione all'Eminentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato, affine di ricevere le superiori istruzioni in vista delle suaccennate trattative. Ho stimato tuttavia conveniente di darne al tempo stesso comunicazione all'E. V., Cui sta tanto a cuore la formazione degli aspiranti al sacerdozio in Germania.
378r
Il progetto della erezione di un Istituto per lo studio della teologia cattolica nel Württemberg risale all'epoca, in cui il Duca, poi Principe elettore e ReFerdinandodel Württemberg prese possesso dei considerevoli territori assegnatigli a titolo d'indennizzo dal Reichsdeputationshauptschluss del 23 Novembre 1802 e 25 Febbraio 1803.
378v
La cosa fu specialmentediscussa durante le trattative per il Concordato, 379r
dal
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dem cathedra juri
canonico et Historiae ecclesiasticae addicitur. Omnes et singuli horum institutorum
Professores, quoad ea, quae instructionem religiosam moresque concernunt, Episcoporum
auctoritati, in rebus autem mere civilibus et politicis Gubernio subduntur. Professores
ipsi, praevio a Nobis ac Episcopis facto examine, a Nobis nominabuntur". Le trattative
rimasero però interrotte il 1º Novembre in seguito alla dichiarazione del Nunzio "di
aver ricevuto ordini da Roma, che lo obbligavano a considerare come spirati i suoi poteri
... ed a recarsi senza indugio a Parigi"
(ibid., pag. 7).Dopoché i ripetuti tentativi del Re di addivenire ad un accordo colla S. Sede (missione del Consigliere ecclesiastico, Rev. Keller, in Roma negli anni 1808-1809, e nuova missione del medesimo in Parigi e Savona nell'estate del 1811) rimasero senza successo a causa delle sfavorevoli condizioni dei tempi Federico con Decreto del 28 Settembre 1812 procedette alla istituzione di un'Amministrazione ecclesiastica provvisoria (Vicariato generale di Ellwangen per i territori
380r
appartenenti alla diocesi di Augsburg) ed al tempo
stesso eresse e fondò in quella città "per la educazione e l'istruzione di 380v
– per ragioni, che non risultano 381r
Ellwangen,
una volta "rite"Dopo la morte del Re Federico I (30 Ottobre 1816) sorse tosto l'idea di trasferire detto Istituto da Ellwangen a Tübingen e di unirlo come Facoltà teologica cattolica a quella Università, come risulta dalla domanda del Ministro dei Culti, Barone von Wangenheim, alla Curatela della Università di Ellwangen del 20 Novembre 1816 e dalla risposta di questa del 16 Gennaio 1817. Il Governo promosse "con ogni energia tale disegno, che fu mandato ad effetto nell'autunno del 1817 contemporaneamente al trasferimento del Vicariato
381v
generale e del Seminario clericale da Ellwangen a Rottenburg.382r
i detti trasferimenti 382v
del Consigliere di Stato, Barone von Schmitz-Grollenburg, del
13 Settembre 1817) non volle saperne, ed il Pro-Vicario si sottomise. – Del
resto, quale fosse il punto di vista del Governo a tale proposito, era già stato chiaramente
espresso nel Voto del Collegio di Curatela della Università di Ellwangen del 16 Gennaio
1817, nel quale fra l'altro si legge: "È nellibero arbitrio dello Stato di determinare in qual luogo esso
voglia trasferire i suoi Istituti d'istruzione... Il Papa, nel momento presente, non può in
nessun modo entrare nell'affare. È vero che egli, durante le trattative del Nunzio della
Genga per il Concordato, aveva chiesto una città cattolica, particolarmente Gmünd, per lo
studio della teologia, e la Maestà del defunto Re aveva 383r
zione (Bundestag). Lo Stato quindi non ha
ancora alcun obbligo speciale in proposito verso la Corte di Roma, – e se questa negozierà
di nuovo, dovrà prendere la cosa quale la trova, consentanea come è alle condizioni dello
Stato, il che la Corte di Roma non può né giudicare né decidere. Del resto, essa non ha
alcun diritto di impedirla. In Heidelberg ed in Breslavia esiste da tempo la medesima
unione, 383v
samente i surriferiti principi, che cioè in questoaffare (egli parla qui più particolarmente del trasferimento del luogo della residenza del
Vescovo) unicamente il Sovrano era competente e che non si richiedeva una intesa con Sua Santità, sebbene non disconoscesse che
l'osservazione fatta dal Principe von Hohenlohe Il Governo si attenne a questi principi e non domandò il beneplacito della S. Sede per il trasferimento dell'Istituto teologico a Tübingen, neppure in seguito, almeno per quanto risulta dalle pubblicazioni finora apparse
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Sede, dalla quale non ha avuto
nemmeno il privilegio di conferire i gradi accademici. Tale diritto fu accordato, come
si è visto più sopra, dal Re alla Università di Ellwangen, dalla quale passò alla
favoltà teologica di Tübingen. Questa ha continuatoa conferirli sino
Nelle trattative che precedettero la emanazione delle Bolle concordate di circoscrizione della Provincia ecclesiastica del Reno Superiore (alla quale appartiene anche la
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Esposizione dei Sentimenti di Sua Santità sulla Dichiarazione de' Principi e Stati
Protestanti riuniti della Confederazione Germanica (il testo italiano trovasi
riprodotto nel volumetto intitolato: Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen
Kirchenverfassung in Aktenstücken und ächten Notizen von dem Emser Congress, dem
Frankfurter Verein, und der preußischen Uebereinkunft, Stuttgart, in der
J. B. Metzler'schen Buchhandlung, 1821)."Volendo i Principi Confederati (così si legge nel sullodato Documento) che nelle Diocesi dei loro Stati vi siano dei Seminarj per la educazione del Clero, come si rileva dall'Articolo 4 della Dichiarazione, il Santo Padre non può non insistere per la sua parte che i Seminarj siano modellati su quella forma che con tanta sapienza fu prescritta dal sagro Concilio di Trento, e che l'esperienza di circa tre secoli ha dimostrato quanto sia utile alla Chiesa cattolica. Per la qual cosa Sua Santità non può dispensarsi in primo luogo dal manifestare il suo vivo desiderio, che in ogni Diocesi sia stabilito un Seminario secondo le disposizioni del Concilio di Trento, il quale se permette che in uno o più Seminarj si raccolgano i Fanciulli di diverse Diocesi, lo permette soltanto nel caso, che le chiese siano tanto povere, che non sia possibile erigervi il Seminario, e finché una tale erezione non sia seguita Sua Santità è nella lusinga, che i Principi e Stati Protestanti riuniti della Confederazione Germanica potranno trovare nella loro generosità, e nei Beni Ecclesiastici, de' quali si trovano attualmente in possesso, i mezzi di stabilire oltre i tre Seminari indicati nell'Articolo 4, i quali attualmente sussistono, anche i due per le altre Diocesi che ne resterebbero prive.
Ma ciò che principalmente richiama la sollecitudine del Santo Padre sul proposito de' Seminarj, che sono l'oggetto della più tenera cura della Chiesa
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Cattolica, si è la forma che vuole darsi ai Seminari
medesimi."Dall'Ultimo paragrafo dell'Articolo 4 Sua Santità è venuta a conoscere che le scuole delle scienze Sacre si vogliono stabilire nelle Università, e che per conseguenza nei Seminarj non sarebbero ammessi che Giovani adulti, i quali dopo compito il corso dei loro studj nelle Università medesime li riceverebbero per qualche tempo nei Seminarj al solo oggetto di apprendervi la prattica del sacro Ministero, i doveri Pastorali, la liturgia, e cose simili. Si è confermato il Santo Padre in questa idea dal rilevare che nell'Articolo 6 paragrafo lett. g) non si lascia ai Vescovi che la nomina del Rettore del Seminario, né mai si parla dei Professori. Una tale forma pertanto contraria a quella stabilita dal Concilio di Trento, aliena dallo Scopo, che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj, e lesiva dei diritti de' Vescovi in ordine alla educazione ed istituzione de' Chierici nella dottrina necessaria al loro stato, non può essere approvata dal Santo Padre.
Il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 23 parlando dei Seminarj stabilisce che in essi debba essere alimentato, religiosamente educato ed ammaestrato nelle Ecclesiastiche discipline un determinato numero di fanciulli: "certum puerorum numerum". Lo scopo infatti che ha avuto la Chiesa nella istituzione dei Seminarj è stato appunto quello di educare e formare fino dalla più tenera età quelli che si destinano ad essere Ministri del Santuario, nell'Esercizio delle virtù proprie del loro stato, e nelle scienze principalmente Sagre, sotto la vigilanza e la totale dipendenza dei Vescovi.
Qualunque abuso possa essersi introdotto relativamente ai Seminarj in qualche Stato della Germania anche Cattolico, non potrà mai obbjettarsi alla Santa Sede, la quale non lo ha né riconosciuto, né sanzionato, ed anzi lo riprova, né potrà mai ragionevolmente pretendersi che la Santa Sede approvi essa stessa un abuso, perché in qualche Paese Cattolico si trova introdotto.
Lo stato di decadenza, in cui trovasi il Clero di Germania, si ripete dalla Santità Sua non meno che dai Vescovi dagli abusi specialmente che si sono ivi introdotti a riguardo dei Seminari, e principalmente dal non ammettersi nei medesimi che giovani adulti dopo che nelle Università abbiano compito il corso
385v
dei loro Studj, e godendo di una soverchia libertà siansi imbevuti dei più
perniciosi principj. Bisogna non conoscere la natura dell'Uomo per persuadersi che in
tempi di tanta corruzione, quali sono disgraziatamente quelli in cui viviamo, possano in
pochi mesi dei giovani già maturi formarsi in quelle sode virtù che sono proprie dello
Stato Ecclesiastico, senza essersi nella prima età esercitati nella prattica delle
medesime, e consolifdarsi, anzi far ritorno ai sani principj dopo
essersi imbevuti di massime non conformi a quelle che devono regolare la condotta di un
Ecclesiastico.Il Santo Padre pertanto, cui non possono non essere sommamente a cuore i Seminarj, i quali formano le più belle speranze della Chiesa, si crede in obbligo di insistere perché siano momodellati sulle forme prescritte dal Sagro Concilio di Trento, e vi siano insegnate principalmente le scienze Sagre sotto la totale dipendenza dei Vescovi. A questi appartiene per diritto divino l'istruire Essi stessi, o per mezzo di altri, i Fedeli alla loro cura affidati, non solo catechizzando e predicando al popolo, ma anche insegnando, o facendo insegnare da Maestri di loro fiducia la Teologia e le altre Scienze Sagre a coloro che aspirano allo Stato Ecclesiastico, ed un tale diritto, secondo i principj Cattolici, non può essere né impedito né ristretto dalla Civile Potestà. Il Santo Padre non ha che ad appellare a fatti pur troppo recenti e pur troppo conosciut
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on ravvisarsi da Sua Santità che come assolutamente inefficaci a garantire
l'ortodossia dell'insegnamento. La storia de' tempi nostri, e le false e perniciose
dottrine che si insegnano in alcune Università Cattoliche della Germania nonostanti
anche i ripetuti reclami del Santo Padre, fanno chiaramente conoscere che questa
sorveglianza sopra i Professori attribuita ai Vescovi è per ordinario una espressione
vaga e priva di qualunque efficacia, un'arma di cui i Vescovi anche meglio intenzionati
non possono fare alcun uso".Questi stessi concetti sono confermati nella ulteriore Nota del Cardinale Consalvi del 24 Settembre 1819 (riprodotta dal Brück, op. cit., pagg. 525-543) in replica a quella degli Inviati dei Principi e Stati riuniti della Confederazione Germanica in data del 3 Settembre di quello stesso anno 1819 (riportata nel succitato volume "Die neuesten Grundlagen der teutsch-katholischen Kirchenverfassung", pag. 310-322): "Finalmente per ciò che riguarda le Università (così si esprime L'Eminentissimo Segretario di Stato), il Santo Padre è ben lungi dal non riconoscere i servigj che soni stati resi alle scienze ed alle Lettere dalle Università della Germania. Crede però la Santità Sua di non poter essere rimproverata se insiste perché i Giovani che si dedicano allo Stato Ecclesiastico debbano fare almeno gli Stdj Sagri nei Seminarj e sotto la vigilanza e direzione de' Vescovi. La Santità Sua nel considerare come allarmante lo stato attuale delle Università si fonda sulla opinione che a riguardo delle medesime hanno manifestato gli stessi Principi e Governi Tedeschi, i quali ne hanno fatto l'oggetto di una discussione nella Dieta di Francfort. Le misure adottate nelle stesse Università che appartengono agli Stati riuniti, misure delle quali tutti i Giornali hanno data notizia, non indicano certamente che i Governi sono relativamente alle Università in quella stessa tranquillità, che i SSri Inviati esigono che abbia la S. Sede riguardo alle medesime. Ma prescindendo anche da tali riflessi crede il Santo Padre che le ragioni che Egli ha addotte nella esposizione de' Suoi sentimenti dimostrino abbastanza chiaramente che Egli non può non insistere acciò sia lasciato ai Vescovi libero l'esercizio del loro diritto d'insegnare la Teologia o per se stessi, o per mezzo di Professori di loro fiducia, e che i Seminarj siano regolati a forma di quanto
386v
intorno ai medesimi prescrive il Concilio di Trento".In conformità di tali principi, la Bolla di circoscrizione per la Provincia ecclesiastica del Reno Superiore Provida solersque del 16 Agosto 1821 disponeva relativamente ai Seminari quanto segue: "Cunque ad praescriptum sacri concilii Tridentini pro cleri educatione ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab episcopo libere regendum et administrandum existere debeat in singulis ex praedictis tam archiepiscopali quam episcopalibus ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae dioecesis necessitas et utilitas postulat; cumque in quatuor ex illis jam adesse sciamus, in reliqua ecclesia, quamprimum poterit, congrue erigendum mandamus". Quale sia questa ultima diocesi, della quale si dice non esistere ancora in essa il Seminario, apparisce più appresso, ove si
Quanto invece all'Archidiocesi di Friburgo ed alle diocesi di Magonza, Fulda e Rottenburg (della quale si tratta nel presente rispettoso Rapporto) la Bolla afferma aversi già in esse il Seminarium puerorum ad praescriptum Sacri Concilii Tridentini pro Cleri educatione et institutione. Ciò però non corrisponde alla verità storica,
387r
(se si eccettua, almeno in parte, la
diocesi di Fulda – cfr. Richter, Eine Episode aus der Geschichte der Fuldaer theologischen
Lehranstalt, pag. 112 e segg.). Come un tale errore siasi introdotto nella Bolla non ho potuto ancora
mettere in chiaro; ciò riuscirebbe però, credo, non difficile, in base ai documenti esistenti negli Archivi della
S. Sede,e relativi a quei negoziati.Assaiprobabilmente esso deve attribuirsi a false informazioni
del sunnominato Mons. von Keller, Vescovo tit. di Evara, e poi nel 1828 Vescovo di
Rottenburg, noto per la sua debolezza e sommissione verso la Potestà civile (cfr.
Brück, op. cit., 387v
prerogative dello
Stato". Questo falso ed obliquo punto di vista dei Governi apparisce anche dai negoziati che precedettero la pubblicazione della Bolla supplementare per l'anzidetta Provincia ecclesiastica del Reno superiore "Ad Dominici gregis custodiam" del 2 Aprile 1827, il cui punto quinto era del seguente tenore: "Quinto: In seminario archiepiscopali
388r
jugeait autrement et trouverait indispensable d'insérer la cinquième et la
sixième proposition dans la bulle supplémentaire, il ne pourrait échapper à sa sagacité,
que les Princes et États réunis se trouveraient par le fait même dans la nécessité de se
réserver les droits inaliénables de Leur Souveraineté relativement aux points en
question" (cfr. Brück, op. cit., pag. 545; cfr. pure ibid.,
pagg. 112-117). E che tale fosse in realtà il pensiero segreto dei Governi lo
dimostrò il fatto che, secondo la risoluzione di una nuova Conferenza tenutasi a Francoforte
l'11 ed il 12 Agosto 1827, le due Bolle in discorso vennero accettate e ratificate in quanto "avevano per
oggetto la costituzione della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, la circoscrizione,
la dotazione e la erezione dei cinque Vescovati ad essa appartenenti coi loro Capitoli
cattedrali, come anche la provvista delle Sedi arcivescovile e vescovili e delle prebende
del Duomo", senza tuttavia menzionare i punti quinto e sesto, e quindi nemmeno i
Seminari a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento (cfr. Brück, op. cit., pag. 11388v
di possesso di Mons. von Keller come Vescovo di
Rottenburg (cfr. Longner, Beiträge zur Geschichte der oberrheinischen Kirchenprovinz,op. cit., pag. 591 e seg.)Tale punto di vista fu definitivamente confermato e sancito dalla Ordinanza
389r
del sacro ministero. La surricordata Ordinanza fu accolta pur troppo dalla maggior parte dei Vescovi,
Così sorse e si consolidò la Facoltà teologica di Tübingen. Nelle trattative per un futuro Concordato col Württemberg occorrerà a
In seguito, tuttavia, vale a dire negli anni 1851-1853, l'Episcopato della Provincia ecclesiastica del Reno superiore, il quale contava ora fra i suoi
389v
per rivendicare i diritti della
Chiesa conculcati dalla Potestà civile. Nel primo Memoriale del ; 1851 i Vescovi chiesero la istituzione dei Seminari tridentini previsti dalle Bolle di circoscrizione;ma iGoverni
respinsero tale domanda, affermando che
il punto quinto della Bolla Ad Dominici gregis custodiam non era stato da essiriconosciuto.Nel secondo Memoriale del 1853 rinnovarono la loro richiesta che la formazione teologica dei giovani chierici avesse luogo nei Seminari. "Noi non vogliamo negare, osservavano,i Revmi Prelati, che un Convitto presso la Università, se concorra una serie di favorevoli circostanze, se soprattutto il Convitto fosse puramente ecclesiastico e si trovasse come tale sotto la immediata direzione del Vescovo, se si trovasse sotto gli occhi del Vescovo e presso una Università cattolica, se fosse costituito il più possibile secondo le massime del Concilio di Trento e della vita ecclesiastica, potrebbe in qualche modo sostituire un formale Seminario. Ma un Convitto dello Stato ... dovrebbe essere da noi senz'altro qualificato come un Istituto falso e dannoso". Il Memoriale osserva altresì che colla erezione delle Facoltà teologiche "lo Stato non ha in alcun modo soddisfatto agli obblighi derivanti dal Reichsdeputationshauptschluss e dalle Convenzioni (colla S. Sede), giacché a norma delle medesime
390r
esso avrebbe dovuto dotare Istituti d'insegnamento
e Seminari ecclesiastici secondo le prescrizioni del Concilio di Trento" ; che l'ordinanza del 30 Gennaio 1830 non era stata approvata dalla Chiesa; che anzi Pio nel Breve Pervenerat del 30 Giugno 1830 aveva
protestato contro di essa e condannato come errore e probrosa ac miserrima servitus che lo
Stato avochi a sé l'educazione del Clero. Nel Concordato concluso fra la S. Sede ed il Governo del Württemberg
390v
Art. VIII.Liberum erit Episcopo erigere Seminarium iuxta formam Concilii Tridentini, in quod adolescentes, et pueros informandos admittet, quos pro necessitate et utilitate Dioecesis suae recipiendos iudicaverit. Huius Seminarii ordinatio, doctrina, gubernatio, et administratio Episcopi auctoritati pleno liberoque iure subiectae erunt.
Rectores quoque et Professores, seu Magistros Episcopus nominabit, et quotiescumque necessarium, vel utile ab ipso censebitur, removebit.
Quamdiu vero Seminarium ad normam Tridentini Concilii desiderabitur, et Convictus publici aerarii maxime sumptibus sustentati, Ehingae, Rotvilae, et Tübingae existent, haec observabuntur.
a) Quod attinet ad educationem religiosam et disciplinam domesticam, ea instituta regimini et inspectioni Episcopi subdita sunt.
b) Alumni horum institutorum, quatenus erudiuntur in scholis publicis, aeque ac ceteri discipuli legibus, quae scholis illis constitutae sunt, et normis de ratione et cursu studiorum praescriptis subiacent.
Si ea in re Episcopus (quoad Gymnasia) immutationem quamdam necessariam vel magis opportunam iudicaverit, consilia conferet cum Regio Gubernio, quod item pro sua parte nihil, nisi antea collatis cum Episcopo consiliis, mutabit.
c) Episcopus institutorum eorumdem Rectores et Repetitores deputabit, eosque removebit; quos tamen gravibus de causis factoque innitentibus circa res civiles, et politicas Regio Gubernio minus
391r
acceptos
esse resciverit, nunquam eliget. Item quos postea ob easdem causas ingratos Gubernio
evasisse compererit, dimittet.d) Episcopo competit eadem instituta visitare, delegatos suos ad examina publica, praesertim pro recipiendis alumnis, mittere, relationes periodicas exigere.
e) Prospiciet Regium Gubernium, ut in Gymnasiis, quibuscum coniuncti sunt convictus inferiores, paulatim non alii, nisi ex Clericorum ordine, Professores instituantur.
Art. IX.
Facultas theologica Universitatis Regiae quoad munus docendi ecclesiasticum Episcopi regimini, et inspectioni subest. Potest proinde Episcopus Professoribus et Magistris docendi auctoritatem, et missionem tribuere, eamdemque, quum id opportunum censuerit, revocare, ab ipsis fidei professionem exigere, eorumque scripta et compendia suo examini subiicere.
Questi due Articoli furono poi ampiamente illustrati con
391v
Nelle trattative, che precedettero la firma di detto
Concordato e nelle quali fu Plenipotenziariodi Sua Santità Pio IX il pio e dotto Cardinale von Reisach e
di Sua Maestà 392r
la formazione degli ecclesiastici, qualora il Vescovo
procedesse alla erezione dei Seminari tridentini, e concesse soltanto, nell'Allegato IIIdel Concordato, a spiegazionedell'Articolo Xche"non impedirebbe al Vescovo di impiegare una parte del sopravanzo degli
introiti del fondo intercalare, purché 392v
dizioni, tuttavia,
fissate nell'Ben prestoperò si scatenò una violenta campagna da parte dei protestanti contro il conchiuso Concordato. In particolare si attaccò l'articolo relativo alla Facoltà teologica, il quale, in virtù del controllo accordato al Vescovo, soffocasse la libertà scientifica, dei Professori, essenziale alle Università della Germania (cfr. Archiv für k. K., vol. II, pag. 671 e segg.). Per tale
393r
motivo il Professore e Consigliere di Stato von Mohl
in Tübingen propose al Senato accademico della Università medesima la esclusione della Facoltà anzidetta dal Corpo
insegnante e da tutti gli uffici della Università. La proposta venne accettata epoi applicata nella elezione
del nuovo Rettore, in occasione della quale la Facoltà teologica fu completamente pretermessa.
(Brück, op. cit., pag. 446e segg.). Ne seguì un accanito dibattito nella Camera,
393v
ibid.,
pagg. 411-412). Essendo stata data La nuova legge,
394r
oltre
Rimane ora che si faccia qualche cenno della recente "legge sulle Chiese" (Gesetz über die Kirchen) del 3 Marzo 1924 (sulla quale compii già il dovere di riferire all'E. V.
394v
leggi generali sull'insegnamento. Il § 73 della
legge in discorso prevede inoltre il passaggio dei Convitti sotto la direzione dell'Autorità
ecclesiastica; esso è infatti del seguente tenore:"1. I Seminari teologici evangelici ed i Convitti cattolici per mezzo di una Convenzione fra il Ministero del Culto e la superiore Autorità ecclesiastica passeranno sotto la direzione e l'amministrazione della medesima, in quanto questi Istituti servono alla educazione ed al mantenimento degli alunni ed alla loro speciale formazione per il servizio della Chiesa. Le disposizioni in contrario saranno revocate con un decreto.
2. In quanto i Seminari evangelici inferiori servono alla istruzione generale dei futuri ecclesiastici, la loro posizione giuridica di fronte allo Stato ed i contributi dello Stato verranno regolati con un decreto d'intesa colla superiore Autorità ecclesiastica.
3. Le dette Convenzioni e decreti, per quanto concerne le prestazioni dello Stato, abbisognano del consenso del Ministero delle Finanze".
395r
Il Landtag prese inoltre al riguardo la seguente
risoluzione: "La esecuzione del § 73 deve venire effettuata quanto prima dopo la
entrata in vigore di questa legge".In seguito a ciò il Ministero del Culto preparò e presentò alla Curia vescovile di Rottenburg con ufficio del 19 Gennaio 1925 due progetti di Convenzione, l'una per il Convitto teologico di Tübingen (Wilhelmsstift), l'altra per i Convitti inferiori di Ehingen e Rottweil, affine di regolare il passaggio dei medesimi sotto la direzione e l'amministrazione del Vescovo.
395v
che esso avesse in
base alla secolarizzazione ed al § 35Reichsdeputationshauptschluss maggiori obblighi che non la Prussia, la Baviera, il
Baden o l'Hessen, ma sia in vista delle prestazioni
alla Chiesa "evangelica", sia in considerazione delle
[misure] preliminari
prese dall'allora Ministro del Culto e Ministro Presidente, Barone von Wangenheim, il quale
desiderò di assicurare 396r
contenuta nei §§ 14 e 11 dei A tale comunicazione la Curia vescovile rispose con Foglio in data del 1º Luglio 1925,
396v
dichiarava quindi di non
poter accettare, perché restrittiva della libertà del Vescovo,
Avendo però i Ministeri così del Culto come anche delle Finanze (Foglio del
397r
17 Marzo 1926)
mantenuto fermo il punto di vista del carattere non obbligatorio delle prestazioni dello Stato
Essendo però nel frattempo avvenuta la morte del compianto Vescovo di Rottenburg, Mons. von Keppler (16 Luglio 1926), l
397v
Vescovo. Dopoché però 398r
formazione religiosa e morale dei teologi ed il
regolamento di casa, ma anche, prescindendo dagli studi ginnasiali propriamente detti,
la intiera formazione scientifica durante il quadriennio (o quinquennio) degli studi
universitari, la nomina dei Superiori degli Istituti e dei ripetitori, l'ammissione ed
il licenziamento degli alunni e la determinazione del programma degli studi nei suoi
dettagli. I Convitti inferiori sono bensì annessi a Ginnasi dello Stato, ma questi hanno
carattere cattolico. I convittori assisteranno alle lezioni in classi a parte, quindi in
massima separati dagli altri studenti ginnasiali. L'amministrazione della Pubblica
Istruzione avrà cura che in queste classi le materie scientifiche siano insegnate da
professori cattolici. L'insegnamento religioso sarà impartito ai convittori sempre
separatamente. Anche per il lato finanziario abbiamo ottenuto importanti concessioni,
perché i fabbricati ed i terreni del Convitto di Ehingen e del Wilhelmsstift di Tübingen passerranno in nostra proprietà e potremo
adattarli secondo i nostri bisogni. Il contributo dello Stato, secondo i principi con
cui si ha in animo di computarne l'ammontare, diminuirà probabilmente del
20 o 25%. Il rimanente del fabbisogno non è eccessivo e può coprirsi colla
tassa diocesana. L'esame di ammissione al Seminario clericale si farebbe dai Professori
della Facoltà teologica sotto la Ppresidenza del Vescovo. Il regolamento per l'esame
sarebbe stabilito dal Vescovo, mentre per il passato questo esame aveva carattere
puramente di Stato, né il Vescovo aveva modo di intervenire. Per il momento ragioni
gravi mi consigliano di non introdurre modificazioni al presente sistema di formazione
dei nostri teologi. Creare istituti propri a nostre spese importerebbe un onere
finanziario di almeno mezzo milione di Marchi, perché allora, oltre alle spese del
Convitto stesso, dovremmo provvedere a quelle per circa 10 insegnanti superiori ed
introdurre così un aumento delle tasse diocesane, il quale non potrebbe essere
sopportato negli attuali difficili tempi dal nostro popolo. Questo poi nemmeno
comprenderebbe un cambiamento nella formazione dei futuri sacerdoti. Finalmente non
disporrei dei necessari insegnanti".
398v
Malgrado i miglioramenti, che il nuovo progetto senza
dubbio importava allo stato attuale 399r
il quale
Simili considerazioni esposi al Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg – naturalmente
399v
modo di vedere
dell'umile sottoscritto, aggiungendo che avrebbe sospeso le trattative col Governo.Se dunque piacerà alla S. Sede di confermare che la materia in discorso deve essere ordinata nel futuro Concordato col Württemberg, occorrerà, nei relativi negoziati, - i quali non potranno cominciaer se non dopo le prossime elezioni per il Landtag –, adoperarsi: 1º) a regolare laanormale situazione della Facoltà teologica di Tübingen, 2º)
Una volta fissati questi punti in una Convenzione fra la S. Sede e lo Stato del Württemberg, sarà possibile di procedere alla riforma dei detti Istituti. Senza
377v
in una
parola, attuare praticamente quanto cotesta S. Congregazione sapientemente prescriveva
al riguardo nella Istruzione ad Germaniae Archiepiscopos et Episcopos de Clericis instituendis, pag. 4.Chinato