Dokument-Nr. 18698
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 06. Februar 19271

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Benefici di patronato dello Stato - Provvista delle parrocchie)

Non poco complicata è la questione del diritto di patronato in Prussia, tanto più perché, a differenza dell'antico Concordato bavarese (a del 1817 (art. XI) le Bolle di circoscrizione non contengono al riguardo alcuna disposizione. Un importantissimo contributo per lo studio di detto argomento, sia dal punto di vista delle origini e della evoluzione storica, come per rispetto alle nuove Costituzioni del Reich e della Prussia, è lo studio del protestante Prof. Dr Giovanni Heckel, della Università di Berlino, apparso nella corr Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Band XLVI. Kanonistische Abteilung. - 1926  -, dal titolo: "Die Besetzung fiskalischer Patronatsstellen in der Evangelischen Landeskirche und in den katholischen Diözesen Altpreußens".
Il patronato regio (landesherrlicher Patronat) trae anche in Prussia le sue origini anche prima della Riforma e costituiva per il Principe un mezzo potente per esercitare la sua
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influenza sulle cose ecclesiastiche nel territorio a lui soggetto (op. cit., Sonderabdruck, pagg. 5-6). Nel corso degli anni, ed anche dopoché la Prussia divenne uno Stato protestante, si accrebbe il numero di tali diritti a favore del Patrono regio, il quale non solo non si curò ed anzi il diritto concetto della presentazione si mutò anch'esso arbitrariamente in quello di collazione, vale a dire nel diritto di conferire il beneficio (op. cit., pagg. 11-13). Il giuspatronato veniva considerato come un ius circa sacra ed una emanazione del potere sovrano (op. cit., pag. 67). Allorché poi la Prussia nel Sec. XVIII ampliò il suo territorio nella Slesia e nelle parti della Polonia ad essa toccate nella spartizione di quel Regno, il Sovrano, sebbene protestante, si attribuì la successione di un numero considerevole di benefici di giuspatronato dell'antico Principe cattolico (op. cit., pag. 22-24). Ma, oltre a ciò, un enorme aumento dei diritt benefici di patronato dello Stato si verificò in seguito alla secolarizzazione nel principio del Secolo XIX, essendosi la Prussia, dopo l'abolizione dei Principati ecclesiastici e la
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soppressione delle fondazioni e dei monasteri, rivendicato il patro giuspatronato sulla massima parte delle rela parrocchie. di quei territori Scopo della Prussia era di avere nelle sue mani il t clero parrocchiale e, grazie all'influenza del medesimo, di consolidare l'unione politica dei nuovi territori; né essa si diede molta pena per cercare un titolo giuridico in appoggio della usurpazione del diritto di provvista, giacché essa o si appellò ad un diritto di successione generale nelle facoltà degli antichi collatori o co od anche costruì speciali motivi di acquisto. A somiglianza di quanto verificasi verificavasi nella Chiesa protestante in base al sistema cosiddetto territoriale (Territorialsystem - cfr. op. cit., pagg. l6 e segg.). Il Sovrano acattolico "nominava" il parroco cattolico e dava al Vescovo od alla Curia vescovile l'ordine della istituzione canonica. Dove non giungeva il diritto di patronato, veniva in soccorso il reg l'istituto del regio Placet Così il patronato regio divenne un'arma potente nelle mani dello Stato, per assicurare il suo regime assoluto anche sulla Chiesa cattolica (op. cit., pagg. 24-26). Né il crollo della Prussia mutò nulla
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in tali massime, le quali vennero anzi confermate nella riorganizzazione dello Stato, come risulta già dalle istruzioni impartite ai Prefetti delle Provincie il 26 Dicembre 1808, nelle quali fra i gli alti diritti le alte facoltà sovrane sulle cose ecclesiastiche viene enumerata altresì la "provvista degli uffici di patronato regio" (op. cit., pag. 26-27).

Naturalmente simili usurpazioni, contro le quali, nello sconvolgimento della organizzazione della Chiesa cattolica in Germania seguito al Reichsdeputationshauptschluß, non si era manifestata notevole opposizione da parte delle Autorità ecclesiastiche (op. cit., pag. 25), produssero tuttavia coll'andar del tempo un'energica reazione. Il punto principale della controversia fu costituito da quelle parrocchie, le quali prima della secolarizzazione erano conferite dai Principi Vescovi od incorporate nelle fondazioni e nei monasteri, e di cui lo Stato si era ora attribuito il diritto di patronato. Il loro numero sorpassava, a quanto sembra, il migliaio e si dividevano in due gruppi; l'uno risaliva alle secolarizzazioni effettuate nell'ovest della Monarchia a norma del Reichs-
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deputationshauptschluß; l'altro si riallacciava alle secolarizzazioni prussiane degli anni 1810 e 1830 e seg. e concerneva quindi l'est ed il sud-est della Monarchia medesima (op. cit., pag. 32).
La lotta fra le Curie vescovili e le Autorità governative fu condotta separatamente nelle singole diocesi, e le sue vicende, per ciò che riguarda quelle dell'antica Prussia, si trovano ampiamente esposte nel più volte menzionato studio del Prof. Heckel, pagg. pag. 34 e seguenti. Essa comprende due periodi, di cui il primo va dal 1800 al 1848/18 1848/50 ed il secondo da questo tempo ai nostri giorni. 1848, e comprende cioè l'epoca del regime assolu governo assoluto; il secondo comincia [comincia] dal momento, in cui la in Prussia entrò nel novero entrò in vigore la Costituzione del 5 Dicembre 1848 (op. cit., pag. 64 e segg.), la quale riconobbe alle confessioni religiose l'autonomia nel regolamento e nell'amministrazione dei propri affari, la quale tuttavia venne poi alquanto ristretta, sia dalla susseguente revisione della Costituzione stessa (op. cit., pagg. 76-77), sia a causa della resistenza opposta
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dalla burocrazia, che cercò in ogni guisa di mantenere le antiche usanze (op. cit., pag. 68). Ad ogni modo col nuovo regime vennero colpite le vecchie norme territorialiste [sic]; del e l'antico diritto di il " patronato [diritto] [ein Wort unlesbar] cessò di essere un ius circa sacra ed una emanazione della potestà dello Stato, e l'antico diritto di "provvista" dovette prima o poi mutarsi in una "presentazione" (op. cit., pag. 77 nota 1).
Sarebbe troppo lungo di narrare qui la storia della di tale lotta per ogni singola diocesi. Essa condusse in quasi tutte ad una Convenzione fra il Vescovo ed il Governo, il cui contenuto può brevemente riassumersi così:
1º) La cosiddetta alternativa mensium per le parrocchie secolarizzate vige in nella diocesi di Münster (cfr. Heckel, op. cit., pag. 40; Archiv für katholisches Kirchenrecht, tom. XXIV, 1870, pagg. 223 segg. specialmente pag. 252), ed in una parte della diocesi di Paderborn ossia nell' Eichsfeld ( in forza della Convenzione del 31 Dicembre 1846 col Vescovo Drepper (Heckel, op. cit., pag. 46; Archiv f. k. K., tom. cit.,
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pag. 234 e. segg.).
2º) Una divisione fra parrocchie di libera collazione vescovile e di patronato dello Stato venne effettuata: per la parte westfalica della diocesi di Paderborn in virtù colle Convenzioni del 12 Marzo 1851 e del 15 Aprile 1852 (cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 77-80; Archiv f. k. K., tom. XXIV, 1870, pag. 241 e segg.); - per la parte westfalica della diocesi di Münster, e più precisamente per il territorio dell'antico Principato vescovile di Münster, colla Convenzione del 28 Settembre 1854 (cfr.  Heckel, op. cit., pag. 80-81; Archiv f. k. K., tom. cit., pag. 252 e segg.); - per la parte della stessa diocesi di Münster nella provincia del Reno colla Convenzione del 3 Dicembre 1868 (cfr.  Heckel, op. cit., pag. 91; Archiv für k. K., tom. cit., pag. 256 e segg.); - per la diocesi di Breslavia colla Convenzione del 30 Settembre 1867 (Heckel, op. cit., pag. 90; Archiv f. k. K., tom. XX, 1868, pag. 299 e segg.); - per il territorio della diocesi di Treviri a destra del Reno (nella parte della medesima diocesi
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a sinistra del Reno non esistono più, come osserva il Vering in Archiv f. k. K., tom. cit., pag. 264, patronati dello Stato, in seguito essendo stati soppressi dalla rivoluzione francese) colla Convenzione del 15 Ottobre 1870 (Heckel, op. cit., pagg. 91-92; Archiv f. k. K., tom. XXVII, 1872, pagg. 43 e segg.); - per la diocesi di Fulda colle Convenzioni del 7 Marzo 1871 (cfr.  Archiv f. k. K., tom.  XXVII, 1872, pagg. 58-59) e del 5 Luglio 1872 (Archiv f. k. K., tom. XXXI, 1874, pagg. 426-427); - per la diocesi di Limburg colla Convenzione del 5 Aprile 1873 (cfr.  Archiv f. k. K., tom. XXX, 1873, pag. 306 e segg.).
Anche per l'Archidiocesi di Gnesen e Posen si ebbe una simile divisione colla Convenzione del 16 Settembre 1854 (cfr.  Heckel, op. cit., pag. 83 e segg.; Archiv f. k. K., tom. XXIV, 1870, pag. 223 e segg.), la quale ha attualmente importanza pratica soltanto per i frammenti di territorio rimasti alla Prussia.
3º) Per l'Archidiocesi di Colonia (cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 97-98) e per alcune parrocchie dell'Eichsfeld nella diocesi di Paderborn (ibid., pagg. 98-99) si addivenne fra il Governo e le rispetti-
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ve Curie vescovili ad un modus vivendi, in virtù del quale in ogni vacanza di parrocchie contestate la provvista si compie collatis consiliis fra i due Poteri l'Autorità ecclesiastica e civile, con riserva dei reciproci diritti. – Nella diocesi di Ermland, ove le pretese dello Stato si erano fatte sentire in misura assai forte, tanto che le Autorità provinciali, in virtù della istruzione governativa del 21 Settembre 1773, pretendevano di agire come Superiori ecclesiastici della Chiesa cattolica (cfr.  Heckel, op. cit., pagg. 50-51), si addivenne nel 1850 ad ad una intesa, che fu giudicata assai sfavorevolmente dal Principe Vescovo di Breslavia (op. cit. pagg. 77 e 101).
Più favorevole è invece la situazione nelle diocesi di Osnabrück e di Hildesheim. - Già nella riunione dell'Episcopato tedesco in Würzburg (1848) il Vescovo ausiliare di Osnabrück, Mons. Lüpke, dichiarava che "il Re non ha reclamato alcun diritto di patronato. In ogni vacanza è accettato dal Governo sempre quello, che l'Ordinario
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designa come il più idoneo" (Archiv f. k. K., tom. XXII, 1869, pag. 223) e nella diocesi di Hildesheim secondo che risulta dall'Handbuch der der Diözese Hildesheim, 1917, pag. 197, il Vescovo ha diritto di libera provvista per tutti gli offici e benefici ecclesiastici, che egli conferisce all'ecclesiastico, giudicato come il più atto, a norma delle prescrizioni canoniche.
Quanto alle anzidette Convenzioni, è oltrepassando esse i limiti del diritto comune, sia per ciò che concerne l' alternatio mensium, come per ciò che riguarda la divisione suaccennata delle parrocchie, non potevano essere concluse dai Revmi Vescovi senza l'approvazione della S. Sede. In varie delle Convenzioni medesime (cfr., ad es., Heckel, op. cit., pagg. 79, 80-81, 91, 92) era fatta espressa riserva essi si erano espressamente riservati di sottoporle alla Sede Apostolica, ma non consta che Questa abbia concesso la implorata approvazione, sia se si eccettui stata concessa, se si eccettui quella per l'Archidiocesi di Gnesen e Posen (cfr. Archiv
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f. k. K., tom. XXIV, 1870, pag. 223). Si deve invece piuttosto ritenere che la S. Sede si sia limitata a tollerare provvisoriamente la loro esecuzione (cfr. Heckel, op. cit., pag. 78 in nota, pag. 79) pag. 79, pagg. 100-101), sino a che cioè, migliori condizioni di in attesa cioè di tempi migliori per la Chiesa cattolica in Prussia. - Che l'alternat iva mensium , in, - in virtù della quale nella provvista dei benefici contestati ha luogo alternativamente nei mesi impari dietro presentazione governativa e nei mesi pari per libera collazione del Vescovo, non sia conforme al jus commune , non ha bisogno di ulteriore dimostrazione. Quanto, poi, alla divisione delle parrocchie (Realteilung) si osservarono i limiti del diritto canonico. Se si prendono infatti ad esame le citate Convenzioni per la diocesi di Paderborn, ( 12 Marzo 1851 e 15 Aprile 1852), si trova che il Vescovo riconobbe il dirit la quale servì poi di modello alle seguenti, si trova che in essa il Vescovo riconobbe il diritto di patronato dello Stato su tutti gli offici ecclesiastici, ai quali le fondazioni e le altre corporazioni ecl ecclesiastiche soppresse per el poi colla secolarizzazione, avevano in quanto tali presentato in virtù di
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legittimo patronato (cfr. Heckel, op. cit., pagg. 78-79).
La nuova Costituzione del Reich del 1919 ha, come è noto, nell'articolo 137 per capov. 3 stabilito che periodo 2 stabilito che "le società religiose conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato e dei comuni." Come risulta dagli atti e dalle discussioni preparatorie (cfr. Heckel, op. cit., pag. l22 e la letteratura indicata in nota), da tale disposizione sono stati colpiti soltanto i diritti di cooperazione pretesi già in virtù del potere sovrano (Hoheitsrechte), ma non già i diritti di patronato dello Stato e dei Comuni. Ciò tuttavia suppone che essi siano basati sopra un titolo legittimo; altrimenti cadono essipure sotto il verdetto del citato articolo. (cosiddetti unechte Patronate). Questi ultimi, detti unechte Patronate , sono devono debbono, secondo che afferma l'Heckel (op. cit., pag. 123), ritenersi come aboliti, che sia che fossero basati sopra una norma unilaterale dello Stato, come, ad esempio, nel tempo del territorialismo e del giuseppinismo, sia anche che fossero stati in pari tempo ammessi dal potere ecclesiastico, ad esempio per via di Convenzione; ed egualmente, sia che fossero gravati degli oneri, oppure no, avessero, annessi annessi degli oneri, nel qual caso gli oneri perdurano, mentre che rimane
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estinto il corrispettivo diritto.
Da parte sua la nuova Costituzione prussiana nell'art. 83 dispone quanto segue: "Su domanda di uno degli interessati un patronato esistente deve essere soppresso, non appena le relative obbligazioni patrimoniali siano svincolate. La legge regola il procedimento e stabilisce i principii per lo svincolo". Questa disposizione non può riguardare i diritti di patronato pretesi, come si è già detto, dallo Stato o dai Comuni come derivanti dal potere sovrano, essendo essi stati colpiti dalla Costituzione del Reich. Non può quindi trattarsi se non di patronati basati sopra un titolo giuridico, e questo alla sua volta deve essere giudicato a norma del diritto canonico, e non del Preußisches Allgemeines Allgemeines Landrecht (sul quale cfr. Heckel, op. cit., pagg. 18-22), giacché esso, sebbene derivato sostanzialmente dalla teoria del Collegialismo, tuttavia deriva sempre in ultima analisi ogni diritto di patronato dal potere sovrano dello Stato (II, 11, § 573: "Nondimeno
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in tutti i precedenti casi - §§ 569-572 - il patronato stesso si viene acquistato soltanto per conferimento dello Stato"), pretesa abolita dalla più volte menzionata Costituzione del Reich.
Da quanto si è sopra esposto sembra doversi concludere alla necessità di una divisio separazione dei patronati genuini (echte Patronate) dagli spurii (unechte Patronate), secondo che ammette anche l' Heckel (op. cit., pagg.  123-124). - A norma degli stretti principii del diritto canonico dovrebbe negarsi all'attuale Stato prussiano qualsiasi giuspatronato, sia perché esso non può considerarsi come succeduto senz'altro in tali diritti agli antichi Sovrani di Prussia, sia perché questi stessi erano acattolici (cfr. can. 1453 § 1). Malgrado ciò, pare difficile di negare ora alla Prussia ciò che è stato concesso già alla Baviera. Costituzionalmente parlando, la Baviera non è uno Stato cattolico, come la Prussia non è uno Stato protestante; ambedue sono a base aconfessionale e paritaria, sebbene
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nella prima la maggioranza della popolazione sia cattolica, nella seconda protestante. Potrebbe quindi adottarsi la formula usata nell'a nell'art. 14 § 3 del Concordato bavarese, in virtù del quale sono rimasti intatti nella forma sinora in uso i diritti di patronato o di presentazione dello Stato fondati su speciali titoli canonici. In base a tale disposizione dovrebbe essere sottoposta a nuova revisione la divisione fra benefici di libera collazione vescovile e di patronato dello Stato, la quale ha formato già oggetto, come si è visto più sopra, di Convenzioni non approvate dalla S.  Sede, e procedersi alla separazione medesima nei territori, n in cui, (secondo che si è pure accennato) essa non ha avuto ancora luogo, ma si è avuto addivenuti soltanto ad un modus vivendi. Sarebbero in tal guisa da considerarsi come aboliti tutti i patronati pretesi già dallo Stato come emanazione del diritto sovrano, od in virtù di successione degli antichi Principi-Vescovi, come nonché quelli sui benefici incorporati al ai monasteri e
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fondazioni secolarizzate, o su cui questi esercitavano il diritto di presentazione, anche nel caso in cui i benefici in questione siano stati nuovamente dotati dallo Stato; naturalmente rimanendo in tutti questi casi gli oneri relativi. Il In tal modo rimarrebbero ben pochi diritti di patronato governativo, essendo lo rari i casi, in cui lo Stato ha dotato parrocchie e benefici cattolici ex liberalitate e ex propriis bonis.
Nel succitato paragrafo del Concordato bavarese si dispone che la presentazione debba essere effettuata "nella forma sinora in uso". Ciò significa, come è ben noto, che il Governo scelg il Vescovo presenta al Ministero una terna di candidati scelti fra gli ecclesiastici, i quali hanno concorso alla parrocchia vacante; il Governo prop presenta di regola (sebbene non vi sia strettamente obbligato) uno dei tre, normalmente il primo. - Anche in Prussia vige in alcuni luoghi l'uso dell'anzidetta terna; ad esempio, in alcuni territori della diocesi di Paderborn (cfr. Heckel, op. cit., pag.  42),
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in altri quello della intesa previa col Vescovo; così nella parte westfalica della stessa diocesi di Paderborn (op. cit., pagg.  79) nell'antica Archidiocesi di Gnesen e Posen (op. cit., pag. 83-86), nella diocesi di Breslavia (op. cit., pag. 90), nell'archidiocesi di Colonia (op. cit., pagg. 97-98).
In Prussia richiedono anche una speciale attenzione i diritti di patronato pretesi dal dei Comuni e delle Kirchengemeinden o comunità parrocchiali. - L'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich equipara completamente, come cooperazione dei Comuni nella provvista degli uffici ecclesiastici a quella dello Stato. Essa quindi deve equipara considerarsi come abolita, in quanto era esercitata in base ai diritti sovrani, il che i magistrati delle città pensavano di avere sulle chiese. Queste pretese furono in molti casi fatte valere nelle regioni protestanti in seguito alla dottrina di Lutero sui diritti delle Gemeinden o comunità. Ma già sin dalla fine del Medio Evo tale cominciò a manifestarsi una tale tendenza nelle città, le quali si sforzavano di mettere i
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loro poteri il più possibile alla pari con quelli dei signori territoriali. Alcuni residui isolati di questi diritti di provvista derivanti pretesi dall'autorità municipale (städtische Obrigkeit) si sono, a quanto sembra, conservati ancora anche in parrocchie cattoliche. [Sem] Anche per i Comuni non possonouò quindi essere riconosciutio che i diritti il giuspatronato fondato su speciali titoli canonici. - Quanto, poi, alle Kirchengemeinden, nelle quali hanno è stata finora in vigore la elezione da parte della comunità al beneficio parrocchiale, dovrebbe essere applicata la disposizione del can. 1452, la cui esecuzione ha incontrato talvolta grande resistenza.
Nella prima delle sunno conferenze ricordate in principio del presente rispettoso Rapporto, cominciai da mia parte coll'osservare che nella questione dei benefici di patronato dello Stato la S. Sede potrebbe, a mio parere, concedere al più di quanto trovasi di tutt'al più una la formula adottata nel Concordato bavarese. Mi appoggiai [naturalmente] a tale scopo sulo scritto del Prof. Heckel,
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il quale riferisce anche a pag. 2 in nota essere il suo studio le sue [sul] ricer aver egli compiuto compiuto compilato la sua opera sulla base dei documenti, di Archivio messi a degli che eg aveva potuto largamente consultare negli Archivi, dei Ministeri prussiani del Culto e della Giustizia, e grazie, all'aiuto prestatogli colla massima benevolenza dai funzionari dei Ministeri medesimi. Il Sig. Trendelenburg si mostro però poco edificato delle opinioni espresse dall'Heckel, che dichiarò non essere divise dal Ministero del Culto. Poi la discussione si svolse soprattutto sul punto, già sopra toccato, se cioè il titolo giuridico per il patronato deve giudicarsi, a norma secondo la nuova Costituzione prussiana, a norma del diritto canonico o di quello civile. All'argomento tratto dal § 573 e da me opposto ai il Prof. Heyer mi oppose un passo di un Voto del noto Pr Dr Ulrico Stutz, Professore di diritto ecclesiastico nella Università di Berlino, intitolato "Kirchliche und staatliche Zuständigkeit hinsichtlich der Gesetzgebung über den Kirchenpatronat in Preußen (Berlino, 18 Gennaio 1925)",
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ma a torto, come mi fu agevole di dimostrare.
Relativamente alle Convenzioni conchiuse dai Vescovi, circa le quali i non mancai di far rilevare che esse avevano oltrepassato i limiti del diritto comune e non avevano avuto la necessaria approvazione della S. Sede; i negoziatori prussiani addussero una lettera dell'Emo Cardinale Fürstenberg, Principe-Arcivescovo di Olmütz, al Presidente della Provincia della Slesia, in data del 6 Maggio 1887, nella quale egli comunica di [esser] di essere stato in data del 30 Marzo 18 autorizzato dal S. Padre, essere stato, dopo ripetute istanze, autorizzato dal S. Padre al in data con con Officio in data del 30 Marzo di quello stesso anno 1887 di trattare col Governo per risolvere le controversie relative al patronato dello Stato sulle parrocchie del territorio della sua archidiocesi situate nel Regno di Prussia, salvo l'obbligo di sottoporre alla S. Sede il risultato di tali negoziati per la definitiva decisione. Nel corso della lettera l'Em. il menzionato Emo Arcivescovo si riferisce al compromesso concluso fra il P Governo ed il Principe Vescovo di Breslavia, e soggiunge di "essere autorizzato dalla S. Sede alla conclusione di un simile compromesso". Da ciò i negoziatori prussiani hanno
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voluto dedurre che la S. Sede aveva riconosciuto ed approvato la Convenzione di Breslavia. Da parte mia ho mostrato che quest'ultima frase era troppo vaga ed incerta indeterminata per trarne un sicuro giudizio; certa [ein Wort unlesbar] soltanto l'autorizzazione a trattare coll'obbligo di sottomettere poi l' il tutto al giudizio definitivo della S.  Sede. Sarei tuttavia b riconoscente all'E. V., se volesse degnarsi di ordinare in cotesto Archivio le opportune indagini, affine di chiarire con maggior precisione questo punto.
I miei interlocutori fecero altresì notare che la presente questione deve essere considerata dal punto di vista non soltanto giuridico, ma anche politico; rilevarono l'interesse, che ha lo Stato circa le relativamente alle parrocchie di confine ed a quelle delle città più importanti (gehobene Pfarreien); mostrarono anche la difficoltà, che incontrerebbe il Governo per giustificare dinanzi al Landtag le prestazioni finanziarie alle parrocchie, qualora
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venisse a cessare il relativo patronato. Si dissero pronti a rinunziare ai patronati esenti da oneri (lastenfreie Patronate) e ad addivenire alla spartizione delle parrocchie, in cui questa non aveva avuto luogo o in cui era stata adottata l'alternativa mensium, ma chiesero che rimanessero in vigore, salvo piccole revisioni, le Convenzioni già concluse coi Vescovi. Si dichiararono inoltre disposti a facilitare una soluzione, concedendo che il patronato venisse esercitato d'intesa col rispettivo Vescovo, e proposero infine la seguente formula:
"La presentazion "Die Präsentation auf Grund fiskalischer Patronate wird im Benehmen mit dem Bischof geübt werden. Sonstige Präsentationsrechte werden von Staate nicht geltend gemacht werden".
Vale a dire: "La presentazione in base a patronati fiscali verrà esercitata d'intelligenza col Vescovo. Altri diritti di presentazione non verranno saranno fatti valere dallo Stato".
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Da parte mia obbiettai che la formula "patronati fiscali" era non era usata nel diritto canonico, ed inoltre era troppo ampia, comprendendo essa dei patronati non fondati su veri e legittimi titoli canonici. Troppo vaga ed indeterminata era pure la frase "d'intelligenza col Vescovo".
I negoziatori prussiani promisero di esaminare meglio la cosa e di proporre una nuova formula nella prossima conferenza. In questa essi esposero il punto di vista del Governo circa la questione d in sostanza così: Lo Stato prussiano riconosce che l'esercizio del diritto di patronato, quale si è avuto finora, richiede una essenziale riforma. Esso è disposto a rinunziare non solo praticamente, ma anche de iure ai patronati esenti da oneri; per il che, a loro parere non è necessaria una legge, ma è sufficiente un atto in via amministrativa. Per i patronati con onero onerosi gravati da oneri (lastenpflichtige Patronate) lo Stato nella maggior parte
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dei casi non ha uno speciale interesse all'esercizio del medesimo ed è pro quindi pronto a fissare un modo di esercizio del medesimo, che lasci praticamente al Vescovo la sud scelta del candidato, salvo il caso che questo non abbia i requisiti necessari per ottenere un officio ecclesiastico o che vi siano contro di lui obbiezioni di ordine politico. Per alcuni Il Governo crede tuttavia che sarebbe ben difficile di raggiungere un accordo di principio, come nel Concordato bavarese, giacché sia perché il Preußisches Allgemeines Landrecht comprende titoli giuridici per il patronato, non riconosciuti invece dal diritto canonico, sia perché sarebbe impresa lunga e difficile di esaminare per ogni cas caso il i titoli medesimi, sia perché perché, riguardando il diritto di patronato in Prussia anche la "Chiesa" protestante, una soluzione di massima non potrebbe essere presa se non contemporaneamente per le due Chiese. Esso propone quindi una un modo pratico e provvisorio, simile a quello adottato nell'art. XXI del Concordato colla Polonia, ed il quale, mentre riserva ad un ulteriore accordo il regolamento definitivo
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e giuridico della vertenza, procura intanto, di con in via di fatto, di lasciare alla Chiesa la maggior possibile libertà. A tale scopo i negoziatori prussiani mi presentarono nella seduta medesima la formula, di cui l'E. V. troverà copia nell'Allegato III, e che poi è stata di nuovo corretta ed in parte migliorata, come apparisce dall'Allegato  IV IV, consegnatomi ieri dal Prof. Heyer. Essa è così concepita:
"Sino ad un nuovo accordo, specialmente per il caso della emanazione della legge prevista nell'articolo 83 della Costituzione della Repubblica prussiana, la presentazione in base ad un cosiddetto patronato fiscale da parte delle Autorità dello Stato avrà luogo soltanto dopo intesa col Vescovo diocesano a norma di una Istituzione da concertarsi separatamente".
La menzionata Istruzione sarebbe del
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seguente tenore:
"1º. - La presentazione in base ad un cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo intesa col Vescovo diocesano.
"2º. - Salvo la disposizione del N. 3 le Autorità dello Stato rifiuteranno la presentazione del candidato indicato dal Vescovo diocesano come atto e specialmente desiderato, soltanto se vi siano fatti, in base per i quali vi sia da temere che la di lui nomina costituisca un pericolo per gl'interessi dello Stato.
3. - Alle parrocchie in menzionate nell'Allegato le A il Governo presenterà il candidato da esso specialmente desiderato, qualora il medesimo non venga qualificato dal Vescovo diocesano come canonicamente non idoneo per la relativa parrocchia
4. - In considerazione dell'articolo 83 della Costituzione il diritto non verrà esercitato il diritto di presentazione in base a patronato esente da oneri".
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Il Governo I negoziatori prussiani affermano che il N. 2 comprende il più gran numero delle parrocchie, mentre che il N. 3, comprenderà unicamente le parrocchie dei territori di confine o di speciale importanza per lo Stato, saranno relativamente ben poche. Il Governo si è indirizzato ai Prefetti delle provincie per compilare le rispettive liste, e crede in questo modo di offrire una soluzione praticamente altrettanto, anzi forse anche più favorevole della formula del Concordato bavarese. Il Prof. Heyer ha aggiunto pure che gli Eminentissimi Bertram e Schulte, a cui ha esposto la soluzione medesima si sono dichiarati pienamente soddisfatti del medesimo.
Dal parte canto mio ho nuovamente obbiettato: 1º) la terminologia inusitata nel linguaggio canonico "patronato fiscale"; 2º) l'inconveniente che per la divisione delle parrocchie contemplate nei NN. 2 e 3 si sia pre-
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so un criterio non oggettivo e giuridico, ma piuttosto politico; 3º)  il pe la possibilità che la formula "vi sia da temere che la di lui nomina costituisca un pericolo per gl'interessi dello Stato", sebbene senza dubbio ristretta e corretta dalle parole "sost "soltanto se esistano dei fatti, a motivo dei quali ..." dia luogo ad abusi.
Occorre tuttavia riconoscere che l'attuale proposta rappresenta pur sempre, un rilevante progresso e miglioramento a favore della libertà della Chiesa.

Nelle anzidette conferenze si è trattato anche della provvista delle parrocchie non soggette al patronato dello Stato. Tale punto è stato oggetto di accordo trovato è stato oggetto argomento figura anche sia nel Concordato colla Baviera (art. 14 § 3: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici la Chiesa prima della nomina dei parroci in senso stretto co-
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municherà al Governo i nomi e le notizie personali dei candidati; se questo eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve termine possibile"), come in quello colla Polonia (art. XIX).
È noto come la legge prussiana dell'11 Maggio 1873, emanata durante l'epoca del Kulturkampf, disponev prescriveva al § 15: "I Superiori ecclesiastici sono obbligati di notificare al primo Presidente, colla indicazione del relativo ufficio, quei il candidatio, al quale deve essere affidato un ufficio ecclesiastico. Lo stesso vale per il trasferimento di un ecclesiastico ad altro ufficio o per la mutazione di una nomina revocabile in permanente. Nel termine di trenta giorni dalla notificazione può essere mossa eccezione contro la nomina. Il sollevare obbiezio Ciò è di competenza del primo Presidente". È risaputo altresì come la S. Sede con Nota dell'Eminentissimo Cardinale Jacobini del 4 Aprile 1886 ([cf] 1886 (cfr.  Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenzen 1867-1888, pag. 340;
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Archiv f. k. K. tom. LVI, 1886, pag. 211 e s segg.), acconsentì alla cosiddetta Anzeigepflicht, dando "istruzione ai Vescovi di notificare al Governo Prussiano i nomi dei sacerdoti destinati ad esercitare in qualità di Parrochi la cura delle anime nelle parrocchie vacanti".
Nella relativa discussione si comunicai ai negoziatori prussiani come tra i postulati dell'Episcopato prussiano vi era quello che "l'Anzeigepflicht" fosse sostituito colla comunicazione dell'avvenuta nomina". Il Governo prussiano ha proposto innanzi tutto la seguente formula: "Prima della nomina di un parroco il Vescovo diocesano si assicurerà presso le Autorità dello Stato che contro il candidato non vi siano obbiezioni di ordine politico. Simili obbiezioni debbono all'occorrenza esser fatte valere senza indugio" (cfr.  Allegato III). Avendola io dichiarata come inaccettabile, essa è stata modificata poi nei seguenti termini: "Prima della nomina di un ecclesiastico a membro
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di un Capitolo, a rettore o professore in un Istituto diocesano di educazione od a parroco, il Vescovo diocesano darà conoscenza alle Autorità dello Stato della sua intenzione e, avut con speciale riguardo all'articolo ... di questa Convenzione, comunicherà il nome e le notizie personali del candidato. Egli non effettuerà la nomina o la conferma prima di due settimane dopo questa notificazione" (cfr.  Allegato IV).
Questa redazione è, a mio umilissimo parere, assai migliore della precedente, anzi, se non erro, anche della formula del Concordato bavarese, giacché non vi si parla affatto, almeno espressamente, di di eventuali obbiezioni, che eventualmente potrebbe muovere il Governo contro il candidato. ed ancor meno dell'obbligo del Vescovo di tenerne tenerne conto del Governo contro il candidato. Il Governo medesimo potrebbe nel termine delle due settimane esprimere in via ami di amichevole intesa delle difficoltà; ma il Vescovo non sarebbe in nessun modo te giuridicamente tenuto obbligato a tenerne conto ed potreb avrebbe quindi il diritto di procedere egualmente alla
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relativa nomina, salvo naturalmente che il candidato non possedesse i requisiti stabiliti nel concordato per l'ammissione agli uffici ecclesiastici in genere.
Fuori di luogo mi è sembrata la menzione nell'anzidetta formula dei membri del Capitolo e dei rettori e professori dei degli Istituti diocesani di educazione, e ciò ho fatto osservare al Prof. Heyer.
Nel sottoporre quanto sopra all'alto giudizio dell'E. V., m'inchino
1Ursprüngliche Monatsangabe "Gennaio" hds. von Pacelli gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 06. Februar 19271, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18698, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18698. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 25.02.2019.