Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Benefici di patronato dello
Stato - Provvista delle parrocchie)
Non poco complicata è la questione del
diritto di patronato in Prussia, tanto più perché, a differenza dell'antico Concordato
bavarese (a del 1817 (art. XI) le Bolle di circoscrizione non contengono al
riguardo alcuna disposizione. Un importantissimo
contributo per lo studio di detto
argomento,
sia dal punto di vista delle origini e della
evoluzione storica, come per rispetto alle nuove Costituzioni del Reich e della
Prussia, è lo studio del protestante Prof. Dr Giovanni Heckel, della
Università di Berlino, apparso nella corr
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Band XLVI.
Kanonistische Abteilung. - 1926
-, dal titolo: "Die Besetzung fiskalischer Patronatsstellen in der Evangelischen
Landeskirche und in den katholischen Diözesen Altpreußens".
Il patronato regio (landesherrlicher Patronat) trae anche in Prussia le sue origini anche
prima della Riforma e costituiva per il Principe un mezzo
potente per esercitare la sua126v
influenza sulle cose
ecclesiastiche nel territorio a lui soggetto (op. cit.,
Sonderabdruck, pagg. 5-6). Nel corso degli anni, ed anche dopoché la
Prussia divenne uno Stato protestante, si
accrebbe il numero di tali diritti a
favore del
Patrono regio,
il quale non solo
non si curò ed anzi il diritto concetto della presentazione si mutò anch'esso
arbitrariamente in quello di collazione, vale a dire nel diritto di conferire il beneficio
(op. cit., pagg. 11-13). Il giuspatronato veniva considerato come un ius circa
sacra ed una emanazione del potere sovrano (op. cit., pag. 67). Allorché
poi la Prussia nel Sec. XVIII ampliò il suo territorio nella
Slesia e nelle
parti della Polonia ad essa
toccate nella spartizione di quel Regno,
il Sovrano, sebbene protestante, si attribuì la
successione di un numero considerevole di benefici di giuspatronato dell'antico Principe
cattolico (op. cit., pag. 22-24). Ma, oltre a ciò, un
enorme aumento dei diritt benefici di patronato dello
Stato si verificò in seguito alla secolarizzazione nel principio del
Secolo XIX, essendosi la Prussia,
dopo l'abolizione dei Principati ecclesiastici e
la127r
soppressione delle fondazioni e dei monasteri,
rivendicato il patro giuspatronato sulla massima parte delle rela
parrocchie. di quei territori Scopo della Prussia
era di avere nelle sue mani il t clero parrocchiale e, grazie all'influenza del
medesimo, di consolidare l'unione politica dei nuovi territori; né essa si diede molta pena
per cercare un titolo giuridico in appoggio della
usurpazione
del diritto di provvista, giacché essa o si appellò ad un diritto di successione generale nelle facoltà degli
antichi collatori o co od anche costruì speciali motivi
di acquisto. A somiglianza di quanto verificasi
verificavasi nella Chiesa protestante in base al sistema cosiddetto territoriale
(Territorialsystem - cfr. op. cit., pagg. l6 e segg.).
Il
Sovrano acattolico "nominava"
il parroco cattolico e dava
al
Vescovo od alla Curia vescovile l'ordine della
istituzione canonica. Dove non giungeva il diritto di
patronato, veniva in soccorso
il reg
l'istituto del regio Placet Così il patronato regio divenne un'arma potente nelle
mani dello Stato, per assicurare il suo regime assoluto anche sulla Chiesa cattolica
(op. cit., pagg. 24-26). Né il crollo della Prussia mutò nulla127v
in
tali massime, le quali vennero anzi confermate nella
riorganizzazione dello Stato, come risulta già dalle istruzioni impartite ai Prefetti delle
Provincie il 26 Dicembre 1808, nelle quali fra i
gli alti diritti le alte facoltà sovrane sulle cose ecclesiastiche viene enumerata
altresì la "provvista degli uffici di patronato regio" (op. cit., pag. 26-27).
Naturalmente simili usurpazioni, contro le quali, nello
sconvolgimento della organizzazione della Chiesa
cattolica in Germania seguito al Reichsdeputationshauptschluß, non si era manifestata notevole opposizione da parte delle Autorità
ecclesiastiche (op. cit., pag. 25), produssero tuttavia coll'andar del tempo
un'energica reazione. Il punto principale della controversia fu
costituito da
quelle parrocchie, le quali prima della secolarizzazione erano conferite dai Principi
Vescovi od incorporate nelle fondazioni e nei monasteri, e di cui lo Stato si era ora
attribuito il diritto di patronato. Il loro numero sorpassava, a quanto sembra, il migliaio
e si dividevano in due gruppi; l'uno risaliva alle secolarizzazioni effettuate nell'ovest
della Monarchia a norma del Reichs-128r
deputationshauptschluß; l'altro si riallacciava alle secolarizzazioni prussiane degli
anni 1810 e 1830 e seg. e concerneva quindi l'est ed il sud-est della Monarchia medesima (op. cit.,
pag. 32).
La lotta fra le Curie vescovili e le Autorità governative fu condotta
separatamente nelle singole diocesi, e le sue vicende, per ciò che riguarda quelle
dell'antica Prussia, si trovano ampiamente esposte nel più volte menzionato studio del Prof.
Heckel, pagg. pag. 34 e seguenti. Essa comprende due periodi, di cui il primo va
dal 1800 al 1848/18
1848/50 ed il secondo da questo tempo ai nostri giorni. 1848, e comprende cioè l'epoca del regime assolu governo assoluto; il
secondo comincia [comincia] dal momento, in cui la in Prussia entrò nel
novero entrò in vigore la Costituzione del 5 Dicembre 1848 (op. cit.,
pag. 64 e segg.), la quale
riconobbe alle confessioni religiose l'autonomia nel
regolamento e nell'amministrazione dei propri affari, la quale
tuttavia venne poi alquanto
ristretta, sia dalla
susseguente revisione della Costituzione stessa (op. cit., pagg. 76-77), sia a
causa della resistenza opposta128v
dalla burocrazia, che cercò
in ogni guisa di mantenere le antiche usanze (op. cit., pag. 68). Ad ogni modo col
nuovo regime vennero
colpite le vecchie norme territorialiste [sic];
del
e l'antico diritto di il " patronato [diritto] [ein Wort
unlesbar] cessò di essere un ius circa sacra ed una emanazione della potestà
dello Stato, e l'antico diritto di "provvista" dovette prima o poi mutarsi in una
"presentazione"
(op. cit., pag. 77 nota 1).
Sarebbe troppo lungo di narrare qui la storia della di tale lotta per ogni singola diocesi. Essa condusse in quasi
tutte ad una
Convenzione fra il Vescovo ed il Governo, il cui contenuto
può brevemente riassumersi così:
1º) La cosiddetta alternativa
mensium
per le parrocchie
secolarizzate vige in
nella diocesi di
Münster (cfr. Heckel, op. cit., pag. 40; Archiv für katholisches
Kirchenrecht, tom. XXIV, 1870, pagg. 223 segg.
specialmente pag. 252), ed in una parte della diocesi di Paderborn ossia nell'
Eichsfeld
( in forza della Convenzione del 31 Dicembre 1846 col Vescovo Drepper
(Heckel, op. cit., pag. 46; Archiv f. k. K.,
tom. cit.,129r
pag. 234 e. segg.).
2º) Una divisione
fra parrocchie di libera collazione vescovile e di
patronato dello Stato venne
effettuata: per la parte westfalica della
diocesi di Paderborn in virtù colle Convenzioni del 12 Marzo 1851 e del
15 Aprile 1852 (cfr.
Heckel, op. cit., pagg. 77-80; Archiv f. k. K.,
tom. XXIV, 1870, pag. 241 e segg.); - per la parte westfalica della diocesi di
Münster, e più precisamente per il territorio dell'antico Principato vescovile di Münster,
colla Convenzione del 28 Settembre 1854 (cfr.
Heckel, op. cit., pag. 80-81; Archiv f. k. K.,
tom. cit., pag. 252 e segg.); - per la parte della stessa diocesi di Münster nella
provincia del Reno colla Convenzione del 3 Dicembre 1868 (cfr.
Heckel, op. cit., pag. 91; Archiv für k. K., tom. cit.,
pag. 256 e segg.); - per la diocesi di Breslavia colla Convenzione del
30 Settembre 1867 (Heckel, op. cit., pag. 90; Archiv
f. k. K., tom. XX, 1868, pag. 299 e segg.); - per il territorio
della diocesi di Treviri a destra del Reno (nella parte della medesima
diocesi129v
a sinistra del Reno non esistono più, come osserva
il Vering in Archiv f. k. K., tom. cit., pag. 264,
patronati dello Stato, in seguito essendo stati
soppressi dalla rivoluzione francese) colla Convenzione del 15 Ottobre 1870
(Heckel, op. cit., pagg. 91-92; Archiv f. k. K.,
tom. XXVII, 1872, pagg. 43 e segg.); - per la diocesi di Fulda colle Convenzioni
del 7 Marzo 1871 (cfr.
Archiv f. k. K., tom. XXVII, 1872, pagg. 58-59) e del
5 Luglio 1872 (Archiv f. k. K., tom. XXXI, 1874,
pagg. 426-427); - per la diocesi di Limburg colla Convenzione del 5 Aprile 1873 (cfr.
Archiv f. k. K., tom. XXX, 1873, pag. 306 e segg.).
Anche per l'Archidiocesi di Gnesen e Posen si ebbe una simile divisione colla Convenzione del 16 Settembre 1854 (cfr.
Heckel, op. cit., pag. 83 e segg.; Archiv f. k. K.,
tom. XXIV, 1870, pag. 223 e segg.), la quale ha
attualmente importanza pratica soltanto per i frammenti di territorio rimasti alla
Prussia.
3º) Per l'Archidiocesi di Colonia (cfr.
Heckel, op. cit., pagg. 97-98) e per alcune parrocchie dell'Eichsfeld nella
diocesi di Paderborn (ibid., pagg. 98-99) si addivenne fra il Governo e le
rispetti-130r
ve Curie vescovili ad un modus vivendi, in
virtù del quale in ogni vacanza di parrocchie contestate la provvista si compie collatis
consiliis fra i due Poteri l'Autorità ecclesiastica e civile, con riserva dei
reciproci diritti. – Nella diocesi di Ermland, ove le pretese
dello Stato si erano fatte sentire in misura assai forte,
tanto che le Autorità provinciali, in virtù della istruzione governativa del
21 Settembre 1773, pretendevano di agire
come Superiori ecclesiastici
della Chiesa cattolica (cfr.
Heckel, op. cit., pagg. 50-51), si addivenne nel 1850 ad ad una
intesa, che fu giudicata assai sfavorevolmente dal Principe Vescovo di Breslavia
(op. cit. pagg. 77 e 101).
Più favorevole
è invece la situazione nelle diocesi di Osnabrück e di
Hildesheim. - Già nella riunione dell'Episcopato tedesco in Würzburg (1848) il Vescovo
ausiliare di Osnabrück, Mons. Lüpke, dichiarava che "il Re non ha reclamato alcun diritto di
patronato. In ogni vacanza è accettato dal Governo
sempre quello, che l'Ordinario130v
designa come il più idoneo"
(Archiv f. k. K., tom. XXII, 1869, pag. 223)
e
nella
diocesi di Hildesheim
secondo che risulta dall'Handbuch
der
der Diözese Hildesheim, 1917, pag. 197, il Vescovo ha diritto di libera
provvista per tutti gli offici e benefici ecclesiastici, che egli conferisce all'ecclesiastico,
giudicato come il più atto, a norma delle prescrizioni canoniche.
Quanto
alle anzidette Convenzioni, è
oltrepassando esse
i limiti del diritto comune, sia per ciò che
concerne l'
alternatio
mensium, come per ciò che riguarda la divisione
suaccennata delle parrocchie,
non potevano essere concluse dai
Revmi Vescovi senza l'approvazione della S. Sede. In varie delle Convenzioni
medesime (cfr., ad es., Heckel, op. cit.,
pagg. 79, 80-81, 91, 92)
era fatta espressa riserva
essi
si erano
espressamente riservati di
sottoporle alla Sede Apostolica, ma non consta che Questa abbia concesso la implorata
approvazione, sia se si eccettui stata concessa,
se si eccettui quella per l'Archidiocesi di Gnesen e
Posen (cfr. Archiv
131r
f. k. K., tom. XXIV, 1870, pag. 223). Si
deve
invece piuttosto
ritenere che la S. Sede si sia limitata a tollerare provvisoriamente la loro esecuzione (cfr.
Heckel, op. cit., pag. 78 in nota, pag. 79) pag. 79,
pagg. 100-101), sino a che cioè, migliori condizioni di in attesa cioè di tempi
migliori per la Chiesa cattolica in Prussia. - Che l'alternat
iva
mensium
, in, - in virtù della quale nella
provvista dei benefici contestati ha luogo alternativamente nei mesi impari dietro presentazione
governativa e nei mesi pari per libera collazione del Vescovo, non
sia conforme al jus commune
, non ha bisogno di ulteriore
dimostrazione. Quanto, poi, alla
divisione delle parrocchie
(Realteilung) si osservarono i
limiti del diritto canonico. Se si prendono infatti ad esame le
citate
Convenzioni per la diocesi di Paderborn,
( 12 Marzo 1851
e 15 Aprile 1852),
si trova che il Vescovo riconobbe il dirit
la quale servì poi di modello alle seguenti, si trova che in
essa il Vescovo riconobbe il diritto di patronato dello Stato su tutti gli offici ecclesiastici, ai quali le fondazioni
e le altre corporazioni
ecl
ecclesiastiche
soppresse per el
poi colla
secolarizzazione, avevano in quanto tali presentato
in virtù di131v
legittimo patronato (cfr. Heckel,
op. cit., pagg. 78-79).
La nuova Costituzione del Reich
del 1919 ha, come è noto, nell'articolo 137 per
capov. 3 stabilito che periodo 2 stabilito
che "le società religiose conferiscono i loro
uffici senza cooperazione dello Stato e dei comuni." Come risulta dagli atti e dalle discussioni
preparatorie (cfr. Heckel, op. cit., pag. l22 e la letteratura indicata in nota), da tale disposizione sono stati colpiti
soltanto i diritti di cooperazione pretesi già in virtù del potere sovrano
(Hoheitsrechte), ma non già i diritti di patronato dello Stato e dei Comuni. Ciò
tuttavia suppone che essi
siano basati sopra un titolo legittimo; altrimenti
cadono essipure sotto il verdetto del citato articolo.
(cosiddetti unechte Patronate). Questi ultimi, detti unechte
Patronate
,
sono
devono debbono, secondo che afferma l'Heckel (op. cit., pag. 123),
ritenersi come aboliti, che sia che fossero basati sopra una norma unilaterale dello
Stato, come, ad esempio, nel tempo del territorialismo e del giuseppinismo, sia anche
che fossero stati in pari tempo
ammessi
dal potere ecclesiastico, ad esempio per via di Convenzione;
ed egualmente, sia che fossero gravati degli oneri, oppure no, avessero,
annessi annessi degli oneri, nel qual
caso gli oneri perdurano, mentre che
rimane132r
estinto il corrispettivo diritto.
Da parte sua la
nuova Costituzione prussiana nell'art. 83 dispone quanto segue: "Su domanda di uno
degli interessati un patronato esistente deve essere soppresso, non appena le relative
obbligazioni patrimoniali siano svincolate. La legge regola il procedimento e stabilisce i
principii per lo svincolo". Questa
disposizione non può riguardare i diritti di patronato pretesi,
come
si è già detto, dallo Stato o dai Comuni come
derivanti dal potere sovrano, essendo essi stati colpiti dalla Costituzione del
Reich. Non può quindi trattarsi se non di patronati basati sopra un titolo giuridico, e questo alla sua volta deve essere giudicato a
norma del diritto canonico, e non del Preußisches
Allgemeines
Allgemeines Landrecht (sul
quale
cfr. Heckel, op. cit.,
pagg. 18-22), giacché esso,
sebbene derivato
sostanzialmente dalla teoria del Collegialismo, tuttavia
deriva
sempre in ultima analisi ogni diritto di patronato dal
potere sovrano dello Stato (II, 11, § 573:
"Nondimeno132v
in tutti i precedenti casi
- §§ 569-572 - il patronato stesso si viene acquistato soltanto per
conferimento dello Stato"), pretesa abolita dalla più volte menzionata Costituzione del Reich.
Da
quanto si è sopra esposto sembra doversi concludere alla necessità di una
divisio
separazione dei patronati genuini (echte
Patronate) dagli spurii (unechte Patronate), secondo che ammette anche
l'
Heckel (op. cit., pagg. 123-124). - A norma degli stretti principii del
diritto canonico dovrebbe negarsi all'attuale Stato prussiano qualsiasi giuspatronato, sia perché esso non può
considerarsi come succeduto senz'altro in tali diritti agli antichi Sovrani di Prussia, sia
perché questi stessi erano acattolici (cfr. can. 1453 § 1). Malgrado
ciò, pare
difficile di negare ora alla Prussia ciò che è stato
concesso già alla Baviera.
Costituzionalmente parlando, la Baviera non è uno Stato
cattolico, come la Prussia non è uno Stato protestante; ambedue sono a base aconfessionale e
paritaria, sebbene133r
nella prima la maggioranza della
popolazione sia
cattolica, nella seconda protestante. Potrebbe
quindi adottarsi la formula
usata nell'a
nell'art. 14 § 3 del Concordato bavarese, in virtù del quale sono rimasti
intatti nella forma sinora in uso i diritti di patronato o di presentazione dello Stato
fondati su speciali titoli canonici. In base a tale
disposizione
dovrebbe
essere sottoposta a
nuova revisione la divisione
fra benefici di libera collazione vescovile e di
patronato dello Stato, la quale ha formato
già oggetto,
come si è visto più sopra,
di Convenzioni non approvate dalla S. Sede, e procedersi
alla separazione medesima nei territori,
n in cui, (secondo che si è pure accennato) essa non ha avuto ancora
luogo, ma si è
avuto
addivenuti
soltanto ad un
modus vivendi. Sarebbero in tal guisa da considerarsi come
aboliti tutti i patronati pretesi già dallo Stato come
emanazione del diritto sovrano, od in virtù di successione degli
antichi Principi-Vescovi, come nonché quelli sui
benefici incorporati al ai monasteri e
133v
fondazioni secolarizzate, o su cui questi esercitavano il
diritto di presentazione, anche nel caso in cui
i benefici in questione siano stati nuovamente dotati dallo
Stato; naturalmente rimanendo in tutti
questi casi
gli oneri relativi.
Il In tal modo rimarrebbero ben pochi diritti di patronato governativo, essendo
lo rari i casi, in cui lo Stato ha dotato parrocchie e benefici cattolici ex liberalitate e ex
propriis bonis.
Nel succitato paragrafo del Concordato bavarese si dispone che
la presentazione debba essere effettuata
"nella forma sinora in uso". Ciò significa,
come è ben noto,
che il Governo scelg il Vescovo presenta
al Ministero una terna di candidati scelti fra gli
ecclesiastici, i quali hanno
concorso alla parrocchia vacante; il Governo prop
presenta di regola (sebbene non vi sia strettamente obbligato) uno dei tre, normalmente
il primo. - Anche in Prussia vige in alcuni luoghi
l'uso dell'anzidetta terna; ad esempio, in alcuni territori della diocesi di Paderborn (cfr.
Heckel, op. cit., pag.
42),
134r
in altri quello
della intesa previa col Vescovo; così nella parte
westfalica della stessa
diocesi di Paderborn (op. cit., pagg.
79) nell'antica Archidiocesi
di Gnesen e Posen (op. cit.,
pag. 83-86), nella diocesi di Breslavia (op. cit., pag. 90),
nell'archidiocesi di Colonia (op. cit., pagg. 97-98).
In Prussia richiedono anche
una speciale attenzione i diritti di patronato
pretesi dal dei Comuni e delle Kirchengemeinden o comunità parrocchiali. -
L'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del
Reich
equipara completamente, come
cooperazione dei
Comuni
nella provvista degli uffici ecclesiastici a quella dello Stato.
Essa
quindi deve
equipara
considerarsi
come abolita, in quanto era esercitata in base ai diritti sovrani,
il
che i magistrati delle città pensavano di avere
sulle chiese. Queste pretese furono in molti casi
fatte valere
nelle regioni protestanti in seguito alla dottrina di
Lutero sui diritti delle Gemeinden o comunità. Ma già sin dalla fine del Medio Evo
tale cominciò a manifestarsi una tale tendenza nelle città, le quali si
sforzavano di mettere i134v
loro poteri il più possibile alla
pari con quelli dei signori territoriali. Alcuni residui isolati di questi diritti di provvista derivanti pretesi
dall'autorità municipale (städtische Obrigkeit) si sono, a quanto sembra, conservati
ancora
anche
in
parrocchie
cattoliche. [Sem] Anche per i Comuni non
possonouò quindi essere riconosciutio che i diritti il
giuspatronato fondato su speciali titoli canonici. - Quanto, poi,
alle Kirchengemeinden, nelle quali hanno è
stata finora in vigore la elezione da parte della
comunità al beneficio parrocchiale, dovrebbe essere applicata la disposizione del can. 1452, la cui
esecuzione ha incontrato
talvolta grande resistenza.
Nella prima delle
sunno conferenze ricordate in principio del presente rispettoso Rapporto, cominciai
da mia parte coll'osservare che nella questione dei benefici di patronato dello Stato la
S. Sede potrebbe, a mio parere,
concedere al più di
quanto trovasi di tutt'al più una la formula adottata nel Concordato bavarese.
Mi appoggiai [naturalmente] a tale scopo
sulo scritto del Prof. Heckel,
135r
il quale riferisce anche a pag. 2 in nota essere il suo
studio le sue [sul] ricer aver egli compiuto
compiuto compilato la sua opera sulla base dei documenti, di Archivio messi a
degli che eg aveva potuto largamente consultare negli Archivi, dei Ministeri
prussiani del Culto e della Giustizia, e grazie, all'aiuto prestatogli colla massima
benevolenza dai funzionari dei Ministeri medesimi. Il Sig. Trendelenburg si mostro però poco
edificato delle opinioni espresse dall'Heckel, che dichiarò non essere divise dal Ministero
del Culto. Poi la discussione si svolse soprattutto sul punto, già sopra toccato, se cioè il
titolo giuridico per il patronato deve giudicarsi, a norma secondo la nuova
Costituzione prussiana, a norma del diritto canonico o di quello civile. All'argomento
tratto dal § 573
e da me opposto ai il Prof. Heyer mi oppose un passo di
un Voto del noto
Pr Dr Ulrico Stutz, Professore di diritto ecclesiastico nella
Università di Berlino, intitolato "Kirchliche und staatliche Zuständigkeit hinsichtlich
der Gesetzgebung über den Kirchenpatronat in Preußen (Berlino, 18 Gennaio
1925)",
135v
ma a torto, come mi fu agevole di dimostrare.
Relativamente alle Convenzioni conchiuse dai Vescovi, circa le
quali
i non mancai di far rilevare che esse avevano oltrepassato i limiti del diritto
comune e non avevano avuto la necessaria approvazione della S. Sede; i negoziatori prussiani addussero
una lettera dell'Emo Cardinale Fürstenberg, Principe-Arcivescovo di Olmütz, al Presidente
della Provincia della Slesia, in data del 6 Maggio
1887,
nella quale egli comunica
di [esser] di essere stato in data del 30 Marzo 18
autorizzato dal S. Padre,
essere stato,
dopo ripetute istanze, autorizzato dal S. Padre
al
in data
con
con Officio in
data del 30 Marzo di quello stesso anno 1887
di trattare col Governo per risolvere le controversie
relative al patronato dello Stato sulle parrocchie del territorio della sua
archidiocesi situate nel Regno di Prussia, salvo l'obbligo di
sottoporre
alla
S. Sede il risultato di tali negoziati
per la definitiva decisione. Nel corso della lettera
l'Em. il menzionato Emo Arcivescovo si riferisce al
compromesso concluso
fra il P Governo ed il
Principe Vescovo di Breslavia, e soggiunge di "essere autorizzato dalla S. Sede alla
conclusione di un simile compromesso". Da ciò i negoziatori prussiani hanno
136r
voluto
dedurre che la S. Sede aveva
riconosciuto
ed approvato la Convenzione di Breslavia. Da parte mia ho mostrato
che quest'ultima frase era troppo
vaga ed incerta indeterminata per trarne un sicuro giudizio;
certa [ein Wort unlesbar] soltanto l'autorizzazione a trattare coll'obbligo di sottomettere
poi l' il tutto al giudizio definitivo della S.
Sede.
Sarei
tuttavia b riconoscente all'E. V., se volesse degnarsi di ordinare in cotesto
Archivio le opportune indagini, affine di chiarire con maggior precisione questo
punto.
I miei interlocutori fecero altresì notare che
la presente questione deve essere considerata dal punto di
vista non soltanto giuridico, ma anche politico; rilevarono l'interesse, che ha lo Stato
circa le relativamente alle parrocchie di confine ed a quelle delle città
più importanti (gehobene Pfarreien); mostrarono anche la difficoltà, che
incontrerebbe il Governo per giustificare dinanzi al Landtag le prestazioni
finanziarie alle parrocchie, qualora136v
venisse a cessare il
relativo
patronato. Si dissero pronti a rinunziare
ai patronati esenti da oneri (lastenfreie Patronate) e ad addivenire alla spartizione
delle parrocchie, in cui questa
non aveva
avuto luogo o
in cui era
stata adottata l'alternativa mensium, ma chiesero che
rimanessero in vigore, salvo piccole revisioni,
le
Convenzioni già concluse coi Vescovi. Si dichiararono inoltre disposti a facilitare una
soluzione, concedendo che il patronato venisse
esercitato d'intesa col rispettivo Vescovo, e proposero infine la seguente formula:
"La presentazion
"Die Präsentation auf Grund fiskalischer Patronate wird im Benehmen
mit dem Bischof geübt werden. Sonstige Präsentationsrechte werden von Staate nicht
geltend gemacht werden".
Vale a dire: "La presentazione in base a patronati fiscali
verrà esercitata d'intelligenza col Vescovo. Altri diritti di presentazione non
verranno saranno fatti valere dallo
Stato".137r
Da
parte
mia obbiettai che la formula
"patronati fiscali" era non era usata
nel diritto canonico, ed inoltre era
troppo ampia, comprendendo essa
dei patronati non fondati su
veri e legittimi titoli canonici. Troppo
vaga ed indeterminata era pure
la frase "d'intelligenza col Vescovo".
I negoziatori prussiani promisero di esaminare
meglio la cosa e di proporre
una nuova formula nella
prossima
conferenza. In questa essi esposero il punto di vista del Governo circa la questione d in sostanza
così: Lo Stato prussiano riconosce che l'esercizio del diritto di patronato, quale si è
avuto finora, richiede una essenziale
riforma. Esso è disposto a rinunziare
non solo
praticamente,
ma anche de iure ai
patronati esenti da
oneri;
per il che, a
loro
parere
non è necessaria una legge, ma è sufficiente un atto in via
amministrativa. Per i patronati con
onero
onerosi gravati da oneri (lastenpflichtige Patronate) lo Stato nella maggior
parte137v
dei casi non ha uno speciale interesse all'esercizio del medesimo
ed è
pro quindi pronto a fissare un modo di esercizio del medesimo, che lasci
praticamente al Vescovo la sud scelta del candidato, salvo il
caso che questo non abbia i requisiti necessari per ottenere un officio
ecclesiastico o che vi siano contro di lui obbiezioni di ordine politico. Per alcuni
Il Governo crede tuttavia che sarebbe ben difficile di raggiungere un
accordo
di principio, come nel Concordato bavarese, giacché
sia perché il Preußisches Allgemeines Landrecht comprende titoli giuridici per il
patronato, non riconosciuti invece dal diritto canonico, sia perché sarebbe impresa lunga e difficile di esaminare per ogni cas caso
il i titoli medesimi, sia perché perché, riguardando il diritto di
patronato in Prussia anche la "Chiesa" protestante, una soluzione di massima non potrebbe essere presa se non
contemporaneamente per le due Chiese. Esso propone quindi una un modo pratico e
provvisorio, simile a quello adottato nell'art. XXI del Concordato colla Polonia, ed il
quale, mentre riserva ad un ulteriore accordo il regolamento definitivo138r
e
giuridico della vertenza, procura intanto, di con in via di fatto, di lasciare alla Chiesa la maggior possibile
libertà. A tale scopo i negoziatori prussiani mi presentarono nella seduta medesima la
formula, di cui l'E. V. troverà copia nell'Allegato III, e che poi è stata
di nuovo corretta ed in parte migliorata, come apparisce dall'Allegato
IV IV, consegnatomi ieri dal Prof. Heyer. Essa è
così
concepita:
"Sino
ad un nuovo accordo, specialmente per il caso della emanazione della legge prevista
nell'articolo 83 della Costituzione della Repubblica prussiana, la presentazione in
base ad un cosiddetto patronato fiscale da parte delle Autorità dello Stato avrà
luogo soltanto dopo intesa col Vescovo diocesano a norma di una Istituzione da
concertarsi separatamente".
La menzionata Istruzione sarebbe
del138v
seguente tenore:
"1º. - La presentazione
in base ad un cosiddetto patronato fiscale avrà luogo da parte dello Stato soltanto dopo intesa col Vescovo diocesano.
"2º. - Salvo
la disposizione del N. 3 le
Autorità dello Stato rifiuteranno la presentazione del candidato indicato dal Vescovo diocesano come atto e
specialmente desiderato, soltanto se vi siano
fatti, in base
per i
quali vi sia da temere che la di lui nomina costituisca
un pericolo per gl'interessi dello Stato.
3. - Alle parrocchie in menzionate
nell'Allegato le A il Governo presenterà il candidato da esso
specialmente desiderato,
qualora il medesimo non venga
qualificato dal Vescovo diocesano come canonicamente non idoneo per la relativa parrocchia
4. - In considerazione dell'articolo 83 della Costituzione il diritto
non verrà esercitato il diritto di presentazione in base a patronato esente da oneri". 139r
Il Governo I negoziatori prussiani
affermano
che il N. 2 comprende il più gran numero delle
parrocchie, mentre che il N. 3,
comprenderà unicamente le parrocchie dei territori di confine
o
di speciale importanza per lo Stato, saranno relativamente ben poche. Il Governo si è indirizzato ai Prefetti delle provincie per
compilare le rispettive liste, e crede in questo modo di offrire una soluzione praticamente altrettanto,
anzi forse anche
più
favorevole della
formula del Concordato bavarese. Il Prof. Heyer ha aggiunto
pure che gli Eminentissimi Bertram e Schulte, a cui
ha esposto la soluzione
medesima
si sono dichiarati pienamente soddisfatti
del medesimo.
Dal parte canto mio ho nuovamente
obbiettato: 1º) la terminologia inusitata nel
linguaggio canonico "patronato fiscale"; 2º) l'inconveniente che per la divisione delle
parrocchie contemplate nei NN. 2 e 3 si sia pre-139v
so un
criterio non oggettivo e giuridico, ma piuttosto
politico; 3º)
il pe la possibilità che la formula "vi sia da temere che la di lui nomina
costituisca un pericolo per gl'interessi dello Stato", sebbene senza dubbio ristretta e
corretta dalle parole "sost "soltanto se esistano dei fatti, a motivo dei
quali ..." dia luogo ad abusi.
Occorre tuttavia riconoscere che l'attuale proposta
rappresenta pur
sempre, un
rilevante progresso e
miglioramento a favore della libertà della Chiesa.
Nelle anzidette conferenze si è trattato
anche della provvista delle parrocchie non soggette al
patronato dello Stato. Tale punto è stato oggetto di accordo
trovato
è stato oggetto argomento figura anche sia nel Concordato colla Baviera (art. 14
§ 3: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli
ecclesiastici la Chiesa prima della nomina dei parroci in senso stretto
co-140r
municherà al Governo i nomi e le notizie personali dei
candidati; se questo eventualmente avesse difficoltà, dovrà significarle nel più breve
termine possibile"), come
in quello colla Polonia (art. XIX).
È noto come la
legge prussiana dell'11 Maggio 1873, emanata durante l'epoca del Kulturkampf,
disponev prescriveva al § 15: "I Superiori ecclesiastici sono obbligati di
notificare al primo Presidente, colla indicazione del relativo ufficio, quei il
candidatio, al quale deve essere affidato un ufficio ecclesiastico. Lo stesso
vale per il trasferimento di un ecclesiastico ad altro ufficio o per la mutazione di una
nomina revocabile in permanente. Nel termine di trenta giorni dalla notificazione può essere
mossa eccezione contro la nomina. Il sollevare obbiezio Ciò è di competenza del primo
Presidente". È risaputo altresì come la S. Sede con Nota dell'Eminentissimo Cardinale
Jacobini del 4 Aprile 1886
([cf] 1886 (cfr.
Actenstücke betreffend die Fuldaer Bischofs-Conferenzen 1867-1888, pag. 340; 140v
Archiv f. k. K. tom. LVI, 1886, pag. 211 e s
segg.), acconsentì alla cosiddetta Anzeigepflicht, dando "istruzione ai
Vescovi di notificare al Governo Prussiano i nomi dei sacerdoti destinati ad esercitare in
qualità di Parrochi la cura delle anime nelle parrocchie vacanti".
Nella relativa
discussione si
comunicai
ai negoziatori prussiani come tra i postulati
dell'Episcopato prussiano vi era quello che "l'Anzeigepflicht"
fosse sostituito colla comunicazione dell'avvenuta nomina". Il Governo prussiano ha proposto innanzi tutto la seguente formula: "Prima
della nomina di un parroco il Vescovo diocesano si assicurerà presso le Autorità dello Stato
che contro il candidato non vi siano obbiezioni di ordine politico. Simili obbiezioni
debbono all'occorrenza esser fatte valere senza indugio" (cfr.
Allegato III). Avendola io dichiarata come inaccettabile, essa è stata modificata poi
nei seguenti termini: "Prima della nomina di un ecclesiastico a
membro141r
di un Capitolo, a rettore o professore in un Istituto
diocesano di educazione od a parroco, il Vescovo diocesano darà conoscenza alle Autorità
dello Stato della sua intenzione e, avut con speciale riguardo all'articolo ...
di questa Convenzione, comunicherà il nome e le notizie personali del candidato. Egli non
effettuerà la nomina o la conferma prima di due settimane dopo questa notificazione" (cfr.
Allegato IV).
Questa
redazione è, a mio umilissimo parere, assai migliore
della precedente, anzi, se non erro, anche della formula del Concordato bavarese, giacché non vi si parla affatto, almeno espressamente,
di di eventuali obbiezioni, che eventualmente potrebbe muovere il Governo contro
il candidato.
ed ancor meno dell'obbligo del Vescovo di
tenerne
tenerne conto del Governo contro il candidato. Il Governo medesimo potrebbe nel
termine delle due settimane esprimere in via ami di amichevole intesa delle
difficoltà; ma il Vescovo non sarebbe in nessun modo te giuridicamente tenuto
obbligato a tenerne conto ed potreb avrebbe quindi il diritto di procedere egualmente
alla141v
relativa nomina, salvo naturalmente che il candidato non possedesse i requisiti stabiliti nel concordato per l'ammissione agli uffici ecclesiastici in
genere.
Fuori di luogo mi è sembrata la menzione nell'anzidetta formula
dei membri del
Capitolo e dei rettori e professori dei degli Istituti diocesani di educazione, e ciò
ho fatto osservare al Prof. Heyer.
Nel sottoporre quanto
sopra all'alto giudizio dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 06. Februar 1927, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18698, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18698. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.