Betreff
Sull'Esposto del Capitolo cattedrale di Misnia circa l'elezione del decano e dei
canonici e lo jus optionis
Col venerato Dispaccio N. 2208/25 in data del 5 Maggio p. p cotesta
S. Congregazione si degnava di ordinarmi di esprimere il mio umile parere circa l'Esposto (che compio il dovere di ritornare
qui accluso insieme ai relativi Allegati) del Capitolo cattedrale di Misnia, intorno
alla elezione del decano e dei canonici ed allo jus optionis.
Mi sia permesso di
ricordare come nel rispettoso Rapporto N. 30500 del 10 Maggio 1924 ebbi già
occasione di riferire all'E. V. R. su detta questione, manifestando l'umile avviso che al
sullodato Capitolo non competano attualmente i menzionati diritti. I documenti ora addotti
dal Capitolo medesimo, sebbene presentino non poche oscurità,
sembrano tuttavia,241v
confermare tale opinione. Il Capitolo collegiale di
Bautzen fu fondato nel 1221 da Brunone II, XXII Vescovo di Misnia, il quale (come
risulterebbe da un documento ripro dall'opuscolo Statuten des Collegiatsstiftes
St. Petri zu Budissin, 1858, pag. 54) lo dotò partim suis, partim sui pie defuncti
Praedecessoris sumptibus. Fu infatti S. Bennone, XI Vescovo di Misnia, che, convertiti
alla fede gli abitanti di Bautzen, pose ivi le prime fondamenta di quella chiesa,
collegiata ove avrebbe voluto istituire un collegio di canonici, se non fosse
stato prevenuto dalla morte. Questo proposito venne poi
portato a compimento dal sunnominato Brunone II, il quale ampliò e consacrò il 24 Giugno
1221 la chiesa stessa, costruendovi un nuovo coro (doc. I). Sembra
che i primi sette
canonici furono nominati dal Vescovo stesso (doc. I e II) eche, sebbene il Capitolo, probabilmente
fondan-242r
dosi sugli usi allora in vigore in molte chiese
(cfr. Wernz, Jus decret., t. II, 1906, n. 780), eleggesse poi il decano e quattro nuovi canonici (doc. II), Brunone
aveva creduto di [ein Wort unlesbar] specialmente riservato il
diritto di provvista della prepositura e dei canonicati (doc. IV) e
che soltanto in seguito all'opposizione del Capitolo, il
quale faceva appello alla consuetudine vigente in altre chiese (doc. II), concedette
definitivamente al medesimo il diritto di libera
elezione, di guisa però che il preposito fosse de choro Misnensi ed il decano de consortio
suo, e riservando a sé ed ai suoi Successori la nomina dello scolastico e del custode. Non si tratterebbe quindi, se pur non m'inganno, di lex
fundationis, ma di posteriore concessione fatta in considerazione della consuetudine vigente
in altre chiese, per mettere fine ad una controversia. Del
resto anche i termini242v
del
decreto del B. Conrado di Urach, Cardinale Vescovo di Porto e S. Rufina e Legato Apostolico
in Germania, del 2 Novembre 1225 (doc. V), indicano, se non erro, trattarsi di un privilegio concesso al Capitolo ad istanza del medesimo né
f contengono alcuna allusione ad una lex fundationis. - Parimenti lo jus optionis
fu con decreto di Brunone II (doc. III)
accordato secundum consuetudines aliarum ecclesiarum, per evitare che si riaccendesse
un'antica e già sopita controversia. - Parmi infine che,
allorché la S. Sedenel 1921, trasformandoò il Capitolo collegiale di S. Pietro in Bautzen in Capitolo
cattedrale della diocesi di Misnia, confermò gli statuti
capitolari e tutti i privilegi ed i diritti, di cui esso sino allora godeva, firma tamen electione canonicorum et
Dignitatum Capituli ad tramitem iuris communi, e ciò malgrado che
il Capitolo stesso nell'Esposto del 17 Marzo 1921
di243r
quellostesso anno avesse, appellandosi alla lex fundationis, [ein Wort
unlesbar] chiesto la conferma dell' dir antico diritto di elezione. Con ciò parmi che la S. Sede abbia
chiaramente dimostrato che considerava tale privilegio come non più in vigore; il che apparisce eziandio dalla Bolla della
Dataria Apostolica (VII Kal. Julii 1921), con cui veniva il Revmo Mons. Giacomo Scala
veniva nominato Decano, e nella quale si dichiarava tale questa Dignità riservata
alla S. Sede.
Rimane
ad esaminare la difficoltà mossa dal Revmo Mons. Schreiber, il quale teme che, qualora la S.
Sede dichiarasse vigente il ius commune per la nomina delle Dignità e dei Canonici e venisse
così a mutare gli Statuti dell'antico Capitolo collegiale di Bautzen, il Governo civile, massime se fosse ostile alla
Chiesa, potrebbe prenderne pretesto per asserire non essere più l'attuale Capitolo
cattedrale lo243v
stesso che il primitivo e per negargli quindi
il possesso de legittimo possesso dei relativi beni, i quali potrebbero così esser confiscati
dallo Stato. - Questo timore del Revmo Vescovo non sembrami, a dire
il vero, fondato. Giacché, se ciò avrebbe potuto ben affermarsi dell'antico
G regime, il
quale, in virtù della Convenzione (Traditionsrezess) del 30 Maggio 1635, esercitava
una stretta vigilanza sulle cose ecclesiastiche della Lusazia ed
aveva uno speciale interesse nella elezione del Decano del Capitolo, che era
era
ancheera anche membro [noto] della prima Camera del Regno, invece, dopo la rivoluzione del
1918 e la nuova Costituzione germanica il Governo
sassone non ha più n preteso alcuna comunicazione o
conferma delle elezioni compiute dal
Capitolo. Siccome, tuttavia, è
ben
assai arduo di Siccome, tuttavia, è assai arduo di prevedere con ogni
sicurezza il futuro, massime nella instabile situazione dei tempi presenti, cotesta S.
Congregazione, potrebbe, a mio subordi-244r
nato avviso,
potrebbe, affine di eliminare ogni dubbio o pericolo, rimandare la sua decisione fino a che
la questione della situazione di giuridica del Capitolo di Bautzen venga fuori
di qualsiasi contestazione fissata o in un Concordato col Reich ovvero anche in una
futura legge sulle società religiose, di
cui ilGoverno della Sassonia sta ora preparando il progetto.
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 19. Juni 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18752, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18752. Letzter Zugriff am: 27.12.2024.