Dokument-Nr. 19267
Pacelli, Eugenio an Sincero, Luigi
[Berlin], 21. Juni 1929
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulla codificazione del diritto orientale
L'E. V. troverà qui unite le risposte dei Revmi Vescovi di Magonza e di Münster, dalle quali risulta che essi non hanno speciali proposte da fare; lo stesso mi significò a voce
15v
le di lui osservazioni,che mi permetto parimenti di qui compiegare nella traduzione italiana
(Allegato III).Poiché poi l'E. V. nel sullodato Dispaccio mi ordinava di fare io pure le mie osservazioni in riguardo agli Orientali di questa Nazione, mi sia permesso di sottoporre
16r
Non trovandosi in Germania alcun Ordinario né parroco
di rito orientale, ma soltanto dei sacerdoti destinati alla cura spirituale dei loro
connazionali (vale a dire il Rev. Werhun per gli Ucraini
ed il Rev. Kuzmin-Karawajew per i Russi), ed essendo, d'altra parte, 16v
in una determinata città o regione,è naturale cheessidebbanorimanere, come gli
altri sacerdoti della rispettiva diocesi, sottola giurisdizione del Vescovo odell'Ordinario del
luogo, dal quale debbono ricevere la previa autorizzazione non solo ad liceitatem per tutti
gli atti del ministero, 17r
causa della distanza, il parroco di rito latino, che ha
amministrato il battesimo, dovrebbe inviar loro il relativo attestato.Quanto alla cresima, sebbene, ogni qualvolta siconferisce separatamente dal battesimo sia riservata al Vescovo (Cappello, Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis, vol. I, 1928, n. 846),sarebbe forse opportuno di esaminarsi se nel caso in cui il battesimo sia amministrato (come sopra) dal parroco di rito latino, non sia opportuno che la [ein Wort unlesbar] venga data quanto primadal dettosacerdoteincaricatodi rito orientale.
Parimenti, qualora il funerale non potesse essere celebrato dal sacerdote orientale, il parroco latino del luogo dovrebbe dargli comunicazione della morte del fedele di ritoorientale.
Quantoall'assistenzaai matrimoni, essadovrebbeessere prestatadal sacerdote di rito orientale,previa la delegazione del parroco o dell'Ordinario del luogo,se ambedue
17v
i contraenti
Per le feste ed i digiuni, tanto i sacerdoti quanto i fedeli di rito orientale dovrebbero attenersi alle leggi del luogo ove dimorano.
Per ciò che concerne la SS. Eucarestia, potrebbero forse prendersi in considerazione i seguenti punti:
I sacerdoti orientali, ed eccezione degli Armeni e dei Maroniti, sono tenuti ad usare nella
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"Molti sacerdoti di rito orientale che hanno l'uso del
fermentato accettano di consacrare nella loro Messa le ostie azime da riporre nel
Tabernacolo per la Comunione dei fedeli Latini extra Missam o per gli infermi, e così pure
l'Ostia Magna che deve servire per la Benedizione solenne col SSmo Sacramento". Parrebbe
quindi utile che questo caso
fosse definito nel futuro Codice.Quanto alla S. Comunione sembrerebbe opportuno che si adottasse generalmente la norma contenuta nell'art. 32 del recente Decreto per i greco-ruteni negli Stati Uniti d'America in data del 1º Marzo c. a.
"Anche a Roma i Sacerdoti Orientali danno senza difficoltà la Benedizione privata e solenne col SSmo Sacramento alla Latina" (cfr. citato Foglio del Revmo Mons. Margotti). Parrebbe conveniente che ciò si permettesse nel Codice, come pure che
Chinato