Dokument-Nr. 19275
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 24. August 1929
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Istanza del Revmo Vescovo di Fulda per imposizione di tributo a favore
del clero della diaspora
La questione proposta dal Revmo Mons. Vescovo di Fulda, deve a mio umile e subordinato avviso, essere considerata
È opportuno di premettere che col nome di territor
27v
nella provincia di Sassonia (4,91), nello
Schleswig-Holstein (2,72), nell'Hannover (6,51), nell'Hessen-Nassau (16,32), nella Renania-Westfalia (18,46), nello Stato di Sassonia (3,60), nello
Stato di Turingia (2,84), negli Stati tedeschi settentrionali (5,25), nella Baviera
(20,64), nel Württemberg (10,62), nel Baden (25,96), nell'Hessen (12,93). Si sogliono designare col nome di diocesi sussidiate (Zuschussdiözesen) quelle che, a causa dei territori di diaspora in esse compresi, non sono in grado di mantenere il loro clero coi propri mezzi. Le altre diocesi, le quali invece si trovano in più favorevoli condizioni, vengono comunemente chiamate Hinterlanddiözesen. Per il
28r
diocesi sussidiate deve
venire in aiuto la cosiddetta Ausgleichskasse, o Cassa di compenso, istituita presso
la Presidenza generale del Bonifatius-Verein con sede in Paderborn. La Conferenza
vescovile di Fulda si è ripetutamente occupatadi dettaistituzione, come risulta dalle seguenti risoluzioni prese
dalla medesima:Anno 1923 "La Conferenza approva la fondazione di una Cassa di compenso presso la Presidenza del Bonifatiusverein, allo scopo di assicurare ai sacerdoti della diaspora uno stipendio minimo. Si ha l'intenzione di ricevere sussidi da detta Cassa soltanto quelle diocesi della diaspora, le quali riscuotono una percentuale sull'assegno degli ecclesiastici stipendiati dallo Stato. Tutti i membri della Conferenza si impegnano ad esaminare più accuratamente
28v
Anno 1924 "A sollievo dei bisogni dei sacerdoti
della diaspora il Bonifatiusverein ha creato una Cassa di compenso. Per aiutare
questa Cassa i Vescovi sono pronti ad adoperarsi, affinché ciascun sacerdote di ogni diocesi
versi a favore dei sacerdoti della diaspora alla
Cassa di compenso almeno l'1% del suo assegno. Questa iniziativa sarà comunicata alla
Conferenza vescovile di Frisinga con preghiera di esaminare se Anno 1925
Anno 1926. "Per il Rev. Clero è una impellente convenienza ed un obbligo di carità di venire in soccorso ai confratelli ecclesiastici bisognosi della diaspora. Perciò disponiamo che
29r
1º = Nelle diocesi della diaspora, sussidiate
dalla Cassa di compenso, tutti i sacerdoti i quali godono di un sufficiente assegno, versino il 3% del loro
stipendio a favore dei sacerdoti della diaspora della loro diocesi, i quali hanno un minore assegno.2º = In tutte le altre diocesi i sacerdoti, che ricevono un sufficiente assegno, versino almeno l'1% del medesimo alla Cassa di compenso della Presidenza generale in Paderborn.
Un
29v
Anche la
Conferenza vescovile di Frisinga prese nel 1926 la seguente
risoluzione: "La Conferenza è unanime nel ritenere che essa è un dovere di amore fraterno e che
il Clero bavarese non deve sottrarvisi ... I Vescovi bavaresi sono perciò
[Secondo la decisione della Conferenza vescovile di Fulda del 1926, come riportata più sopra, i sacerdoti delle diocesi sussidiate debbono dare per l'aiuto della diaspora il 3% del loro stipendio, quelli delle altre diocesi (Hinterlanddiözesen) l'1%. Tuttavia, come apparisce già dalla risoluzione della Conferenza vescovile di Fulda, vari Ordinari di queste ultime diocesi hanno raccomandato, invece di una percentuale, una somma fissa. Nel Baden (archidiocesi di Friburgo) fu suggerita la seguente contribuzione: 30 Marchi per i parroci, 20 Marchi per i vicari parrocchiali. Nel Württenberg (diocesi di Rottenburg): 40 Marchi per i Canonici della
30r
Cattedrale, 30 Marchi per gli investiti delle
parrocchie importanti e medie, 20 Marchi per quelli delle parrocchie e per i parroci pensionati, 12 Marchi per i sacerdoti
senza ufficio stabile. Anche nella diocesi di Magonza fu raccomandato un simile
contributo. 30v
cietà di S. Bonifacio (Priester-Jahrheft des
Bonifatiusvereins) dell'anno 1927 pag. 61 scrive:
"La decisione di Fulda non dice nulla di nuovo, poiché una tale contribuzione è in uso già
da anni e sovente in misura più elevata (7,5 e 4%). Warmia, Fulda e Hildesheim hanno in
confronto dello scorso anno notevolmente migliorato il loro contributo diocesano. Alla testa
di tutte le diocesi, assolutamente e relativamente, sta di gran lunga Paderborn. Quest'anno
il risultato sarà qui alquanto inferiore, perché il 1º Ottobre dello scorso anno la
quota per i parroci fu diminuita al 4% ...I vicari parrocchiali di Paderborn pagano già dal 1º Ottobre 1926 soltanto il 3% ... È senza dubbio una disuguaglianza che dagli ecclesiastici con sufficiente assegno delle diocesi della diaspora si esiga un contributo del 3 o 4%, mentre i confratelli delle altre diocesi non debbono pagare che l'1%. Ma il più elevato è sentito nelle diocesi della diaspora come un dovere, un caro dovere, trattandosi della diaspora della propria diocesi, nella quale molti ecclesiastici hanno trascorso i più belli anni del loro sacerdozio. Gli ecclesiastici delle altre diocesi invistadi fronte ai
31r
diaspora si sentiranno certamente stimolati a versare
da parte loro interamente almeno l'uno per cento ad essi raccomandato". - Finalmente 31v
ufficialmente [ad] un aumento delle contribuzioni corrispondente agli assegni". (Protokoll der Verhandlung der Fuldaer
Bischofskonferenz vom 6. bis 8. August 1929, n. 26).Per venire ora a parlare più particolarmente della istanza del Revmo Mons. Vescovo di Fulda, è vero - e le ripetute esortazioni della Conferenza vescovile lo confermano - che in alcune diocesi
32r
Parmi pertanto subordinatamente che al
sullodato Vescovo possa concedersi la facoltà da lui implorata, eventualmente ad
tempus, per es. ad quinquennium.Contro la domanda in discorso potrebbe opporsi una legge dell'11 maggio 1873,emanata all'epoca del Kulturkampf,la quale impediva ai Vescovi di diminuire la rendita degli ecclesiastici senza il consenso dell'
Chinato
(1)↑Questa opinione trovasi confermata anche in un
recentissimo studio giuridico: Dr. Fritz Sambeth "Reichsverfassung und Staatsaufsicht
im Kirchenvermögensrecht" (Buchdruckerei Josef Fürst, Murnau Obby., 1929),
pag. 23.