Betreff
Dubbi proposti dal Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg circa il
diritto di patronato
Il Revmo Mons. Giovanni Battista Sproll, Vescovo di Rottenburg,
mi ha pregato di far pervenire all'E. V. R. le i due qui acclusei
istanze,
relat esposti, nei quali propone a cotesta S. Congregazione alcuni
dubbi circa il diritto di patronato. Mi
sono permesso di aggiungere
alle missive
le seguenti umili osservazioni.
La
prima di dette
vertenze
riguarda (con allegati)
riguarda i diritti di patronato, che si
pretendono derivare dalla secolarizzazione
dei beni ecclesiastici del 1803.
Tale ingiusta spogliazione non può essere un titolo
legittimo per il patronato medesimo. "Quare (osserva il P.
Wernz, Jus decretalium, t. II, p. II, 1915, n. 422)
iurapatronatus sive realia sive personalia in novos possessores bonorum ecclesiasticum et
rectores
principatuum usurpatorum de iure non transierunt, v.
g. in Germania ineunte ultimo saeculo per 'saecularizationem', nisi postea in concordatis
vel aliis indultis pontificiis novus iuris titulus fuerit concessus". Questa nuova
concessione non si è avuta per il
Württemberg,
come risulta dalla
lettera
dell'Emo Sig.
Cardi-17v
nale Antonelli del 20 Ottobre 1858.
Che anzi nemmeno la reaedificatio o la redotatio
sembra
che potrebbero
costituire un modo di acquisto del giuspatronato, giacché non sarebbero che una piccola
restituzione dei beni ingiustamente tolti alla Chiesa, e non un atto di liberalità. Né varrebbe di
invocare la prescrizione, p poiché essa è un "modus probandi, non costituendi titulum
legitimum iurispatronatus" (Wernz, op. cit., n. 416). D'altra parte, la Convenzione
conclusa dal
Vescovo nel 1864 non sembra valida,
giacché l'Ordinario non può oltrepassare, senza speciale
autorizzazione
od approvazione della S. Sede, i limiti del
diritto comune.
La
seconda
istanza
rigua concerne piuttosto gli altri diritti di patronato,
alcuni dei quali
veng
sono stati esercitati già da secoli. Gli oneri annessi a
questi,
come anche ai primi, furono riscattati
in base ad una legge dello Stato., parla
nell'esposto,
di guisa che i
patroni medesimi,
pur continuando ad eserci esercitare i diritti connessi
al giuspatronato,
non adempirono più agli
obblighi
annessi.
Detta legge però, sebbene fosse stata allora con riconosciuta dalla Curia
vescovile di Ro
Il Governo dà
per tutti i parroci, la quale viene
ripartita dal Vescovo; ma, poiché essa non è sufficiente,18r
[dev] si pro si provvede sia 1°) coi 400 marchi,
siache ogni comunità parrocchiale
(Kirchengemeinde), deve versare, ricevendola dai
beni della fabbrica, se vi sono, (per es., foreste), se vi sono, o dalle tasse
ecclesiastiche locali, 2°) colle tasse diocesane.
In un susseguente Foglio
Nr. A. 7849 del 19
Novembre corrente, parimenti qui compiegato, il Revmo Vescovo espone
gl'inconvenienti, che derivano dall'esercizio del diritto di presentazione.
Le
anzidette nobili Famiglie, le quali né vogliono né (a quanto afferma Mons. Sproll)
possono
soddisfare agli oneri del patronato, tengono molto
al mantenimento del medesimo, massime dopoché, in seguito agli
sconvolgimenti politici del 1848 e 1918, sono rimaste prive di tutti gli altri antichi
privilegi. Mons. Vescovo chiede
quindi istruzioni al riguardo, affine di porre fine alle molte
dispu contese, che continuamente sorgono in questa materia con danno della
pronta
provvista del dei benefici, e
chiede
se
possa addivenirsi ad un compromesso, ad
es. mediante l'aternativa fra la libera collazione vescovile e la presentazione da
parte del patrono.
Chinato
17r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 25. November 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19315, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19315. Letzter Zugriff am: 19.07.2024.