Betreff
Dubbi proposti dal Revmo Mons. Vescovo di Rottenburg circa il
diritto di patronato
Il Revmo Mons. Giovanni Battista Sproll, Vescovo di Rottenburg,
mi ha pregato di far pervenire all'E. V. R. le i due qui acclusei
istanze,
relat esposti, nei quali propone a cotesta S. Congregazione alcunivari dubbi circa il diritto di patronato. Mi
sono permesso di aggiungerealle missive
ad essele seguenti umili osservazioni.
LaIlprimao di detteivertenzeesposti
riguarda (con allegati)annessi) riguarda i diritti di patronato, che sialcune nobili Famiglie pretendono derivare dalla secolarizzazione
dei beni ecclesiastici del 1803. E' chiaro cheTtale ingiusta spogliazione non può essere un titolo
legittimo per il patronato medesimo. "Quare (osserva il P.Wernz, Jus decretalium, t. II, p. II, 1915, n. 422)
iurapatronatus sive realia sive personalia in novos possessores bonorum ecclesiasticum et
rectoresrectores principatuum usurpatorum de iure non transierunt, v.
g. in Germania ineunte ultimo saeculo per 'saecularizationem', nisi postea in concordatis
vel aliis indultis pontificiis novus iuris titulus fuerit concessus". Questa nuova
concessione non si è avuta per ilnel Württemberg,per i patronati privati, come risulta dalla
[drei Wörter unlesbar] letteralettera dell'Emo Sig.
Cardi-17v
nale Antonelli del 20 Ottobre 1858.(annesso 2)<.> , dichiarazione che non sembra in realtà diminuita
dalla susseguente lettera del 5 Ottobre 1859 (annesso 4). Che anzi nemmeno la reaedificatio o la redotatiosembrapare che potrebbero per sé in questo caso
costituire un modo di acquisto del giuspatronato, giacché non sarebbero che una piccolaparziale restituzione dei beni ingiustamente tolti alla Chiesa, e non un atto di liberalità. Né varrebbe di
invocare la prescrizione, p poiché essa è un "modus probandi, non costituendi titulum
legitimum iurispatronatus" (Wernz, op. cit., n. 416). D'altra parte, la Convenzione
conclusa daldal Principe Thurn e Taxis col Vescovo nel 1864 non sembra valida,
giacché l'Ordinario non può oltrepassare, senza speciale<superiore> facoltàautorizzazione autorizzazione od approvazione della S. Sede, i limiti del
diritto comune., né pare, <salvo errore,> che una simile autorizzazione sia stata
<in realtà> concessa colla susseguente lettera del sullodato Eminentissimo <del
3 Ottobre 1859 (annesso 4).
LaIlsecondaoistanzaesposto
rigua concerne piutinvece piuttosto gli altri diritti di patronato, spesso di incerta origine, l'uso dei quali rimonta, almeno in alcuni casi,
a varialcuni dei quali
vengsono stati esercitati già da secoli. Gli oneri annessi aiquesti,medesimi(come anche ai primi,) furono riscattati
in modo molto favorevole per i patroni,<- pagando al Governo <(in casi eccezionali alla
parrocchia)> una determinata somma, - riscattati> negli anni 1865 e
seguenti, riscattati dai <dai> patroni, in modo per essi molto
favorevole, in base ad una legge dello Stato., parladice
nell'esposto,(a quanto pare, riconosciuta dalla Curia vescovile), di guisa che i
patroni medesimi,stessi, pur continuando ad eserci esercitare i diritti connessiinerenti al giuspatronato, si considerarono come
liberati dagli obblighinon adempirono più agli
non si ritennero più tenuti agliobblighicorrelativi.annessi.
Detta legge però, sebbene fosse stata allora con riconosciuta dalla Curia
vescovile di RoIl Governo dà
loro <ora> <[ein Wort unlesbar]> in luogo del patrono,una somma complessivaQuesti furono così assunti dal Governo, il quale <che> dà
ancora, in luogo del patrono, una somma totale per tutti i parroci, la quale viene
ripartita dal Vescovo; ma, poiché essa non è sufficiente,18r
[dev] si pro si provvede sia 1°) coi 400 marchi,
siache deve versare ogni comunità parrocchiale
(Kirchengemeinde), deve versare, ricevendola dai
beni della fabbrica, se vi sono, (per es., foreste), se vi sono, o dalle tasse
ecclesiastiche locali, 2°) colle tasse diocesane.
In un susseguente Foglio
Nr. A. 7849 del 19 Novembre corrente, parimenti qui compiegato, il Revmo Vescovo espone
gl'inconvenienti, che (a differenza dei privilegi puramente
onorifici) derivano dall'esercizio del diritto di presentazione.<.>, mentre tollerabile sarebbe il mantenimento dei privilegi puramente onorifici.LeD'altra parte, <mentre il Governo <repubblicano> wüttemburgese ha
dopo la rivoluzione <nella nuova Costituzione> rinunziato ad ogni
diritto di patronato <al giuspatronato> dello Stato, invece> le
anzidette nobili Famiglie, le quali né vogliono né (a quanto afferma Mons. Sproll)
possono nelle attuali condizioni, almeno nella maggior parte dei casi,
soddisfaresoddisfare agli oneri del patronato, tengono moltoassai al mantenimento del medesimo, massime dopoché, in seguito agli
sconvolgimenti politici del 1848 e 1918, sono rimaste prive di tutti gli altri antichi
privilegi. Mons. Vescovo chiedeimplora quindi le istruzioni della S. Sede al riguardo, affine di porre fine alle molte
dispu contese, che continuamente sorgono in questa materia con danno della [ein Wort unlesbar] pronta
, semplice[ein Wort unlesbar] provvista del dei benefici, e
chiede,fra l'altro, se,calcolando ai be patroni ciò che lo Stato paga in seguito al
riscatto, possa (almeno <in modo speciale> per i
benefici cui si riferisce il secondo esposto) addivenirsi ad un compromesso, ad
es. mediante l'aternativa fra la libera collazione vescovile e la presentazione da
parte del patrono.
Chinato
specialmente se questo deve <Chinato>
17r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 25. November 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19315, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19315. Letzter Zugriff am: 27.11.2024.