Dokument-Nr. 19365
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 24. August 19291

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Rapporto fra Chiesa e Stato in Sassonia
In conformità delle istruzioni impartitemi dall'E. V. R. col venerato telegramma cifrato N. 86 del 15 Febbraio c. a., mi diedi premura di pregare nuovamente il Revmo Mons. Schreiber, Vescovo di Meissen, di far comprendere al Governo sassone come la definitiva conclusione e la sottoscrizione del contratto relativo agli obblighi finanziari dello Stato verso la Chiesa cattolica era di competenza della S. Sede.
Il sullodato Vescovo non mancò di conformarsi a tale istruzione con Foglio diretto al Ministero per l'istruzione pubblica in Dresda in data del 29 Luglio p. p.; tuttavia come (secondo che risulta daille qui allega accluse lettere di Mons. Schreiber del 14 e del 16 corrente) - Allegati I e II) il Governo sassone persiste nel suo rifiuto di trattare colla S. Sede o colla Nunziatura. Mons. Allo scopo di non far naufragare il contratto, Mons. Schreiber
166v
propone un modo di [sott] suddelegazione, col grazie al quale egli potrebbe essere autorizzato alla conclusione del medesimo.
Tuttavia anche contro questa proposta parmi ostare la difficoltà, già da me rispettosamente accennata nell'ossequioso Rapporto N. 40619 del 23 Dicembre 1928, e che lo stesso Vesc Vescovo di Meißen [riporta] nella citata lettera del 14 corrente coi seguenti termini: "A questa soluzione si oppone la [critica] che altri Governi tedeschi, appoggiandosi sull'esempio della Sassonia, non vorranno trattare colla S. Sede in materie di competenza della medesima, ma soltanto coi rispettivi Vescovi, lasciando aia questi di farsi dare direttamente dalla S. Sede, l' autorizzazione, di cui abbiano eventualmente abb abbisognino bisogno per le trattative i negoziati e la conclusione di contratti, di guisa che i Governi anzidetti non abbiano nulla da fare direttamente colla S. Sede". Un simile precedente potrebbe riuscire in realtà dannoso per le trattative concordatarie, che è poss si
167r
ritiene possano essere prossimamente iniziate col Baden, e forse anche col Württemberg e coll'Hessen.
D'altra parte, occorre di riflettere che, come appariva dall'Esposto del Revmo Mons. Schreiber da me trasmesso col menzionato Rapporto, le prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa cattolica in Sassonia, le quali dovrebbero essere assicurate nel contratto in questione, non ammonterebbero che a 64.000 marchi, e che inoltre, dette le prestazioni medesime non potrebbero essere semplicemente soppresse (giacché ciò sarebbe in opposizione coll'articolo 138 della Costituzione del Reich), ma soltanto ridotte diminuite. Sembra quindi, salvo perdite g [di rilievo] che per una perdita, per sé non molto rilevante, non [è] sia opportuno di compromettere o pregiudicare il principio della competenza della S. Sede nelle trattative coi Governi, ,. massime di fronte tanto più da
In considerazione di quanto sopra,, parmi sono di subordinato parere che converrebbe di mantenere l'autoriz l'istruzione già data al
167v
più volte nominato Vescovo.
Chinato
166r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
1Ursprünglich angegebenes Datum hds. von Pacelli geändert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 24. August 19291, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19365, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19365. Letzter Zugriff am: 17.06.2024.
Online seit 20.01.2020.