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Dokument-Nr. 19372
Mi do premura di trasmettere qui accluso all'E. V. R. il
testo definitivo e la traduzione italiana delle Note scambiate col Sig.
Dr Ott Braun, Presidente del Ministero di Stato Prussiano,
circa la questione scolastica. La S. Sede può pubblicarle insieme al testo del
Concordato negli Acta Apostolicae Sedis.
Riguardo a tale pubblicazione mi sia altresì permesso di fare subordinatamente le seguenti proposte:
1º) Nell'intestazionelatina potrebbe, a mio umile avviso, porsi: "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis Conventio seu Concordatum". – Come all'E. V. è ben noto, il S. Padre, non volendo fare una meschina questione di nome, concesse che, invece della parola "Concordato", si usasse "Vertrag" nel testo tedesco e "Solenne Convenzione" in quello italiano. Tuttavia, durante le discussioni, cui diede luogo la pubblicazione delprogetto sottopostorelativotesto, si diedero anche dai Ministri competenti delle
spiegazioni falseco come förmlicher Vertrag (in italiano: solenne Convenzione)""…col quale è [nuovamente] [re] [in modo stabile] regolata la
situazione [giuridica] della
Chiesa cattolica, per conformarla alle mutate condizioni in Prussia". Per
dimostrare la inesattezza di simili asserzioni, basterebbe di ricordare come uno dei primi e
più famosi Concordati, quello di Worms, regolava la
questione dellegli i rapporti delle Facoltà teologiche coll'Autorità ecclesiastica, ecc. D'altra
parte, è di uso corrente nella
stampa di chiamare
l'attuale Convenzione col suo vero nome, vale a dire
Concordato.
2º) All'art. 4 capov. 4 sarebbe, a mio modesto parere, opportuno, di apporre una nota a piedi della pagina del seguente tenore: "Inforza virtù di questa disposizione la Chiesa ha
diritto, nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato, di chiedere la
dotazione in beni stabili prevista nelle antiche Bolle di
circoscrizione".
3º) Egualmente all'articolo 6 capov. l, dopo le parole "Tenendo presenti queste liste", sarebbeconveniente utile una nota così concepita: "La S. Sede
non è tenuta a queste liste, di guisa che Essa può scegliere candidati anche al di fuori delle medesime". La
ragione trovasi già esposta nel rispettoso Rapporto N. 41715 del 15 Giugno scorso
avente per oggetto "Firma del Concordato colla
Prussia"., sarebbe, se non erro, utile allo scopo di evitare malintesi od abusi, di apporre una
nota così formulata: "Con questa disposizione concordataria non s'intende derogato
all'obbligo del sessennio di studi filosofico-teologici a norma del canone 1365 del
Codice di diritto canonico".
Chinato
384r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C"; rechts oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von
einem Nuntiaturangestellten, notiert: "Nº 90".
Online seit 20.01.2020.
Dokument-Nr. 19372
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 15. August 1929
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Rispettose osservazioni in vista della pubblicazione negli Acta Apostolicae Sedis
Riguardo a tale pubblicazione mi sia altresì permesso di fare subordinatamente le seguenti proposte:
1º) Nell'intestazionelatina potrebbe, a mio umile avviso, porsi: "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis Conventio seu Concordatum". – Come all'E. V. è ben noto, il S. Padre, non volendo fare una meschina questione di nome, concesse che, invece della parola "Concordato", si usasse "Vertrag" nel testo tedesco e "Solenne Convenzione" in quello italiano. Tuttavia, durante le discussioni, cui diede luogo la pubblicazione del
384v
di quel termine, quasi che cioè esso importasse una differenza
sostanziale. Così, per citare un solo esempio, si espresse il
Ministro delle finanze, Dr Höpker Aschoff, in un articolo da lui pubblicato
sulla Vossische Zeitung N. 282 del 18 Giugno 1929: "Se le parole hanno un
senso, "Concordato" significa una Convenzione, che regola tutte le immaginabili relazioni
giuridiche tra lo Stato e la Curia Romana. In questo senso la Convenzione, sottoscritta
Venerdì, dallo Stato Prussiano colla Curia Romana non è un Concordato, giacché le sue
disposizioni sono ristrette soltanto ad alcune materie, vale a dire in sostanza a quelle che furono
oggetto anche delle Bolle di circoscrizione dell'anno
1821. Il testo della Convenzionela designaperciò
385r
investiture. Non risponde, del resto, nemmeno a verità
che l'attuale Convenzione colla Prussia sia ristretta alle materie regolate nelle Bolle di circoscrizione,
giacché essa comprende, ad. es., anche il patronato dello Statosulle parrocchie, la nomina agli uffici parrocchiali,
2º) All'art. 4 capov. 4 sarebbe, a mio modesto parere, opportuno, di apporre una nota a piedi della pagina del seguente tenore: "In
3º) Egualmente all'articolo 6 capov. l, dopo le parole "Tenendo presenti queste liste", sarebbe
385v
4º) Nell'articolo 9 capov. 1 lett. c
alle parole "almeno per un triennio"Chinato