Dokument-Nr. 20074
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 10. Januar 1926
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Nel noto Decreto di cotesta S. Congregazione Ut debita si vietava "libros, sacra utensilia vel quaslibet alias res vendere aut emere et associationes (uti vocant) cum diariis et ephemeridibus inire ope missarum". Esso è però dell'11 maggio 1904, mentre il caso proposto nella summenzionata supplica è dell'anno 1893. Posteriore è anche il Decreto Recenti (22 maggio 1907), con cui si stabiliva, "ut in posterum quicumque Missas celebrandas committere velit sacerdotibus, sive saecularibus sive regulari
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bus extra dioecesim commorantibus, hoc facere
debeat per eorum Ordinarium, aut ipso saltem audito et annuente", ed anzi, per ciò che riguardava gli "Antistites aut presbyteros
ecclesiarum, quae in Oriente sitae sunt,... semper et in singulis casibus... per
S. Congregationem Propagandae Fidei". - Non consta,d'altra parte, che il parroco Tink fosse noto al Revmo Gutberlet
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effettivamente celebrate, secondo che egli stesso attesta nel succitato foglio del 27 Ottobre 1893. Non risulta però con certezza dagli Atti, se a tale affermazione possa
prestarsi piena fede, tanto più cheQuanto agli "alii similes casus, qui speciales accurate describi nondum possunt", mancando nella supplica qualsiasi più precisa notizia, non è possibile di formarsi un giudizio al riguardo.
Il Revmo Gutberlet, Protonotario Apostolico ad instar e Canonico della Cattedrale di Fulda, nato il 10 Gennaio 1837 e quindi attualmente dell'età di 89 anni, già Professore in quel Seminario vescovile, è autore di un rinomato trattato di filosofia scolastica e di molti altri scritti, coi quali ha reso notevoli
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servigi alla Chiesa in
Germania [e] redigeva sin dal 1887 il summenzionato "Philosophisches Jahrbuch der
Görresgesellschaft". È ecclesiastico di vita specchiata, sebbene di natura alquanto
singolare. In considerazione della sua tarda età e dei suoi meriti, sarebbe, a mio subordinato avviso,
opportunauna parola di conforto da parte della S. Sede e, ad cautelam et ad quietem
conscientiae, il condono e la sanazione dei difetti in cui fosse per avventura incorso relativamente ai summenzionati oneri di SS. Messe.Chinato