Betreff
Sul regolamento della situazione della Chiesa Cattolica in
Russia
Dopo
un intiero anno, il Governo dei
Sovieti ha creduto di dare una risposta alla Nota da me
indirizzata a questoAmbasciatore Sig.
Krestinski in data 7 Settembre 1925 conformemente alle venerate istruzioni impartitemi dall'E. V. R. coi cogli
ossequiati Dispacci NN. 44948 e 45551 rispettivamente in data del 12 e del
27 Agosto s. a.
La mattina di Giovedì 26 Agosto p. p. venne a
visitarmi il Sig.
Stefano Bratman-Brodowski, Consigliere dell'Ambasciata, incaricato, come egli mi disse, dal
suo Governo di comunicarmi verbalmente
l' la suaccennata risposta. Premise che no il Governo medesimo non intendeva
di concludere una Convenzione colla S. Sede, ma di emanare una legge unilaterale, per
la quale tuttavia era necessaria la previa intesa ed
appro-41v
vazione della stessa S. Sede. Tenendo poi dinanzi
a sé un lungo Dispaccio in lingua russa ricevuto da
contenente le ricevuterelative istruzioni,, me ne diede notizia in lingua
tedesca espose in tedesco la sostanza, nel
moo in modo del tutto confuso ed intercalando
continuamente il suo dire con "Ich weiss es nicht", "So verstehe ich" ed altre simili frasi.
Dopoché ebbe finito di parlare, procurai di fargli comprendere che non mi era in tal guisa
possibile di fare alla S. Sede una sicura ed esatta relazione
della risposta del Governo dei Sovieti, ed aggiunsi che, se
anche egli non era autorizzato a rimettermi una Nota
sottoscritta, avrebbe potuto almeno farmi
dare
averavere un
appunto Promemoria non firmato, come aveva fatto già l'Ambasciatore Krestinski nel
Febbraio dello scorso anno. Il Sig. Bratman-Brodowski si schermì alquanto in
principio;42r
mi promise poscia, nondimeno, che avrebbe
soddisfatto tale mia richiesta,
salvo a, accennando però che avrebbe dovuto prima domandare le istruzioni a Mosca. Siccome poi egli affermava che il Governo era
andato andato ora molto innanzi nelle sue
concessioni e si augurava che esse sarebbero,state come si conviene, apprezzate dalla S. Sede, gli risposi che, per
quanto avevo potuto comprendere dalla sua non eccessivamente chiara esposizione, il Governo
anzidetto manteneva, in quasi tutti i punti più importanti le restrizioni del primo
progetto, dichiarato dalla S. Sede inaccettabile; - che l'esempio della legge
italiana e francese, anch'essae del resto puramente unilateralei
e non accettate dalla Chiesa, non faceva ad rem, giacché, ad esempio, se la legge francese
privò la Chiesa dei suoi beni, la lasciò però
almeno libera nellae nomine42v
ecclesiastiche, mentre ora il Governo dei Sovieti
s'impadronisce della proprietà ecclesiastica e vuole entrare in
dette nomine; che sorprende il vedere come l'attualeregime, mantenga ancora le antiche
re prescrizioni dell' del regime zarista, ecc. Stamane
alle ore 11
il Sig. Bratman-Brodowski
mi ha
mi ha finalmente consegnato i Fogli, che qui acclusi mi do premura di trasmettere
all'E. V. In essi, come si è già sopra osservato, vengono confermate le
proposte
restrizioni
del Febbraio 1925
a
(tra le quali sembrano particolarmente gravi:
i<l> diritt<o>i
di destituzione dei Vescovi e di parroci, pur nel senso della privazione dell'esercizio
delle loro funzioni nel territorio della Unione delle Repubbliche dei Sovieti;
l'interdizione delle Congregazioni religiose, anche con scopo caritatevole; la
proibizione del rito orientale; le disposizioni intorno
all'inseg
alla scuola),
ad
ad eccezione, se non erro, dei seguenti punti: 1º) Il riconoscimento della
Ggerarchia cattolica
verrebbe ora espresso, secondo la lettera A, nello stesso progetto di Statuto della
religione cattolica. 2º) Il consenso del Governo per la nomina dei ministri del
culto sembra essere piuttosto un diritto (negativo) di rifiuto e, da quanto mi disse il
menzionato Consigliere d'ambasciata, parrebbe
che
non difficile
43r
Alle ore 11 di stamane, dopo
ripetute premure da me fatte, il Sig. Bratman-Brodowski mi ha finalmente consegnato i Fogli,
che qui acclusi compio il dovere di trasmettere senza indugio all'E. V. In essi,
vengono, come si è già sopra osservato, confermate, le
salvo alcuni ad accezione di alcuni punti, le restrizioni del
primitivo
progetto dell'anteriore progetto del Febbraio 1925, tra le quali sembrano particolarmente gravi: il diritto di destituzione dei
Vescovi e dei parroci, pur nel senso della privazione dell'esercizio delle loro funzioni nel
territorio della Unione delle Repubbliche dei Sovieti ; l'interdizione delle Congregazioni religiose, anche con scopo
caritatevole ; la proibizione del rito orientale ; le disposizioni intorno alla scuola e all'insegnamento
religioso. - Altri punti
rappresentano presentano concessioni piuttosto
ap-43v
parenti che reali o contengono formule, le quali, nella
loro indeterminatezza, possono offrire il pretesto di vessazioni ed abusi da parte del Governo bolscevico; ad es.,
il riconoscimento del libr libero esercizio del culto cattolico, a condizione però
che non nuoccia all'ordine pubblico dell'Unione delle Repubbliche dei Sovieti e di una delle
Repubbliche medesime (lett. A capov. 1); il bisogno dell'autorizzazione del
Governo affinché quei n per i ministri del culto, che ricevono i loro poteri da
persone o da istituzioni non soggette alle leggi della Unione (ibid. capov. 3); le
disposizioni relative allo scioglimento dei gruppi di credenti ed all'annullamento dei
contratti. Concessioni invece non prive di notevole importanza sarebbero, se non
erro, le seguenti: 1º) Il riconoscimento della Gerarchia cattolica verrebbe
ora, espresso nello stesso
progetto di Statuto (lett. A. capov. 2 e 3).
2º) Il44r
consenso del Governo per la nomina dei ministri
di culto sembra essere piuttosto un diritto (negativo) di rifiuto ed anzi, secondo quanto mi disse il menpiù
volte menzionato Sig. Bratman-Brodowski, parrebbe non difficile di ottenere la dichiarazione
che si tratta soltanto di obbiezioni di ordine politico.
3º) Sono ammesse la comunicazione diretta dei ministri del culto colla S. Sede
(ibid.). Tuttavia per la pubblicazione degli Atti di carattere giuridico della S. Sede
medesima rimane l'obbligo dell'autorizzazione del Commissariato del popolo per gli affari
esteri (Narcomendel). 4º) È permesso di ricevere soccorsi
dall'estero, però sotto il controllo del Governo (lett. H e J). Non risulta
tuttavia chiaramente se ciò sia concesso soltanto per gli edifici e gli oggetti del culto,
ovvero anche per i bisogni del clero, per i Seminari, ecc.
Nel sottomettere quanto sopra
al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
41r, oben mittig hds. von
unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; links
unterhalb der Betreffzeile hds. von Pacelli notiert: "X".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20083, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20083. Letzter Zugriff am: 13.05.2025.