TEI-P5
Dokument-Nr. 20122
Nei giorni di Giovedì 26 e Lunedì 29 correntehanno avuto luogo nella Nunziatura due altre sedute, alle quali hannopreso parte, come di consueto, il Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg, il Prof.
Heyer e Mons. Kaas.
Il primo degli argomenti trattati fu 1'importante questione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato. Per avere di fronte ai negoziatori prussiani l'appoggio dell'Episcopato, cominciai col dire che i Revmi Vescovi desideravano che fosse meglio assicurato il diritto di [evizione] e cooperazione dell'Ordinario nella proposta dei candidati per le cattedre delle suddette Facoltà, aggiungendo anzi che uno dei più eminenti membri dell'Episcopato medesimo (il Cardi-che il
quale, senza essere legatoalla listamedesima, sceglie il candidato, si mette in rapporto con questo e chiede poi al Vescovo se ha nulla da obbiettare circa la
dottrina e la condotta moraledel medesimo. Ora avviene talvolta che l'Ordinario non
haavuto, prima di questa tale domanda, alcun sentore dei
candidati in vista, giacché né la Facoltà teologica né il prescelto si sono curati di
metter rivolgersi a lui, e gli riesce ben difficile ed
odioso, allorché tutto è già, si può dire,
concluso, di respingere l'eletto professore, salvo il quasi impossibile, salvo il
caso di evidente e grave indegnità, di respingere l'eletto professore. Aggiunsi
cheI
I negoziatori prussiani non mossero speciali difficoltà circa la sostanza dei surriferiti postulati; insistettero però molto sul pericolo di gravi attacchi contro le Facoltà teologiche, qualora nel Concordato si marcasse troppo l'influenza del Vescovo su di esse. Specialmente il Prof. Heyer fece notare come le Facoltà medesime si trovano, difro fronte alle altre Facoltàuniversitarie, in una ben difficile
situazione,con ognisenza ambagi il punto di vista della S. Sede in
così grave materia. Rilevai cioè come in forza delle Bolle concordate di circoscrizione il
Governo prussiano sarebbe stato tenuto a dotare i Seminari diocesani, i quali avre
avrebbero dovuto avere scuole proprie per il corso filosofico e teologico,
scuole proprie, dipendenti esclusivamente dall'Autorità ecclesiastica. Il Governo però non
adempì i suoi obblighi e costrinse i giovani chierici a frequentare le Università dello Stato. Ora simili Facoltà non
rappresentano affatto l'ideale del metodo di formazione del clero e sono tollerate non
senza disagio
Kahl, Die Missio
canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, Tübingen 1908, 40,
pag. 388-391), la decisione ultima circa la nomina o l'allontanamento dei
professori spetta allo Stato, il quale giudica in ultima analisi,
seaggiung
aggiunsero anzi che si pensa di riformare ed unificare gli Statuti medesimi, il che potrebbe
avvenire d'intesa colla S. Sede.
Nelle medesime sedute si discusse anche la questione della formazione del clero. - Come ho avuto già altre volte occasione di riferire all'E.V., vige ancora in Prussia in tale materia la legge dell'11 Maggio 1873 (cfr. Archiv für Katholisches Kirchenrecht, t. 30, pag. l23 e seg.), emanata all'epoca del Kulturkampf, ed in seguito soltanto parzialmente mitigata colleNovelle, del 21 Maggio 1886 e del 29 Aprile 1887 (Archiv f.k.K., t. 58,dioeces dioecesium
amplitudini et necessitati respondeat, quique ab Exequutore praesentium Litterarum congrue
erit praefiniendus". Pur troppo, dopo un così lungo periodo di acquiescenza od almeno tolleranza da parte dell'Autorità ecclesiastica, sembra
moralmente impossibile di ritornare allo stato di diritto fissato nella succitata Bolla. È perciò che il Governo, il quale in tanti altri punti
(elezionies] salvare quanto
può della sua ingerenza nella formazione del clero, affinché questo rimanga strettamente
nazionale contro le tendenze "ultramontane" e "romanizzanti". I negoziatori prussiani
chiesero quindi nelle anzidette trattative conferenze innanzi tutto che per le
diocesi, ove, non esistendo una Facoltà teologica nella Università dello Stato, gli
studi il corso filosofico-teologico si compie nel Seminario vescovile, gli Statuti
del medesimo dal punto di vista della formazione scientifica dovessero essere sottoposti al
Ministero (conformemente a quanto dispone la legge delsuccitata legge del 21 Maggio 1886 art. 2 - cfr. Archiv f.K.K., t. 56, pag. 196); ma, avendogli io
dichiarato ciò
inammissibile, si contentarono di
do-la medesi l'insegnamento in una
Università dello Stato (il che pure si riscontra nell'anzidetta legge del 21 Maggio 1886 art. 2 n. 3 - cfr. Archiv f.k.K., l.c.)
Ma il maggior sforzo dei negoziatori prussiani si rivolse contro gli studi fatti nei Pontifici Istituti in Roma,richie in quanto che insistettero
nuovamente nella richiesta, già nota all'E.V. che almeno una parte degli
studiteologiciera compiuta in un'alta scuola della
Germania. La ragione da essi addotta è che i chierici, i quali
studiano in Roma, non apprendono colà a conoscere le speciali
condizioni e la legislazione ecclesiastica tedesca della Germania.mentre, da parte mia, dichiarai impossibile che la S. Sederes dissipare le preoccupazioni
del Governo prussiano. Dimostrò la eccellenza degli studi fatti in Roma, ove i giovani
chierici tedeschi hanno anche il vantaggio di entrare in relazione con con persone di
ogni nazionalità, ed osservò come lostudio della legislazione particolare della Germania e la
conoscenz e delle condizioni speciali della Germania può facilmente supplirsi al
ritorno in patria, massime nell'ufficio di vicario cooperatore nelle parrocchie. Ricordò
inoltre come, in virtù del can. 130, tutti i sacerdoti, anche dopo compiuto il corso
degli studi, sono obbligati, ad ulteriori esami, i quali comprendono anche la legislazione anzi-'altra altro motivo, non espressoin detta Conferenza,ma comunicatomi poi confidenzialmente dal Prof. Heyer, è il timore, diviso pur troppo anche da cattolici, che la S. Sede nel nuovo modo
di provvista delle Sedi episcopali, nomini come Vescovi
esclusivamente ecclesiastici, che h i quali hanno abbiano compiuto i loro
studi in Roma. Alla quale obbiezione mi è stato facile di rispondere citando vari esempi
recenti, fra cui la nomina del nuovo Amministratore Apostolico di Schneidemühl, Revmo Kaller, il che ha fatto
i suoi studi solamente nella
Facoltà teologica di Breslavia. Soggiunsi che giustificato sarebbe stato piuttosto il
contrario rimprovero, in quanto che quasi sistematicamente
sono stati sinora in Prussia esclusi, sia dalle Sedi
vescovili, come dalle cattedre nelle Facoltà teologiche, gli ex-alunni del Collegio
germanico.di quello del Concordato bavarese, mi fu risposto che non sarebbe decoroso per la
Prussia di copiare letteralmente la formula bavarese, ma che si preparerebbe
preparerebbe una nuova redazione, adattata alle condizioni spe particolari di questo
Stato. Ed infatti il Prof. Heyer, venuto stamane a visitarmi, mi ha consegnato i qui acclusi Fogli, nei quali sono contenute le proposte del Governo
prussiano. circa ambedue gli argomentisuesposti.
1º) Quanto alle Facoltà teologiche si avrebbe la seguentered formula:
"Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti colleAutorità ecclesiastiche sono regolati in conformità degli Statuti
Il senso poi di detti Statuti (§ 48 lett. a e b degli Statuti di Breslavia e § 4 nn. 1 e 2 di quelli di Bonn) verrebbe fissato (fuori del Concordato, per non mettere il medesimocosì afferma il Ministroin pericolo),m dinanzi al Parlamento nel modo seguente:
"Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia fondate obbiezioni da muovere contro la dottrina o la condotta del candidato. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni."
"Se un insegnante in una Facoltà teologica cattolica offendesse la dottrina cattolica ovvero commettesse un grave o scandaloso man-s ostino i diritti del colpito derivanti dalla sua
condizione di funzionario dello Stato, porterà rimedio, in particolar modo provvederà ad che venga
che venga supplito una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento".
Osservazioni. - Per ciò che riguarda la forma della surriferita proposta, questa dichiarazione del senso degli Statuti sarebbe, come si è detto, fissata dinanzi al Parlamento, ad es. nella Motivazione del relativo Progetto di legge, ma non rimarrebbe inclusa nel Concordato, il quale conterrebbe soltanto il richiamo agli Statuti medesimi secondo la formula riportata. Il Ministero afferma che altrimenti il Concordato stesso sarebbe esposto a forti attacchi da parte dei circoli universitari
Per ciò che concerne la sostanza, la proposta stessa non differisce molto dall'analogo articolo 3 del Concordato bavarese, se si eccettuino i seguenti punti: Nel capoverso primo la redazione di quest'ultimo è più generale, mentre che nella formula del Ministero del Culto prussiano si richiedono "obbiezionifondate"
motivate"(begründete Einwendungen) contro il candidato la dottrina o la
condotta del candidato. Ora, da unper quanto
p
debbapossaammettersi che il Vescovo non debba per semplice arbitrio
rifiutare un candidato idoneo, potrebbe, tuttavia, accadere che si tratti di motivi di
indole delicata, i quali non possano essere dall'Ordinario
rivelati al Governo, e, d'altra parte non apparisce chiaramente a chi spetti l'ultimo giudizio sulle
eventuali oppost circa la fondatezza delle eventuali obbiezioni
dell'Ordinario. - Manca inoltre,disposiz accenno circa il t momento, in cui il Vescovo deve essere
interrogato. Il Prof. Heyer mi ha però risposto che un tal punto, riguardante piuttosto la
prassi, verrà pure regolato.
Il secondo capoverso della dichiarazione prussiana è anch'esso analogo al § 2 del citato articolo 3 del Concordato bavarese, ed anzi in qualche punto migliore, giacché, mentre quest'ultimo limita l'obbligo del Governo a provvedere alla supplenza, quello è più ampio: "... porterà, ed in particolare provvederà ad una supplenza ...". Occorrerebbero, ciò non dimeno, alcuni miglioramenti di forma, per evitare possibili equivoci, massime per ciò che si riferisce all'inciso: "per quanto (soweit) non ostino i diritti del colpito ..."
2º) Quanto ai Seminari la proposta redazione sarebbe del seguente tenore:
"I Vescovi diFulda Treviri, Paderborn,
Fulda, Limburgo e Osnabrückgli daranno prima
della nomina di un insegnante gli daranno comunicazione della sua personalità, corso di studi da
esso compiuto e delle sue produzioni scientifiche".
Osservazioni. - Il Prof. Heyerdello del clero
stesso. Ha aggiunto che un tale articolo, il quale in realtà nulla contiene ed
è piuttosto pour la galerie, farebbe sulpubblico ottima
impressione e faciliterebbe perciò sommamente l'accettazione del Concordato nel
Landtag. Da parte mia, ho ripetuto quanto avevo avuto già occasione di notare
nelle precedenti sedute circa la difficoltà, che avrebbe avuto
la S. Sede di ammettere simili legami, tanto più che le formule generali ed indeterminate, usate nella proposta redazione, avrebbero potuto dar luogo ad abusi. Aggiunsi
che le
pretese del Governo mi sembravano tanto meno fondate,ieequipara ad un Trinkgeld, sare ossia ad
una mancia); ma il Prof. Heyer ha risposto che di ciò si tratterà,allorché sarà questione della parte finanziaria. Ho infine domandato qualie sarebbero i s
sarebbe la condizione del Seminario in caso di erezione
di nuovi Vescovati, ed egli ha egualmente replicato che ciò verrà discusso, quando si
esaminerà l'argomento della circoscrizione diocesana.
3º) Quanto alle condizioni per il conferimento di un ufficio ecclesiastico il Governo prussiano proponeil
un articolo concepito nei seguenti termini:
"Un ecclesiastico può essere [chiamato] all'ufficio di Ordinarius loci, Vescovo ausiliare, membro di un Capitolo cattedrale
a) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto l'attestato di maturità in un Ginnasio tedesco od un attestato equivalente,
c) abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici prescritti dall'Autorità ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
Per ciò che concerne le alte scuole Pontificie in Roma il testo consegnatomi dal Prof. Heyer ha la seguente annotazione, la quale però nonentr sarebbe
inclusa nel testo del Concordato: "Si presuppone a questo riguardo che lo studio nelle alte
scuole romane abbia luogo come sinora soltanto in casi particolari e che
si
Osservazioni. - Paragonando la surriferita proposta coll'analogo articolo 13 § 1 del Concordato bavarese, ho fatto notare al Prof. Heyer che mancava in quella la motivazione e restrizione in questo contenuta: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici"; egli ha risposto che di ciò si parlerà a suo luogo. Ho rilevato poi che in qualche punto laproposta
enumerazione degli uffici ecclesiastici sembrava più ampia che nel menzionato articolo. Ho
chiesto infine che cosa s'intendesse alla lettera b) per "attestato equivalente", ed egli ed il
sunnominato Professore mi ha assicurato che tale formula non è meno favorevole, ed è anzi più generale di quella bavarese. - Quanto alle alte scuole Pontificie in Roma,
il Ministero ha finitoigli Pont Istituti Pontifici in Roma abbia luogo, come sinora,
soltanto in casi particolari. Il Ministero vuole con ciò impedire che il numero dei chierici
tedeschi, i quali si recano costì per il corso filosofico e te filosofico-teologico;
qualora esso si verificasse nell'avvenire, almeno in misura
notevole, il Governo potrebbe dire obbiettare che sono cambiate le condizioni, da cui è stato indotto ad accettare
quell'i la disposizione in esame, e
[mettere] contestarne quindi il valore. 2º) che si tenga conto
nell'insegnamento dei bisogni speciali degli studenti tedeschi; ad es. che essi
abbiano nel Collegio germanico in Roma qualche corso speciale sulla legislazione ec ecclesiastica in Germania ecc. o simili argomenti.
In fine di questo rispettoso Rap-indip indispensabile nel Reichsrat, ha recentemente assunto,
a quanto sembra, un'attitudine meno sfavorevole. Esso avrebbe infatti finito col riconoscere
che, oltre le materie di competenza degli Stati particolari, ve ne sono altre di spettanza
del Reich, che possono formare oggetto di una relativa Convenzione colla
S. Sede. Tra queste va annoverato il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei
militari in Germania, al quale molto s'interessa il Ministro della Reichswehr, Sig.
Gessler. Sarebbe quindi, a mio modesto Sembrerebbe quindi, se non erro, opportuno che
tale questione, su cui l'Eminentissimo Sig.fosse rimanesse possibilmente impregiudicata, rappresentando essa per vari membri del Gabinetto del Reich germanico un considerevole impulso a favore delle trattative per un Concordato
col Reich.
Chinato
25r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Online seit 29.01.2018.
Dokument-Nr. 20122
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 08. September 19261
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative concordatarie colla Prussia -Facoltà teologiche - Formazione del clero
- Sulla possibilità di negoziati per un Concordato col Reich
Il primo degli argomenti trattati fu 1'importante questione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato. Per avere di fronte ai negoziatori prussiani l'appoggio dell'Episcopato, cominciai col dire che i Revmi Vescovi desideravano che fosse meglio assicurato il diritto di [evizione] e cooperazione dell'Ordinario nella proposta dei candidati per le cattedre delle suddette Facoltà, aggiungendo anzi che uno dei più eminenti membri dell'Episcopato medesimo (il Cardi-
25v
nale Schulte) mi aveva
affermato essere insostenibile. Come è infatti già noto all'E.V.R.,
in caso di vacanza di una delle menzionate cattedre la Facoltà teologica propone al Ministero del Culto, 26r
l'Episcopato [ein Wort
unlesbar] pure necessario di considerare il caso,
in cui un docente nel corso della sua attività scientifica si allontani dalla retta via e
perda così la fiducia del suo Vescovo; in tal caso lo Stato dovrebbe riconoscere
lº) che il giudizio spetta soltanto all'Ordinario e 2º) che esso deve provvedere a
che il detto professore venga supplito da un altro docente idoneo e prestare a questo il corrispondente assegno. I negoziatori prussiani non mossero speciali difficoltà circa la sostanza dei surriferiti postulati; insistettero però molto sul pericolo di gravi attacchi contro le Facoltà teologiche, qualora nel Concordato si marcasse troppo l'influenza del Vescovo su di esse. Specialmente il Prof. Heyer fece notare come le Facoltà medesime si trovano, di
26v
giacché vengono considerate quasi come corpi
estranei alle Università a causa dei vincoli dogmatici loro imposti, i quali impediscono ai
professori delle medesime la libertà della indagine scientifica. Da parte mia stimai
necessario di ripetere 27r
dalla S. Sede; ma una condizione sine qua non per tale tolleranzaè che si abbianogaranziesufficienti. I negoziatori prussiani obbiettarono che le garanzie medesime sono già contenute negli Statuti delle Facoltà in discorso
(detti Statuti furonoda me trasmessi all'E.V. nel rispettoso Rapporto N. 26628 del
24 Febbraio 1923); ma io replicai che essi non eranosufficienti, come dichiarò anche la Conferenza vescovile di Fulda del Gennaio 1920
(Gutachtliche Darlegung betr. künftiges Verhältnis zwischen Kirche und Staat,
pag. 5l), massime perché, anche secondo l'interpretazione datane dai giuristi (ad es., dal 27v
le eventuali obbiezioni del Vescovo siano fondate. I miei
interlocutori osservarono tuttavia che questa difficoltà cesserebbe, se gli Statuti medesimi acquistassero, sia in virtù del Concordato, sia
mediante una speciale Convenzione, valore contrattuale, giacché allora lo Stato non avrebbe più libertà di decisione; Nelle medesime sedute si discusse anche la questione della formazione del clero. - Come ho avuto già altre volte occasione di riferire all'E.V., vige ancora in Prussia in tale materia la legge dell'11 Maggio 1873 (cfr. Archiv für Katholisches Kirchenrecht, t. 30, pag. l23 e seg.), emanata all'epoca del Kulturkampf, ed in seguito soltanto parzialmente mitigata colleNovelle, del 21 Maggio 1886 e del 29 Aprile 1887 (Archiv f.k.K., t. 58,
28r
p. 170 e seg.) Tali disposizioni legislative
erano in contraddizione colla Bolla De salute animarum,
la quale prescriveva: "In singulis praeterea civitatibus tam archepiscopalibus quam
episcopalibus unum clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quamprimum erigendum
esse statuimus, in quo is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum Sacri Concilii
Tridentini institui ac educari debeat, qui respectivarum 28v
vescovili, provvista dei canonicati) vede cadere od
almeno grandemente diminuirsi la sua influenza politica, cerca di [29r
mandare che i professori nei Seminari medesimi dovessero
avere la stessa capacità scientifica richiesta per Ma il maggior sforzo dei negoziatori prussiani si rivolse contro gli studi fatti nei Pontifici Istituti in Roma,
29v
accettasseuna simile esigenza, Mons. Kaas, come già alunno del Collegio germanicoin Roma ed ora membro assai stimato
del Reichstag, si adoperò non senza frutto a 30r
detta.
Un30v
Dopo di ciò, avendo io proposto di riprodurre nel futuro Concordato prussiano, per ciò che concerne la formazione del clero, l'articolo 13
1º) Quanto alle Facoltà teologiche si avrebbe la seguente
"Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti colleAutorità ecclesiastiche sono regolati in conformità degli Statuti
31r
in vigore per le Facoltà teologiche cattoliche di
Breslavia e di Bonn".Il senso poi di detti Statuti (§ 48 lett. a e b degli Statuti di Breslavia e § 4 nn. 1 e 2 di quelli di Bonn) verrebbe fissato (fuori del Concordato, per non mettere il medesimocosì afferma il Ministroin pericolo),
"Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia fondate obbiezioni da muovere contro la dottrina o la condotta del candidato. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni."
"Se un insegnante in una Facoltà teologica cattolica offendesse la dottrina cattolica ovvero commettesse un grave o scandaloso man-
31v
camento contro le
esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a reclamare contro
di lui presso il Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare. In questo caso il
Ministro, per quanto non Osservazioni. - Per ciò che riguarda la forma della surriferita proposta, questa dichiarazione del senso degli Statuti sarebbe, come si è detto, fissata dinanzi al Parlamento, ad es. nella Motivazione del relativo Progetto di legge, ma non rimarrebbe inclusa nel Concordato, il quale conterrebbe soltanto il richiamo agli Statuti medesimi secondo la formula riportata. Il Ministero afferma che altrimenti il Concordato stesso sarebbe esposto a forti attacchi da parte dei circoli universitari
32r
e potrebbe così
correre grave pericolo di naufragare.Per ciò che concerne la sostanza, la proposta stessa non differisce molto dall'analogo articolo 3 del Concordato bavarese, se si eccettuino i seguenti punti: Nel capoverso primo la redazione di quest'ultimo è più generale, mentre che nella formula del Ministero del Culto prussiano si richiedono "obbiezioni
32v
qualsiasi Il secondo capoverso della dichiarazione prussiana è anch'esso analogo al § 2 del citato articolo 3 del Concordato bavarese, ed anzi in qualche punto migliore, giacché, mentre quest'ultimo limita l'obbligo del Governo a provvedere alla supplenza, quello è più ampio: "... porterà, ed in particolare provvederà ad una supplenza ...". Occorrerebbero, ciò non dimeno, alcuni miglioramenti di forma, per evitare possibili equivoci, massime per ciò che si riferisce all'inciso: "per quanto (soweit) non ostino i diritti del colpito ..."
2º) Quanto ai Seminari la proposta redazione sarebbe del seguente tenore:
"I Vescovi di
33r
sono autorizzati ad avere un
Seminario diocesano per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in
questi seminari sarà, senza pregiudizio delle prescrizioni ecclesiastiche,corrispondente a
quello delle alte scuole teologiche tedesche. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati
soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una
qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche. I
Vescovi daranno conoscenza alMinistro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare, degli Statuti edel programma d'insegnamento nei Seminari e Osservazioni. - Il Prof. Heyer
33v
ha rilevato aver il Governo speciale interesse a che
l'istruzione dei chierici nei Seminari stia alla stessa altezza dal punto di vista
scientifico che nelle Università; il che ridonda, del resto, a vantaggio del prestigio 34r
in
quanto che le prestazioni finanziarie dello Stato a favore dei Seminari, contrariamente agli obblighi assunti nella Bolla De salute animarum, sono del
tutto insignificanti (Mons. Kaas l3º) Quanto alle condizioni per il conferimento di un ufficio ecclesiastico il Governo prussiano propone
"Un ecclesiastico può essere [chiamato] all'ufficio di Ordinarius loci, Vescovo ausiliare, membro di un Capitolo cattedrale
34v
o collegiato o di un Ufficio diocesano, direttore
od insegnante in un istituto diocesano di educazione, parroco o vicario parrocchiale,
soltanto se eglia) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto l'attestato di maturità in un Ginnasio tedesco od un attestato equivalente,
c) abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici prescritti dall'Autorità ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
Per ciò che concerne le alte scuole Pontificie in Roma il testo consegnatomi dal Prof. Heyer ha la seguente annotazione, la quale però non
35r
tenga ivi conto degli speciali
bisogni degli studenti
tedeschi.Osservazioni. - Paragonando la surriferita proposta coll'analogo articolo 13 § 1 del Concordato bavarese, ho fatto notare al Prof. Heyer che mancava in quella la motivazione e restrizione in questo contenuta: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici"; egli ha risposto che di ciò si parlerà a suo luogo. Ho rilevato poi che in qualche punto la
35v
per cedere, pur esprimendo tuttavia
le due "supposizioni", vale a dire: 1º) che lo
studio neIn fine di questo rispettoso Rap-
36r
porto
non sarà inutile di riferire all'E.V. come anche il Governo del Reich ha ripreso l'idea della conclusione di un Concordato. Il Governo
prussiano, il quale si era finora manifestato ad essa contrario, ma la cui cooperazione al
riguardo sarebbe 36v
Cardinale Bertram
ha testé inviato al S. Padre a nome della Conferenza vescovile di Fulda un nuovo
progetto, Chinato
1↑Ursprüngliches Datum "6 Settembre 1926" hds. von
Pacelli geändert.