Dokument-Nr. 21003
Goldenberger, Franz Xaver
an Vassallo di Torregrossa, Alberto
München, 12. November 1927
La Nunziatura Apostolica, con pregiato ufficio del 27 Giugno 1927 No 1044, in relazione alle trattative avvenute il 20 Giugno di quest'anno nella Commissione per la Costituzione del Landtag bavarese, ha chiesto che il Governo dello Stato dichiarasse il suo punto di vista intorno al carattere delle prestazioni libere alla Chiesa cattolica. Su di ciò ho l'onore di rispondere all'Eccellenza Vostra d'intesa col Ministero delle Finanze, quanto segue:
Nella discussione dell'ultima Novella della legge sulle tasse in riguardo alle Confessioni religiose nella Commissione parlamentare per la Costituzione, il partito socialista (Deputato Timm e Comp.) hanno fatto la proposta che la Commissione decidesse che le prestazioni libere dello Stato alle Confessioni religiose fossero abolite col 31 Marzo 1930. Alla relativa esposizione del Deputato Dr Hoegner, io fra l'altro ho notato come il carattere delle prestazioni
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libere dello Stato alle Confessioni religiose
non siano affatto di una sola natura, di guisa che senz'altro si potesse parlare di
veramente libere prestazioni sull'assieme delle prestazioni che vengono comprese sotto un
tal nome. Con ciò si voleva solamente esprimere in generale che nelle prestazioni statali
fatte alla Chiesa, designate usualmente come Libere, in singoli casi eventualmente
può esser dubbio, se veramente si tratta di una prestazione libera eLe attuali prestazioni libere dello Stato alla Chiesa cattolica comprendono sostanzialmente le spese di Stato per il complemento dello stipendio degli ecclesiastici con cura d'anime. Questi supplementi che vengono prestati fin dal 1849 sono stati fin d'allora trattati come prestazioni libere e revocabili e non come dotazioni, tanto dal Governo quanto dal Parlamento. Anche nelle leggi di complemento di congrua ai curali [sic]
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del 1921, 1922, 1924, 1925 è stato
ciò espresso con precisione (conf. art. 10 della legge 7, Aprile 25). Il
Governo ha inoltre rifiutato sempre di riconoscere la secolarizzazione come titolo legale
per queste prestazioni. Anche nelle trattative sopra il nuovo Concordato è stato espresso lo
stesso punto di vista dal Governo. Si può accennare alla particolareggiata esposizione dello
scritto del mio antecessore al Sig. Nunzio Dr Pacelli del 21 Luglio 1923, specialmente alla interpretazione dell'antico
Concordato ivi contenuta. Devesi quindi anche adesso star fermi senza mutamento su questo
punto di vista, al quale corrisponde anche la redazione dell'art. 10 par. 1,
13 par. 1 e 14 par. 3 del nuovo Concordato.Profitto volontieri [sic] di questa occasione per riaffermare i sentimenti di ben distinta stima e venerazione coi quali mi repeto [sic]
dell'Eccellenza Vostra
devotissimo
(fir.) Goldenberger
Ministro di Stato
1↑Es handelt sich um eine Protokollnummer der Münchener
Nuntiatur.
2↑Hds.
vom kopisten gestrichen.