Dokument-Nr. 2139
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 31. August 1917

Regest
Prinz Isenburg besuchte Pacelli erneut, um die Entscheidung des Heiligen Stuhls über die zwei von der deutschen Militärverwaltung favorisierten Kandidaten für das Erzbistum Vilnius, Mačiulis und Mironas, zu erfahren. Im Gespräch verwies Pacelli darauf, erst Informationen über beide einholen zu müssen; Isenburg zeigte hierfür Verständnis, erklärte jedoch zugleich den deutschen Rechtsstandpunkt, dass im Verhältnis von Staat und Kirche die Rechte der russischen Regierung und des Zaren nunmehr auf Deutschland und dessen Kaiser übergegangen seien. Deshalb bittet der Prinz, dem Kaiser für die Dauer des Kriegs das Recht zuzugestehen, die Bischöfe nominieren zu dürfen. Pacelli will die Bitte weiterleiten, wandte aber ein, dass das Nominationsrecht ein persönliches Privileg sei, das einer verdienten Dynastie, Krone oder einem Staatsoberhaupt verliehen werde und deshalb nicht auf einen anderen Staat übertragbar sei, der ein Territorium erobere oder auf dem Territorium entstehe. Dies gelte umso mehr im Fall einer militärischen Eroberung. Der russische Zar habe zudem kein echtes und eigentliches Nominationsrecht besessen, sondern gemäß Artikel 12 des Konkordats von 1847 nur ein Designationsrecht nach erfolgten Beratungen zwischen dem Zaren und dem Heiligen Stuhl, wenn die russische Regierung auch faktisch durch Erlasse und ohne Approbation durch den Heiligen Stuhl dann einfach nominiert habe. Der Heilige Stuhl verleihe nichtkatholischen Herrschern niemals ein solches Privileg; diese könnten ein solches prinzipiell nicht erhalten, was aus Noten Kardinals Consalvi, besonders einer aus dem Jahr 1818 an die Schweizer Gesandten hervorgehe und weshalb dem deutschen Kaiser 1870 in Elsass-Lothringen nicht das Nominationsrecht gewährt wurde. Eine gewisse Mitwirkung könne aber manchmal zugestanden werden. Pacelli erklärt gegenüber Gasparri in seinem Bericht, man müsse auf irgendeine Weise dem deutschen Wunsch entgegenkommen.
Betreff
Per la Sede di Vilna
Eminenza Reverendissima,
Facendo seguito al mio rispettoso Rapporto Nº. 1051 del 20 corrente, ho l'onore di comunicare all'Eminenza Vostra Reverendissima che S. A. il Signor Principe von Isenburg, come mi aveva già annunziato, di ritorno da Vienna, venne ieri a visitarmi affine di conoscere la risoluzione della Santa Sede circa i due primi candidati proposti per la diocesi di Vilna, Rmo Prelato Giovanni Matsulevic e decano Ladislao Mironas.
Risposi a Sua Altezza che avevo trasmesso senza indugio alla S. Sede i nomi degli ecclesiastici suddetti, ma che la decisione avrebbe richiesto necessariamente qualche tempo, giacché la S. Sede non procede alla nomina di un Vescovo o di un Amministratore Apostolico senza aver prima assunto al riguardo accurate informazioni; il che nelle circostanze attuali riusciva ancor più lungo e malagevole, a causa della difficoltà delle comunicazioni.
Il Signor Principe mostrò di riconoscere la ragionevolezza di tale risposta. Aggiunse, poi, che, secondo il punto di vista delle Autorità germaniche, lo stato di occupazione non ha portato alcun cambiamento nella ripartizione dei diritti fra i
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due Poteri relativamente alle nomine ecclesiastiche nelle provincie occupate dell'Est. Rimangono quindi in vigore le disposizioni della legislazione russa in materia; soltanto le facoltà spettanti alle Autorità russe vengono interinalmente esercitate da quelle della Germania, e quindi i diritti degli Zar da Sua Maestà il Kaiser come Supremo Signore durante la guerra. In base a ciò, Sua Altezza mi pregava di trasmettere al Santo Padre, insieme ai sensi della più fedele devozione e filiale obbedienza, la sua preghiera personale che nella provvista della Sede Vescovile di Vilna a Sua Maestà il Kaiser durante la guerra venga concessa una partecipazione eguale a quella che prima della guerra competeva allo Zar, e che secondo la legislazione russa consisteva nella nomina imperiale ai vescovati vacanti. Concluse che una tale grazia da parte dell'Augusto Pontefice sarebbe stata altamente apprezzata da Sua Maestà, come anche dall'intera popolazione cattolica della Germania.
Risposi che avrei fedelmente trasmesso, com'era mio dovere, alla Santa Sede tale preghiera; intanto, però, mi permettevo fare in proposito le seguenti osservazioni:
1º) Non sarebbe esatto ritenere che il diritto di nomina o presentazione si trasmetta allo Stato, il quale succede a quello che godeva del diritto medesimo (salvo naturalmente il caso di una nuova concessione della Santa Sede). Giacché qui si tratta
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non già di privilegi reali inerenti ad un determinato territorio o spettanti ad una determinata popolazione, la quale li eserciti per mezzo degli attuali suoi rappresentanti politici, ma di privilegi personali concessi ad una determinata dinastia o ad una determinata Corona o al Capo di un determinato Stato per le particolari loro benemerenze verso la Chiesa o in vista dei vantaggi derivanti, ad esempio, dalla conclusione di un Concordato colla S. Sede, e che quindi per natura loro non sono trasmissibili a vantaggio di un altro Stato, che si annetta quel territorio, o di un nuovo Stato, che sorga sul territorio medesimo, come si ereditano i diritti politici essenziali all'esercizio della suprema autorità pubblica od anche i diritti e le obbligazioni patrimoniali inerenti al territorio stesso.
2º) Le suesposte considerazioni valgono a fortiori per il caso di semplice occupazione militari.
3º) L'Imperatore di Russia non godeva di un vero e proprio diritto di nomina alle Sedi vescovili; ma soltanto, in virtù del Concordato del 1847 (art. 12), la designazione dei Vescovi doveva aver luogo consiliis ante habitis inter Imperatorem et S. Sedem. E' vero che la legislazione russa attribuiva tale diritto allo Zar, il quale effettivamente lo esercitava per mezzo di apposito Ukase imperiale; ma essa non ha avuto mai l'approvazione della S. Sede, che si atteneva invece ai termini del Concordato suddetto.
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4º) La S. Sede non ha mai concesso il diritto di nomina o presentazione a Sovrani acattolici, i quali sono considerati come incapaci di simile privilegio. Tale privilegio <principio>1 trovasi espressamente dichiarato in varie Note del Cardinale Consalvi, ed in particolar modo in una diretta nel 1818 agli Inviati della Svizzera. Ed è perciò che per l'Alsazia-Lorena, passata nel 1870 alla Germania, non fu confermato all'Imperatore il diritto di nomina. Tuttavia devesi riconoscere che anche agli Stati acattolici è stata talvolta concessa dalla S. Sede una qualche partecipazione alle nomine vescovili, come nell'esempio della Russia e nelle elezioni capitolari in Germania.
Alla fine della conversazione, su domanda del Signor Principe, gli promisi che gli avrei senza ritardo comunicata la risposta della S. Sede, non appena mi fosse giunta.
Non vi è dubbio che, se la Santa Sede stimasse di poter in alcun modo dare alla Germania una qualche soddisfazione in questa materia, ciò riuscirebbe di vivo compiacimento per Sua Maestà e per il Governo Imperiale. Da parte mia, sottoponendo il tutto all'altro giudizio dell'Eminenza Vostra, m'inchino al bacio della S. Porpora e con profondissima venerazione ho l'onore di rassegnarmi
dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Obbligatissimo Devotissimo Umilissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 31. August 1917, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2139, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2139. Letzter Zugriff am: 08.10.2024.
Online seit 24.03.2010, letzte Änderung am 29.09.2014.