Dokument-Nr. 21401
Leiber SJ, Robert: Allegato III: Il Compromesso per indennizzare i principi. [Berlin], vor dem 30. April 1926
§ 1.
Per regolare le condizioni finanziarie dei Principi, che hanno regnato in Germania fino all'anno 1918, sarà istituito un tribunale speciale del Reich ("Reichssondergericht für die Vermögensauseinandersetzung zwischen den Ländern und den Fürstenhäusern"). Il presidente di questa Corte sarà il presidente della Corte Suprema del Reich. Gli 8 altri membri della Corte saranno nominati dal Presidente del Reich dietro proposta del Governo del Reiuch. Quattro dei membri della Corte debbono essere membri di tribunali ordinari del Reich o dei Paesi. Tutto sono inamovibili.
§ 2.
Il tribunale agisce dietro proposta (auf Antrag) di uno Stato o di un membro di una già regnante Casa principesca. È esclusivamente competente: 1.) per tutte le questioni non ancora decise per legge, arbitrato, trattato od accordo dopo la rivoluzione del 1918: gli accomodamenti totali fatti dopo la rivoluzione, ma prima dell'entrata in vigore di questa legge, saranno sostituiti da nuovi accomodamenti totali secondo le norme di questa legge, se ambedue le parti lo richiedono concordemente. Il tribunale decide, se un regolamento debba essere considerato come conchiuso, 2.) per l'interpretazione di queste leggi, per querele contro le medesime e per controversie nascenti tra i due partiti.
§ 3.
Delle disposizioni circa i limiti di tempo da osservarsi dalle parti.
87r
§
4.Il complesso dei beni in controversia sarà determinato dalle proposte delle parti.
§ 5.
Principi da osservarsi dal tribunale speciale:
1.) Accomodamenti parziali fatti dopo 1918 non obbligano il tribunale speciale. Però, sentenze giuridicamente valide pronunziate dopo 1918 rimangono in vigore, eccetto che il tribunale, a richiesta di una delle parti, esamini di nuovo la sentenza e, con una maggioranza di 2/3, sia del parere, che non concordi coi §§ 5 e 8 di questa legge. Accomodamenti generali dopo 1918 non diventano invalidi per difetti formali ("Formfehler").
2.) Tutto quello che la Casa princopesca od i suoi membri hanno acquistato in base al diritto internazionale e pubblico, o per azioni o prestazioni che potevano soltanto fare in forza della loro posizione pubblica, è proprietà dello Stato.
3.) Tutto quello che i membri delle Case principesche hanno acquistato in base a titoli del diritto privato:
a) con mezzi privati
b) gratuitamente (per via di eredità, come dote, in base a dotazioni private o simili cause) e senza prestazione reciproca che potevano effettuare solamente in forza della loro condizione pubblica<, è proprietà privata>.2 L'usucapione non è valida per titolo di diritto privato, se il possesso di cui si tratta è fondato su uno dei modi di acquisto suaccennati nella definizione della proprietà pubblica. Le rendite di fidecommisso della corona (Kronfideikomissrenten), le liste civili (Zivillisten), le rendite di dotazione della corona (Krondotationsrenten) e rendite simili cadono senza indennità, se hanno servito al mantenimento della Corte. Altrimenti si considerano come proprietà privata dei principi.
88r
4.) Riguardo a quei beni, il cui
proprietario non può essere identificato con certezza, o soltanto con difficoltà
eccezionale, si può rinunziare alla identificazione del medesimo. Questi beni formeranno una
massa speciale, la cosiddetta "massa di lite o massa di controversia"
("Streitmasse").Appartengono alla massa di controversia anche quei beni che erano oggetto di lite tra il principe ed il paese già prima del 1918.
§ 6.
Dalla massa di controversia saranno senz'altro assegnati al Paese quegli oggetti, i quali quest'ultimo richiede per riguardi culturali o sanitari, specialmente teatri, castelli, musei, collezioni, biblioteche, archivi, parchi od oggetti simili, presupposto che i medesimi al momento dell'entrata in vigore di questa legge stavano a disposizione del pubblico. L'attribuzione sarà fatta senza indennità se i beni erano consegnati all'uso pubblico già prima del cambiamento di regime dell'anno 1918. Se negli altri casi una indennità abbia luogo, dipende dalla questione, se l'oggetto consegnato allo Stato abbia un reddito per esso. L'ammontare dell'indennità sarà regolato dal tribunale speciale. Inoltre secondo il suo parere e suo avviso (nach eigenem Ermessen) saranno assegnati anticipatamente allo Stato quegli oggetti della massa di controversia che gli sono necessari per adempiere gli obblighi di mantenimento degli impiegati di Corte, i quali sono stati assunti dallo Stato dopo la rivoluzione.
§ 7.
Dalla proprietà privata delle Case principesche già regnanti saranno da assegnarsi allo Stato dietro richieste:
1.) oggetti come quelli nominati nel § 6 capov. 1.
89r
2.) fondi e
foreste, per quanto sono necessari allo Stato per colonie, allargamento di città ecc., e la
loro estensione sta in aperta opposizione coll'estensione dello Stato. Si darà per essi
indennità, il cui ammontare sarà determinato dal tribunale secondo il suo parere.Anche l'indennità da darsi per castelli, parchi, ecc. sarà determinata dal tribunale secondo il suo avviso e dipenderà specialmente dall'essere stati i medesimi già prima del 1918 di utilità pubblica, dal reddito proveniente da essi allo Stato, e dalle spese che incombono allo Stato per il loro mantenimento.
Se per beni messi alla disposizione del pubblico dopo 1918 si dia un compenso, dipende dal loro reddito.
§ 8.
Eseguite le disposizioni del 6 [sic], nella distribuzione della rimanente massa di controversia si deve aver riguardo alla condizione economica di ambedue le parti,
a) alla peggiorata condizione economica del popolo in seguito alla guerra ed al dopo-guerra;
b) al fatto, che non hanno più da fare quelle spese che altre volte incombevano loro a causa della loro posizione ufficiale. D'altra parte in [sic] membri delle Case principesche debbono essere in grado di poter vivere secondo la esigenze della loro condizione sociale e di soddisfare agli obblighi che hanno verso i loro impiegati a causa di titoli fondati nella condizione giuridica del ante-guerra.3
§ 9.
Oggetti che a norma dei 5-8 [sic] erano aggiudicati ad una delle parti, possono essere dal tribunale speciale assegnati all'altra, in contraccambio di una corrispondente indennità in quanto lo richiede un equo accomodamento.
90r
§ 10.Se i beni aggiudicati alla Casa principesca non permettono ai suoi membri di vivere in conformità della loro condizione sociale, il tribunale deve fissare, dopo richiesta della Casa principesca, una rendita da pagarsi dallo Stato. Dopo richiesta dello Stato questa rendita sarà cambiata in un capitale fondiario.
§ 11.
I diritti di terze persone inerenti ai beni in questione saranno assicurati.
§ 12.
Qualora la cosidetta valorizzazione (Aufwertung) abbia ad effettuarsi, vale la legge di valorizzazione del 16 Luglio 1925.
§ 13.
Tra le due parti, cioè lo Stato e la Casa principesca esistono titoli di indennità in seguito ad azioni operate circa i beni in questione nel caso in cui queste azioni abbiano avuto luogo dopo 1918, siano state illegittime e abbiano mirato un danneggiamento dei beni medesimi.
§ 14.
Capitali e rendite che, su decisione del tribunale speciale, debbono essere pagati dello Stato ad una Casa principesca o ad un suo membro, non possono fino al 1950 essere adoperati dal ricevente, se non a scopi privati, sociali o culturali. Il trasferimento di un tale capitale all'Estero è permesso soltanto fino allo stesso termine coll'approvazione dello Stato.
§ 15.
Accomodamenti tra uno Stato e la Casa principesca conchiusi dopo 1918, ma prima dell'entrata in vigore de questa legge, possono essere sostituiti da un nuovo accomodamento, se entrambi le due parti lo richiedono entro 6 mesi dopo l'entrata in vigore di questa legge.
91r
§
17.All'accomodamento tra il Paese e la Casa principesca debbono essere chiamati tutti i membri della casa principale, i cui nomi sono stati indicati al tribunale da ambedue le parti o che si sono presentati, o la cui presenza è stata giudicata opportuna dal tribunale stesso.
§ 18.
In primo luogo il tribunale speciale deve tentare un accordo amichevole. Dopo ciò agisce secondo il suo parere. Le trattative sono pubbliche. Il pubblico è da escludersi a richiesta di una delle parti, se si tratta di informazioni da darsi alle autorità per le imposte.
§ 20.
Le decisioni del tribunale speciale hanno effetto pro e contro tutti i membri della Casa principesca, anche se non sono intervenuti al processo.
§ 22.
Il tribunale speciale è altresì competente nelle liti concernenti le rendite statali che spettano alle Case principesche ed ai loro successori giuridici a norma degli articoli 57 e 58 della legge introduttoria del Codice di diritto civile (Einführungsgesetz). La decisione dovrà farsi tenendo in debito conto la situazione economica e finanziaria delle parti, a norma specialmente del 8. Tali rendite potranno essere dichiarate estinte, se né la loro origine, né il loro svolgimento storico le giustificano più.
1↑Hds. eingefügt von Leiber.
2↑Hds. eingefügt von
Leiber.
3↑Neben dem Absatz "b) ... ante-guerra" wurde
hds. von unbekannter Hand notiert: "!".