Dokument-Nr. 2613

Matt, FranzKrausneck, WilhelmKnilling, Eugen Ritter von: Articolo IV § 2. [München], vor dem 14. Februar 1923

(Traduzione)
Articolo IV §2
Il progetto della Santa Sede 1 terminava coll'inciso: "di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario". Il controprogetto bavarese aveva adottato la seguente formula:"contro i quali il Vescovo non abbia alcuna obbiezione per ciò che si riferisce alla loro dottrina cattolica".
Anche riguardo a questa formula sono però sorti, in seguito, al Governo bavarese dei dubbi di importanza essenzialmente tattica, provenienti dal desiderio di far passare il progetto del Concordato nel Landtag con il minor pericolo possibile.
Coll'anzidetta formula, infatti, proposta dal Governo, a causa del formale impegno concordatario importante la cooperazione dei Vescovi alla nomina dei professori, le cattedre in questione verrebbero quasi equiparate a quelle della Facoltà di teologia cattolica (cfr. art. 3). Quando, a suo tempo, questa materia venne discussa nel Landtag, si trattò, invero, di istituire cattedre di filosofia e di storia, che rappresentassero la dottrina cattolica; con ciò però non si intese di introdurre una cooperazione formale dei Vescovi alla nomina dei relativi professori, né in realtà essa ha avuto luogo sinora. Se ora <adesso>2 dunque con disposizioni concordatarie si assicurasse una cooperazione nella scelta dei candidati da parte di una persona estranea alla Università ed al Governo, si aumenterebbero considerevolmente le difficoltà, che il Governo dovrà superare nel Landtag già riguar-
125v
do alla disposizione prevista all'art. III. Vi sarebbe da aspettarsi che non solo gli ambienti universitari direttamente interessanti, ma l'intiero corpo degli insegnanti universitari tedeschi e la pubblica opinione prenderebbero posizione contro il Governo e che tale opposizione si manifesterebbe anche nel Landtag. Perciò si propone che il § 2 dell'art. IV venga cosi redatto: "contro il quale nulla si possa eccepire riguardo alla loro <sua>3 dottrina cattolica". Il Governo sarebbe tuttavia pronto a rilasciare, all'atto della ratifica del Concordato, la dichiarazione scritta, che nei casi indicati esso richiederà il parere del Vescovo competente. 4
1Hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
2Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
4Hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz, Articolo IV § 2, [München] vom vor dem 14. Februar 1923, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 2613, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/2613. Letzter Zugriff am: 28.11.2024.
Online seit 24.10.2013.