Dokument-Nr. 2613
Matt, FranzKrausneck, WilhelmKnilling, Eugen Ritter von: Articolo IV § 2. [München], vor dem 14. Februar 1923
Il progetto della Santa Sede 1 terminava coll'inciso: "di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario". Il controprogetto bavarese aveva adottato la seguente formula:"contro i quali il Vescovo non abbia alcuna obbiezione per ciò che si riferisce alla loro dottrina cattolica".
Anche riguardo a questa formula sono però sorti, in seguito, al Governo bavarese dei dubbi di importanza essenzialmente tattica, provenienti dal desiderio di far passare il progetto del Concordato nel Landtag con il minor pericolo possibile.
Coll'anzidetta formula, infatti, proposta dal Governo, a causa del formale impegno concordatario importante la cooperazione dei Vescovi alla nomina dei professori, le cattedre in questione verrebbero quasi equiparate a quelle della Facoltà di teologia cattolica (cfr. art. 3). Quando, a suo tempo, questa materia venne discussa nel Landtag, si trattò, invero, di istituire cattedre di filosofia e di storia, che rappresentassero la dottrina cattolica; con ciò però non si intese di introdurre una cooperazione formale dei Vescovi alla nomina dei relativi professori, né in realtà essa ha avuto luogo sinora. Se
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do alla disposizione prevista all'art. III. Vi sarebbe da aspettarsi che non solo gli ambienti universitari direttamente interessanti, ma l'intiero corpo degli insegnanti universitari tedeschi e la pubblica opinione prenderebbero posizione contro il Governo e che tale opposizione si manifesterebbe anche nel Landtag. Perciò si propone che il § 2 dell'art. IV venga cosi redatto: "contro il quale nulla si possa eccepire riguardo alla 1↑Hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
2↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
4↑Hds. von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.