Dokument-Nr. 2965
Matt, Franz an Pacelli, Eugenio
München, 01. August 1923
210r
L'Eccellenza V. nel nostro ultimo abboccamento mi ha chiesto una risposta esplicita alle osservazioni della Sua Nota del 16 Giugno p. p. intorno alla frase " occasionem praebebit ad excipiendum " (Gelegenheit zu Erinnerungen geben) dell'art. XIV § 3 periodo 1 del controprogetto bavarese di Concordato. La S. Sede trova infatti quella espressione troppo vaga e suggerisce di sostituirla con la forma in uso nei passi austriaci.A tal proposito ho l'onore di notare quanto segue: La forma in uso nei paesi austriaci prima della rivoluzione, regolata con la legge del 5 Maggio 1874, mi è nota solamente da quanto trovasi esposto nell'opera "Das österreichische Kultuswesen" del Dott. Heidlmair, Wien, Manz'scher Verlag 1898, pag. 87 § 6 e note 2 e 3.
La differenza tra questa forma austriaca e la disposizione del controprogetto bavarese di Concordato consiste sostanzialmente in questo, che le obbiezioni contro il candidato – almeno secondo la esposizione dell'opera succitata – non possono essere motivate se non colla mancanza di uno dei requisiti esaurientemente enumerati nel § 3 della legge del 5 Maggio 1874 (possesso della cittadinanza austriaca, condotta irreprensibile sotto l'aspetto morale e civile, possesso della capacità richiesta dalle leggi dello Stato per determinati uffici e benefici ecclesiastici), mentre che il controprogetto bavarese omette di enumerare i motivi, per
210v
cui possono muoversi eccezioni. La formula adoperata nel controprogetto medesimo ha in vista principalmente la prassi finora usata in Baviera, la quale si desidera che venga conservata, perché essa, a nostro avviso, ha fatto buona prova e non presenta alcun pericolo per gli interessi della Chiesa. Tale prassi bavarese nella esecuzione delle disposizioni riguardanti la conferma delle presentazioni fatte dai patroni privati richiesta dalla legge e la dichiarazione di gradimento prevista nell'art. XI capoverso VI del Concordato del 1817 è esposta esattamente nell'opera del Geiger, Pfarramtsverwaltung, ediz. 10 vol. I pag. 385/86 e 397/399, né, per quanto io sappia, ha dato finora motivo a giustificate lagnanze da parte di nessuna competente Autorità ecclesiastica.
È mia convinzione, del resto, che dal punto di vista dei sacerdoti interessati la prassi finora osservata in Baviera merita di esser preferita alla usanza austriaca. Se infatti si prefigge il termine di trenta giorni perché lo Stato faccia le sue obbiezioni contro l'investitura canonica di un ecclesiastico designato dal Vescovo o contro la conferma vescovile di un ecclesiastico presentato al Vescovo da un patrono privato, l'ecclesiastico medesimo non potrà di regola entrare prima dello spirare di questo termine nel godimento dei redditi del beneficio e del rispettivo supplemento di congrua governativo (godimento il quale pur
211r
gli compete sin dal giorno dalla data dell'Atto vescovile di collazione o del documento di presentazione del patrono privato). Quando invece lo Stato dichiara che nulla ha da opporre – ciò che può esser fatto nella maggior parte dei casi in brevissimo tempo –, a tale dichiarazione potrà tener dietro immediatamente l'immissione nelle temporalità e con ciò anche nel supplemento governativo di congrua. Per tali considerazioni non posso nascondere i miei dubbi sulla opportunità di modificare il controprogetto bavarese in questo punto.Profitto ecc.
(f.) Dott. Matt.