Dokument-Nr. 3142
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 11. August 1918

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Norme per i rimpatri dei prigionieri italiani
Già da vario tempo, in attesa della ratifica della Convenzione fra l'Italia e la Germania per lo scambio dei prigionieri, mi ero ripetutamente rivolto al Ministero degli Esteri di Berlino, affine di conoscere con precisione quali le norme a quale dei numerosi Uffici avrei dovuto rivolgermi, onde avviare colla maggior possibile speditezza le pratiche relative ai rimpatri degli italiani. Al A tale scopo proposi anche alsottoposi anche all'esame del sullodato Ministero il formulario, che io mi proponevo di adottare in proposito, pregandolo d'indicarmi le eventuali correzioni od aggiunte.
Ora ho ricevuto da questa Regi Regia legazione di Prussia un Pro-Memoria, che, tradotto dal tedesco, è del seguente tenore:
"Come risulta da una comunicazione del Ministero degli Esteri, la sceltadesignazione dei prigio-
94v
nieri da rimpatriarsi ha luogo, a norma della Convenzione fra i Governi di Germania e d'Italia, per mezzo di una Commissione medica compostacomposta di tre membri delloappartenenti allo Stato neutrale che deve accoglierli, ove trovansi internati che li ha catturatiove trovansi internati. Nei casi urgenti i medici del campo possono essi stessi provocare il trasferimento dei malati ai luoghi di concentramento (Como e Costanza). Ivi giudica definitivamentein modo definitivo sulla idoneità alper il rimpatrio una Commissione permanente, la quale può dare altresì ordinarele disposizioni per la sollecita partenza del malato, senza attendere il prossimo trasporto collettivo.
Alla suddetta commissione medica debbono essere sottopostipresentati tutti i prigionieri, i quali sono stati proposti per il rimpatrio dal medico del campo ovvero per lo scambio dallo Stato cui essi appartengono.
Questi provvedimenti offrono a tutti i prigionieri malati o gravemente feriti l'occasione la possibilità di esser presentati alla Commissione medica per una decisione definitiva, e renderebbero quindi superflue tutte le altre domande di scambio.
95r
Tuttavia Malgrado ciò, Sua Eccellenza il Nunzio Apostolico di Monaco è autorizzato a rivolgersi per qualsiasi speciale desiderio in tutti i casi al Ministero della Guerra prussiano – Sezione degli alloggi (Unterkunftsdipartiment). (1)
Il formulario qui allegato contiene tutte le indicazioni necessarie. Occorre in ogni caso notare esattamente il campo ove trovasi internato il prigioniero. (2)
Siccome, poi, il Ministero della Guerra ha già ricevuto un numero straordinariamente grande di domande da parte del Vaticano, esso avrebbe interesse di adessere informatodi conoscere se Suil Vaticano stesso ha intrapresola S. Sede ha iniziato eguali pratiche per il bene dei prigionieri tedeschi internati in Italia."
Prego pertanto l'E. V. R. dia volersi degnare di trasmetterefar pervenire al Ministero suddetto, o per mezzo del Sig. Ministro di Prussia o, se lo crede, per il mio tramite, la richiesta informazione; ed intanto, chinato umilmente
(1)Tale autorizzazione vale naturalmente a più forte ragione per le domande di rimpatrio che la S. Sede presenta per mezzo della Legazione il tramite del Ministro di Prussia, Sig. von Mühlberg. (QuesteEsse, anzi, hanno carattere strettamente ufficiale, ilmentre che inveceila differenza di quelle del nunzio di Monaco , che orail quale non è accreditato ufficialmente a Berlino.
(2) Mi permetto unire al presente rispettoso Rapporto un esemplare del Formulario in discorso.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. August 1918, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3142, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3142. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.
Online seit 20.12.2011.