Dokument-Nr. 3175
Knilling, Eugen Ritter vonKrausneck, WilhelmMatt, Franz: Gegenentwurf des Bayer. Unterrichts-, Finanz- und Außenministeriums. [München], vor dem 07. November 1923
Gli altri desideri e le altre osservazioni della S. Sede riguardano in primo luogo la importantissima questione della provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili (Art. XIV § 1), quindi l'altra non meno importante delle nomine ai Canonici vacanti (Art. XIV § 2), e finalmente la redazione degli Articoli X § 2, XIII § 1 b e c, e XIV § 3, che però sono di minor momento in paragone dei due primi punti.
Art. XIV § 1.
I Ministri interessati hanno sempre nei negoziati svoltisi finora insistito nel rilevare come l'attribuzione ai Capitoli cattedrali di una parte decisiva nelle elezioni vescovili costitutiva una assoluta necessità per poter sostenere efficacemente il Concordato dinanzi al Landtag ed alla pubblica opinione, e come senza una concessione in questo senso l'approvazione del Concordato stesso avrebbe incontrato nel Parlamento gravi difficoltà. La proposta che i Capitoli della Baviera abbiano il diritto di presentare ogni triennio direttamente alla S. Sede la loro lista di candidati, tra i qua-
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li, come pure tra quelli suggeriti dai
Revmi Vescovi bavaresi, la S. Sede si riserva libera scelta, non riesce a dissipare le
su espresse preoccupazioni, come neanche l'ultima offerta, che, cioè, verificandosi la
vacanza di una Sede, il solo Capitolo interessato venga convocato nel tempo e nei modi da
stabilirsi con apposito regolamento, alle scopo di redigere – oltre la lista triennale – una
nuova lista di candidati degni ed idonei per la dignità episcopale, da inviare alle
S. Sede. Tuttavia da questa offerta sembra lecito di concludere che la S. Sede è
disposta a dare alle proposte del rispettivo Capitolo in occasione della vacanza della
diocesi un peso speciale. Siccome, d'altra parte, la S. Sede ha recisamente dichiarato
di dover riservare a Sé la piena libertà nella nomina dei Vescovi, e poiché il Governo
bavarese desidera vivamente la conclusione d'un nuovo Concordato colla S. Sede, come ha
manifestato nel corso delle trattative, i Ministri interessati credono di dover desistere
dal sostenere più oltre la loro richiesta. Non si può tuttavia nascondere che da tale
diminuzione delle concessioni fatte allo Stato bavarese, congiunte alle generali sfavorevoli
circostanze dei tempi attuali, potrebbero risultare per le trattative concordatarie
pericoli, dei quali il Governo dovrebbe declinare la responsabilità. Al solo scopo, quindi,
di giungere finalmente al termine dei negoziati, si propone la seguente redazione
dell'Art. XIV § 1:"La nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi spetta
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alla S. Sede. Verificandosi la vacanza di una Sede
arcivescovile o vescovile, il rispettivo Capitolo deve sottoporre direttamente alla
S. Sede una lista di candidati degni dell'ufficio episcopale ed idonei a reggere la
vacante diocesi. Prima della pubblicazione della Bolla la S. Sede si assicurerà
officiosamente presso il Governo bavarese, Sembra potersi nel concordato prescindere sia dal menzionare le liste triennali dei Vescovi e dei Capitoli, come dal regolare il tempo ed il modo, in cui il Capitolo dovrà deliberare per la redazione della lista speciale nel caso di una vacanza, trattandosi soltanto di affari interni ecclesiastici.
Qualora poi la redazione proposta venga accettata dalla S. Sede, risulterà per la Baviera la seguente situazione: Se in Prussia, come è avvenuto recentemente per la Sede arcivescovile di Colonia e per la Sede vescovile di Treviri, od in altro Paese della Germania, si accordasse, anche in avvenire, se non per regola, pur nondimeno in casi particolari, l'elezione capitolare nella provvista di una diocesi vacante, la Baviera si troverebbe in condizione peggiore che altri Paesi germanici, i quali non hanno concluso un Concordato colla S. Sede. Ciò riuscirebbe per il Governo bavarese estremamente penoso, perché allora indubbiamente gli si muoverebbe il rimprovero di non avere nella conclusione del Concordato tutelato sufficientemente
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gli interessi bavaresi. Una tale considerazione ci induce a
chiedere espressamente che, fintantoché vi sarà la possibilità che ad un altro Paese
germanico si accordi il diritto di elezione del Vescovo da parte dei Capitoli, alla Baviera
venga concesso eguale favore colle medesime condizioni che agli altri Paesi. Questo
desiderio potrebbe esser soddisfatto con la seguente aggiunta
all'Art. XIV § 1:"Se e fintantoché ad altri Paesi del Reich germanico possano essere concessi dalla S. Sede privilegi riguardo alla provvista di Sedi arcivescovili o vescovili, viene accordato alla Baviera il diritto di trattamento del Paese più favorito".
Art. XIV § 2.
Nella versione latina di questa disposizione del progetto di Concordato si è introdotta per una svista l'aggiunta "salva confirmatione", mentre nulla di corrispondente si trova nel testo tedesco. Tale aggiunta apparisce superflua, perché anche senza di essa rimangono intatte le prescrizioni canoniche circa la necessità della eventuale conferma di una elezione. Non si può quindi riconoscere l'obbligo di conservare quelle parole nella traduzione latina. Qualora però la S. Sede desse speciale importanza al mantenimento delle medesime, ciò non potrebbe consentirsi che colla restrizione contenuta al can. 177 § 2 del Codice di diritto canonico. Inoltre, come correspettivo a detta aggiunta, si dovrebbe stabilire che, nel caso di libera collazione
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d'un canonicato da parte del
Vescovo diocesano, questi debba previamente udire il Capitolo, a norma del can. 403 del
Codice di diritto canonico.Perciò nel periodo primo dell'art. XIV § 2 dopo le parole "per libera collazione da parte del Vescovo diocesano" dovrebbero aggiungersi le altre: "udito il Capitolo", e dopo le parole "mediante l'elezione del Capitolo" le altre: "salva la conferma a norma del can. 177 § 2 del Codice di diritto canonico". Parimenti nel testo latino dopo le parole "per collationem liberam episcopi diocesani" dovrebbe aggiungersi "audito capitulo", e dopo le parole "per electionem capituli" l'inciso "salva confirmatone secundum canonem 177 § 2 Cod. iur. can.".
In considerazione delle assai elevate prestazioni dello Stato bavarese precisamente per gli onorari dei Canonici ed in avvenire anche dei Coadiutori dei Canonici stessi divenuti per età o per malattia inabili a prestare il loro servizio, sarebbe di grande importanza, se la S. Sede imponesse sia ai Vescovi che ai Capitoli l'obbligo di non eleggere di regola ai Canonicati <quegli>3 ecclesiastici, i quali abbiano già superato il cinquantesimo anno di età.
Art. X § 2.
In questo paragrafo la S. Sede desidera che l'espressione "officia ecclesiastica" venga completata
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colle parole "officia et instituta
ecclesiastica". Contro tale aggiunta si presenta però la seguente obbiezione: Poiché
la terminologia del diritto ecclesiastico usa di collegare i termini "officium et
beneficium", sarebbe stato più naturale di accordare la libera erezione e mutazione di
"offici e benefici" ecclesiastici. Dal punto di vista del diritto germanico ed anche del
diritto costituzionale bavarese (cfr. § 18 capoverso II della Costituzione)
non era tuttavia ammissibile la concessione della libera erezione di benefici, perché il
beneficium è una fondazione beneficiale godente la personalità giuridica. La Chiesa è libera
nell'erigere un officio od impiego ecclesiastico; se però essa vuole dotarlo di un
patrimonio ed assicurare al titolare il godimento del patrimonio stesso, o questo può esser
attribuito ad una persona giuridica già esistente, ovvero può essere istituita allo scopo
una propria fondazione, per la quale però deve ottenersi l'approvazione dello Stato, che
comprende anche il conferimento della personalità giuridica. Come la erezione, così anche la
trasformazione delle fondazioni è soggetta, secondo il diritto pubblico bavarese, al
consenso dello Stato, il quale non può a ciò rinunziare. Il termine institutum
(Anstalt) proposto dalla S. Sede indica, come beneficium, una
personalità giuridica, la cui formazione richiede il consenso del Governo. Non sembra quindi
ammissibile per ragioni giuridiche la libera erezione di instituta (Anstalten)
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ecclesiastici. Perciò converrebbe mantenere il testo
attuale "officia ecclesiastica", il quale non importa alcun pericolo per gli
interessi ecclesiastici.Art. XIII § 1 b.
In riposta alle considerazioni contenute nella Nota della Nunziatura Apostolica in data dell'11 Settembre p.p. torniamo a dichiarare espressamente che:
a) l'ammissione all'esame di maturità in un Ginnasio classico in Baviera non presuppone, come per gli altri studenti, così neppure per coloro che si vogliono dedicare allo studio della teologia, l'avere frequentato un Ginnasio classico, ma basta la prova di avere avuto la corrispondente istruzione preparatoria, la quale può essere stata acquistata anche in un istituto non dello Stato, od in un istituto privato, o fuori di un istituto mediante studi privati,
b) l'esame di maturità può farsi non solo in un Ginnasio dello Stato, ma anche in un altro istituto classico pareggiato non dello Stato, per esempio in un istituto diretto da una Associazione religiosa,
c) le domande dei Superiori ecclesiastici, con cui chieggano che gli studenti vengano inviati per l'esame di maturità ad un istituto non dello Stato, diretto da una Associazione religiosa, però munito dei diritti degli istituti governativi, saranno sempre accolte.
Tale dichiarazione, che potrebbe, se così si desiderasse, esser ripetuta anche al momento dello scambio dei
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documenti concordatari, offrirebbe alla
S. Sede la piena desiderata sicurezza, che non siano esposti a pericolo in occasione
dell'esame di maturità gl'interessi degli studenti cattolici, i quali vogliono dedicarsi
allo stato ecclesiastico. Non vi sarebbe quindi motivo di introdurre nel testo del
Concordato aggiunte come quelle proposte nella Nota della Nunziatura Apostolica
dell'11 Settembre scorso. Simili aggiunte mal si adatterebbero al testo conciso
dell'Art. XIII § 1. D'altra parte vi è difficoltà a stabilire come diritto
formale, Art. XIII § 1 c.
Il desiderio della S. Sede potrebbe esser soddisfatto con la seguente formola:
"c) abbiano compiuto con successo gli studi filosofico-teologici prescritti dalla Chiesa in un'alta scuola germanica dello Stato od in un'alta scuola germanica vescovile, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365 del Codice di diritto canonico, od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
A tale proposito supponiamo che col termine "alta scuola germanica vescovile, la quale soddisfi alle disposizioni del can. 1365" si intendano solamente quegli istituti, che non solo corrispondano alle esigenze del can. 1365 in quanto alla durata dell'insegnamento, ma abbiano anche un numero sufficiente di insegnanti,5 muniti di tutti i requisi-
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ti
scientifici, per le discipline filosofiche e teologiche prescritte.Art. XIV § 3.
La S. Sede crede necessario di circoscrivere più esattamente il termine "parroci" coll'aggiunta "in senso stretto". A tale riguardo ci sia lecito di rimandare alle passate trattative, dalle quali risulta indubbiamente che col termine "parroci" si intendono solamente coloro i quali hanno realmente i diritti parrocchiali. – Anche la terminologia amministrativa bavarese già durante tutto il secolo passato ha distinto nettamente, da una parte il parroco, e dall'altra il clero parrocchiale, i cooperatori parrocchiali, gli amministratori od economi parrocchiali, i vicari parrocchiali. La medesima distinzione apparisce pure chiaramente regoli articoli 2 e 4 della legge bavarese del 9 Agosto 1921, 15 Febbraio e 27 Luglio 1922 riguardo ai supplementi di congrua del clero curato. Da ciò segue che nell'art. XIV § 3 si rivendica il diritto di muovere eccezioni non più nella estensione delle persone contemplate nell'art. XI capoverso ultimo dell'antico Concordato, ma soltanto rispetto ai veri parroci. Non è quindi necessario di apporre un'aggiunta al testo.
b) La S. Sede desidera inoltre che, ad evitare contestazioni nell'avvenire, sia sostituita un'altra formula alla espressione "occasionem praebere". Questa però non è tale che possa dar luogo a contrasti. Il procedimento è simile a
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quello per le provviste delle Sedi vescovili secondo
l'articolo XIV § 1. Si tratta solo di una comunicazione delle Autorità
ecclesiastiche a quelle dello Stato intorno alla persona del sacerdote cui si ha in animo di
conferire la parrocchia vacante, la quale comunicazione dia al Governo la possibilità di
constatare se vi sia motivo di eccezioni contro il candidato.c) Nell'ultimo periodo del § 3 la S. Sede desidera parimenti che per maggior chiarezza venga sostituita con altra la dizione "in forma usitata". Nel secolo passato la prassi era che i concorrenti ad una parrocchia cosiddetta di Stato presentassero le loro istanze al governo del distretto, il quale alla sua volta partecipava alla Curia vescovile i nomi di tutti i concorrenti, affinché questa desse il suo parere sotto forma della proposta di una terna; il Governo procedeva alla nomina, senza esser vincolato a detta terna, sebbene di regola la scelta si facesse in base alla medesima. Solo in casi rari e per forti ragioni il Governo si discostò nella scelta dalla terna dell'Autorità ecclesiastica. Tale modo deve essere osservato anche in avvenire, colla sola differenza che in luogo della nomina governativa subentra la presentazione d'un candidato degno ed idoneo. Se alla S. Sede fanno difficoltà le parole "in forma usitata", esse possono venir soppresse. Ne seguirà che allora l'esercizio del diritto di patronato o di presentazione delle Stato si conformerà al gius comune del Codice del diritto canonico.
1↑Hds. gestrichen
und eingefügt von Pacelli.
2↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
3↑Hds. eingefügt von Pacelli.
4↑Hds. gestrichen und
eingefügt von Pacelli.
5↑An
dieser Stelle neben der Textpassage "A tale proposito […] insegnanti," hds von
unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "non prendere atto di questa
supposizione".