Dokument-Nr. 3413
Auswärtiges Amt an Pacelli, Eugenio
[Berlin], vor dem 31. Oktober 1918

Riferendomi alle Sue lettere del 28 luglio e del 26 agosto a. c. No. 8146 e 8332, mi onoro comunicarLe che gli appartenenti a Stati nemici condannati alla reclusione o alla detenzione per una durata di altri tre mesi per delitti politici o reati commessi in territori d'occupazione, godono già da qualche tempo di un trattamento più mite, come è precisato qui appresso:
1. Condannati alla reclusione o alla detenzione possono, quando ne facciano domanda, portare abiti e biancheria propri, purché siano in grado di acquistarli coi loro propri mezzi e in via regolare.
2. Condannati alla detenzione o alla reclusione, quando ne facciano domanda, possono darsi ad occupazioni (studi scientifici, traduzioni da lingue straniere e simili) sotto la vigilanza del direttore dei penitenziari; e più precisamente i condannati alla detenzione tutti i giorni, e quelli alla reclusione tre giorni alla settimana. Nel caso che i condannati siano nullatenenti si può rinunciare al pagamento di un indennizzo alla cassa dello Stato.
3. Il movimento all'aria aperta può essere esteso per tutti i condannati a 2 ore al giorno; a tal uopo possono, se risulta necessario, esser formati piccoli reparti appostamente scelti. In casi speciali si può permettere anche che singoli condannati vadano a spasso, purché accompagnati sempre da un agente.
4. Tanto per i condannati alla reclusione come per quelli condannati alla detenzione un cambiamento nella foggia dei capelli
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e della barba è permesso, solo in quanto esso sia compatibile colle leggi dell'igiene e della decenza.
5. In caso di buona condotta si può permettere a condannati alla detenzione di fumare un sigaro o tre sigarette al giorno, ai condannati alla reclusione un sigaro o tre sigarette un giorno si un giorno no. I condannati debbono pagare di loro tasca.
6. I condannati possono, a richiesta, procurarsi un cibo a parte, purché siano in grado di pagarseli di propria tasca. Ai detenuti può essere permesso ogni giorno, ai reclusi soltanto tre volte la settimana.
Questi condannati possono ricevere ancora pacchi postali con doni, purché si tratta di condannati i cui pacchi postali sono sottoposti alla sorveglianza delle autorità Militari, e gli invii non eccedano certi limiti prescritti.
Queste facilitazioni debbono ridondare a beneficio, senz'altro, anche ai Belgi condannati per delitti o reati politici. Oltre a ciò sarà riservato alle autorità competenti di mitigare ancor più nel trattamento degli stranieri nemici condannati alla reclusione, le pene dei medesimi nei punti che appresso. Nel caso che nei riguardi dell'occupazione, del cibo e del tabacco siano stati sottoposti ad un trattamento più sfavorevole dei condannati alla detenzione, si potrebbe, se del caso, abolire qualsiasi differenza fra i condannati alla reclusione e quelli condannati alla detenzione. In quanto al resto, collocando, cioè, i condannati politici stranieri in singole celle o in cameroni, si terrà conto delle singole persone e dei desideri dei condannati, quando lo permettano e lo scopo della condanna e lo spazio disponibile del penitenziario. Specialmente i prigionieri stranieri saranno, nei limiti del possibile, riuniti insieme e separati dagli altri condannati. Il regolamento carcerario prussiano non contempla la pena del silenzio. I condannati stranieri che trovansi riuniti in cameroni possono conversare fra di sé, purché ciò sia conciliabile coll'ordine che deve regnare nel penitenziario.
Empfohlene Zitierweise
Auswärtiges Amt an Pacelli, Eugenio vom vor dem 31. Oktober 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 3413, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/3413. Letzter Zugriff am: 28.04.2024.
Online seit 20.12.2011.