Dokument-Nr. 4400

Trattato di pace fra la Germania, l'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia da un lato e la Rumenia dall'altro, 07. Mai 1918

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Germania, Austria-Ungheria, Bulgaria e Turchia da un lato, e Rumenia dall'altro, mosse dal desiderio di metter fine allo stato di guerra fra loro e di ristabilire gli amichevoli rapporti dei loro popoli, sia nel campo politico, che giuridico ed economico, hanno deciso di convertire i preliminari di pace, firmati il 5 marzo 1918 in Buftea, in un trattato di pace definitivo. A tale scopo i plenipotenziari dei Governi delle summenzionate Potenze, e cioè
per l'Imperiale Governo germanico:
il Segretario di Stato per gli Affari esteri, consigliere intimo effettivo, signor Richard von Kühlmann,
il Consigliere intimo effettivo signor Paul v. Körner,
il Capo divisione nel Ministero degli Esteri, consigliere intimo effettivo, dottor Johannes Kriege,
il maggior generale nel Regio esercito prussiano Emil Hell, capo dello Stato Maggiore del Comando supremo dell'esercito von Mackensen,
il tenente di vascello Hans Bene;
per l'Imperiale e Reale Governo austro-ungarico:
il Ministro dell'Imperiale e Real Casa e degli Affari esteri, consigliere intimo di Sua Maestà Apo-
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stolica, barone Stephan Burian von Rajecz,
per il Regio Governo bulgaro:
il Presidente del Consiglio dei Ministri dottor Wassil Radoslavof,
il Ministro delle Finanze signor Dmitri Toncheff,
il maggior generale Peter Zantiloff,
il deputato all'Assemblea nazionale signor Ivan Kostoff,
il professore all'Università di Sofia dottor Lubomir Miletic;
per l'Imperiale Governo ottomano:
il Ministro degli Esteri Ahmed Nessimy bei,
il generale di cavalleria Ahmed Izzet pascià,
il Sottosegretario nel Ministero degli Esteri Rechad Hikmet bei;
per il Regio Governo rumeno:
il Presidente del Consiglio dei Ministeri signor Alexander Marghiloman,
il Ministro degli Esteri signor Constantin C. Arion,
il Ministro plenipotenziario Jon N. Papiniu e
l'ex Ministro signor Michail N. Burghele,
si sono adunati in Bucarest per continuare i negoziati di pace e dopo la presentazione dei rispettivi pieni poteri, trovati in perfetta regola, si sono accordati sulle seguenti decisioni:
Capo primo.
Ristabilimento della pace e dell ' amicizia.
Articolo 1.
Germania, Austria-Ungheria e Turchia da un lato e
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Rumenia dall'altro dichiarano che lo stato di guerra fra loro è cessato. Le parti contraenti sono risolute a vivere, d'ora innanzi, insieme, in pace ed amicizia.
Articolo 2.
Le relazioni diplomatiche e consolari tra le parti contraenti saranno riallacciate immediatamente dopo la ratificazione del trattato di pace.
Sull'ammissione dei consoli dell'una parte e dell'altra saranno presi speciali accordi.
Capo secondo.
Smobilitazione dell'esercito rumeno.
Articolo 3.
La smobilitazione già iniziata dell'esercito rumeno sarà effettuata subito dopo la firma del trattato di pace, in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 4-7.
Articolo 4.
Gli uffici militari di carattere generale, le autorità superiori e gl'istituti militari continuano a sussistere nella misura prevista dall'ultimo bilancio del tempo di pace.
Le divisioni 11-14 continuano la loro smobilitazione, come è disposto nel trattato di Focsani dell'8 marzo 1918.
Delle divisioni rumene 1-10 le due divisioni di fanteria dislocate per ora in Bessarabia e i battaglioni cacciatori che si staccano dalle disciolte divisioni di cacciatori, più le due divisioni di cavalleria dell'esercito rumeno rimangono in istato di guerra, sino a tanto
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che per le operazioni militari delle Potenze alleate nell'Ucraina non vi sia più pericolo per i confini della Rumenia.
Le rimanenti otto divisioni rimaranno nella Moldavia e conserveranno i loro Stati Maggiori e Comandi nella ristretta misura di pace. Esse comprenderanno ciascuna quattro reggimenti di fanteria di tre battaglioni l'uno; due reggimenti di cavalleria di quattro squadroni l'uno; due reggimenti di artiglieria da campagna di sette batterie l'uno; un battaglione del genio e le necessarie truppe tecniche e salmerie nella quantità da concordarsi. L'effettivo totale della fanteria di queste otto divisioni non deve superare i ventimila uomini, quello della cavalleria i tremiladuecento e quello di tutta l'artiglieria dell'esercito rumeno, a prescindere dalle divisioni che restano mobilitate, i novemila uomini.
Le divisioni che rimangono mobilitate in Bessarabia saranno ridotte, in caso di mobilitazione, al medesimo stato ristretto di pace che le otto divisioni menzionate nel capoverso quarto.
Tutti i rimanenti corpi di truppe rumene, non preesistenti alla guerra, saranno disciolti.
La durata del servizio attivo rimane la medesima che in pace. Riservisti, compresi gli uomini dei reggimenti Calarasch, non dovranno essere chiamati per esercitazioni sino alla conclusione della pace generale.
Articolo 5.
I cannoni, le mitragliatrici, le armi a mano, i cavalli, i carri e le munizioni disponibili in conseguenza della riduzione e dello scioglimento dei corpi di truppe
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rumene saranno dati in consegna, sino alla conclusione della pace generale, al Comando Supremo delle truppe alleate nelle province rumene occupate e sorvegliati e amministrati da truppe di deposito rumene sotto il controllo del Comando Supremo.
La quantità di munizioni da lasciarsi all'esercito rumeno nella Moldavia è fissata in duecentocinquanta cartucce per fucile, duemilacinquecento cartucce per mitragliatrice e centocinquanta colpi per cannone.
L'esercito rumeno ha facoltà di permutare, d'accordo con il Comando Supremo delle truppe alleate, il materiale inservibile con altro tolto dai depositi del territorio occupato e di esigere dai depositi di munizioni il rifornimento per la consumata.
Le divisioni che rimangono mobilitate in Bessarabia conservano la quantità di munizione che loro compete per lo stato di guerra.
Articolo 6.
Le truppe rumene smobilitate restano nella Moldavia sino allo sgombero dei territori rumeni occupati. Fanno eccezione gli ufficiali e i soldati menzionati nell'articolo 5, capo 1, necessari per la conservazione delle armi e del materiale depositati in questi territori.
I soldati e gli ufficiali di riserva smobilitati possono fare ritorno nei territori occupati. Gli ufficiali in attività di servizio, o già in attività, devono ottenere, per ritornare in questi territori, il permesso del Comando delle truppe alleate.
Articolo 7.
Al comandante supremo della Moldavia viene addetto
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un ufficiale di Stato Maggiore delle Potenze alleate con ufficiali dipendenti; al comando delle truppe alleate nei territori rumeni occupati un ufficiale di Stato maggiore rumeno con ufficiali dipendenti, in qualità di ufficiale intermediario.
Articolo 8.
Le navi da guerra rumene, tanto di mare che di fiume, sono lasciate nel loro pieno equipaggiamento e armamento sino all'assetto delle condizioni in Bessarabia, purché l'equipaggiamento non debba essere ristretto in conformità dell'articolo 9. In seguito queste forze navali dovranno essere riportate all'ordinario stato di pace.
Fanno eccezione a questa disposizione le navi necessarie per la polizia fluviale nel Mar Nero, per la protezione della navigazione mercantile e l'apertura di rotte purgate da mine. Immediatamente dopo la firma del trattato di pace queste navi fluviali saranno messe, con uno speciale accordo, a disposizione delle autorità incaricate della polizia del fiume. Sulle navi da guerra marittime ha facoltà di disporre la Commissione tecnico-nautica del Mar Nero. A questa commissione deve essere assegnato un ufficiale di marina rumeno.
Articolo 9.
Tutti i soldati di terra e di mare, che in pace furono occupati nei porti o nella navigazione, devono essere nella smobilitazione rilasciati per i primi perché possano riprendere il loro primitivo mestiere.
Capo terzo.
Cessioni territoriali.
Articolo 10.
Sulla Dobrugia, da cedersi dalla Rumenia, in con-
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formità del numero 1 del trattato preliminare di pace, sono prese le seguenti disposizioni:
a) La Rumenia retrocede alla Bulgaria il territorio bulgaro ottenuto nel trattato di pace di Bucarest, nel 1916, con una modificazione di frontiera a favore di questa, di guisa che nella Dobrugia il nuovo confine bulgaro, segnato in rosso sulla carta allegata, sia d'ora in poi il seguente. La nuova linea di confine della Bulgaria nella Dobrugia ha principio in un punto situato a ponente del villaggio di Cochirleni sul Danubio: il torrente che congiunge il lago a sud di Cochirleni e il Danubio rimane alla Bulgaria. La linea di confine divide per metà il lago a sud di Cochirleni e lo stagno che giace a nord dell'Ivrinec Mic, segue la strada di Val Testera, rasenta, a nord, il lembo settentrionale del villaggio di Saida, che passa alla Bulgaria, attraversa le alture fra i villaggi di Saida e Mircea Voda, che è assegnato alla Bulgaria, segue, quindi, la cresta delle alture che sorgono ad est del villaggio di Mircea Voda, attraversa la quota 127 (Idris Kiruos) si spinge in direzione orientale sino al Vallo di Traiano, che raggiunge circa due chilometri e mezzo a settentrione della quota 129, costeggia poi il Vallo di Traiano sino a un punto situato a sud del villaggio di Osmancea, e quindi la strada della valle che congiunge i villaggi di Osmancea e Omurcea, corre a nord del lembo settentrionale del villaggio di Omurcea, che è assegnato alla Bulgaria, quindi, in direzione orientale, sino alla quota 68 (Pipiliga Juk), l'attraversa, mantiene la direzione orientale passando per Orta Tabia e taglia quindi, un chilometro a nord del lembo settentrionale del villaggio di Agigea, che è
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dato alla Bulgaria, la strada Constanza-Techirghiol, corre, in direzione sudorientale, verso il lago ad est del villaggio di Agigea, che attraversa così da uscirne al centro della sponda orientale e far capo nel Mar Nero.
La carta menzionata in principio costituisce parte integrante del trattato di pace. Una commissione composta di rappresentanti delle Potenze alleate dovrà accertare e segnare sul posto la nuova linea di confine della Dobrugia subito dopo la firma del trattato di pace. Il confine sul Danubio, fra il territorio ceduto alla Bulgaria e la Rumenia, corre parallelo al "Talweg" del fiume. Quanto alla determinazione del "Talweg" si dovranno prendere accordi più precisi fra le due Potenze subito dopo la firma del trattato di pace; la determinazione sarà fatta nell'autunno 1918, in periodo di magra.
b) La Rumenia cede alle Potenze alleate la parte della Dobrugia sino al Danubio che giace a nord della nuova linea di confine descritta sotto la lettera a) e cioè fra la biforcazione del fiume e il Mar Nero, sino al ramo di San Giorgio. Il confine danubiano fra il territorio ceduto alle Potenze alleate e la Rumenia è costituito dal "Talweg" del fiume. Per la determinazione del "Talweg" saranno presi più precisi accordi fra le Potenze interessate subito dopo la firma del trattato di pace; la determinazione avrà luogo nell'autunno 1918, in periodo di magra. Le Potenze alleate provvederanno affinché la Rumenia ottenga un sicuro sbocco commerciale sul Mar Nero sulla linea Cernavoda-Constanza.
Articolo 11.
La Rumenia acconsente ad una modificazione della
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sua frontiera a favore dell'Austria-Ungheria tale che il nuovo confine, tracciato in rosso sulla carta allegata, sia d'ora innanzi, il seguente:
Il nuovo confine ha principio presso il traforo ferroviario a ponente di Turn Severin, a sud di Dudasu.
Di qui il confine corre 400 metri ad ovest delle case di Dudasu situate a ponente e lungo la zona occidentale di Teretu, tocca l'J della descrizione torrente Jidoscia, l'J della descrizione villaggio di Jidoscita, la quota 682 M. Matoret (l'altura spetta all'Ungheria), va, quindi, lungo la strada maestra che dalla quota nominata porta a Ciresiu (la strada è assegnata all'Ungheria) e il lembo occidentale di Ciresiu, lungo il sentiero attraverso la N della descrizione Jupanesci, verso l'E della descrizione Gornenti, l'E della descrizione Costesci, la quota 1333 M. Sec (il monte è dato all'Ungheria) di qui direttamente, in direzione settentrionale, verso il confine presente fra la Rumenia e l'Ungheria che rimane inalterato sino alla confluenza del torrente Craiova e della Czerna.
Il nuovo confine, dalla confluenza menzionata, è costituito dalla stessa Czerna sino all'A della descrizione Riucernisora, quindi il confine piega verso oriente, passa toccando la descrizione D Milano, a sud della descrizione D Negoea, si spinge attraverso la descrizione D Seniulcului direttamente in direzione orientale verso la strada che dal passo Vulcan porta a sud e che taglia seicento metri a sud di Buliga, quindi al punto d'intersecazione del fiume Zsily con la strada a sud della descrizione Lainici.
Di qui il confine va in direzione orientale sino al corrente Sadu e lungo il torrente verso nordest sino alla sua sorgente (un chilometro ad est dell'U della descrizio-
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ne Stana Prislopu) quindi direttamente verso nord sino al confine odierno presso la quota 2529 Vrf. Mandrei, lungo il vecchio confine sino quattrocento metri a sudovest di V della descrizione Vrf. Ciobanul. Va questo punto il confine corre direttamente in direzione orientale lungo il lembo meridionale di Bucolie, a sud della descrizione Vrf. Repede, a sud della descrizione Cungetu e della descrizione Par. Latorita.
Il confine va poi, quattrocento metri a sud della quota 1632 Piscu Moldovisului, in direzione orientale sino alla foce del torrente, un chilometro a sudovest dell'R della descrizione Racovita, due chilometri a sud di Boisoara, il lembo settentrionale di Titesti, la quota 1248 Zanoaga, (l'altura tocca all'Ungheria), attraverso l'U della descrizione di Stana Cioricu, un chilometro a sud della quota 1862 Comarnicul, tagliando la ferrovia a scartamento ridotto a tre chilometri a sudovest della quota 2000 Monte Lipitoarea, quindi, in direzione orientale, attraverso le quote 1961, 1932, 1576, 1772, 1607, 2338 M. Batrana, 2237, punto trigonometrico 2379 M. Papusa, 1785, 1411, 1264, 1265, 1074, (tutte le alture toccano all'Ungheria) taglian la strada Campolung-Brasso presso il ponte ad un chilometro a sudest del punto 1074, passa per il punto 1265 (ponte e alture toccano all'Ungheria) e raggiunge in direzione quasi orientale il confine presente a mezza strada fra le descrizioni Vrf. Santu Jlie e Vrf. Sigluia presso la quota 1880.
Il confine presente rimane inalterato sino alla quota 1909, il nuovo confine passa quindi, dalla quota, per il secondo C della descrizione Schitu Pestera Decebal, l'U della descrizione Caraimanu, il B della descrizione V Cer-
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bului dinanzi al lembo settentrionale di Azuga, per il secondo A della descrizione di Azuga, la quota 1505, che rimane alla Rumenia, il V della descrizione Vrf. Cazacu, quindi, piegando a sudest, un chilometro a sud della descrizione M. Prislop, attraverso la quota 1531 (che tocca all'Ungheria), le quote 1128, 878, 1235, 1540 (che toccano tutte all'Ungheria), un chilometro a sud 1771 M. Grohitis 1450 (tutti i punti toccano all'Ungheria), quindi 700 metri a sud del punto 871 località Teleajenul, attraverso il punto 961 (che tocca all'Ungheria), un chilometro a sud del punto 1350 (attraverso il V della descrizione Tartar Havas P.), per i punti 975, 1486, 1115 (tutti e tre all'Ungheria) quindi, procedendo in direzione nordorientale, taglia la strada in Val Podza, due chilometri a nordovest di G della descrizione Gura Siriului, va, quindi, per i punti 1183, 1363, 600 metri a sud del punto 1338, e verso nordest sino a un chilometro a nord del punto 789, dove si confonde col presente confine fra l'Ungheria e la Rumenia. Il confine presente rimane inalterato sino al punto due chilometri e mezzo a sudovest di Popii, si svolge, quindi, in direzione nordorientale, sino al punto un chilometro a sudest del punto 1530, gira qui, piegando bruscamente a nordovest, intorno al punto 1530, ad est dei punti 1521, 1587, piegando verso nordest, intorno al punto 1490 M. Condratu, taglia ad est del punto 1950 la ferrovia a scartamento ridotto quattro chilometri a ponente di Lepsa, ad est del punto 1374 M. Sdoina Neagra, ad est del punto 1014, M. Resboiului, taglia la ferrovia a scartamento ridotto due chilometri ad est del punto 508, un chilometro ad est del punto trigonometrico 1167 M. Ma-
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gura Casinului passa, quindi, dinanzi al punto 843, un chilometro ad est del punto 737, rasenta i punti 704, 716, S della descrizione Hirsa, il lembo sudoccidentale di Harja cordone 962, cordone tre chilometri a nordovest (tutti i menzionati punti toccano all'Ungheria), quindi, piega a nord per il punto 1050 Vrf. Cheschiului (il punto tocca all'Ungheria), e bruscamente verso nordovest, a settentrione del punto 1071 monte Cleja, pendio a nord del punto 1108, ad est del punto trigonometrico 1653, Monte Nemira, ad est del punto 1370, taglia la linea a scartamento ridotto tre chilometri a ponente del punto 479 Poiana Uzului, passa per il punto trigonometrico 1342 (l'altura tocca all'Ungheria), 1800 metri ad est del punto 682, taglia la linea della valle del Trotus presso il P della descrizione Preluci, poco ad est dell'U della descrizione Agasu per i punti 1275, 1613 (i punti toccano all'Ungheria) ad est del punto trigonometrico Csülemer 1651, ad est del punto trigonometrico Tarhavas 1662 per la M della descrizione Schimba Garda, ad est del punto 1573, ad est del punto 1463 Monte Mairus, 702, un po' a ponente del punto 12119 taglia la ferrovia a scartamento ridotto nella valle Bicazului all'uscita orientale di Tasca, ad est del punto 1245 a ponente del punto 932, gira intorno al punto trigonometrico 1904, Toca (2 chilometri a nordest del punto più alto), oltre la S della descrizione Schitul Ducau, a ponente del punto 1080, taglia la strada in valle Bistrisicara, tocca il G della descrizione Grintiesiul, poi ad est il punto 1145 Frasin, 1121, il C della descrizione Farcasa, va ad est lungo i punti trigonometrici 1086, 1150, 1534, Monte Bivol, punto 1267, punto 1208, 975, 1010, 862, pie-
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ga qui a nordest sino due chilometri a sud di Paeseni per la N della descrizione Paeseni, 1'O della descrizione Moldava, la L della descrizione Kornoluncze, lungo il lembo orientale della località Rotopanesti e il meridionale di Mihaesti, poi la quota 393 presso l'A di Mihaesti, quindi il vecchio confine austriaco verso la Rumenia sino due chilometri a sudest del punto trigonometrico 503 La Zara, quindi, piegando a nordest, per il punto 305, 281 sul Sereth, lembo orientale di Talpa e di Calinesti, punto 396, 402, mezzo chilometro ad est di Dersca, oltre i punti 189, 198, 332, 304 pozzo un chilometro a sudovest del punto 311, lembo orientale di Baranca, lembo orientale di Pilipauti, punto 251, sino al Pruth, un chilometro ad est di Lunca. La carta menzionata al principio costituisce parte integrante del trattato di pace. Due commissioni miste, composte del medesimo numero di rappresentanti delle Potenze interessate, dovranno, immediatamente dopo la ratificazione del trattato di pace, accertare e segnare sul posto la nuova linea di confine.
Articolo 12.
I beni dello Stato, nei territori rumeni ceduti, passano, senza indennità e senza oneri, ma senza detrimento dei diritti privati in essi fondati, agli Stati cessionari. Dalla passata appartenenza dei territori alla Rumenia non derivano né per questa, né per gli Stati cessionari obbligazioni di sorta.
Del rimanente gli Stati cui toccano in sorte i territori ceduti si accorderanno fra l'altro con la Rumenia su questi punti:
1) sulla cittadinanza degli abitanti di questi territori sin qui sudditi rumeni ai quali sarà in ogni
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caso concesso un diritto di opzione;
2) sulla sistemazione patrimoniale dei Comuni attraversati dal nuovo confine;
3) sopra un accomodamento quanto agli archivi, agli atti delle autorità giudiziarie e amministrative, ai depositi giudiziari e amministrativi, come intorno ai registri dell'anagrafe;
4) sul trattamento dei nuovi confini;
5) sugli effetti dei rimaneggiamenti territoriali sulla circoscrizione ecclesiastica;
6) sugli effetti dei rimaneggiamenti territoriali sulle convenzioni di Stato.
La Rumenia, dopo la firma del trattato di pace, licenzierà su loro domanda gli ufficiali e i soldati provenienti dai territori ceduti e permetterà loro di far ritorno in patria.
Capo quarto.
Indennità di guerra.
Articolo 13.
Le parti contraenti rinunziano reciprocamente al risarcimento delle loro spese di guerra, ossia delle spese fatte dallo Stato per la condotta della guerra.
Il regolamento dei danni cagionati dalla guerra è riservato ad accordi particolari.
Capo quinto.
Sgombero dei territori occupati.
Articolo 14.
I territori occupati dalle truppe delle Potenze alleate saranno sgombrati in epoca da determinarsi più tardi, salve le disposizioni del Capo terzo sulle cessioni
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di territorio. Durante il tempo dell'occupazione l'effettivo dell'esercito d'occupazione, a prescindere dalle truppe adibite al movimento economico, non supererà le sei divisioni.
Articolo 15.
Sino alla ratificazione del trattato di pace continuerà a sussistere, con i poteri da essa sin qui esercitati, la presente amministrazione di occupazione. Il Governo rumeno, subito dopo la firma del trattato di pace, avrà facoltà di procedere alle nomine e ai licenziamenti che gli sembreranno opportuni per l'integrazione del corpo degli impiegati.
Articolo 16.
Dopo la ratificazione del trattato di pace l'amministrazione civile dei territori occupati ritornerà in mano delle autorità rumene in conformità degli articoli 17/23.
Articolo 17.
In conformità del desiderio del Governo rumeno, sino allo sgombero dei territori occupati, sarà comandato presso ciascuno dei Ministeri rumeni un funzionario civile dell'amministrazione delle Potenze occupanti per agevolare il più possibile il trapasso dell'amministrazione civile alle autorità rumene.
Le autorità rumene dovranno poi conformarsi agli ordini che i comandanti dell'esercito di occupazione stimeranno opportuno di emanare nell'interesse della sicurezza dei territori occupati come della sicurezza della alimentazione e distribuzione delle loro truppe.
Gl'impianti dei trasporti e delle comunicazioni,
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specialmente le strade ferrate, le poste e i telegrafi, seguiteranno ad essere amministrati dalle autorità militari: essi dovranno essere a disposizione delle autorità e della popolazione della Rumenia nella misura stabilita dagli accordi da prendersi.
La cooperazione del Comando Supremo nell'ordinamento della moneta e dei pagamenti, come nell'amministrazione della Banca nazionale rumena e della Cassa centrale delle banche popolari sarà determinata in una convenzione speciale.
Articolo 18.
La giurisdizione nei territori occupati, ferme restando le disposizioni dei capoversi 2 e 3, sarà ripresa interamente dai tribunali rumeni.
La giurisdizione sugli appartenenti dell'esercito di occupazione, tanto nelle cause penali che civili, come i poteri di polizia su queste persone restano riservati interamente alle Potenze alleate.
Azioni punibili contro l'esercito d'occupazione sono giudicate dai tribunali militari di esso. Il medesimo dicasi per le contravvenzioni alle ordinanze dell'amministrazione delle Potenze occupanti nella misura che esse rimangono provvisoriamente in vigore in conformità dell'articolo 21, capoverso 1. Inoltre le cause incominciate a discutere, prima della ratificazione del trattato di pace, dinanzi ai tribunali costituiti dall'amministrazione delle Potenze occupanti, saranno condotte da essi a termine.
Articolo 19.
Il Comando supremo dell'esercito d'occupazione prenderà con il Governo rumeno gli opportuni accordi sul traf-
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fico fra i territori occupati e i non occupati. Il ritorno nei territori occupati sarà concesso soltanto nella misura in cui il Governo rumeno potrà assicurare l'alimentazione dei ritornanti con una importazione di viveri dalla Moldavia o dalla Bessarabia proporzionata al loro numero.
Articolo 20.
Dopo la ratificazione del trattato di pace l'esercito di occupazione non farà più requisizioni né di danaro, né di derrate, eccezion fatta per le disposizioni del capoverso 2.
Il diritto del Comando Supremo dell'esercito d'occupazione a fare requisizioni di cereali, legumi, foraggi, lana, bestiame e pesce dai raccolti del 1918, inoltre di legname e di olio minerale e derivati, rimane inalterato, e parimenti il diritto di emanare le opportune disposizioni per la produzione, la lavorazione, il trasporto e la distribuzione di questi prodotti. In ciò si provvederà come si conviene alla determinazione di un regolare piano di consegna e alla soddisfazione dei bisogni interni della Rumenia. Accordi più precisi sono riservati in questo riguardo fra il Comando Supremo e il Governo rumeno.
Del rimanente il Governo rumeno dovrà corrispondere alla richiesta del Comando Supremo di requisizioni per i bisogni dell'esercito di occupazione, e così di requisizioni di altri oggetti che la Rumenia è tenuta fornire secondo le altre convenzioni con essa stipulate.
Articolo 21.
Dalla ratificazione del trattato di pace il mantenimento dell'esercito di occupazione, comprese le requisizioni operate a tale scopo, sarà a carico della Rumenia.
Gli oggetti non requisiti per l'esercito d'occupa-
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zione saranno pagati, dalla ratificazione del trattato di pace, dalle Potenze alleate di tasca propria.
Articolo 22.
I particolari del trapasso dell'amministrazione civile, di cui nell'articolo 16, come dell'abolizione delle ordinanze emanate dall'amministrazione delle Potenze occupanti saranno fissati in una convenzione speciale. A motivo di tali ordinanze non possono essere presentate richieste di risarcimenti di danni. Inoltre i diritti di terzi, acquistati sulla base delle ordinanze, rimangono inoppugnabili.
Gli amministratori e liquidatori chiamati in un ufficio per ordine dell'amministrazione delle Potenze occupanti non possono, per trasgressione dei loro doveri, essere citati a render conto, in via penale o civile, senza il consenso del Comando Supremo dell'esercito d'occupazione. Ad essi, a cagione della loro attività come tali, non possono essere inflitte punizioni, né applicati altri provvedimenti sfavorevoli.
Articolo 23.
Le spese fatte con danaro delle Potenze alleate nei territori occupati per lavori pubblici, comprese le aziende commerciali, saranno rimborsate a queste Potenze alla consegna.
Sino allo sgombero dei territori occupati le aziende commerciali menzionate nel capoverso 1 rimarranno sotto l'amministrazione militare. Nell'impiego dei loro prodotti si avrà riguardo all'appagamento dei bisogni interni della Rumenia.
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Capo sesto.
Sistemazione della navigazione sul Danubio.
Articolo 24.
La Rumenia concluderà con la Germania, 1'Austria-Ungheria, la Bulgaria e la Turchia un nuovo atto di navigazione che regolerà le condizioni giuridiche sul Danubio, dal punto in cui esso divien navigabile, avendo riguardo alle disposizioni enunciate sotto la lettera a sino alla lettera d e tenendo presente che le disposizioni sotto la lettera b valgono egualmente per tutti i partecipanti all'atto. Le trattative per l'atto di navigazione sul Danubio cominceranno il più presto possibile in Monaco dopo la ratificazione del trattato di pace.
a. Per il tratto del fiume da Braila in giù, compreso questo porto, la "Commissione europea" sarà mantenuta, in possesso delle stesse facoltà, privilegi e doveri che sin qui, con il nome di "Commissione della foce del Danubio" come istituzione permanente, con queste regole:
1) La Commissione si comporrà, d'ora in poi, solo di rappresentanti di Stati bagnati dal Danubio, o situati sulla costa europea del Mar Nero.
2) La competenza della Commissione si estende, da Braila in giù, a tutti i bracci e le foci del Danubio e le parti del Mar Nero ad essi prospicenti; le prescrizioni emanate dalla Commissione per il braccio di Sulina saranno applicate opportunamente anche a quei bracci o tratti di braccio sui quali non si estendeva la competenza della Commissione o almeno non esclusivamente.
b. La Rumenia garantisce alle navi delle altre parti contraenti la libera navigazione sui tratti rumeni del Danubio, compresi i porti. La Rumenia non esigerà dalle
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navi e zattere delle parti contraenti e dai loro carichi nessun tributo motivato solamente dal fatto della navigazione sul fiume. Inoltre la Rumenia non riscuoterà, in avvenire, nel fiume nessun'altra tassa o diritto oltre quelli permessi nel nuovo atto di navigazione.
c. Il pagamento alla Rumenia del 1/2 % sul valore delle merci introdotte o esportate dai porti del paese cesserà all'entrata in vigore del nuovo atto di navigazione e appena la Rumenia, per l'uso di pubblici impianti adibiti allo svolgimento del traffico delle navi e il movimento delle merci, avrà introdotto imposte in conformità del nuovo atto di navigazione, al più tardi, tuttavia, cinque anni dopo la ratificazione di questo trattato di pace. Le merci e le zattere trasportate sul Danubio non saranno assoggettate in Rumenia a nessuna tassa per motivo di questo trasporto.
d. Il tratto delle cateratte e Porte di ferro, al quale si riferiscono le disposizioni dell'articolo 6 del trattato di Londra, del 13 marzo 1871, e dell'articolo 57 del trattato di Berlino, del 13 luglio 1878, abbraccia il tratto di fiume da O-Moldava sino a Turn Severin in tutta la sua larghezza da una sponda all'altra e coll'inclusione di tutti i rami e le isole comprese fra esse.
Gli obblighi circa il mantenimento della navigabilità del tratto delle cateratte e Porte di ferro, assunti dall'Austria-Ungheria in conformità del capoverso 1 delle menzionate disposizioni e il cui adempimento è stato affidato all'Ungheria, come pure i privilegi che da ciò nascono per l'Ungheria si estenderanno d'ora in poi al tratto del Danubio determinato più precisamente nel capoverso
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1. Gli Stati rivieraschi di questa parte del fiume accorderanno all'Ungheria tutte le agevolazioni che da questo Stato saranno domandate nell'interesse dei lavori che dovranno da lui eseguirsi.
Articolo 25.
Sino alla riunione della Commissione della foce del Danubio la Rumenia amministrerà regolarmente e preserverà da danno tutta la proprietà della Commissione europea del Danubio che si trova in suo possesso. Subito dopo la firma del trattato di pace una commissione composta almeno di due rappresentanti delle parti contraenti accerterà la condizione del materiale preso in custodia dalla Rumenia. Sugli obblighi della Rumenia circa l'immediata provvisoria consegna di questo materiale sarà stipulato un accordo speciale.
Articolo 26.
La Germania, 1'Austria-Ungheria, la Bulgaria, la Turchia e la Rumenia hanno il diritto di mantenere sul Danubio navi da guerra, le quali potranno navigare a valle del fiume sino al mare, a monte del fiume sino al confine superiore del proprio territorio, ma non potranno entrare in rapporto né abbordare alla sponda di un altro Stato, eccettuato il caso di forza maggiore, che con il consenso di questo Stato da ottenersi per via diplomatica.
Ciascuna delle Potenze rappresentate nella Commissione della foce del Danubio ha il diritto di mantenere alle foci del Danubio due piccole navi da guerra stazionarie. Dette navi possono ancorarsi senza speciale permesso sino a Braila.
Le navi mentovate dei capoversi 1, 2 godono, nei porti e nelle acque del Danubio, di tutti privilegi e
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favori delle navi da guerra.
Capo settimo .
Pareggiamento delle confessioni religiose in Rumenia.
Articolo 27.
In Rumenia è data al culto cattolico-romano, al greco-unito, al bulgaro-ortodosso, al protestante, all'islamitico e al mosaico la medesima protezione delle leggi e delle autorità che al rumeno-ortodosso. In particolare essi hanno il diritto di fondare parrocchie o comunità nonché scuole, che saranno considerate come scuole private e potranno essere chiuse solo in caso di un'offesa della sicurezza dello Stato o dell'ordine pubblico.
In tutte le scuole pubbliche e private gli alunni potranno essere obbligati a seguire l'insegnamento religioso solo se questo verrà impartito da un maestro autorizzato della loro confessione.
Articolo 28.
La diversità della confessione religiosa non deve avere in Rumenia alcun effetto sulla condizione giuridica degli abitanti, specialmente sui loro diritti politici e civili.
Il principio espresso nel capoverso 1 sarà attuato anche accordando la cittadinanza agli abitanti della Rumenia sudditi di nessuno Stato, compresi gli ebrei, considerati sin qui come stranieri. A tale scopo sarà promulgata in Rumenia, sino alla ratificazione del trattato di pace, una legge secondo la quale tutte le persone, suddite di nessuno Stato, che hanno partecipato alla guerra, sia in servizio attivo nell'esercito, sia in servizio ausiliario,
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o che nate nel paese sono in esso stabilite e discendono da genitori nati nel paese, saranno considerate senz'altro suddite dello Stato rumeno, munite di tutti i diritti, e potranno farsi iscrivere come tali nei registri dei tribunali. L'acquisto della cittadinanza rumena si estenderà pure alle mogli, alle vedove e ai figli minorenni dì tali persone.
Capo ottavo.
Disposizioni finali.
Articolo 29.
Le relazioni economiche tra le Potenze alleate e la Rumenia sono regolate in trattati speciali, che costituiscono una parte integrante del trattato di pace e che, nella misura che in essi non è altrimenti stabilito, entrano in vigore insieme con questo.
Il medesimo vale per il ristabilimento dei rapporti di diritto, pubblici e privati, per la sistemazione dei danni civili e di guerra, per la permuta dei prigionieri dì guerra e degli internati civili, per la concessione di amnistie e il trattamento delle navi ed altri mezzi di comunicazione caduti in mano del nemico.
Articolo 30.
Nella interpretazione di questo trattato dovranno prendersi a base, per le relazioni fra la Germania e la Rumenia, il testo tedesco e rumeno; per le relazioni fra l'Austria e la Rumenia, il testo tedesco, l'ungherese e il rumeno; per le relazioni fra la Bulgaria e la Rumenia, il testo bulgaro e rumeno, e per le relazioni fra la Turchia e la Rumenia, il testo turco e rumeno.
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Articolo 31.
Il presente trattato di pace dovrà essere ratificato e i documenti di ratificazione scambiati il più presto possibile in Vienna.
Il trattato di pace, nella misura che in esso non è altrimenti stabilito, entra in vigore appena avvenuta la sua ratificazione.
In fede di che i plenipotenziari hanno firmato questo trattato e l'hanno munito dei sigilli ufficiali.
Redatto in cinque testi originali in Bucarest, il 7 maggio 1918.
Empfohlene Zitierweise
Anlage vom 07. Mai 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4400, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4400. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 02.03.2011.