Dokument-Nr. 532

[Erzberger, Matthias]: Rapporto sullo stato della questione scolastica in Germania per i mesi di gennaio – luglio 1918, vor dem 25. August 1918

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I.
Prussia.
1) Diritto elettorale e scuola.
I disegni di legge sulla introduzione del diritto elettorale eguale per la Prussia, presentati nel novembre 1917 al Landtag prussiano, discussi dalla Camera dei Deputati sono passati, adesso, alla Camera dei Signori che ha nominato una commissione per discuterli in via preliminare: essa inizierà i suoi lavori al principio del prossimo settembre. Quale sorte attenda i disegni non si può dire, nemmeno con approssimativa sicurezza. Certo è solo che l'odierno Governo in Prussia non può accettare né accetterà i disegni nella forma che è stata loro data dalla Camera dei Deputati. Sia il Vicepresidente del Ministero di Stato prussiano, dottor Friedberg, sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, conte von Hertling, hanno dichiarato ripetutamente e con ogni recisione che il Governo vuole ad ogni costo il diritto elettorale eguale, che la vita del Governo è legata indissolubilmente al diritto elettorale eguale. La forma che i disegni hanno assunto colla deliberazione della Camera dei Deputati esclude il diritto eguale. Il paragrafo 3 della legge sulle elezioni alla Camera dei Deputati, che è il risultato di un compromesso fra conservatori, libero-conservatori e una parte dei nazionali-
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liberali e al quale hanno aderito pure oltre trenta deputati del Centro, assegna, sì, ad ogni elettore un voto fondamentale, ma dà, inoltre, un voto aggiuntivo a chi 1. ha compiuto almeno i 50 anni; 2. a chi
a) da almeno un anno, dal 25 anno d'età compiuto, lavora indipendentemente nell'agricoltura, selvicoltura, orticoltura, pesca, industria, miniere; esercita un mestiere, il commercio, l'industria dei trasporti o una libera professione o è capo di un ufficio o di un'azienda, oppure ha esercitato una di queste attività per almeno venti anni; oppure
b) a chi per più di dieci anni (compreso il tempo del servizio militare), dal 25 anno d'età compiuto, è o è stato a servizio dell'Impero, dello Stato, del Comune, della Chiesa o della scuola e non fu rimosso dall'ufficio con giudizio penale, d'onore o disciplinare;
c) a chi da più di dieci anni, dal 25 anno d'età compiuto, spiega o ha spiegato l'opera sua a titolo onorifico o come funzionario stabile in un ente tedesco di diritto pubblico o nella sua rappresentanza od amministrazione e non è stato allontanato dall'ufficio con giudizio penale, d'onore o disciplinare; oppure
d) a chi per più di dieci anni ha esercitato l'agricoltura, la selvicoltura, l'orticoltura, la pesca, la coltivazione delle miniere, l'industria, un mestiere, il commercio, l'industria dei trasporti in servizio dello Stato o come libero professionista in ufficio superiore ma non direttivo. Come tali sono considerati tutti gli impiegati ai sensi della legge sulla assicurazione degli impiegati del 20 dicembre 1911, senza riguardo ai limiti di stipendio fissati in questa legge; oppure
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e) a chi da più di dieci anni, dal 25 anno compiuto, spiega l'opera sua come sorvegliante, preparatore o caposquadra in officine dello Stato, dei Comuni o private ed esercita regolarmente la sorveglianza su più di cinque operai.
Il Ministro degli Interni dichiarò esplicitamente che, mantenendole questa forma, il regio Governo non può dare il suo consenso al disegno di legge. L'imprenditore o un segretario ottiene già il secondo voto se anche per un anno solo egli abbia lavorato in una delle aziende menzionate. L'operaio, invece, solo allorché è stato sorvegliante, preparatore o caposquadra e abbia regolarmente la sorveglianza su cinque operai e a condizione, inoltre, che egli eserciti questa sua attività da più di dieci anni. Poiché non ogni operaio può divenire un preparatore, una gran parte della classe operaia è esclusa dal conseguimento di un secondo voto. L'imprenditore è poi collocato altrimenti che il semplice impiegato, così stando le cose, non si può più discorrere di diritto elettorale eguale.
Nonostante questa dichiarazione il § 3 venne approvato, in quarta lettura, con 255 voti contro 154 nella forma surriferita.
Non è nostra intenzione soffermarci qui più a lungo sulla questione del diritto elettorale, però sulle cosiddette garanzie invocate dal Centro per la scuola confessionale e per il rapporto fra Chiesa e Stato occorre dire ancora qualche cosa. Come già, in passato, venne fatto notare, il partito del Centro fu unanime nell'idea che tutto si dovesse tentare per rimuovere il più possibile i pericoli che l'introduzione del diritto eguale e il conseguente sicuro aumento dei deputati socialisti e liberali porterebbero seco per il rapporto
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fra Stato e Chiesa e per il mantenimento del carattere confessionale della scuola elementare. Solo sulla tattica da seguire per il raggiungimento di questo scopo le opinioni divergettero. Alcuni membri del partito furono dell'avviso che si dovesse acconsentire alla introduzione del diritto elettorale eguale solo se la maggioranza della Camera approvasse e inserisse nella costituzione le disegnate garanzie. Altri, invece, inclinarono a credere che si dovesse, sì, tentare ogni cosa per ottenere l'accoglimento delle proposte di garanzia ma che non si dovesse, però, respingere il diritto elettorale eguale qualora non vi si riuscisse.
In ogni caso (così sostennero questi deputati) non si doveva dichiarare recisamente che si sarebbe votato per il diritto elettorale solo a condizione che le garanzie fossero inserite nella costituzione.
I deputati del Centro di questo avviso mossero dalla considerazione che dato lo svolgimento storico, la lunga durata della guerra, i grandi sacrifici richiesti al popolo con le privazioni e la difficoltà della produzione di viveri; come pure data l'esplicita promessa del diritto elettorale eguale fatta con l'ordinanza di gabinetto del luglio 1917, dovevasi ad ogni costo contare con l'introduzione del diritto elettorale eguale. Ritenendo ciò sicuro, la migliore era votare senz'altro le proposte del Governo qualora si dimostrasse l'impossibilità di fare accogliere le garanzie, e non lasciare che si venisse ad uno scioglimento del Landtag e ad una lotta elettorale che superebbe in vivacità tutte le precedenti. La conseguenza d'una simile lotta elettorale sarebbe la rovina del partito del Centro, non concorde e senza dubbio abbandonato dai suoi numerosi seguaci della classe operaia e
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degli impiegati se corresponsabile della bocciatura del diritto elettorale eguale. Inoltre la composizione della nuova Camera dei Deputati, anche se le elezioni fossero fatte colla legge sin qui vigente, sarebbe tale che una proposta di legge contenente il diritto elettorale eguale verrebbe approvata senz'altro e forse in una forma anche più radicale. Il presente rapporto fra Stato e Chiesa e la scuola elementare confessionale non sono però garantiti tanto da disposizioni di legge o articoli costituzionali quanto da partiti attivi, risoluti, consapevoli dello scopo, pronti a difendere la confessionalità dell'insegnamento, e dalla profonda convinzione della maggioranza del popolo che il bene della nazione nella sua totalità è fondato sulla educazione religiosa della gioventù.
Una notevole parte del clero, specialmente nell'Ovest, promosse una agitazione con questa esplicita alternativa: o garanzie, nello senso più volte accennato, oppure rifiuto del diritto elettorale eguale. A noi sembra che questa agitazione sia erronea e dannosa, ad essa noi attribuiamo in gran parte il fatto che il partito conservatore solo alla quarta lettura in seduta plenaria della Camera dei Deputati si è piegato a dare il suo consenso alle garanzie domandate dal Centro quantunque questo partito si fosse sempre, con ogni chiarezza, manifestato per la scuola confessionale e per buoni rapporti fra Stato e Chiesa. Occorre, a spiegarsi un tal modo di procedere, ricordarsi che il partito conservatore è in massima l'avversario più reciso del diritto elettorale eguale. Esso doveva dirsi, dunque, che, considerata la forte corrente nel partito del Centro, la quale poneva l'alternativa "o garanzie o rifiuto del diritto elettorale eguale"
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la via giusta per ottenere quello fra gli scopi più specialmente perseguito, ossia impedire l'introduzione del diritto elettorale eguale, fosse respingere le proposte di garanzia del Centro. Difatti, in tal modo, dovevano dirsi i conservatori, essi rendevano impossibile al partito del Centro di votare per il diritto elettorale eguale.
Cosa strana, fu il partito nazionale liberale che per il primo, nella terza lettura avvenuta il 13 maggio 1918, votò compatto per le garanzie del Centro. Alla quarta lettura pure il partito conservatore si decise, finalmente, a dare il suo voto alle proposte in parola, a condizione, però, che almeno 30 deputati del Centro sottoscrivessero una proposta di emendamento corrispondente al surriferito paragrafo 3 della legge. Per riguardo alla straordinaria importanza delle garanzie, 30 deputati del Centro si piegarono a sottoscrivere questo emendamento. Il fatto, specie fra i membri del Centro della classe operaia, destò vivo fermento. È difficile dire per ora se e quali effetti esso avrà per l'avvenire. Ad ogni modo questa partecipazione di deputati del Centro ad azioni cooperanti alla bocciatura dei disegni governativi accrebbe il pericolo di uno scioglimento del Landtag, quindi l'agire dei deputati del Centro deve considerarsi assai rischioso.
Quali garanzie, nel senso più volte menzionato, sono state inserite nel disegno di legge queste disposizioni:
1. All'articolo 14 della costituzione, che sin qui sonava: "La religione cristiana è posta a base di quelle istituzioni dello Stato che sono connesse coll'esercizio della religione senza pregiudizio della libertà di culto concessa nell'articolo 12" è aggiunto il seguente comma 2:
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"I diritti e le rendite spettanti alla Chiesa evangelica e alla cattolica, alle loro istituzioni, associazioni, comunità, istituti, fondazioni, preti e impiegati, in conformità del vigente ordinamento giuridico dei rapporti fra lo Stato e queste Chiese, in base a leggi, consuetudini o tradizioni, sono garantiti."
2. Nella costituzione è aggiunto il seguente articolo 15:
"La chiesa evangelica e la cattolica-romana, come ogni altra società religiosa, rimangono in possesso e in uso degli istituti, fondazioni e rendite destinati ai loro scopi di culto, insegnamento e beneficienza."
3. All'articolo 26 della costituzione che adesso suona:
"La scuola e l'insegnamento sono da regolarsi per via di legge. Sino a un nuovo regolamento per via di legge rimane invariato, per ciò che concerne la scuola e l'insegnamento, il vigente diritto," è aggiunto il seguente capoverso 2:
"Il carattere confessionale della scuola elementare pubblica è garantito in conformità delle disposizioni della legge sulle scuole pubbliche elementari del 28 luglio 1906."
L'ultima disposizione, che anzitutto ha qui per noi interesse, è tale, senza dubbio, da giustificare gravi timori. Il partito del Centro volle inserire nella costituzione solo le disposizioni della legge sulla scuola elementare che si occupano esplicitamente della confessionalità della scuola, ossia i paragrafi della sezione IV con il titolo "Rapporti confessionali", (§§ 33/42 della legge). Ma per diminuire il più possibile le difficoltà che si contrapponevano a questa
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intenzione e che avevano condotto al rigetto di una proposta corrispondente nella discussione in commissione, il partito del Centro si decise ad eleggere la forma accolta adesso dalla Camera dei deputati. I gravi timori contro questa forma riguardano specialmente il § 42, che mantiene la scuola simultanea nel territorio dell'exducato di Nassovia e che è stato introdotto così nella costituzione, ma soprattutto il § 70 della legge sulla scuola elementare il quale stabilisce che la legge non è applicabile alle province della Prussia Occidentale e alla Posnania. Se si rifletta che in avvenire, per modificare articoli della costituzione, sarà necessaria una maggioranza di due terzi, o come per adesso si è preferito, una maggioranza di tre quarti in ambedue le Camere, si comprenderà che il partito del Centro solo a malincuore si è potuto decidere per questa forma. In avvenire tentativi di estendere la legge sulla scuola elementare, con il suo riconoscimento della confessionalità della scuola, come regola, alle province d'Assia e Nassovia, alla Prussia Orientale e alla Posnania avranno probabilità di successo solo se nelle due Camere del Landtag di Prussia le due grandi maggioranze sopra accennate saranno disposte a dare il loro consenso.
Del resto non si può negare che l'introduzione di questa maggioranza di tre quarti per modificare la costituzione, sinora ignota alla costituzione prussiana, rappresenta una buona garanzia dell'ordine costituito contro la minacciante radicalizzazione. La maggioranza di tre quarti introdotta adesso nella legge è, però, una esagerazione sicché bisogna sperare che nella discussione alla Camera dei Signori essa venga ridotta alla giusta misura di due terzi.
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Il partito del Centro può senza dubbio registrare come un importante e soddisfacentissimo successo l'aver fatto inserire nella legge le garanzie suesposte. Inoltre deve considerarsi una garanzia il fatto che l'attuale circoscrizione elettorale viene mantenuta e la sua modificazione non può ottenersi che mediante una maggioranza di tre quarti o due terzi.
Una garanzia e della massima importanza per l'odierno rapporto fra Stato e Chiesa il Centro è riuscito poi ad ottenerla con l'accoglimento nella costituzione prussiana della seguente disposizione, della quale, a dir vero, sino ad ora, con intenzione, nulla è stato detto in pubblico, e che sino alla votazione definitiva della legge deve trattarsi colla massima segretezza.
Secondo il diritto vigente le entrate e le spese dello Stato vengono per ogni anno stabilite di prima con il bilancio e in forma di una legge (art. 99 della costituzione). Questa legge dev'essere presentata prima alla Camera bassa, che deve dare il suo voto sui singoli capitoli di entrata e spesa. La Camera alta non ha questo diritto. Essa non può se non approvare o respingere, nel suo complesso, il bilancio (art. 62 della costituzione).
Questa disposizione è stata mantenuta anche nella presente discussione delle modificazioni alla costituzione. Ma si è aggiunta la seguente nuova disposizione:
"Tuttavia se la Camera dei Deputati, contro la protesta del Governo, non approva un capitolo di spesa compreso sinora fra le ordinarie del bilancio dello Stato, o non l'approva nella misura stabilita o nella misura minore nuovamente proposta dal Governo, la Camera dei Signori,
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prima di votare tutto il bilancio deve deliberare su questo capitolo. Se la Camera dei Signori non aderisce alla deliberazione della Camera dei Deputati, dopo consiglio in una commissione mista di membri delle due Camere, la decisione in proposito è presa facendo il conto dei membri delle due Camere. Se una delle due Camere respinge in blocco il bilancio, la deliberazione è presa nella stessa maniera. In queste votazioni hanno diritto a voto solo tanti membri della Camera dei Signori quanti sono i membri della Camera dei Deputati. La diminuzione del numero dei voti dei membri della Camera alta avviene con l'esclusione del necessario numero dei membri chiamati per ultimo a farne parte. Se la chiamata è avvenuta contemporaneamente, decide la sorte."
Se, dunque, in avvenire si trattasse di sostenere un capitolo di spesa contenente erogazioni necessarie dello Stato a favore della Chiesa contro una decisione di cancellazione di esso della Camera dei Deputati, la Camera dei Signori dovrebbe, anzitutto, deliberare su questo capitolo. Che se essa si decidesse per il mantenimento del capitolo, la deliberazione definitiva avrebbe luogo con la votazione dei membri delle due Camere e il conto di controllo dei voti. In questo conto il numero dei membri della Camera dei Signori se è superiore a quello dei membri della Camera dei Deputati, viene eguagliato a questo con l'esclusione del necessario numero di membri chiamati per ultimo a farne parte. Il numero totale dei membri della Camera dei Signori è fatto valere interamente
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cosicché qui è creato un importante contrappeso alla maggioranza liberale della Camera dei Deputati. Tanto maggiore sarà, quindi, in avvenire l'attenzione che converrà dare alla composizione della Camera alta.
La sorte del disegno di legge sulla riforma del diritto elettorale, è, come sopra abbiamo accennato, interamente incerta. Ma dopoché le garanzie chieste dal Centro sono state approvate e colla grande maggioranza di 315 voti contro 62 è lecito sperare che esse saranno comprese pure nella forma definitiva della legge.
Degna di nota è l'accoglienza fatta alle garanzie dalla stampa liberale. In un articolo di Erich Dombrowski del "Berliner Tageblatt" del 9 marzo 1918 è detto che il liberalismo e il socialismo sarebbero posti dinanzi al più difficile caso di coscienza se costretti a domandarsi se dovessero approvare le richieste del Centro per salvare il diritto elettorale eguale. La risposta non esser facile per il tattico politico. Giacché egli deve riflettere se valga la pena di ottenere un diritto elettorale eguale qualora i poteri della futura Camera dei Deputati a poco a poco vengano ridotti tanto che in conclusione la sua vita non sia che apparente. "Riguardo al bilancio, il diritto politicamente più efficace, quello del rifiuto del bilancio, dev'esserle strappato di mano. Nel campo culturale chiesa e scuola devono essere sottratte quasi interamente alla sua influenza. Che rimane ancora da fare..." Intorno alla garanzia della scuola confessionale l'articolista dice: "Scuole simultanee miste, già secondo il diritto vigente, sono eccezioni, in ogni modo il loro numero, fra le circa 32000 scuole elementari pubbliche, è minimo. Questa scuola confessionale unilaterale, contro la quale il liberalismo ha sempre combattuto dev'essere ora eternata e l'art. 24 della costituzione, secondo cui
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nella fondazione di scuole devesi avere il massimo riguardo ai rapporti confessionali, è reso categorico ai sensi della legge sulla scuola elementare. La missione politico-culturale del liberalismo, specie dopo l'introduzione di una maggioranza di due terzi, è così soppressa. Il liberalismo può incrociare le braccia e prender posto rassegnato tra i fatalisti."
L'esagerazione che è in queste considerazioni venne già fatta sopra notare. In un altro articolo, stampato il 3 maggio 1918, lo stesso "Berliner Tageblatt" scrive però che le proposte del Centro, praticamente, miravano a condannare il Landtag e specialmente la Camera dei Deputati alla piena impotenza, ad una esistenza puramente fittizia. Se si riflette che alle diete dei singoli Stati, nel campo della legislazione, di fronte alle competenze del Reichstag sono rimaste principalmente solo le questioni ecclesiastiche e scolastiche, la deliberazione sul bilancio, le tasse sulla rendita e certi organismi di trasporto, è giocoforza dirsi che queste proposte del Centro escludono praticamente il Landtag prussiano da ogni lavoro legislativo, e riducono i suoi poteri ad ogni sorta di cose secondarie, limitando perfino in misura insopportabile il suo diritto sul bilancio. Il diritto elettorale eguale, che il Centro, in compenso, vuole approvare, sarebbe solo un vuoto pezzo di decorazione democratica, senza qualsiasi valore reale, e la libertà di movimento parlamentare nelle condizioni presenti, sotto il sistema dell'odierna legge elettorale, uno stato addirittura ideale di fronte all'inaudita messa in disparte del Landtag che il Centro pretende dalle sinistre. Le sue proposte devono essere, quindi, respinte con ogni energia.
Nel Nr. 277 del "Berliner Tageblatt" del 2 giugno 1918, il professor Bornhak scrive sulle richieste garanzie: "È una lotta per la potenza e l'influenza nello Stato; ogni partito
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vuole attuare il suo ideale di civiltà." Il punto di gravità dell'attività dei singoli Stati risiede nel campo della istruzione ed educazione: Chiesa e scuola ne sono il nocciolo. Pure in questo senso la scheda elettorale universale è mezzo allo scopo. L'ideale delle sinistre deve essere attuato, con il suffragio universale, pure nel campo della Chiesa e della scuola. Ma le garanzie domandate dal Centro si contrappongono senz'altro a questo scopo. Il diritto elettorale eguale con le garanzie non è altro che un coltello senza lama con il quale la sinistra nulla può intraprendere.
La "Pädagogische Zeitung", nel suo Nr. 20, del 16 maggio 1918 scrive: "Il dottor Porsch, al Congresso cattolico di Essen, ha dichiarato, intorno alla legge sulla scuola elementare, che pochi Stati e certo nessun altro dei grandi Stati europei ha una legge che assicuri in egual maniera l'insegnamento confessionale dei bambini cristiani. Con ciò i desideri del Centro, come il Porsch fece chiaramente rilevare, non sono lontanamente appagati. Tuttavia il partito non può troppo sperare di ottenere, col tempo, anche di più. Esso può, quindi, domandare tranquillamente un immobilitamento della questione con una garanzia introdotta nella costituzione. Ma per tutti coloro che ritengono necessario una abolizione o, per lo meno, una attenuazione della esagerazione dei riguardi confessionali, questa garanzia significa la rinunzia al libero svolgimento della scuola elementare... L'odierna scuola elementare ha bisogno di strada libera per il suo sviluppo. Con la troppo spinta divisione confessionale sarebbe reso impossibile un organico ordinamento della scuola elementare e il suo sviluppo onagonso [sic] secondo i bisogni d'istruzione delle grandi masse popolari in tutti i Comuni e territori con forte mescolanza delle confessio-
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ni religiose."
Queste sono le idee trite del liberalismo, che erroneamente scorge nella scuola simultanea, pure dal punto di vista tecnico, una istituzione migliore della scuola confessionale. In tal modo si cerca di aizzare i cittadini liberali contro le garanzie volute dal Centro.
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Riforma scolastica e scuola confessionale.
Più volte noi abbiamo detto che i cattolici non devono opporsi senz'altro agli sforzi che si fanno per l'introduzione della scuola unica, ma tentare di migliorare e perfezionare praticamente il nostro organismo scolastico, la scuola elementare soprattutto, e, ciò facendo, sceverare dalla questione in parola le idee di fatto giuste. Mentre, in generale, l'invocazione della scuola unica è divenuta più calma, nelle più diverse città si è passati a compiere riforme radicali dell'organismo scolastico dirette specialmente a spianare la via agli alunni elementari meglio dotati. Per esempio, accanto alle classi normali della scuola elementare si sono istituite A-classi speciali per gli alunni più svegli. Gli alunni meno intelligenti devono essere portati al livello di quelli delle classi normali in classi apposite o C-classi. Inoltre le scuole ausiliarie per i ragazzi deficienti devono essere aumentate e sviluppate. Tutto questo costituisce certo un importante progresso per l'elevazione culturale del popolo. Tuttavia c'è il pericolo che si avverino alcune parzialità ed esagerazioni. Per esempio, è innegabile che in qualche luogo l'incoraggiamento dei meglio dotati si è messo troppo a scopo di tutta la riforma. È chiaro non esser desiderabile che scolari già di per sé particolarmente capaci vengano per giunta appoggiati e spinti specie col trarli fuori interamente dalla schiera degli alunni elementari dotati di ingegno comune. La scuola elementare si risente nei suoi risultati di que-
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sto eccessivo sceveramento dei meglio dotati. Essa viene ridotta, in conclusione, ad una scuola degli imbecilli, come già si osservò, è non a torto.
Ma a prescindere da ciò, esistono pure certi pericoli per il carattere confessionale della scuola e l'educazione. Anche in grandi Comuni non sarà, per esempio, possibile di prendere dalle diverse scuole del Comune tanti ragazzi eccezionalmente intelligenti da potersi costituire classi separate secondo le confessioni. Si avrà, quindi, la tendenza a riunire in una classe scolari delle due confessioni e a formare così, almeno di fatto, scuole simultanee (miste) anche se in teoria il carattere confessionale della scuola rimanga intatto, giacché questo, almeno in Prussia, dipende non dalla persona degli scolari ma da quella dei maestri. Si finirà, anzi, spesso, per riunire in una classe ragazzi e giovinette, cosa che trattandosi di alunni già grandicelli non può essere approvata dal punto di vista pedagogico.
Per città nelle quali accanto a grandi istituti scolastici protestanti completi esistono pure piccole scuole cattoliche, questo sceveramento dei ragazzi meglio dotati costituisce un pericolo per la sussistenza delle scuole cattoliche in minoranza. Le classi per gli alunni più intelligenti sono naturalmente aperte nella grande scuola protestante. Anche se l'autorità scolastica non prenda l'iniziativa di spingere gli alunni cattolici meglio dotati ad entrare in queste classi protestanti, i genitori cattolici soggiaceranno alla forte tentazione di far sì che i loro figliuoli vengano, se in qualche modo possibile, tolti dalla scuola cattolica e assegnati alle "Förder-
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klassen" protestanti. Sarà, in conclusione, considerato un onore e contribuirà pure all'avanzamento degli scolari il poter dire che essi hanno frequentato le classi appositamente istituite per i meglio dotati.
L'associazione scolastica cattolica, mossa da tali motivi, ha a ragione additato questi pericoli per il carattere confessionale della scuola e chiesto, in molti articoli di giornali, che nell'attuazione di riforme si abbia il giusto riguardo per ciò e che si cerchi di trovare altri modi e mezzi di giungere al medesimo scopo senza mettere a pericolo la scuola confessionale. Il noto deputato liberale dottor Traub, nella seduta della Camera dei Deputati del 6 giugno 1917, prese appiglio dagli articoli pubblicati per attaccare il deputato Marx. Egli disse che esiste una grande differenza fra vera convinzione religiosa che non si lascia superare da nessun'altra in calore e profondità, e grettezza confessionalistica o esclusivismo confessionalistico. Contro questo bisogna insorgere nell'interesse dello Stato cui i cittadini delle due confessioni appartengono, la fedeltà confessionale viene qui esagerata sino a divenire una gravissima minaccia della coscienza di Stato e del sentimento nazionale.
Il deputato Marx, nella seduta del 14 giugno, rispose che nondimeno in Prussia la scuola confessionale è riconosciuta dalla legge. Dato ciò, la legge dev'essere applicata. Il deputato Traub disconosce lo scopo che va perseguito. Lo scopo non è evitare l'esclusivismo confessionale, cosa in sé giustificata per ogni organizzazione,
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chiesa e confessione. Scopo principale è l'ottenere la pace confessionale, la quale è più facilmente raggiunta mantenendo il carattere confessionale della scuola che non introducendo la scuola simultanea.
Compito della organizzazione scolastica cattolica sarà l'indagare in che modo le riforme possano venire attuate collo scopo dell'elevazione della cultura e dell'educazione nazionale in generale senza che ne soffra il carattere confessionale della scuola.
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Una legge di assistenza per la gioventù.
Noi abbiamo già accennato che nell'importante campo dell'assistenza della gioventù è da attendersi per la Prussia la presentazione d'un notevole disegno di legge. L'elaborazione di questo disegno di legge sembra che sia andata un po' per le lunghe. Solo adesso è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno d'una legge sull'assistenza della gioventù. Daremo qui brevemente il contenuto di esso. La legge si occupa della istituzione di uffici per la gioventù, e della tutela professionale; modifica alcune disposizioni della legge sulla educazione dei discoli e regola, infine, la materia dei pupilli e quella dei sussidi a minorenni bisognosi.
Uffici per la gioventù vanno istituiti a promuovere l'assistenza della gioventù in ogni distretto urbano e di campagna. I loro compiti sono importantissimi. Essi devono invigilare perché minorenni in pericolo abbiano la necessaria protezione e siano preservati dall'abbandono a se stessi. Essi devono istituire le tutele legali su figli illegittimi ed assumersi l'assistenza di essi. Essi devono collaborare all'avviamento e attuazione della educazione dei discoli, sorvegliare l'assistenza dei pupilli, coadiuvare le autorità giudiziarie nell'applicazione del diritto penale a minorenni. Inoltre essi devono appoggiare le autorità in
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tutti i loro compiti che si riferiscono alla assistenza sia fisica, sia intellettuale, sia morale della gioventù. La legge prevede una stretta connessione degli uffici per la gioventù con le istituzioni di carità. Per esempio gli uffici devono promuovere la privata beneficenza nell'assistenza della gioventù, come pure cercare di ottenere un metodico sviluppo di tutta l'assistenza dei lattanti, bambini e scolari. Nell'adempimento dei suoi compiti l'ufficio per la gioventù deve lavorare d'accordo con le associazioni che si occupano dell'assistenza della gioventù, pur conservando la sua indipendenza. Presidenti degli uffici devono essere o il primo borgomastro o il sottoprefetto. All'ufficio devono appartenere l'ispettore circondariale, il medico e un ecclesiastico per ciascuna delle due confessioni da nominarsi per tre anni dal prefetto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica superiore. Inoltre devono farne parte regolarmente dodici uomini e donne al massimo, esperti nell'assistenza della gioventù. Fra essi medici, maestri, sacerdoti e rappresentanti di associazioni che si occupano dell'assistenza della gioventù. A coadiuvare l'ufficio sono da nominare a tutori revocabili degli orfani persone che si dichiarino a ciò disposte, anche donne, specialmente infermiere ecc. Nella scelta deve aversi il riguardo possibile alla confessione religiosa dei minorenni.
Ad uno o più membri dell'ufficio della gioventù o ad impiegati speciali dev'essere affidata l'assistenza dei figli illegittimi. Questa persona ha allora i diritti e i doveri di un tutore sino a tanto che il tribunale di tutela non abbia nominato un altro tutore. La legge regola poi,
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con speciali disposizioni, l'entrata di un tutore d'istituto e di un tutore collettivo che esercita la tutela di minorenni legittimi i quali vengono educati o curati, sotto la sua vigilanza, in una famiglia o istituto da lui scelto, e, infine, l'istituzione della cosiddetta tutela singola organata, ossia l'assunzione della tutela da parte di persone ad essa preparate o particolarmente idonee. La legge prescrive esplicitamente che nella scelta della famiglia o dell'istituto in cui il minorenne dev'essere messo debba aversi il maggior riguardo possibile alla sua confessione religiosa. Se un pupillo è messo in un istituto che non appartiene alla sua confessione, oppure, sino a tanto che è obbligato a frequentare la scuola, in una famiglia simile, il tutore deve darne immediatamente notizia al Consiglio di tutela. Nella educazione dei corrigendi è data gran voce agli uffici per la gioventù. Essi sono autorizzati ed obbligati a presentare la domanda, essi ricevono la deliberazione presa in proposito, hanno il diritto della protesta e, in caso di pericolo nell'indugio, devono provvedere al provvisorio ricovero del minorenne in un istituto o in una famiglia adatta.
Nuovo è il regolamento per legge della materia dei pupilli, ossia la presa in cura e l'alimentazione dei bambini non ancora settenni. Gli uffici per la gioventù hanno il permesso di dare i bambini in cura ed invigilano perché essa si avveri secondo il prestabilito. Il diritto di vigilanza si estende pure, sino all'età di sette anni, a figli illegittimi lasciati in cura alla loro madre.
Da ultimo la legge si occupa dell'aiuto ai minorenni bisognosi e dell'assegnamento di sussidi per l'alimentazione
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e la preparazione ad un mestiere. Gli uffici per la gioventù sono anche qui chiamati a collaborare e devono fungere da organi delle associazioni per i poveri. Essi possono, nella misura del necessario, fare accordare sussidi provvisori.
La legge verrà in discussione alla Camera dei Deputati non prima, purtroppo, del prossimo autunno.
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Baden.
Il Baden ha compiuto un importante progresso nel campo scolastico. Un disegno di legge sulla scuola di perfezionamento generale è stato discusso ed approvato che, a prescindere dai pregi d'indole generale, è specialmente degno di nota perché introduce nella scuola di perfezionamento l'istruzione religiosa obbligatoria. Il Baden dà così agli altri Stati confederati un esempio degno d'essere imitato e che ha speciale valore se si riflette che il granducato non ha scuole confessionali ma solo scuole miste e che in addietro ha spesso svolta una politica scolastica non propensa alla religione.
Il disegno di legge presentato dal Governo contenne nel suo paragrafo 13 la proposta: "Con deliberazione statuaria più essere ordinato che per i ragazzi e le giovinette, alle altre materie d'insegnamento, sia aggiunta la religione." Il Centro, sia in commissione che in seduta plenaria, chiese l'introduzione dell'istruzione religiosa obbligatoria. Si fece notare che se i Comuni avessero da decidere sulla introduzione dell'insegnamento religioso, proprio quei Comuni che più ne avrebbero bisogno, non lo otterrebbero. Inoltre se le amministrazioni comunali dovessero decidere sulla istituzione dell'insegnamento religioso, tale questione diverrebbe argomento di agitazione nelle elezioni, la religione sarebbe fatta, quindi, oggetto di vivaci lotte di partito. E ciò si ripetereb-
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be ad ogni elezione. Di più sorgerebbe in tutto il paese una grande diversità: alcuni Comuni introdurrebbero l'insegnamento della religione, altri, forse, i limitrofi, no.
L'insegnamento della religione venne chiesto che si impartisse nei giorni feriali e non la domenica. Inoltre che la scuola fosse messa a disposizione per esso. Nelle aule scolastiche l'insegnamento può essere impartito assai più tranquillamente, seriamente e con successo che non in chiesa.
Infine il Centro fece dipendere la sua approvazione di tutta la legge dall'introduzione dell'insegnamento religioso. Specialmente degno di nota è il fatto che i liberali, per riguardo alle condizioni e ai bisogni del tempo, votarono essi pure per l'insegnamento religioso obbligatorio. Dei conservatori della "federazione di destra" due votarono per la legge e due contro per motivo delle grandi spese che la legge implica. Il partito progressista si astenne, mentre i socialisti votarono contro la legge perché essi non vollero saperne dell'insegnamento della religione nella scuola di perfezionamento come nella scuola elementare. Così la legge fu approvata con 41 voto contro 13 e 4 astensioni. Tenendo conto della necessità di trovare i necessari locali scolastici e i maestri, nonché delle difficoltà generali, fu stabilito come termine estremo per la esecuzione della legge il 1922.
È da sperarsi che questo contegno del Baden abbia buon effetto per l'ordinamento della importante questione negli altri Stati confederati.
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III.
Oldenburgo.
L'Oldenburgo ha già avuto una lotta scolastica, quale probabilmente divamperà, nei prossimi anni, nella maggior parte degli altri Stati confederati. Fortunatamente essa è terminata con un pieno successo dei cattolici.
Nell'ultima seduta del Landtag d'Oldenburgo prima delle vacanze di Natale, il 22 dicembre 1917, il deputato liberale tom [sic] Dieck e undici altri deputati presentarono la seguente mozione: "Il Landtag deliberi di domandare al Governo di sottoporre la legge fondamentale dello Stato ad una revisione, di tener conto in questo lavoro dei criteri fondamentali seguenti e di presentare al presente Landtag un opportuno disegno di legge. È da esaminarsi in che misura le singole disposizioni della legge siano state poste fuori vigore per effetto della legislazione dell'Impero. Le disposizioni così abolite devono essere cancellate o formulate novamente. Una parte delle altre disposizioni è antiquata e dubbia perciò che si riferisce alla loro legalità. Del resto sono da prendersi disposizioni per le quali: 1. nessuno deve essere limitato nel suo diritto di suddito e di cittadino di un Comune a cagione delle sue idee politiche; 2. l'istituzione di scuole simultanee è ammessa; 3. un ragazzo che non appartiene a nessuna società religiosa o appartiene a una società per la quale non viene impartito nella scuola da lui frequentata l'insegnamento apposito, non può essere
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obbligato, contro la volontà del padre o di altra persona autorizzata ad occuparsi della sua educazione, a frequentare la lezione di religione; 4. gli attuali collegi scolastici sono da abolirsi e il Ministero divenire l'unica autorità scolastica; 5. pure il consenso del Landtag è necessario se, all'infuori dei preventivi del bilancio, siano da ricavarsi entrate da pubbliche istituzioni la cui spesa soggiace alla approvazione del Ministero; 6. il termine già fissato per la determinazione dei contributi da pagarsi dalle tre parti del paese per le spese generali del granducato è portato a cinque anni."
La mozione fu motivata adducendo che la legge fondamentale dello Stato in vigore è antiquata e bisognosa di modificazione.
La mozione destò fra i cattolici del granducato vivo fermento che fu condiviso pure dai protestanti credenti. Specialmente la modificazione dell'articolo 82 e dell'articolo 88 della legge fondamentale dello Stato richiesta dalla mozione, provocò la più viva opposizione dei cattolici. Secondo l'art. 82 le autorità superiori scolastiche del granducato devono essere diverse per gli istituti scolastici protestanti e cattolici, e costituite in modo che le singole Chiese abbiano la debita ingerenza nell'istruzione religioso-confessionale della gioventù. Fra le autorità scolastiche superiori ed inferiori debbono essere chiamati pure sacerdoti e maestri. Secondo l'art. 88 le scuole elementari devono istituirsi in modo che la gioventù in esse riceva una educazione umana e civile come pure religioso-
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confessionale.
Secondo la mozione liberale, in avvenire, il Ministero avrebbe dovuto divenire l'unica autorità scolastica superiore. I collegi scolastici superiori, composti con criterio confessionale, cessare d'esistere; inoltre, invece della scuola confessionale, sin qui solo ammessa, avrebbero potuto aprirsi scuole confessionali miste. Data la composizione delle amministrazioni di molti Comuni si temette, non a torto, dai cattolici che se la mozione divenisse legge, l'istituzione di scuole confessionali miste diverrebbe frequentissima. La soppressione dei Collegi scolastici superiori confessionali era già stata tentata dai liberali nel 1910/11: una mozione in proposito era stata fatta passare coll'aiuto dei socialisti. Sennonché, allora, l'applicazione fallì per l'opposizione del Governo.
In vari luoghi del granducato si manifestò ben presto un vivo movimento per indurre la popolazione ad opporsi alla disegnata riforma della legge. In numerose riunioni furono approvati all'unanimità ordini del giorno domandanti che si respingesse assolutamente la mozione liberale. Da numerosi enti e associazioni, dai sacerdoti, dai maestri e dalle maestre, da molte presidenze di scuole vennero votate deliberazioni nel medesimo senso e inviate al Governo. Il movimento, condotto con concordia ed energia, e al quale pure il sinodo evangelico del granducato aderì con una manifestazione, ebbe il desiderato effetto. Nella seduta del Landtag d'Oldenburgo del 4 marzo 1918 la mozione tom Dieck fu ritirata per iniziativa del partito liberale con la motivazione che frattanto il primo
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proponente aveva deposto il suo mandato. I liberali si riservarono, però, di ripresentare in autunno la mozione. Ma data l'opinione prevalente nel paese, che nel campo liberale probabilmente non è valutata a dovere, essi dovrebbero pensarci due volte.
Noi ci rallegriamo del successo dei cattolici d'Oldenburgo. Il loro agire ha provato di nuovo che i cattolici, anche se in minoranza, sono una forza, purché agiscano uniti e concordi.
Empfohlene Zitierweise
[Erzberger, Matthias], Rapporto sullo stato della questione scolastica in Germania per i mesi di gennaio – luglio 1918 vom vor dem 25. August 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 532, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/532. Letzter Zugriff am: 28.12.2024.
Online seit 02.03.2011.