Dokument-Nr. 5543
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 18. Juli 19201
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Dubbio del Vescovo di Paderborn
Affine di avere tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per la soluzione del suaccennato dubbio, mi rivolsi al Revmo Canonico Prof. Giovanni Linneborn di Paderborn, il quale mi ha inviato in data del 25 Giugno p. p. un ampio ampio esposto sulla questione in lingua tedesca (Alleg. I), di cui, dietro mia preghiera, ha
Poiché l'E. V. troverà nel lavoro del sullodato Canonico esaurientemente
77v
Il regolare i posti e le sedie in chiesa è materia risguardante il culto Divino (Codex Iuris Canonici Lib. III Pars III De cultu divino, can. 1263), ed è perciò di competenza del rettore della chiesa e dell'Ordinario del luogo, il cui consenso (espresso, secondo il nuovo Codice, mentre era prima sufficiente il tacito – Cfr. Ferraris, Prompta Bibliotheca, v. Ecclesia, art. V., n. 10) si richiede per la concessione ai laici di posti riservati. Ne segue che anche il giudizio intorno ai diritti, che si asseriscono acquisiti al riguardo, spetta per sé esclusivamente all'autorità ecclesiastica,né potrebbero quindi simili cause essere annoverate fra quelle misti fori, di cui è parola nel can. 1553 § 2. Tuttavia la S. Sede ha non di rado permesso, sia per tacita tolleranza, sia per espressa concessione ad esempio nei Concordati, che venissero giudicate nel foro civile, entro certi limiti, anche varie cause di competenza dei tribunali ecclesiastici (cfr. Wernz, Ius Decretalium, tom. V, pag. 222-223), comprese quelle di giuspatronato (cfr., ad es., Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili, Roma, 1919, pagg. 766, 768, 824, 856, 883), vale a dire, per ciò che riguarda quest'ultimo caso, che i tribunali laici, se si trattasse di giuspatronato laicale, potessero
78r
giudicare dei diritti ed oneri civili con esso connessi, come pure le questioni sulla successione al patronato medesimo, sia che venissero agitate fra veri o pretesi patroni, sia che lo fossero fra gli ecclesiastici da essi presentati. Quanto alle cause relative ai posti in chiesa per i laici non trovasi, per quanto io sappia, una simile espressa concessione, ma, presentando esse una certa analogia con quelle del giuspatronato laicale (cfr. Ferraris, l. c., n. 26), si comprende che in Germania, per tacita tolleranza della Chiesa, i tribunali civili, a cui le leggi dello Stato ne avevano attribuito, sebbene illegittimamente, la competenza, abbiano potuto per oltre un secolo giudicarle. E poiché le leggi anzidette sono rimaste immutate, né vi è probabilità (così almeno afferma il Linneborn) che siano modificate, parmi possa ammettersi che l'Ordinario continui a tollerare o permettere (e difficilmente potrebbe fare altrimenti) che i fedeli si rivolgano per le vertenze in discorso ai tribunali anzidetti, tanto più che, come attesta Mons. Vescovo di Paderborn e conferma nel suo Memoriale il Canonico Linneborn, questi "unanimiter Ordinario ius vindicant, pro suo arbitrio prudenti, ordinandi ut sedilia propria in ecclesiis de hoc loco in alium transferantur aut 78v
ex eisdem removeanturL'Esposto del Vescovo di Paderborn ed il Memoriale del Can. Linneborn si fondano soprattutto sulla consuetudine centenaria (can. 5). Tuttavia questa non sembra sufficientemente provata. È dimostrato infatti soltanto che il Codice civile prussiano (Preus-
79r
sisches [sic] Allgemeines Landrecht) vige nella diocesi di Paderborn da oltre cento anni. Ma non apparisce, se fin d'allora i fedeli adirono i tribunali civili nelle vertenze in discorso, se lo fecero tutti od i più [Le altre ragioni addotte, sia dal Vescovo di Paderborn, sia ancor più ampiamente dal Can. Linneborn, si riducono in ultima analisi a risparmiare fastidi ed odiosità alla Curia vescovile ed ai giudici ecclesiastici; ma ciò non pare nemmeno un motivo sufficiente nel caso e potrebbe valere per qualunque genere di giudizi, in cui quasi sempre l'uno o l'altro dei contendenti rimane insoddisfatto. Delresto, alla parte, che si ritiene gravata
79v
dalla sentenza, rimane sempre la facoltà di appellare ai tribunali superiori od anche di ricorrere alla S. Sede.Siccome, del resto, il Vescovo di Paderborn afferma che i casi ancora controversi sono pochi e rari, parrebbe consigliabile che essi venissero tutti, in quanto è possibile, definitivamente risoluti, affine di togliere così qualunque occasione al prolungarsi dell'asserita consuetudine.
1↑Ursprüngliches Datum "15 Luglio 1920", hds. korrigiert von Pacelli.