Dokument-Nr. 5543
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[München], 18. Juli 19201

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Dubbio del Vescovo di Paderborn
Mi giunse a suo tempo il venerato Dispaccio N. 4794/19 in data del 15 Gennaio scorso, col quale l'E. V. R. mi ordinava di esprimere il mio parere intorno ad un dubbio di Mons. Vescovo di Paderborn circa i giudizi concernenti il diritto di avere posti riservati nelle chiese.
Affine di avere tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari per la soluzione del suaccennato dubbio, mi rivolsi al Revmo Canonico Prof. Giovanni Linneborn di Paderborn, il quale mi ha inviato in data del 25 Giugno p. p. un ampio ampio esposto sulla questione in lingua tedesca (Alleg. I), di cui, dietro mia preghiera, ha fatto compilato egli stesso, per comodo di cotesta S. Congregazione, un riassunto in lingua latina (Alleg. II).
Poiché l'E. V. troverà nel lavoro del sullodato Canonico esaurientemente svolta esposta la testé tutta la notoria relativa all'at l'attuale questione, mi limiterò alle seguenti osservazioni:
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Il regolare i posti e le sedie in chiesa è materia risguardante il culto Divino (Codex Iuris Canonici Lib. III Pars III De cultu divino, can. 1263), ed è perciò di competenza del rettore della chiesa e dell'Ordinario del luogo, il cui consenso (espresso, secondo il nuovo Codice, mentre era prima sufficiente il tacito – Cfr. Ferraris, Prompta Bibliotheca, v. Ecclesia, art. V., n. 10) si richiede per la concessione ai laici di posti riservati. Ne segue che anche il giudizio intorno ai diritti, che si asseriscono acquisiti al riguardo, spetta per sé esclusivamente all'autorità ecclesiastica,né potrebbero quindi simili cause essere annoverate fra quelle misti fori, di cui è parola nel can. 1553 § 2. Tuttavia la S. Sede ha non di rado permesso, sia per tacita tolleranza, sia per espressa concessione ad esempio nei Concordati, che venissero giudicate nel foro civile, entro certi limiti, anche varie cause di competenza dei tribunali ecclesiastici (cfr. Wernz, Ius Decretalium, tom. V, pag. 222-223), comprese quelle di giuspatronato (cfr., ad es., Raccolta di Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili, Roma, 1919, pagg. 766, 768, 824, 856, 883), vale a dire, per ciò che riguarda quest'ultimo caso, che i tribunali laici, se si trattasse di giuspatronato laicale, potessero
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giudicare dei diritti ed oneri civili con esso connessi, come pure le questioni sulla successione al patronato medesimo, sia che venissero agitate fra veri o pretesi patroni, sia che lo fossero fra gli ecclesiastici da essi presentati. Quanto alle cause relative ai posti in chiesa per i laici non trovasi, per quanto io sappia, una simile espressa concessione, ma, presentando esse una certa analogia con quelle del giuspatronato laicale (cfr. Ferraris, l. c., n. 26), si comprende che in Germania, per tacita tolleranza della Chiesa, i tribunali civili, a cui le leggi dello Stato ne avevano attribuito, sebbene illegittimamente, la competenza, abbiano potuto per oltre un secolo giudicarle. E poiché le leggi anzidette sono rimaste immutate, né vi è probabilità (così almeno afferma il Linneborn) che siano modificate, parmi possa ammettersi che l'Ordinario continui a tollerare o permettere (e difficilmente potrebbe fare altrimenti) che i fedeli si rivolgano per le vertenze in discorso ai tribunali anzidetti, tanto più che, come attesta Mons. Vescovo di Paderborn e conferma nel suo Memoriale il Canonico Linneborn, questi "unanimiter Ordinario ius vindicant, pro suo arbitrio prudenti, ordinandi ut sedilia propria in ecclesiis de hoc loco in alium transferantur aut
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ex eisdem removeantur",", e soltanto mentre "possessores sedilium hoc in casu solummodo postulare possunt ut pro damno emergenti sibi ad ecclesiis aliquid erogetur". Ma, se può dirsi, a mio umile avviso, lecita questa,del resto inevitabilepassiva o tacita tolleranza, non sembra invece ammissibile – ed in ciò mi permetto di dissentire dal parere del Can. Linneborn – che l'Ordinario non accetti di giudicare le dette cause, anche quando vengono a lui deferite per comune ed espresso consenso di ambedue le parti, ma rinvii invece i contendenti ai tribunali civili. Molto meno poi sembrami che ciò possa consentirsi nel caso particolarmente contemplato da Mons. Vescovo di Paderborn, cioè "cum litigans quidam ab ordinatione mea in via administrativa data ad iudicium meum ecclesiasticum expresse provocaverit", perché ciò equivarrebbe ad un positivo riconoscimento del diritto dei tribunali civili di giudicare i decreti (in via amministrativa) dell'autorità ecclesiastica in materia di competenza di questa (cfr. can. 2334 n. 2º).
L'Esposto del Vescovo di Paderborn ed il Memoriale del Can. Linneborn si fondano soprattutto sulla consuetudine centenaria (can. 5). Tuttavia questa non sembra sufficientemente provata. È dimostrato infatti soltanto che il Codice civile prussiano (Preus-
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sisches [sic] Allgemeines Landrecht) vige nella diocesi di Paderborn da oltre cento anni. Ma non apparisce, se fin d'allora i fedeli adirono i tribunali civili nelle vertenze in discorso, se lo fecero tutti od i più [o so] od invece soltantogl'irreligiosi ogl'indifferenti, se lo fecero liberamente o forse soltanto costretti dalle circostanze, e soprattutto se gli Ordinari approvarono tale procedimento nel caso attuale si abbia il necessario consenso del competente Superiore ecclesiastico (can. 25) o se piuttosto gli Ordinari del luogo soltanto tollerarono o dissimularono un tale procedimento. Invero, ciò che il Can. Linneborn chiama "consuetudine centenaria" sembra in realtà null'altro che una prudente tolleranza dissimulazione o tolleranza dell'Autorità ecclesiastica, la quale non poteva e non può impedire che i fedeli si rivolgano ai tribunali laici in forza delle leggi civili.

Le altre ragioni addotte, sia dal Vescovo di Paderborn, sia ancor più ampiamente dal Can. Linneborn, si riducono in ultima analisi a risparmiare fastidi ed odiosità alla Curia vescovile ed ai giudici ecclesiastici; ma ciò non pare nemmeno un motivo sufficiente nel caso e potrebbe valere per qualunque genere di giudizi, in cui quasi sempre l'uno o l'altro dei contendenti rimane insoddisfatto. Delresto, alla parte, che si ritiene gravata
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dalla sentenza, rimane sempre la facoltà di appellare ai tribunali superiori od anche di ricorrere alla S. Sede.
Siccome, del resto, il Vescovo di Paderborn afferma che i casi ancora controversi sono pochi e rari, parrebbe consigliabile che essi venissero tutti, in quanto è possibile, definitivamente risoluti, affine di togliere così qualunque occasione al prolungarsi dell'asserita consuetudine.
Dopo di Nel sottoporre quanto sopra rispettosamente al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
77r, oben mittig hds. in roter Farbe vermutlich von einem Nuntiaturangstellten: "C".
1Ursprüngliches Datum "15 Luglio 1920", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 18. Juli 19201, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5543, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5543. Letzter Zugriff am: 14.01.2025.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 03.06.2013.