Dokument-Nr. 6093
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 15. November 19191

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Nel rispettoso mio Rapporto N. 13699 in data del 13 Agosto scorso sulle elezioni vescovili in Prussia mi permettevo di osservare che, sebbene fosse stata già promulgata la Co nuova Costituzione dell'Impero, la quale all'art. 137 capoverso 3 dispone espressamente che "ciascuna società religiosa conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato e dei Comuni", tuttavia, sembrava prudente, affine d affine di evitare possibili difficoltà e complicazioni, sarebbe prudente di attendere che essa venisse effettivamente applicata nei singoli Stati.
Ed infatti, – come ho già avuto l'onore di riferire all'E. V. R., col successivo mio ossequioso Rapporto N. 14583 d del 30 Ottobre scorso, – secondo una recente interpretazione data dal Ministero dell'Interno dell'Impero in Berlino, il suddetto capoverso non è entrato ancora in vigore, dovendo esso essere applicato
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dovendo invece la sua applicazione essere regolata, a norma del capoverso ultimo di quello stesso articolo, dalla legislazione dei singoli Stati. Questa interpretazione è, giusta quanto mi permettevo di rilevare nel succitato Rapporto, del tutto strana ed [ont] infondata, almeno per ciò che [concerne] la Chiesa cattolica. Ma il noto deputato all'Assemblea Nazionale di Weimar e relatore per la parte del progetto della nuova Costituzione germanica concernente i rapporti fra Chiesa e Stato, Mons. Prof. Mausbach, da me interrogato nello scorso mese di Agosto, mi affermò con ogni sicurezza, e cioè che "l'ultimo capoverso dell'art. 137, il quale rimette l'esecuzione alla legislazione dei singoli Stati, si riferisce ai capoversi 5-7 immediatamente precedenti, e non tocca la cessazione dei diritti dello Stato sulla provvista dei benefici degli uffici ecclesiastici, che non richiede alcun =ulteriore regolamento=". Ho quindi già scritto confidenzialmente al sullodato Monsignore, affine di avere schiarimenti al riguardo e di provocare, se è possibile, dall' Assemblea Nazionale una correzione corregga quell'assurda
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quella decisione, la quale può aver potrebbe essere stata anche un subdolo tentativo d per ritardare o diminuire la completa rinunzia dell'ingerenza dell'Autorità civile nelle menzionate provviste.
In conseguenza di ciò, e poiché, d'altra parte, è stato pur dichiarato che i trattati internazionali, fra i quali vengono annoverati anche i Con i Concordati e le altre Convenzioni colla S. Sede, sono rimasti in vigore, in quanto le loro disposizioni non trovansi in opposizione con quelle della Costituzione, è chiaro che la Prussia considera ancora come vigenti le disposizioni della Bolla "De salute animarum" coll'annesso Breve "Quod de fidelium" circa le elezioni vescovili, non meno che per la provvista dei canonicati, e quindi ritenga che fino al definitivo regolamento della questione debba seguirsi al riguardo il procedimento osservato fino ad ora.
Tanto ho creduto mio dovere di segnalare, per ogni buon fine, all'E. V. all'E. V. a complemento del già succitato Rapporto N. 13699, massime in vista dell'attuale vacanza dell'importantissima Archidiocesi di Colonia; dopo di che, chinato
1Ursprüngliches Datum "14 Novembre 1919", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. November 19191, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6093, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6093. Letzter Zugriff am: 31.05.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 03.06.2013.