Betreff
Progetto di Concordato per il Reich
Come ebbi già l'onore di accennare nel mio rispettoso Rapporto N. 24100, del 15 corrente, il relatore per gli affari concernenti la S. Sede nel Ministero degli Esteri di Berlino, Sig. Prof. Riccardo Delbrück, venne nella prima metà del corrente mese a Monaco, per discutere meco la questione del Concordato per il Reich. Egli mi presentò un progetto, da lui redatto presentando ne sulla base dei punti da me rimessi al Sig. Cancelliere (ed allora Ministro degli Esteri) Dr. Wirth con Nota in data del 15 Novembre 1921 ( Rapporto N. 22353 in data 16 dello stesso mese), naturalmente con tutte quelle modificazioni, che, a suo parere, erano necessarie per renderli accettabili da parte dello Stato. Secondo che egli ebbe a dichiararmiespressamente, non si tratta ancora propriamente di un
progettoprogetto del Governo, ma ma e perciò è intitolato Referentenentwurf; tuttavia aggiunse che il progetto medesimo era stato dai lui sottoposto ad approvazapprovato del
succCapo-ufficio nel Ministero suddetto, ed accettato ma accettato altresì col relatore del Ministero dell'Interno, e da altri funzionari, di guisa che egli sperava credeva di poter ritenere che non avrebbe incontrato difficoltà da parte dell'intiero Gabinetto del Reich. Egli mi narrò che, prima di venire 385v
a Monaco, era stato a Colonia per conferire coll'Emo Sig. Cardinale Schulte, ed in seguito si proponeva di recarsi a Roma, affine di [avere] l'assicurazione
perchédella S. Sede considera il progetto in discorso come una possibile base di accordo. Dopo di ciò, dovrà cominciareil [lavoro] coi capi dei partiti, per assicurareuna maggioranza nel Reichstag, e (cosa non meno ardua) coi Governi degli degli Stati particolari (Prussia, Baviera, Sassonia, Württemberg, Baden, ecc.), i quali debbono pure dare la loro approvazione nel ReichratReichsrat. Il progetto, egli soggiunse, deve essere ancora considerato come strettamente segreto, qualsiasi indiscrezione al riguardo potrebbe farlo irrimediabilmente naufragare. – Per ciò che concerne le relazioni del Reichs- Concordato per il Reich con quello bavarese, sembra ora stata trovata una soluzione, la quale concilia i due punti di vista finora in contrasto; il Governo del Reich, invero, come ha affermato il Prof. Delbrück, non si opporrà a che la Baviera concluda un Concordato sepa completo ed indipendente; ciò non impedisce, tuttavia che anche il futuro Concordato per tutto il Reich comprenda anchela Baviera qualora si abbia cura che fra
i duel'uno el'altroaltro non vi siano dispo contr disposizioni contraddittorie contraddizioni. In tal guisa, se il Concordato bavarese venisse un giorno (per quanto una tale ipotesiappaia attualmente improbabile) denunziato da un Governo 386r
ostile alla Chiesa, resterebbe alla Chiesa in Baviera il Concordato per il Reich; come, viceversa, qualora questo venisse abrogato, rimarrebbe sempre intatto il proprio Concordato speciale bavarese.
Sebbene il Prof. Delbrück mi avesse [asserito] che il progetto da lui presentatomi rappresentava il massimo delle concessioni da parte dello Stato, t ciò non dim nondimeno non si rifiutò di accogliere molte delle numerose
osservazioni domande [proposito] intorno al medesimo. Tornato a Berlino, egli ha quindi preparato una nuova redazione, che egli mi ha fatto ora tenere per mezzo del Rappresentante del Governo del Reich in Monaco, Sig. Conte von Zech. Qui acclusa ho l'onore d'inviarne copia all'E. V. R. insieme alla relativa traduzione italiana compilata nello stesso Ministero degli Esteri .
Sebbene [ein Wort unlesbar] fosse nota<e> – e non ho mancato di riferirne ripetutamente all'E. V. (cfr., ad esempio, i Rapporti NN. 22353 e 22515 in data del 16 Novembre e del 3 Dicembre 1921) – le favorevoli disposizioni del Governo del Reich (a differenza di quello Prussiano) per motivi politici alla conclusione di un Concordato, debbo confessare che il progetto in discorso è, nel suo insieme e malgrado le sue deficienze, assai migliore di quanto mi sembrava si potesse sperare. Non solo, infatti, la questione scolastica vi è inclusa ed ampiamente trattata, ma anche [nella] [ein Wort unlesbar] nella parte economica vari punti respinti dallo stesso Governo p bavarese (ad esempio, la menzione, di fra i titoli giuridici per le prestazioni finanziarie dello Stato alla Chiesa, del diritto consuetudinario, degli oneri gravanti sui beni 386v
ecclesiastici secolarizzati, dei diritti della Chiesa riconosciuti dal Reichsdeputationshauptsch l uss, ecc.) vi sono ammessi. Ciò fa temere che il progetto incontrerà viva opposizione nel Reichsratdai rappresentanti degli Stati particolari, fra i quali hanno la preponderanza [i Governi] della Prussia e della Baviera.
Circa i singoli articoli del progetto stesso mi permetto di sottoporre rispettosamente all'E. V. le seguenti osservazioni:
Articolo I
Delle due differenti redazioni ivi proposte sembra preferibile la seconda, la quale afferma che "la Chiesa cattolica in Germania gode della libertà garantitale dalla Costituzione", mentre che la prima, a mio umile avviso, importerebbe una troppo ampia approvazione ed accettazione della Costituzione medesima.
Articolo II
Questo articolo riproduce testualmente il primo dei punti da me rimessi, come si è sopra accennato, al Sig. Cancelliere, ad eccezione di ciò che concerne la precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso (n. 3), non è stato finora possibile di ottenere la piena libertà reclamata per la Chiesa nel punto anzidetto. L'E. V. giudicherà se la redazione ora proposta, la quale, sebbene rappresenti un notevolissimo miglioramento del diritto vigente costituisce pur sempre una ingiusta ed illogica restrizione della indipendenza della Chiesa, sia accettabile. In caso affermativo, occorrerebbe introdurvi alcune modificazioni di forma; ad esempio, deve essere evitata la frase espressione 387r
"matrimonio civile"e soppressa la frase "che escluda qualsiasi dilazione", assolutamente superflua trattandosi del caso di "pericolo di morte".
Al n. 5 l'aggiunta "laddove, però, il con cambiamento dei confini delle giurisdizioni ecclesiastiche potrebbe toccare gl'interessi dello Stato, dovrà precedere un accordo coi Governi del Reich e dei rispettivi Stati federali" corrisponde alla prima delle domande presentate dal Governo bavarese (cfr. Rapporto N. 23740 del 15 Aprile scorso) e mira innanzi tutto ad impedire mutamenti nella circoscrizione ed amministrazione delle diocesi, i quali possano apparire dannosi agli interessi nazionali della Germania, ad esempio nel bacino della Sarre.
Al n. 7 sarebbe forse utile di dire: "nella fondazione e direzione di Ordini…"
Articolo V
L'inciso "secondo le prescrizioni di legge "sembra superfluo in questo luogo, ove trattasi soltanto di fissare il principio fondamentale.
Articolo VI
Circa il secondo periodo del capoverso secondo non mancai di richiamare l'attenzione del Prof. Delbrück sulla impossibilità, a mio parere, di consacrare nel Concordato la prassi, vigente di fatto in Germania dal secolo decimosettimo, dell'uso simultaneo delle chiese da parte di cattolici e protestanti, prassi soltanto tollerata di fatto come una triste necessità. Che anzi, per ciò che concerne la setta dei Vecchi Cattolici (Altkatholiken), il Sommo Pontefice Pio IX di s. m. con Istruzione del 12 Marzo 1873 (cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht, t. 29, pag. 434) dichiarò non doversi ammettere riguardo ad essi simile tolleranza, ma piuttosto doversi interdire la chiesa, proibendo in essa qualunque esercizio del culto cattolico. 387v
Articolo VII
Sembra presentare qualche difficoltà il periodo secondo del capoverso terzo, ove si contempla il caso, in cui non si addivenga ad un contratto cogli aventi diritto allo svincolo. Qualora questo pericolo dovesse rimanere, sarebbe almeno necessario, affine di evitare pericolosi equivoci, di ripetere, come al capoverso primo, le parole del capoverso primo: "secondo i principi fondamentali stabiliti dal Reich d'accordo colla Santa Sede".
Articolo IX
Quest Il presente articolo contiene le emanazioni desiderate dello Stato relativamente alla formazione dei chierici ed alla provvista degli offici ecclesiastici; [concessioni] concessioni richieste, nel loro insieme più limitate di quelle avanzate già dal Sig. Ministro del Culto bavarese. Ciò nondimeno, sembra che al n. 1 sebbene ammetta eccezioni dovrebbe
avere subire qualche restrizione, ad esempio per gli uffici minori di vicari cooperatori, ecc. e per la cura delle anime esercitata soltanto in via provvisoria e temporanea.
Al n. 3 si richiede bensì la provvista delle Sedi vescovili la elezione da parte dei Capitoli cattedrali, salvo il caso in cui uno Stato particolare (ad es. la Baviera) abbia concluso colla S. Sede un differente accordo. Tuttavia dalle conversazioni avute col Prof. Delbrück mi sono accorto che il Governo non dà a questo punto una importanza troppo grande. L'essenziale per lo Stato è che esso prima della nomina venga interrogato "se vi siano obbiezioni contro il candidato in questione"; ove, tuttavia, a mio subordinato parere, dovrebbero aggiungersi le parole "dal punto di vista civile".
Al capoverso primo sembra che dovrebbero aggiungersi In questo artico Sarebbe inoltre opportuno che in questo articolo venisse anche definita la questione del
pa. 388r
Articolo XI
Al capoverso quarto sembra meno opportuna la frase "dovranno essere stabiliti con reciproco accordo ecc.", mentre la parte principale in tale argomento spetta al Vescovo, il quale tuttavia non procederà senza intesa colla competenteautorità civile.
Pur troppo non è stato accolto l'ultimo capoverso del corrispondente punto V, delle proposte presentate già, come si è detto, al Sig. Cancelliere, col quale si chiedeva che "in quelle Università, nelle quali esiste o venisse in seguito ad essere eretta una Facoltà teologica cattolica, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Articolo XIII
Il periodo secondo di questo difficile, importante e delicato articolo sembra dar luogo alle più gravi preoccupazioni, potendo le frasi assai vaghe: "avuto il dovuto riguardo alle condizioni locali e scolastiche" e "l'esercizio regolare dell'insegnamento", dar luogo ad interpretazioni, le quali rendono praticamente impossibile il mantenimento e la erezione delle scuole confessionali cattoliche. Sarebbe quindi da riflettersi se, qQualora non fosse possibile di ottenere quindi si riuscisse (come vi è assai da temere) di non potere ottenersi una migliore redazione, non fosse preferibile di sopprimere l'intiero summenzionato periodo secondo, lasciando solamente il principio generale espresso nel primo. 388v
Articolo XIV
Il programma d'insegnamento per l'istruzione religiosa dovrebbe essere fissato dalle Autorità ecclesiastiche, d'accordo bensì colle superiori Autorità scolastiche. – Sarebbe anche utile di accennare al numero delle ore destinate a tale istruzione.
Articolo XV
Anche qui dovrebbe dirsi che la materia d'insegnamento e la scelta dei libri di testo per la istruzione religiosa vengono fissati dalle Autorità ecclesiastiche d'accordo collo Stato. La redazione proposta nel progetto in esame non corrisponde all'uso vigente in Baviera e sarebbe quindi a questa inapplicabile.
Nell'ultimo periodo di questo articolo chiesi al Sig. Prof. Delbrück l' aggiunta della parola "anche" prima delle altre "fuori dell'orario ordinario", affinché non restasse escluso il diritto dell'Autorità ecclesiastica di iniziare compiere la ispezione per la istruzione religiosa altresì nelle ore d'insegnamento. Nel testo tedesco trovo infatti introdotta la parola "auch"; non così nella traduzione italiana. Questo punto potrà però essere facilmente chiarito.
Sono inoltre da notare alcuni punti, compresi nello schema da me rimesso.
Articolo XVII
Al periodo secondo del capoverso primo dovrebbe porsi: "… di comune accordo fra il Vescovo, che li designa, e le Autorità rispettive dello Stato federale".
Finalmente stimo mio dovere di richiamare l'attenzione dell'E. V. sui punti XII, XIV e XX dello schema già da me rimesso al Sig. Cancelliere, i quali invece non figurano in alcun modo nel controprogetto in esame.
Dopo di ciò, chinato
385r, links des Textes hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 30. Mai 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6799, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6799. Letzter Zugriff am: 22.12.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.