Dokument-Nr. 6905

Matt, Franz: Allegato alla lettera del 18 Marzo 1922. München, vor dem 18. März 1922

Cifre XII e XIII.
Cifra XII.
"Lo Stato di Baviera sodisfarà anche nell'avvenire, verso la Chiesa cattolica, ai suoi obblighi di diritto patrimoniale fondati su leggi, contratti o titoli giuridici particolari. Sono espressamente dichiarati tali titoli giuridici tra altri l'uso, il Concordato dell'anno 1817 e gli obblighi di diritto patrimoniale riconosciuti perfino dal "Reichsdeputations-Hauptschluss" – conclusione (decreto) principale della deputazione degli stati dell'Impero germanico. Svincolando queste prestazioni lo Stato di Baviera terrà conto del valore monetario rimutato e dei bisogni effettivi, e in particolare esso vi includerà anche i cosiddetti sussidi di Stato facoltativi e revocabili. Inoltre vengono anche considerati quegli obblighi secondo il Concordato, ai quali lo Stato finora non ha sodisfatto, o non ha sodisfatto sufficientemente.
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Lo svincolo deve farsi in una forma che escluda una pronta riduzione del valore.
Gli obblighi di diritto civile rimangono mantenuti e non vengono svincolati."
Cifra XIII.
"Gli edifizi ed i fondi di Stato che al momento servono direttamente o indirettamente a scopi ecclesiastici, vengono ceduti alla Chiesa gratuitamente, ad uso permanente ed illimitato. Lo Stato sodisfarà anche nell'avvenire, nella previa estensione, all'obbligo che gli incombe di aver cura degli edifizi pubblici (Baupflicht) e, se c'è bisogno, esso anche si incaricherà delle nuove costruzioni necessarie."
Nella prima parte della1 cifra XII si parla degli obblighi di diritto patrimoniale dello Stato di Baviera verso la Chiesa cattolica in Baviera.2 Nella seconda parte3 della cifra XII e pura nella cifra XIII si tratta di questioni di svincolamento4; nella cifra XIII in particolare si tratta della destinazione d'edifizi pubblici finora adoperati per scopi ecclesiasti-
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ci e delle prestazioni dello Stato in quanto al mantenimento di questi edifizi inclusivamente la questione delle costruzioni nuove.
L'articolo 138 capoverso I della Costituzione federale della Germania – Reichs-Verfassung – stabilisce:
"Le prestazioni dello Stato fatte alle società di religione, prestazioni fondate su leggi, contratti o titoli legali particolari, vengono redente per la legislazione dei paesi. I principi per questa redenzione vengono stabiliti dal Reich (Confederazione di Germania)."
L'articolo 173 di questa Costituzione dice così:
"Fino all'emanazione d'una legge federale tedesca – Reichs-Gesetz – a sensi dell'articolo 138, le prestazioni dello Stato finora accordate alle società di religione e fondate su leggi, contratti o titoli legali particolari rimangono valide."
Il § 18 capoverso IV della Costituzione di Baviera, in concordanza essenziale col tenore (testo) di queste due disposizioni della Costituzione federale, dice:
"Fin ché le prestazioni dello Stato siano redente a norma dell'articolo 138 della Costituzione di Germania, le prestazioni
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dello Stato finora accordate alle società di religione e fondate su leggi, contratti o titoli legali particolari rimangono valide."
Nel § 18 capoverso V l. e. si aggiunge ancora la garanzia ulteriore:"Fino allo stesso punto di tempo, edifizi e fondi dello Stato che di presente servono a qualsisia scopi religiosi non ci devono essere sottratti contro la volontà degli interessati."
Da queste disposizioni costituzionali della Germania e della Baviera risulta che le prestazioni obbligatorie rispettive dello Stato di Baviera, in quanto esse sono fondate "su leggi, contratti o titoli legali particolari", sono sufficientemente garantite. Nelle negoziazioni per il Concordato del 1817, delle garanzie contrattuali generali di obblighi dello Stato non erano richieste e conformemente a ciò non erano specificati nel Concordato che i singoli obblighi determinati dello Stato.
L'impegnamento ora desiderato avrebbe un contenuto generale; quindi, particolarmente nella redazione proposta "Sono espressamente dichiarati tali titoli legali (giuridici) tra altri…" esso imporrebbe allo Stato di Baviera
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degli obblighi contrattuali molto più estesi5.Inoltre, per la proposizione 2 della proposta sotto la cifra XII verrebbe stabilita, nelle prestazioni dello Stato accordate alla Chiesa, una spiegazione autentica per le nozioni "leggi, contratti o titoli legali particolari", mentre appunto queste nozioni, secondo l'articolo 138 della Costituzione federale di Germania, devono previamente ancora essere interpretate autenticamente per una legge federale.
Dunque sta molto in forse se possa aspettarsi che una redazione così generale come è proposta sia accettata nella Camera dei Deputati (Landtag).
In quanto ai singoli titoli6 legali specificati in cifra XII capoverso 1 proposizione 2 delle proposte io non vorrei omettere di rilevare che nella discussione riguardo alla Costituzione federla l'inserzione del termine "Herkommen"7 (usanza, uso) dopo la parola "Vertrag" (contratto) nell'articolo 138 capoverso I della Costituzione federale di Germania fu respinta. (Processo verbale stenografico dell'Assemblea Nazionale costitutiva tedesca a Weimar 1919 pag. 1664 A, 2160 D con 1654 D e 2160 B). La nozione "Herkommen" (usanza, uso) è di molti significati; la sua allegazione come titolo legale
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causerebbe di certo, ripetutamente, dei dubbi e delle conseguenze spiacevoli nell'esecuzione del contratto. Il Reichsdeputationshauptschluss – conclusione (decreto) principale della deputazione degli stati dell'Impero germanico –, secondo l'opinione della Baviera e d'altri Stati interessativi, non è in sé stesso che un atto conchiuso fra singoli stati; <quindi>8 le sue disposizioni obbligano il singolo Stato contraente solamente ed esclusivamente a norma degli atti di legislazione o d'altri atti d'esecuzione promulgati eventualmente dagli Stati stessi e validi soltanto per questi Stati. In mancanza di tali atti, pretensioni legali soggettive dei soggetti legali ecclesiastici interessati verso lo Stato di Baviera non sono provenute da questo strumento (documento) contrattuale. Considerate le numerose oscurità del Reichsdeputations-Hauptschluss, un'inserzione attuale di questo trattato di pace, conchiuso più di cento anni fa, nel Concordato come titolo legale sarebbe, come nel passato così per l'avvenire, l'origine di dubbi sempre nuovi che farebbero molte difficoltà all'esecuzione libera del Concordato da farsi. Sarebbe pure appena opportuno d'allegare, un nuovo Concordato, il previo Concordato come titolo legale, in vece
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di formulare9 di nuovo chiaramente i punti rispettivi. Anzi sarebbe convenevole di specificare espressamente e separatamente nel nuovo Concordato le prestazioni finora fatte a norma del Concordato col loro contenuto da stipulare di nuovo.10
Quindi crederei più proficuo, invece della ricapitolazione generale proposta, di determinare esattamente le singole specie di prestazioni incombenti allo Stato; con questo, probabilmente11, la cosa diventerebbe più chiara e l'esecuzione ne verrebbe semplificata.
La questione se anche i previi "cosidetti sussidi di Stato facoltativi e revocabili12 " siano in avvenire da riconoscere per prestazioni obbligatorie dello Stato13 14, come questo si richiede in cifra XII proposizione 2 delle proposte, tocca in prima linea al diritto del Landtag15 di votare le spese. Fra quei sussidi di Stato si annoverano in particolare i complementi del reddito degli ecclesiastici impiegati nella cura delle anime. La spontaneità e revocabilità di queste prestazioni dello Stato era d'ogni tempo espressamente rilevata; pure ultimamente l'aumento di queste prestazioni fu accordato soltanto colla riserva che per questo aumento il loro previo carattere legale non fosse rimutato.
(Cf. Periodico delle Leggi e dei decreti di Baviera 1921 pag. 455 art. 10).
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Quindi è molto incerto se nella Camera dei Deputati si trovi una maggioranza bastante per il voto che queste prestazioni, in avvenire, debbano essere riconosciute per prestazioni obbligatorie16, tanto più che in questo caso si tratta di somme molto considerabili e che poi i complementi del reddito accordati ai predicatori protestanti (evangelici), secondo lo stato della cosa, devono essere trattati ugualmente. L'ammissione17 (l'intromissione) di questa richiesta potrebbe eventualmente esporre a rischio il Concordato intero18.Credo dovere chiamare l'attenzione su questo punto in particolare. Se la Santa Sede nondimeno credesse dovere includere questa questione nelle negoziazioni per il Concordato, io dovrei innanzi tutto riservare al governo di Stato (rimettere nel governo di Stato) di discutere, coi capiparte del Landtag, le aspettative di questa stipulazione del trattato, prima di prendere da sé stesso un partito. A questo proposito sarebbe forse essenziale poter informare immediatamente i capiparte del partito della Santa Sede verso i desideri che lo Stato di Baviera stesso manifesterà per l'inserzione nel Concordato.19
Lo scrupolo di competenza proferito più sopra in quanto all'interpretazione delle nozioni "leg-
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gi, contratti o titoli legali particolari", scrupolo rilevato fra altri anche dal notabile pubblicista Anschütz nella sua edizione manuale della Costituzione di Germania (articolo 173, nota), non può forse essere trascurato <anche>20 in quanto all'inclusione delle questioni di svincolo nel Concordato, prima che i principi per lo svincolo siano stabiliti a norma dell'articolo 138 della21 Costituzione di Germania. Probabilmente il Governo federale di Germania farebbe valere questo scrupolo, poiché il Reich (la Confederazione degli Stati di Germania) ha già ordinato di stabilire i principi in questione.
Inoltre mi pare che anche delle considerazioni d'opportunità si oppongano all'inclusione delle questioni di svincolo nel nuovo Concordato che dovrà essere sostenuto dinanzi alla Camera dei Deputati. Perché nella Camera (Landtag) si rileverebbe di certo che non ci sia da vedere una causa stringente d'impegnarsi per direzioni positive già prima della pubblicazione dei principi di svincolamento stabiliti secondo il diritto federale22, e di contrarci degli impegni più larghi che saranno determinati in avvenire dal Governo federale stesso e assunti negli altri paesi (Stati di Germania), e tutto questo in circostanze contrarie alla realizzazione dello svincolo per uno spazio di tempo incalcolabile.
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Se una volta si procede infatti allo svincolo di prestazioni dello Stato, le negoziazioni, mancando una parte incaricata della rappresentanza collettiva da lato della Chiesa, non dovranno essere condotte nel totale, ma per ciascuna singola prestazione separatamente, coll'organo ecclesiastico autorizzato alla rappresentanza. Le cause dell'obbligo di prestazioni dello Stato essendo molto svariate, le negoziazioni in quanto agli svincoli si suddivideranno in numerose negoziazioni separate. Esse sarebbero rese più difficili o tornerebbero fortemente a danno dello Stato obbligato allo svincolo, se ci esistesse nel Concordato un impegno generale dello Stato che si potesse interpretare largamente. Anche queste considerazioni si farebbero indubitabilmente nella Camera dei Deputati e recherebbero pregiudizio alla riuscita d'un Concordato.
Dunque credo che sia opportuno di non includere nel Concordato le questioni di svincolamento, o d'accennarvi tutto al più con una proposizione generale, forse così, che nel caso dello svincolo di diritti patrimoniali della Chiesa si badi agli interessi ecclesiastici per mezzo di prestazioni compensative convenienti.23
Quindi sarebbero da eliminare dalle nego-
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ziazioni presenti i punti relativi allo svincolo non solo della cifra XII, ma anche quelli della cifra XIII, poiché pure i secondi appartengono al complesso del diritto di svincolamento.
Soltanto per dilucidare il contenuto di questa cifra XIII vorrei rimandare ad alcuni punti, che anche senza gli scrupoli di competenza mentovati richiederebbero ancora delle discussioni. Pure in quanto lo Stato24 ha finora avuto cura d'edifizi25 o di parti d'edifizi, non si può parlare senz'altro d'un "obbligo che incombe allo Stato di aver cura d'edifizi pubblici (staatliche Baupflicht)." I casi d'un obbligo di mantenimento dello Stato in quanto a un edifizio nel senso giuridico, poi i casi d'un semplice provvedimento dello Stato per un monumento architettonico nel senso dell'articolo 150 della Costituzione di Germania, e finalmente i casi rimessi al libero giudizio dello Stato di provvedere o di non provvedere al mantenimento d'un edifizio fiscale (senza obbligo di mantenimento verso una terza parte) non conviene a priori che siano trattati (decisi) uniformemente in quanto alla questione dello svincolo. Inoltre manca la base giuridica per la richiesta di trasmutare l'adoperamento finora limitato in un uso illimitato coll'aumento ade-
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guato degli oneri di Stato per il mantenimento degli edifizi. Finalmente la redazione dà luogo a dubbi se la richiesta, rischiosa già in sé, di riconoscere contrattualmente un obbligo dello Stato di costruire al bisogno (non solo chiese, ma anzi) edifizi ecclesiastici nuovi, sia limitata ai casi, in cui lo Stato già finora ha in qualche modo contribuito alla costruzione e al mantenimento d'edifizi rituali, o se forse la richiesta includa propriamente tutti i nuovi edifizi "ecclesiastici necessari."
Gli interessi della Chiesa credo che vi siano abbastanza preservati, se nel nuovo Concordato sia inserito un riconoscimento o accertamento, come esso è indicato nel principio delle spiegazioni alle cifre XII e XIII o nel terzo capoverso precedente.
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Cifra XIV.
"Alla Chiesa rimangono in perpetuo assicurati la sua proprietà ed i suoi diritti patrimoniali; essa dispone liberamente del suo patrimonio."
L'articolo 138 capoverso II della Costituzione di Germania dice:
Si presta garanzia della proprietà e d'altri diritti delle società di religione e delle associazioni religiose riguardo ai loro istituti, fondazioni ed altri patrimoni destinati a scopi di culto, d'insegnamento (istruzione e educazione) e di beneficenza.
Il § 18 capoverso II della Costituzione di Baviera esprime press'a poco lo stesso concetto nell'ultima proposizione.
I due prescritti legali allegati proteggono le società di religione e le associazioni religiose, e con ciò anche le società spirituali non assolutamente, ma soltanto relativamente dalla confisca dei loro beni o da una derogazione dei loro diritti patrimoniali, cioè a dire, soltanto da intromissioni senza indennità in questi beni e diritti. Del resto anche il patrimonio ecclesiastico è
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soggetto alle restrizioni ammissibili secondo la Costituzione in quanto al patrimonio d'altri proprietari. Secondo questo anche il patrimonio della Chiesa, cioè dei soggetti giuridici ecclesiastici trovantesi in Baviera, è sottoposto all'espropriazione conformemente all'articolo 153 capoverso II della Costituzione di Germania, ed è soggetto all'imposizione di tasse per il Reich (la Confederazione di Germania), lo Stato, il comune, ecc., conformemente alle leggi vigenti rispettive. Una garanzia contrattuale per la proprietà ed i diritti patrimoniali dei soggetti giuridici ecclesiastici in Baviera dovrà dunque tenersi nei limiti legali stabiliti per la Costituzione; non si potrà concedere una posizione particolare che oltrepassi questi limiti.
Riguardo alla seconda proposizione della cifra XIV ci sia permesso d'indicare che anche la libertà delle società di religione nell'assettamento e nell'amministrazione dei loro affari, e con ciò anche del loro patrimonio, secondo la redazione non equivoca dell'articolo 137 capoverso III della Costituzione di Germania, non è assoluta, ma soltanto relativa, cioè a dire, "fra i limiti della legge valida per tutti. "Se le società di religione entrano
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nelle relazioni giuridiche e se per queste relazioni si servono di certe forme giuridiche esistenti nello Stato e regolate dallo Stato (Vereinsrecht – diritto d'associazione, Genossenschaftsrecht – diritto di società cooperative, Handelsrecht – diritto commerciale, Stiftungsrecht – diritto di fondazione, ecc.), esse sono soggette anche agli altri prescritti dello Stato validi per queste forme giuridiche. Se p. es. le società di religione investono il patrimonio dei loro istituti e delle loro imprese nella forma di fondazioni pubbliche, queste fondazioni pubbliche, secondo il § 25 della Costituzione di Baviera, sono sottoposte alla sopraintendenza dello Stato sopra le fonazioni.
Questo però non impedisce che in casi particolari – sebbene una tale sopraintendenza sussista per principio – lo Stato rinunzi a metterla in pratica, in favore d'una "libera administratio". Già finora la maniera di trattare i beni di fondazione appartenenti alle sedi vescovili ed ai capitoli di cattedrali da una parte, e la maniera di trattare il patrimonio di fondazioni beneficiali ed il patrimonio locale delle singole chiese dall'altra parte sono state differenti in Baviera.26 Senza pregiudizio al sommo diritto di sopraintendenza
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dello Stato, i beni di fondazione appartenente alle sedi vescovili ed ai capitoli di cattedrali vi erano esenti da una ispezione regolare di Stato, secondo gli accordi stabiliti nel Concordato; la "libera administratio" dei loro beni era loro conceduta. Questo può anche farsi nel nuovo Concordato. All'opposto, in quanto alle fondazioni beneficiali e al patrimonio locale delle singole chiese, la curatela e l'ispezione dello Stato erano praticate. La forma finora vigente della curatela non corrisponde più alle esigenze del tempo d'oggigiorno; anche i limiti dell'ispezione finora praticata dallo Stato verso il patrimonio locale delle chiese sono riconosciuti troppo ristretti. Quindi il patrimonio di fondazioni beneficiali ed il patrimonio locale delle singole chiese dovranno essere trattati nell'avvenire come il patrimonio delle altre fondazioni pubbliche (dovranno essere sottoposti agli stessi precetti che il patrimonio delle altre fondazioni pubbliche). Il bisognevole verrà provveduto in una legge generale per le fondazioni.
Secondo ciò la cifra XIV delle proposte dovrebbe essere modificata in ambedue le proposizioni, forse per la redazione seguente: "Alla Chiesa rimangono assicurati la sua
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proprietà ed i suoi diritti secondo le disposizioni legali stabilit e nella Costituzione. Nei limiti della Costituzione la Chiesa dispone liberamente del suo patrimonio".
Cifra XV.
"La Chiesa ha il diritto di imporre tasse. Lo Stato riscuoterà queste tasse colle sue proprie verso un modico compenso."
Se nella proposizione 1 della cifra XV s'intende parlare del diritto d'imporre tasse ai laici, diritto reclamato dalla Chiesa cattolica stessa; la Chiesa è libera di far valere, a norma del Cod. jur. can., il suo diritto d'imporre tasse ai laici coi mezzi ecclesiastici che ella stessa ha a sua disposizione. Non sarebbe accordato però l'aiuto dello Stato affinché queste imposte fossero riscosse come quelle dello Stato. Se però s'intende parlare della riscossione di tasse ecclesiastiche ammesse dallo Stato, questo diritto è garantito, nell'articolo 137 capoverso 6 della Costituzione di Germania e nell'articolo 18 capoverso 3 della Costituzione di Baviera, alle società di religione che sono corporazioni del diritto pubblico o che
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possiedono la posizione giuridica di tali corporazioni. Già in data del 27 Luglio 1921 la Baviera, dopo aver dato alle autorità ecclesiastiche l'occasione di far valere delle obiezioni contro l'abbozzo, ha pubblicato per le società di religione, in quanto alla riscossione di tali tasse ecclesiastiche, una legge concernente le imposte, legge valida per tutte le confessioni riconosciute pubbliche. Il mantenimento di questo privilegio di riscuotere tasse, privilegio accordato dallo Stato, può essere senza esitazione assicurato contrattualmente alla Chiesa cattolica.
All'incontro non pare ammissibile un'assicurazione nel senso e nella estensione della proposizione 2 della cifra XV.
Fin dalla pubblicazione della Costituzione federale di Germania il diritto di riscuotere imposte dirette, specialmente imposte sulle rendite, è passato dai singoli Paesi (Stati) al Reich. Soltanto le tasse reali sono rimaste ai singoli paesi. La Baviera, dopo ciò, ha ceduto (affidato) la cura delle sue tasse reali agli uffici delle imposte di Germania. Se per rispetto agli interessi del [sic] erario (fisco) bavarese e all'amministrazione delle sue tasse su i proventi la Baviera torni forse di nuovo all'istituzione di propri uffici delle finanze, è al momento
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ancora questione aperta (indecisa). Anche se questo sarà il caso, l'assettamento delle imposte per il Reich non spetterà agli uffici di Baviera. Quindi non sarebbe possibile d'incaricare gli uffici di Baviera di riscuotere le soprattasse ecclesiastiche aggiunte a queste imposte del Reich; gli uffici bavaresi, tutto al più, riscuoterebbero le soprattasse ecclesiastiche aggiunte alle imposte dello Stato di Baviera. Del rimanente, il Reich, nel § 19 dello Statuto (regolamento) federale delle tasse (Reichs – Abgaben – Ordnung) del 13 Dicembre 1919 – Reichs-Gesetzblatt (Periodico per la pubblicazione delle leggi federali di Germania) pag. 1993 – ha provveduto che l'amministrazione delle tasse ecclesiastiche, per proposta delle autorità della Chiesa, dovesse essere contrattualmente assunta dagli uffici delle finanze di Germania. Se il Reich estende questa amministrazione a tutta la faccenda delle imposte o soltanto a certe parti, se il lavoro dei suoi uffici sia assunto gratuitamente o verso rimunerazione, e quanto sia forse questa rimunerazione, tutte queste questioni spettano al Reich. Quindi nel trattato fra la Curia papale e la Baviera non si può farne una regolazione rispettiva. In quanto si tratti eventualmente della cooperazione d'uffici bavaresi, si può aspettare che la Baviera prenda
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un partito corrispondente press'a poco a quello del Reich.
Cifra XVI.
"Per l'esercito, i penitenziari, gli asili e gli spedali si istituisce una cura regolare delle anime, per la quale il vescovo diocesano nomina un numero sufficiente di chierici. In quanto si tratta d'istituti dello Stato di Baviera, esso presta i sussidi necessari alla cura delle anime e all'ufficio divino."
L'articolo 141 della Costituzione di Germania provvede che "in quanto sussiste il bisogno dell'ufficio divino e della cura delle anime nell'esercito, negli spedali, nei penitenziari e negli altri istituti pubblici, le società di religione debbano essere ammesse alla pratica di funzioni religiose."
La redazione della cifra XIV è molto più estesa. Essa esige in questi casi "l'organizzazione d'una cura regolare delle anime", e questa, in quanto si tratta d'istituti dello Stato di Baviera, a spese dello Stato di Baviera, e di più per le autorità ecclesiastiche la competenza di nominare un numero sufficiente di sacerdoti.
Secondo la condizione giuridica attuale di Germania un proprio contingente di truppe
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della Baviera non esiste più; anzi c'è soltanto una Reichswehr – milizia federale, la quale è un'istituzione del Reich (Confederazione di Germania). Dunque le disposizioni per la cura delle anime in quanto alle persone attenenti alla Reichswehr non spettano più allo Stato di Baviera, ma alla Confederazione di Germania. Quindi nel nuovo Concordato fra la Santa Sede e la Baviera manca la base effettiva per una stipulazione in quanto alla cura delle anime nell'esercito. Per il dominio della cura delle anime negli istituti si fanno valere considerazioni analoghe in quanto si tratta d'istituti di ricreazione, d'ospizi, ecc. fondati sulla base di leggi federali, p. es. istituti d'assicurazione sociale, istituti di carità pubblica o d'allevamento (d'educazione) basati sul diritto federale, e via discorrendo. In quanto si tratta d'istituti, il cui imprenditore non è lo Stato di Baviera, ma i quali sono mantenuti da comuni od unioni comunali, fondazioni (opere di beneficenza), persone private ecc., tali prestazioni e un patronato ecclesiastico in quanto ai sacerdoti per questi istituti potrebbero essere imposti soltanto, se la Costituzione federale o quella dello Stato vi pre-
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sentasse una base. Ma una tale base non si trova in nessuna delle due Costituzioni. Se per creare una tale base, oltrepassando i limiti dell'articolo 141 della Costituzione di Germania, si potesse trovare una maggioranza nel Parlamento tedesco (Reichstag) o nella Camera dei Deputati (Landtag), starebbe molto in forse.
In quanto in tali istituti già sono impiegati sacerdoti propri, o si tratta d'uffici (impieghi) con base di diritto beneficiale conferiti parte per mezzo della "libera collatio", parte per mezzo di presentazione, o si tratta d'uffici con base contrattuale, conferiti secondo una convenzione contrattuale fra l'imprenditore dell'istituto e il sacerdote rispettivo. In questo riguardo si potrà appena fare una modificazione per mezzo d'un Concordato.
In quanto si tratta d'istituti dello Stato di Baviera, le condizioni, nell'essenziale, sono le seguenti:
Dove ce n'è bisogno, una cura conveniente (sufficiente) delle anime è già adesso organizzata negli istituti, se l'assistere ai divini uffizi generali è proibito agli inquilini di
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questi istituti, come nei penitenziari, istituti pedagogici d'educazione forzata ecc. I sacerdoti di questi istituti si trovano nel servizio dello Stato, quindi hanno il carattere ed i diritti d'ufficiali o d'impiegati dello Stato. È cosa naturale che l'autorità ecclesiastica sia ascoltata nel conferimento (nella collazione) di questi uffici. La concessione d'un diritto di nomina alle autorità ecclesiastiche, in quanto si tratta d'ufficiali per la cura delle anime negli istituti, suscita gli stessi scrupoli come quelli già rilevati nelle cifre II, III, IV proposizione 2.
Poiché la cura delle anime negli istituti costituisce per principio una parte della cura parrocchiale delle anime in generale e, in quanto dei sacerdoti speciali per questi istituti non sono nominati (incaricati), essa deve essere praticata dagli ecclesiastici parrocchiali, credo che lo scopo al quale si aspira colla cifra XVI delle proposte, possa essere ottenuto nell'essenziale per una assicurazione secondo il Concordato, assicurazione che dica che lo Stato, nei suoi istituti, s'impegni a sue spese di provvedere, secondo il bisogno, a una pratica conveniente della cura delle anime per gli inquilini di questi istituti, pratica fatta da sacerdoti incaricati apposta o fatta
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a spese di Stato in qualunque altro modo; assicurazione che dica ancora che nella concessione d'istituti d'altri imprenditori lo Stato s'incarichi, in quanto è possibile, di provvedere che la cura delle anime per gli inquilini di questi istituti sia praticata debitamente secondo che il caso richiede.
Cifre XVII e XVIII.
Cifra XVII.
"Lo Stato s'impegna di riconoscere le disposizioni (istruzioni) delle autorità ecclesiastiche nei limiti della loro competenza, e di accordare, in caso di bisogno, il suo aiuto per l'esecuzione, se esso sia richiesto."
Cifra XVIII.
"Esercitando il loro ufficio, gli ecclesiastici godono la protezione dello Stato, il quale non tollera diffamazioni della loro persona e disturbi delle loro funzioni ufficiali, e al bisogno li punisce."
Secondo l'articolo 137 capoverso III della Costituzione di Germania le società di reli-
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gione" regolano liberamente i propri affari fra i termini della legge valida per tutti." Con questa determinazione si esprime che lo Stato riconosce espressamente le disposizioni (istruzioni) della Chiesa. Il jus circa sacra dello Stato, vigente previamente in Baviera, e l'autorizzazione dello Stato fondotavi di procedere specialmente in certi affari ecclesiastici – jus advocatiae – (cf. Tit. IV § 9 capoverso 5 e 7 dello Statuto costituzionale di 1818 ed i §§ 51, 52, 56, 71, 80 e seguenti del secondo Supplemento allo Statuto costituzionale di 1818) non esistono più né possono più essere stabiliti (eretti) contrattualmente. Dunque, nell'esecuzione di disposizioni ecclesiastiche, una cooperazione di disposizioni ecclesiastiche, una cooperazione dello Stato oltre ai limiti del diritto comune (generale) non può essere conceduta.
Anche i funzionari ecclesiastici delle singole società di religione non hanno diritto alla protezione dello Stato che "fra i termini (limiti) della legge valida per tutti."
Nel dominio toccato per la redazione della cifra XVIII non è vigente, in sostanza, che la legislazione penale di Germania, e soltanto per la minima parte è vigente il resto della
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legislazione penale incombente alla polizia dello Stato di Baviera.
Col secondo Supplemento allo Statuto costituzionale di 1818 ne è anche caduto (abolito) il § 30. Nella discussione della nuova costituzione di Baviera a Bamberg 1919, un tentativo di ottenere che una stipulazione nel senso del § 30 del previo secondo Supplemento allo Statuto costituzionale fosse di nuovo inserita, fu ancora abbandonato, considerate le obiezioni (rimostranze) fatte contro questo progetto.
Né l'articolo XIV del Concordato di 1817 aveva una importanza direttamente pratica; la possibilità d'un arresto, d'un sequestro, d'una procedura penale o d'una punizione non è stata decisa (giudicata) secondo il contenuto di questo articolo, anzi esclusivamente secondo il diritto penale valido per la Germania e la Baviera negli spazi di tempo rispettivi.
In quanto si commettono, riguardo agli ecclesiastici, dei delitti, contro i quali si può procedere soltanto a requisizione, tocca a questi ecclesiastici di domandare la pena, notificando il delitto al tribunale. In quanto si tratta di delitti contro i quali si procede d'ufficio, la procura dello Stato (l'accusa) prenderà le mi-
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sure convenienti. Dunque un riguardo privilegiato per gli ecclesiastici della Chiesa cattolica è incompatibile colla presente condizione legale. Quindi, per motivi giuridici, non mi pare ammissibile inserire nel Concordato venturo le proposte sotto le cifre XVII e XVIII.
80r, hds. oberhalb des Textes von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "Sommario XIPro Memoria inviato dal Dr Matt a Mons. Pacelli il 18 Marzo 192227 su i punti XII-XVII[I] dell [ein Wort unlesbar]"; 89v, hds. am linken oberen Seitenrand von unbekannter notiert und gestrichen, vermutlich vom Empfänger: "Sommario XIII".
1"Nella prima parte della" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
2Textpassage "parla […] in Baviera" hds. von unbekannter Hand am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
3"nella seconda parte" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
4"svincolamento" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
5Textpassage "obblighi […] più estesi" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
6"In quanto ai singoli titoli" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
7"Herkommen" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
8Hds. vom Verfasser eingefügt.
9"di formulare" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Empfänger.
10Textpassage "Anzi sarebbe […] di nuovo" hds. von unbekannter Hand am linken Seitenrand markiert, vermutlich von Empfänger.
11Textpassage "esattamente […] probabilmente" hds. von unbekannter Hand am linken Seitenrand markiert, vermutlich von Empfänger.
12"sussidi", "facoltativi" und " revocabili" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich von Empfänger.
13"obbligatorie dello Stato" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
14Textpassage "sussidi di Stato […] Stato" hds. von unbekannter Hand am linken Seitenrand markiert, vermutlich vom Empfänger.
15Textpassage "tocca […] Landtag" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
16"obbligatorie" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
17"ammissione" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
18Textpassage "di questa […] Concordato intero" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
19Textpassage "immediatamente i capiparte […] nel Concordato" hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
20Hds. vom Verfasser eingefügt.
21Textpassage "prima che […] 138 della" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
22Textpassage "non ci sia […] diritto federale" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
23Textpassage "Dunque credo […] compensative convenienti" hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
24"lo Stato" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
25"cura d'edifizi" hds. von unbekannter Hand unterstrichen, vermutlich vom Empfänger.
26Textpassage "trattare i beni […] differenti in Baviera" hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand markiert, vermutlich vom Empfänger.
27Hds. gestrichen, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Matt, Franz, Allegato alla lettera del 18 Marzo 1922, München vom vor dem 18. März 1922, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6905, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6905. Letzter Zugriff am: 24.11.2024.
Online seit 31.07.2013.