TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 6913
                         
                        
                        [Entwurf] 
                        Come è ben noto alla S. V. Illma e Revma, dopo i rivolgimenti politici del 1918 e
        le nuove Costituzioni del Reich e degli Stati particolari in Germania, le quali hanno
        profondamente modificato il complesso delle relazioni fra i due Poteri, rendendo anche non
        più intieramente applicabili le antiche Bolle di circoscrizione, la S. Sede ha
        ripetutamente manifestato la sua disposizione ed il suo desiderio di addivenire colla
        Potestà civile a nuove Convenzioni, atte a regolare in modo stabile, amichevole e
        rispondente alle mutate condizioni i rapporti anzidetti. Fra i menzionati Stati la Baviera
        ha già concluso con reciproca soddisfazione e vantaggio di ambedue le altre Parti contraenti
        un nuovo Concordato; la Prussia è entrata in trattative al medesimo scopo; altri Paesi
        invece, tra i quali il Baden (o il Württemberg o l'Hessen), malgrado che fossero già legati
        da Convenzioni colla S. Sede (Bolle di circoscrizione), non hanno, almeno sino al
        presente, dimostrato la intenzione di adottare un simile metodo di mutua intesa, preferendo
        piuttosto di procedere per via di legislazione unilaterale. La S. Sede, la Quale aveva
        finora concesso nei singoli casi, sebbene sempre colla clausola "pro hac vice et sine
        prae-
Nel renderLa di ciò intesa, profitto ecc. 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 10.09.2018. 
                    
    Dokument-Nr. 6913
Pacelli, Eugenio Gasparri, Pietro
Gasparri, Pietro an Fritz, Karl
 an Fritz, Karl Keppler, Paul Wilhelm von
Keppler, Paul Wilhelm von Hugo, Ludwig Maria
Hugo, Ludwig Maria
[Ohne Ort], vor dem 16. Mai 1926
                        5v
iudicio futuri temporis", che la provvista degli uffici
        e dei benefici ecclesiastici in detti Paesi avesse luogo come per l'addietro, non può ormai
        protrarre più a lungo un tale stato di cose provvisorio, e dichiara quindi alla S. Sede
        che per l'avvenire, almeno sino a nuovo ordine, la provvista medesima dovrà effettuarsi in
        cotesta Archidiocesi1 (o Diocesi) a norma del diritto
        canonico comune.Nel renderLa di ciò intesa, profitto ecc.
1↑"Archidiocesi" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom
            Empfänger, in roter Farbe unterstrichen.
                            
                        