Dokument-Nr. 7769
Pacelli, Eugenio: [Pacelli-Punktation II]. [Berlin], 15. November 1921
La Chiesa esercita la sua potestà indipendentemente dall'autorità civile. In particolar modo essa è libera ed indipendente:
1º) nell'insegnamento e nella predicazione della dottrina cattolica;
2º) nella celebrazione del culto divino e nel compimento delle altre pratiche religiose, come processioni, pellegrinaggi, sacre missioni per il popolo, esercizi spirituali, ecc.;
3º) nell'amministrazione dei Sacramenti e dei Sacramentali, compresa la celebrazione del matrimonio, la quale può aver luogo anche prima dell'atto civile;
4º) nell'esercizio della potestà legislativa, giudiziaria e penale e nell'organizzazione dell'amministrazione ecclesiastica;
5º) nell'erezione, mutazione e soppressione degli uffici e benefici ecclesiastici;
6º) nell'acquisto, amministrazione ed impiego dei beni ecclesiastici;
7º) nella fondazione di Ordini <(e Congregazioni)>1 religiose e di associazioni;
8º) nell'esercizio della carità
9º) nella istituzione e nel mantenimento di cemeteri propri.
II
Lo Stato riconosce la Chiesa cattolica ed i suoi istituti (Sedi vescovili, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.) come persone giuridiche pubbliche coi diritti da ciò derivanti.
Le persone aventi un ufficio ecclesiastico godono in massima i privilegi spettanti ai pubblici funzionari. Essi non prestano alcun giuramento alle autorità civili.
III
Alla Chiesa spetta il
216v
libero diritto di provvista di tutti gli uffici e benefici
ecclesiastici senza cooperazione dello Stato e dei Comuni. Il patronato privato rimane nei
limiti delle disposizioni del diritto canonico.IV.
Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ufficio godono della protezione dello Stato, il quale impedirà che vengano oltraggiati nelle loro persone o disturbati nelle loro funzioni e punirà le eventuali trasgressioni al riguardo.
I chierici ed i religiosi sono esenti dall'ufficio di giurati e di assessori nei tribunali civili.
V
La erezione, direzione ed amministrazione dei Seminari maggiori e minori e dei Convitti appartiene esclusivamente all'autorità ecclesiastica, indipendentemente dalla potestà civile. I Ginnasi annessi ai Seminari minori hanno i diritti di pubblici Ginnasi, se essi <nei loro programmi>3 adempiono in sostanza
La Chiesa ha il diritto di esigere per la formazione del Clero istituti filosofici e teologici dipendenti esclusivamente dall'autorità ecclesiastica.
La nomina o l'ammissione dei professori e dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad alcuno dei suddetti Professori o docenti è revocata dal Vescovo la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa
217r
il Governo lo esonererà dal suo ufficio ad
incarico e provvederà a sostituirlo a nome del precedente capoverso.Le
In quelle Università, nelle quali esiste o
VI.
L'istruzione religiosa è in tutte le scuole medie, Ginnasi ed altri istituti
VII
Lo Stato provvede a che vi sia un numero sufficiente d'istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre. I
217v
maestri e le maestre, che vogliono essere impiegati in scuole cattoliche, debbono
frequentare gl'istituti anzidetti. Affinché poi lGli istituti privati per la formazione dei maestri e delle maestre sono pareggiati a quei dello Stato, se
Per l'ammissione all'insegnamento e per l'impiego nelle scuole elementari, medie e superiori di
VIII
In tutti i Comuni, [
IX
Nelle scuole elementari l'istruzione religiosa rimane come materia ordinaria d'insegnamento.
218r
è materia ordinaria d'insegnamento, essa potrà essere
impartita almeno privatamente ed a tale scopo verranno messi a disposizione i locali della
scuola con riscaldamento ed illuminazione a spese dello Stato e dei Comuni.Agli scolari degli istituti elementari, medii e superiori deve essere dato, d'accordo colle Autorità ecclesiastiche, modo opportuno e sufficiente di adempiere i loro doveri religiosi.
X
La sorveglianza e la direzione dell'istruzione religiosa nelle scuole elementari, medie e superiori spetta alla Chiesa, la quale la esercita per mezzo dei suoi organi. Essa sceglie altresì, d'accordo collo Stato, i libri di testo per la istruzione religiosa.
Verificandosi inconvenienti nella vita religiosa e morale degli scolari cattolici, come anche influenze perniciose ed indebite sui medesimi nella scuola, ed in particolar modo eventuali offese alla loro fede od ai loro sentimenti religiosi nell'insegnamento, il Vescovo ed i suoi delegati hanno il diritto di ricorrere all'Autorità ispettrice dello Stato, la quale avrà cura di mettervi convenientemente riparo.
Lo Stato avrà cura che nelle scuole cattoliche vengano impiegati soltanto maestri, i quali siano atti a giudizio del Vescovo e disposti ad impartire l'istruzione religiosa.
I maestri, che rifiutino d'impartire tale istruzione nelle scuole cattoliche, o dei quali consti che non l'impartiscano in conformità colla dottrina
XI
Gli Ordini e le Congregazioni religiose
218v
sono autorizzati a fondare e dirigere scuole
private secondo le XII
Le Autorità ecclesiastiche sono rappresentate con diritto di voto nelle Amministrazioni scolastiche.
XIII
Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura, negli ospedali o negli altri simili stabilimenti pubblici sarà costituita una regolare assistenza religiosa, per la quale il Vescovo diocesano deputerà un corrispondente numero di ecclesiastici. In quelli degli istituti
XIV
Lo Stato si obbliga a riconoscere i decreti e le sentenze delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza, ed in caso di bisogno a prestare su richiesta delle Autorità stesse il suo appoggio per la <
XV
Gli Ordini e le Congregazioni religiose possono essere liberamente fondati né soggiacciono ad alcuna limitazione da parte dello Stato riguardo alle loro residenze od al numero ed alle qualità dei loro membri. Quelli, che godevano finora la personalità giuridica la conservano; gli altri l'acquistano a norma delle
219r
La loro proprietà e gli altri
loro diritti sono garantiti. Essi amministrano i loro beni e regolano i loro affari
indipendentemente dallo Stato.La loro attività nella cura delle anime, nell'insegnamento, nell'assistenza degli infermi e nelle opere di
XVI
Lo Stato adempierà anche per l'avvenire verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi di prestazioni finanziarie fondati su legge, contratto o particolare titolo giuridico. Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati <il diritto consuetudinario,>31 gli oneri gravanti sui beni ecclesiastici secolarizzati già dallo Stato,
XVII
Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici (compresi gli
219v
Ordini e le Congregazioni religiose), sono lasciati
gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato continuerà a sostenere
nella misura osservata finora le spese di manutenzione ed in caso di bisogno, provvederà
anche alla ricostruzione degli edifici <.>
XVIII
Alla Chiesa rimangono garantiti in perpetuo i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali. Essa ne dispone liberamente.
XIX
La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso.
XX
Lo Stato si obbliga ad abrogare tutte le leggi,
1↑Hds. eingefügt von Pacelli.
2↑Hds. gestrichen von Pacelli.
3↑Hds. eingefügt von Pacelli.
4↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
5↑Hds. gestrichen und eingefügt von
Pacelli.
6↑Hds. gestrichen von Pacelli.
7↑Hds. eingefügt von Pacelli.
8↑Hds. gestrichen von
Pacelli.
9↑Hds. gestrichen von Pacelli.
10↑Hds. gestrichen
und eingefügt von Pacelli.
11↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
12↑Hds. gestrichen und eingefügt von
Pacelli.
13↑Hds. gestrichen und eingefügt von
Pacelli.
14↑Hds. gestrichen von Pacelli.
15↑Hds. gestrichen von Pacelli.
16↑Hds. gestrichen von
Pacelli.
17↑Hds. gestrichen von
Pacelli.
18↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
19↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
20↑Hds. gestrichen und
eingefügt von Pacelli.
21↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
22↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
23↑Hds. gestrichen
und eingefügt von Pacelli.
24↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
25↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
26↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
27↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
28↑Hds. eingefügt und gestrichen von Pacelli.
29↑Hds. gestrichen von Pacelli.
30↑Hds. gestrichen von Pacelli.
31↑Hds. eingefügt von Pacelli.
32↑Hds. gestrichen von Pacelli.
33↑Hds. gestrichen von Pacelli.
34↑Hds. gestrichen von Pacelli.
35↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
36↑Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.