Dokument-Nr. 7790
Pacelli, Eugenio an Cassetta, Francesco di Paola
[München], 06. März 19181
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli[Kein Betreff]
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almeno nelle sue linee fondamentali, la storia della medesima.Con Breve del 1º Agosto 1748 (Allegato I) il Sommo Pontefice Benedetto XIV dietro istanza del Re di Prussia concedeva per la diocesi di Breslavia che le cause di appello in seconda e terza istanza fossero deferite al Nunzio Apostolico di Polonia, il quale in ogni singolo caso avrebbe dovuto commetterne il giudizio ad uno degli ecclesiastici compresi
Venuta poi a cessare la NunziaturaApostolica, furono all'uopo eletti dal Vescovo giudici prosinodali, che ottennero quindi la conferma della S. Sede (Allegati II, III e IV).
In seguito, all'epoca della secolarizzazione dei beni ecclesiastici in Prussia, vennero nel 1810 soppressi, poi di nuovo nel 1812 permessi d'intesa col Vescovo, ma furono sottoposti alla sorveglianza ed all'ingerenza dello Stato. Il Concistoro poteva trattare solo le cause matrimoniali, anche in seconda ed in terza istanza, ed i giudici, i quali dovevano essere confermati dal Governo, erano in parte ecclesiastici ed in parte laici. Gli affari ed
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i processi disciplinari furono rimessi al Vicario generale. Dopoché la Costituzione prussiana riconobbe nuovamente la libertà della Chiesa, il Vescovo di Breslavia Enrico nel 1855 si propose di ricostituire i giudizi ecclesiastici nella sua diocesi in armonia colle disposizioni canoniche e soprattutto di dare una sicura base giuridica ai tribunali di seconda e terza istanza. A tal fine, mentre chiedeva alla S. Sede la sanazione
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commetterebbe egualmente il giudizio a tre degli ecclesiastici suddetti. "Praeterea (così disponeva poi il Breve) [Il Kulturkampf e la destituzione del Vescovo decretata dal Governo nel 1875 impedì anche il funzionamento dei tribunali vescovili, i quali vennero ristabiliti soltanto
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del 12 gennaio 1855 e del 22 Luglio 1864, ma invece il tribunale di seconda istanza fu costituito ogni triennio in base alla facoltà di deputare i giudici prosinodali, Ciò posto, e tenendo presente
1º) che i sacri canoni hanno sempre assolutamente escluso dall'officio di giudici nelle cause ecclesiastiche (cap. 2. X. de iudiciis II, 1; cap. 18. X. de foro compet. II. 2; Schmalzgrueber, lib. I. tit. 29. n. 14; l. II. tit. 1. n. 83. Sg.; Archiv für Katholisches Kirchenrecht, t. 53. pag. 331. sg.; Wernz, Ius decret. tom. V n. 112);
2º) che nei particolari Indulti per la diocesi di Breslavia si parla sempre di persone ecclesiastiche da eleggersi all'ufficio di giudici;
3º) che il nuovo Codex iuris canonici (can. 1573 § 4 e can. 1574) esige che gli officiali ed i vice-officiali, i giudici sinodali e pro-sinodali siano sacerdoti;
4º) che la causa, per cui sembra essersi intro-
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dotta 5º) che l'ingerenza governativa nella scelta dei giudici ecclesiastici è parimenti venuta meno,
6º) che il sullodato Vescovo inclina egli stesso apertamente a considerare tale consuetudine come un abuso;
7º) che, secondo il can. 5 del Codex iuris canonici, "vigentes in praesens contra horum statuta canonum consuetudines…, quae quidem centenariae sint et immemorabiles, tolerari poterunt, si Ordinarii pro loco rum ac personarum adiunctis existiment eas prudenter submoveri non posse"; condizione questa, la quale non si verifica nel caso attuale;
sembrami subordinatamente che ai
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dubbi proposti dal più volte lodato Vescovo possa rispondersi:Ad 1 um negative.
Ad 2 um affirmative.
Nel sottoporre, pertanto, questo umile parere al superiore giudizio ed all'alta sapienza dell'E. V., m'inchino al bacio della S. Porpora
1↑Ursprüngliches Datum "27 Febbraio 1918", hds. korrigiert von Pacelli.