Dokument-Nr. 8529
Reichsregierung an Schweizerische Gesandtschaft beim Deutschen Reich
Berlin, 24. September 1918

[Abschrift]
Il Ministero degli Esteri, riferendosi alla Nota verbale del 22 luglio a. c. e del 17 del mese scorso riguardante l'accordo tedesco-italiano sottoscritto a Berna nel maggio di quest'anno sui prigionieri di guerra e civili, si onora d'informare l'Ambasciata <la Legazione>1 svizzera a Berna 2, che l'Ambasciata <la Legazione>3 imperiale <in Berna> è stata incaricata di comunicare quanto appresso al Governo italiano per il tramite del Governo svizzero.
Secondo la nota dell'Ambasciata <della Legazione>4 italiana a Berna in data 12 luglio a. c. il Governo italiano ha manifestato di esser pronto di provare coi fatti al Governo tedesco che le sue apprensioni riguardanti la liquidazione della proprietà tedesca in Italia sono infondate. Il Governo tedesco prende con soddisfazione nota di questa comunicazione e si attende dal Governo italiano che questi si astenga corrispondentemente anche in avvenire da qualsiasi liquidazione della proprietà tedesca e, nel caso che ciò avvenga, di limitarsi a sole misure di sicurezza.
Ciò vale in modo tutto speciale per la proprietà dei sudditi tedeschi Königsheim, Ampt e Hess, condannati a morte con sentenza del tribunale militare di Genova in data 29 marzo anno corrente. In quanto alla sentenza, l'Ambasciata <la Legazione>5 italiana di Berna nella sua nota sopraccitata si è espressa nel senso che frattanto la sentenza è stata sospesa dal Supremo tribunale di guerra e che la causa riguardante i prefati condannati tedeschi sarà di nuovo discussa in Alessandria. Ora, questa comunicazione non contiene nessuna garanzia che i Tedeschi di cui è qui parola e che, secondo
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il parere del Governo tedesco, non si sono resi colpevoli di azioni condannabili, abbiano a rimanere immuni da immeritati svantaggi nel corpo e negli averi. Il Governo tedesco deve domandare quindi dal Governo italiano l'assicurazione categorica che, qualunque sia il risultato del nuovo e imminente dibattimento contro i signori Königsheim, Ampt e Hess, non si procederà contro di essi, né contro i loro averi a veruna misura esecutiva, e che nessuno svantaggio di nessuna sorta deriverà ad essi da una nuova sentenza.
In quanto poi alla questione degli Istituti scientifici tedeschi in Italia, sui quali e stata allungata la mano, il Governo italiano si è data pena di dimostrare che le misure prese sul conto di questi Istituti sono state esclusivamente dettate dalla premura di proteggerli e di mantenerli. Il Governo italiano si è quindi riferito ad una nota del Ministero italiano degli Interni, nella quale vengono sottoposte ad una speciale discussione le misure prese riguardo ad un certo numero di tali Istituti. In questa nota il Governo tedesco ha cercato invano la Stazione zoologica del Prof. Dohrn a Napoli, cambiata in ente giuridico in forza di un decreto del Governo italiano in data 26 maggio a. c, ciò che significa semplicemente la soppressione dei diritti di proprietà del Prof. Dohrn. Il Governo tedesco protestò, naturalmente, il 9 c. m., pel tramite dell'Ambasciata <della Legazione>6 svizzera a Roma, contro un tal modo di procedere da esso ritenuto contrario al diritto internazionale; fece responsabile il Governo italiano per qualsiasi danno derivatone e si riservò eventuali contromisure. Alla protesta il Governo italiano non ha risposto ancora. Il Governo tedesco deve esigere quindi anzitutto soddisfacenti dichiarazioni su questo punto.
Non appena il Governo italiano avrà risposto alle richieste suespresse riguardanti i sudditi tedeschi Königsheim, Ampt
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e Hess, nonché la Stazione zoologica del Prof. Dohrn, il Governo tedesco darà la sua approvazione per l'accordo sui prigionieri di guerra e i civili. Per ora non può passare a discutere le singole proposte contenute nella nota dell'Ambasciata <della Legazione>7 italiana di Berna del 19 giugno a. c. No. 1908, sulla modificazione o il completamento delle prescrizioni relative all'accordo. Esso non riesce a scorgere nessun motivo plausibile perché il Governo italiano non possa approvare la prescrizione No. III del protocollo addizionale. Tenuto conto della circostanza che le prescrizioni sulla permuta dei feriti gravi e dei malati, nonché sul trattamento dei prigionieri di guerra, ridonda a beneficio di un numero sproporzionatamente ben più grande di prigionieri italiani in Germania che non di prigionieri tedeschi in Italia; il Governo tedesco deve rifiutarsi di approvare qualsivoglia modificazione della parte II dell'accordo o del protocollo addizionale, i quali offrono vantaggi ad un eguale numero di prigionieri di guerra dei due Stati contraenti. Secondo il suo modo di vedere vi è tanto meno ragione di far ciò in quanto che si tratterebbe di un numero minimo di prigionieri di guerra i quali potrebbero essere messi in libertà in base alla prescrizione relativa.
Anche in quanto al resto, l'accordo, così come fu sottoscritto a Berna, tiene conto in modo sufficiente secondo il modo di vedere del Governo tedesco, degli interessi dei prigionieri di guerra delle due parti; cosicché non risulta necessaria la ripresa delle trattative. Sta dunque al Governo italiano di farsi avanti presso il Governo tedesco, mediante speciale carteggio, coi suoi eventuali ulteriori desideri riguardo ai prigionieri di guerra, senza che, per questo, sia impedito di entrare in vigore l'accordo del 15 maggio di quest'anno.
55r, Oberer rechter Seitenrand über Datum, hds. hinzugefügt: "All. al N. 10368"; oberer linker Seitenrand, Masch. hinzugefügt: "Copia: IIIb 27520 Ang. 2 / 144007".
1Hds. gestrichen und von Pacelli eingefügt.
2Hds. gestrichen.
3Hds. gestrichen und von Pacelli eingefügt.
4Hds. gestrichen und von Pacelli eingefügt.
5Hds. gestrichen und von Pacelli eingefügt.
6Hds. gestrichen und von Pacelli eingefügt.
7Hds. gestrichen und von Pacelli eingefügt.
Empfohlene Zitierweise
Reichsregierung an Schweizerische Gesandtschaft beim Deutschen Reich vom 24. September 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 8529, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/8529. Letzter Zugriff am: 27.04.2024.
Online seit 17.06.2011.